Articolo 9 della Legge 5 giugno 1932, n. 607
Articolo 8
Versione
2 luglio 1932
Art. 9.

Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle necessarie variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Mosconi - Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 2 luglio 1932