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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2078/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2078/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Radogna (C.F.
, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Cecina (LI), via C.F._1
Strasburgo n. 39
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Pierpaolo Parte_2 C.F._2
Fusco (C.F. ), presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Varese, C.F._3 piazza Carducci n. 6;
- parte appellata e appellante incidentale –
e di:
(C.F. ), con sede in Varese, via Sacco n. 5, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro-tempore, Avv. Davide Galimberti, con gli Avv.ti Francesca Benzoni (C.F.
), Laura Luoni (C.F. , Antonella Pomati (C.F. C.F._4 C.F._5
) e Dorotea Sanna (C.F. ), domiciliata presso gli C.F._6 C.F._7
Uffici dell'Avvocatura comunale in Varese, via Sacco n. 5;
(C.F. ), con sede in piazza Garibaldi n. 14 - Controparte_2 P.IVA_3 CP_2 contumace;
(C.F. ), con sede Controparte_3 P.IVA_4 in Varese, via O. Rossi n.
9 - contumace;
(C.F. ), con sede in Varese, piazza Libertà n. 1 - Controparte_4 P.IVA_5
pagina 1 di 9 contumace;
(C.F. , con sede in Comabbio (VA), via Guglielmo Controparte_5 P.IVA_6
Marconi n.
1 - contumace;
(C.F. , con sede in Gallarate (VA), via Verdi n. 2 - Controparte_6 P.IVA_7 contumace;
(C.F. ) con sede in CA BR (VA), Controparte_7 P.IVA_8 piazza Libertà n.
1 - contumace;
(C.F. ), con sede in Azzate (VA), via Conti Benizzi Controparte_8 P.IVA_9
Castellani n.
1 - contumace;
- parti appellate (terze chiamate) -
Conclusioni di parte appellante
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi dedotti negli scritti difensivi, da intendersi quivi integralmente riportati, il proposto appello e, per effetto dichiarare: in via pregiudiziale la nullità della sentenza n.166/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di
Varese il 03.03.2023 e depositata il 06.04.2023, non notificata, per violazione dell'art. 112 c.p.c.; nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha erroneamente dichiarato prescritto il credito portato dalle n. 19 cartelle di cui all'elenco in atti, e per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento opposto relativamente alle predette cartelle, valide, legittime ed efficaci.
Con vittoria di spese e competenze previste per legge relativamente ad entrambi i giudizi da distrarsi a favore dell'avvocato, quale antistatario.
Conclusioni di parte appellata Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis, così giudicare: in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'
[...]
avverso la Sentenza n. 166/2023 emessa dal Giudice di Pace di Varese in Parte_3 data 6 aprile 2023 per violazione dell'art.342 cpc comma I n.1) , 2) , 3) e/o per violazione dell'art. 348 bis cpc per tutti i motivi di cui alla narrativa, con vittoria di spese diritti ed onorari
Nel merito: rigettare l'appello proposto dall' avverso la Parte_3
Sentenza n. 166/2023 emessa dal Giudice di Pace di Varese in data 6 aprile 2023 in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto nonché agli atti del giudizio di primo grado ivi richiamati pagina 2 di 9 Con vittoria di spese diritti ed onorari
Nel merito in via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e delle domande ex adverso formulate, anche parziale, in via di appello incidentale , riformare la sentenza di primo grado N. 166/2023 emessa dal Giudice di Pace di Varese in data 6 aprile 2023 nella parte in cui rigetta l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'avviso di intimazione e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di intimazione n. 117 2018 90024314 49000 del 16 maggio 2018 notificata a mezzo pec , per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa del presente atto nonché agli atti del giudizio di primo grado ivi richiamati.
Con vittoria di spese diritti ed onorari
Conclusioni di parte appellata Controparte_1
Voglia l'onorevole Tribunale adito, contrariis rejectis
in via preliminare e pregiudiziale, dare atto della formazione di giudicato interno, e per l'effetto, confermare la regolarità dell'operato del con riferimento a tutta la fase Controparte_1 prodromica all'iscrizione a ruolo;
sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del CP_1
[...]
