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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
TRITTO CE, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4690/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804412 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 si riporta al ricorso ed alle successive memorie. Sottolinea preliminarmente che i costi sono inerenti all'attività d'impresa, parte della loro giustificazione è pervenuta nella disponibilità del ricorrente solo in una fase successiva e pertanto prodotta tardivamente. Eccepisce il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato attesa la scadenza della delega.
Resistente/Appellato: la d.ssa Difensore_2 nel riportarsi alle controdeduzioni sottolinea che il contribuente avrebe dovuto fornire relativamente ai costi la tracciabilità, la competenza e la loro effettività.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.10.2025 Ricorrente_1 , odontoiatra, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF901P804412/2024 per l'anno 2019, notificato il 23 giugno 2025 che accerta e contesta la deducibilità integrale (dapprima riconosciuta in parte per Euro 58.434,32) dell'importo di euro 97.892,00,
e recupera a tassazione la somma di Euro 43.686,00 ai fini delle imposte dirette, con irrogazione delle relative sanzioni (per la dichiarazione infedele ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. 471/1997) e degli interessi.
Il ricorrente contesta che l'Ufficio ha omesso di valutare in modo concreto e specifico le controdeduzioni, limitandosi a ribadire le proprie posizioni senza motivare le ragioni di rigetto delle difese e della documentazione prodotta. Ha basato inoltre la ripresa a tassazione anche su presupposti giuridicamente infondati (es. obbligo di fatturazione elettronica per regime forfettario, obbligo di SDI per fatture estere).
L'Ufficio, si duole il ricorrente, non ha fornito risposta alla richiesta di accesso agli atti, impedendo al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa. Ed ancora l'atto impugnato risulta carente di motivazione rafforzata, non analizzando caso per caso le singole voci contestate e le relative prove addotte.
Riassumendo i motivi di impugnazione, il ricorrente contesta:
1. Illegittimità dell'atto per vizio di sottoscrizione;
2. Illegittimità dell'atto per mancato contraddittorio preventivo e vizio di motivazione rafforzata;
3. Infondatezza della pretesa.
Si è costituito l'Ufficio che ha spiegato di aver trovato contraddittoriatà e non corrispondenza tra gli importi delle fatture e gli importi addebitati in conto corrente. Nella somma di euro 97.892,00 sono confluiti degli elementi di costo che non posseggono i necessari requisiti di deducibilità. Argomenta analiticamente sull'attività di controllo effettuata che ha portato all'atto impugnato e conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. La preliminare contestazione che il ricorrente muove all'atto impugnato concerne la nullità per difetto di firma valida.
Evidenzia che l'atto in contestazione è sottoscritto digitalmente da tale Nominativo_2 delegato alla firma. Agli atti di parte convenuta è stata allegata una delega di firma al predetto Nominativo_2 valida fino al 31.5.2025.
Orbene, l'avviso di accertamento impugnato non presenta alcuna data di redazione, pertanto l'unica data utile che può considerarsi è quella della notifica effettuata il 23.6.2025, ovvero 23 gioni dopo la scadenza della delega di firma.
A tale eccezione l'Ufficio nulla ha contro dedotto, nè ha prodotto documentazione comprovante la proroga del provvedimento di delega di firma.
Ne consegue che alla data della notifica , 23.6.2025, non vi è prova che Nominativo_2 fosse munito di regolare potere di firma dell'avviso impugnato. Ne consegue che l'atto impugnato è nullo. Il ricorso va,, quindi accolto. Le spese seguono la soccombenza,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado così decide:
accoglie il ricorso.
Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in misura di euro 2905,00 oltre accessori come per legge, con distrazione.
Il relatore Il presidente dr. Francesca Tritto dr. Rocco Abbondandolo
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
TRITTO CE, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4690/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804412 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 si riporta al ricorso ed alle successive memorie. Sottolinea preliminarmente che i costi sono inerenti all'attività d'impresa, parte della loro giustificazione è pervenuta nella disponibilità del ricorrente solo in una fase successiva e pertanto prodotta tardivamente. Eccepisce il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato attesa la scadenza della delega.
Resistente/Appellato: la d.ssa Difensore_2 nel riportarsi alle controdeduzioni sottolinea che il contribuente avrebe dovuto fornire relativamente ai costi la tracciabilità, la competenza e la loro effettività.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.10.2025 Ricorrente_1 , odontoiatra, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF901P804412/2024 per l'anno 2019, notificato il 23 giugno 2025 che accerta e contesta la deducibilità integrale (dapprima riconosciuta in parte per Euro 58.434,32) dell'importo di euro 97.892,00,
e recupera a tassazione la somma di Euro 43.686,00 ai fini delle imposte dirette, con irrogazione delle relative sanzioni (per la dichiarazione infedele ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. 471/1997) e degli interessi.
Il ricorrente contesta che l'Ufficio ha omesso di valutare in modo concreto e specifico le controdeduzioni, limitandosi a ribadire le proprie posizioni senza motivare le ragioni di rigetto delle difese e della documentazione prodotta. Ha basato inoltre la ripresa a tassazione anche su presupposti giuridicamente infondati (es. obbligo di fatturazione elettronica per regime forfettario, obbligo di SDI per fatture estere).
L'Ufficio, si duole il ricorrente, non ha fornito risposta alla richiesta di accesso agli atti, impedendo al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa. Ed ancora l'atto impugnato risulta carente di motivazione rafforzata, non analizzando caso per caso le singole voci contestate e le relative prove addotte.
Riassumendo i motivi di impugnazione, il ricorrente contesta:
1. Illegittimità dell'atto per vizio di sottoscrizione;
2. Illegittimità dell'atto per mancato contraddittorio preventivo e vizio di motivazione rafforzata;
3. Infondatezza della pretesa.
Si è costituito l'Ufficio che ha spiegato di aver trovato contraddittoriatà e non corrispondenza tra gli importi delle fatture e gli importi addebitati in conto corrente. Nella somma di euro 97.892,00 sono confluiti degli elementi di costo che non posseggono i necessari requisiti di deducibilità. Argomenta analiticamente sull'attività di controllo effettuata che ha portato all'atto impugnato e conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. La preliminare contestazione che il ricorrente muove all'atto impugnato concerne la nullità per difetto di firma valida.
Evidenzia che l'atto in contestazione è sottoscritto digitalmente da tale Nominativo_2 delegato alla firma. Agli atti di parte convenuta è stata allegata una delega di firma al predetto Nominativo_2 valida fino al 31.5.2025.
Orbene, l'avviso di accertamento impugnato non presenta alcuna data di redazione, pertanto l'unica data utile che può considerarsi è quella della notifica effettuata il 23.6.2025, ovvero 23 gioni dopo la scadenza della delega di firma.
A tale eccezione l'Ufficio nulla ha contro dedotto, nè ha prodotto documentazione comprovante la proroga del provvedimento di delega di firma.
Ne consegue che alla data della notifica , 23.6.2025, non vi è prova che Nominativo_2 fosse munito di regolare potere di firma dell'avviso impugnato. Ne consegue che l'atto impugnato è nullo. Il ricorso va,, quindi accolto. Le spese seguono la soccombenza,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado così decide:
accoglie il ricorso.
Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in misura di euro 2905,00 oltre accessori come per legge, con distrazione.
Il relatore Il presidente dr. Francesca Tritto dr. Rocco Abbondandolo