nel merito, accogliere l'appello di e per Parte_1
l'effetto riformare la sentenza n.166/2023 emessa dal Giudice di Pace di Varese in data
03.03.2023 e depositata in Cancelleria il 06.04.2023, stante l'erronea dichiarazione della prescrizione dei crediti con riferimento alle cartelle di competenza del (doc.B, Controparte_1
C, D, E, F e G);
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA) di entrambi i gradi di giudizio, essendo la difesa dell'Ente assunta da avvocati dell'Avvocatura
Comunale, iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di appello è la sentenza n. 166/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Varese il 03/03/2023 e depositata il 06/04/2023, nell'ambito di un procedimento introdotto da Pt_2
pagina 3 di 9 avverso l'avviso di intimazione n. 117 2018 90024314 49 000, notificato a mezzo PEC Pt_2 in data 18/05/2018, limitatamente alle seguenti cartelle relative a sanzioni irrogate per violazioni del Codice della strada:
pagina 4 di 9 Con la sentenza oggi impugnata, il Giudice di Pace di Varese ha: i. affermato la propria giurisdizione;
ii. dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere per le cartelle oggetto di rottamazione ter; iii. dichiarato inammissibile l'opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada per definitività degli stessi;
iv. accertato la prescrizione delle restanti cartelle esattoriali.
Alla luce del contenuto degli atti delle parti e delle conclusioni rassegnate, deve rilevarsi che i punti i., ii., iii. non siano stati oggetto di motivi di appello né da parte dell'appellante principale, né da parte dell'appellante incidentale, così che tali parti della pronuncia devono ritenersi ormai coperte dal giudicato.
2. Preliminarmente la doglianza del relativa al proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva non è fondata per i seguenti motivi.
pagina 5 di 9 Nel caso di opposizione all'esecuzione avverso crediti iscritti a ruolo sussiste legittimazione passiva esclusiva dell' nei soli casi in cui sia contestata la legittimità Controparte_9 della sola azione esecutiva di riscossione.
Quando tuttavia si intendono far valere anche vizi relativi alle fasi antecedenti alla notifica della cartella, la censura riguarda il merito dell'imposizione e attiene alla sfera di attività dell'ente creditore.
Nel giudizio in esame, le censure che parte attrice aveva sollevato in primo grado rispetto all'avviso di intimazione ricevuto riguardavano anche vizi non attinenti alla fase strettamente esecutiva, bensì alla valida formazione del titolo. In particolare, era stata contestata l'omessa notifica degli atti presupposti, quali i verbali di accertamento delle violazioni del Codice della
Strada. In relazione a tale censura (come detto, coperta ormai da giudicato) deve ritenersi corretta l'estensione del contraddittorio anche al per le cartelle a questo riferibili. Controparte_1
Ne consegue il rigetto dell'eccezione formulata.
3. L'appello principale è ammissibile e nel merito fondato per le seguenti ragioni.
3.1. Con il primo motivo, parte appellante ha lamentato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il Giudice di Pace di Varese non ha esaminato la censura relativa alla tardività dell'opposizione.
L'appellante ha, in particolare, dedotto la qualificabilità dell'opposizione proposta in primo grado, quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente necessità di rispettare il termine di venti giorni dalla ricezione della notifica dell'atto esecutivo per proporre validamente l'opposizione. Nel caso di specie, parte appellata ha ricevuto la Parte_2 notificazione dell'avviso di intimazione in data 16/05/2018 e ha poi provveduto a introdurre la causa di opposizione con ricorso depositato il 15/06/2018, data successiva di oltre venti giorni rispetto a quella della notifica.
Tale censura è parzialmente fondata.
L'opposizione avverso l'avviso di intimazione proposta da si fondava su tre Parte_2 censure: la prima, relativa alla nullità della notifica di tale avviso per essere la stessa avvenuta a mezzo PEC (trattasi peraltro dell'unico motivo di appello incidentale riproposto dall'appellato); la seconda, relativa all'omessa notifica degli atti presupposti (coperta da giudicato); la terza relativa alla prescrizione delle cartelle (oggetto di appello principale).
Com'è noto, la distinzione tra opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi discende dall'oggetto della contestazione: qualora la censura attenga alla regolarità formale dell'atto pagina 6 di 9 esecutivo, non essendo contestata l'esistenza dei presupposti dell'azione esecutiva, in particolare del credito e del titolo esecutivo, si tratterà di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c.; qualora invece la censura attenga al diritto del creditore di agire in sede esecutiva, si tratterà di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Nel caso di specie, soltanto la prima censura sollevata da attinente alla notifica Parte_2 dell'avviso di intimazione, può qualificarsi correttamente come opposizione agli atti esecutivi.
Essa infatti è finalizzata a contestare la legittimità di un atto strettamente attinente alla procedura esecutiva e non l'esistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata.
La terza censura, invece, relativa alla prescrizione, attiene proprio a tale ultima sfera giuridica, così che questa deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione.
Ne consegue che il ricorso proposto in primo grado doveva essere considerato tardivo, nella parte in cui era contestata la nullità della notifica dell'avviso di intimazione, essendo stato proposto oltre il termine di venti giorni dalla notificazione. Viceversa, alcuna censura di tardività poteva riguardare la doglianza relativa alla prescrizione.
Da quanto detto consegue il parziale accoglimento del motivo in esame, nonché il rigetto dell'appello incidentale.
3.2. Con il secondo motivo, parte appellante ha lamentato l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritte le cartelle di pagamento oggetto di opposizione, non essendo decorso alla data di notifica dell'avviso di intimazione il termine quinquennale di cui all'art. 28 legge n. 689/1981.
Tale motivo è fondato.
Occorre anzitutto precisare che la pronuncia di prescrizione e dunque il motivo di appello riguarda le seguenti cartelle:
pagina 7 di 9 La notifica dell'avvio di intimazione è avvenuta in data 16/05/2018 [doc. 2 appellante].
A tale data non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione per le cartelle indicate dal numero 3 al numero 19, in quanto le relative notifiche sono tutte avvenute non oltre il quinquennio anteriore.
Per quanto riguarda le cartelle indicate ai numeri 1 e 2, parte appellante ha provato in giudizio di aver interrotto il termine di prescrizione con comunicazione ricevuta da Parte_2 personalmente il 7/12/2015 [doc. 7 appellante]. A tale data, infatti, non risulta spirato il termine di prescrizione quinquennale per le due cartelle in esame, non essendo decorsi cinque anni dalle relative notifiche. Ne consegue che dalla ricezione di tale atto è decorso un nuovo termine di prescrizione quinquennale che, al momento della notifica dell'avviso di intimazione del
16/05/2018 non era ancora del tutto spirato. Anche le due cartelle in esame devono ritenersi non prescritte.
Da quanto detto segue che la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha erroneamente dichiarato la prescrizione del credito azionato esecutivamente in relazione alle cartelle indicate nella tabelle che precede da n. 1 a n. 19.
pagina 8 di 9 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, nei limiti del decisum, dell'assenza di istruttoria, del numero contenuto di questioni giuridiche trattate. Per la parte appellante le spese di lite sono distratte in favore dell'avv. Emanuela Radogna che si è dichiarato antistatario.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello principale;
2) per l'effetto dichiara tardiva la censura di nullità della notifica dell'avviso di intimazione n. 117
2018 90024314 49 000;
3) accerta e dichiara la legittimità dell'avviso di intimazione n. 117 2018 90024314 49 000 in relazione alle cartelle di pagamento indicate in parte motiva, al par. 3.2., dal n. 1 a n. 19;
4) rigetta l'appello incidentale;
5) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Controparte_1
6) condanna parte appellata a rimborsare alla parte appellante Parte_2 Parte_1
(da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela Radogna che si è dichiarato antistatario) e
[...] alla parte appellata le spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte, per il Controparte_1 primo grado in euro 1.200,00 per compensi, per il presente grado in euro 1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Varese, 24 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2078/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Radogna (C.F.
, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Cecina (LI), via C.F._1
Strasburgo n. 39
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Pierpaolo Parte_2 C.F._2
Fusco (C.F. ), presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Varese, C.F._3 piazza Carducci n. 6;
- parte appellata e appellante incidentale –
e di:
(C.F. ), con sede in Varese, via Sacco n. 5, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro-tempore, Avv. Davide Galimberti, con gli Avv.ti Francesca Benzoni (C.F.
), Laura Luoni (C.F. , Antonella Pomati (C.F. C.F._4 C.F._5
) e Dorotea Sanna (C.F. ), domiciliata presso gli C.F._6 C.F._7
Uffici dell'Avvocatura comunale in Varese, via Sacco n. 5;
(C.F. ), con sede in piazza Garibaldi n. 14 - Controparte_2 P.IVA_3 CP_2 contumace;
(C.F. ), con sede Controparte_3 P.IVA_4 in Varese, via O. Rossi n.
9 - contumace;
(C.F. ), con sede in Varese, piazza Libertà n. 1 - Controparte_4 P.IVA_5
pagina 1 di 9 contumace;
(C.F. , con sede in Comabbio (VA), via Guglielmo Controparte_5 P.IVA_6
Marconi n.
1 - contumace;
(C.F. , con sede in Gallarate (VA), via Verdi n. 2 - Controparte_6 P.IVA_7 contumace;
(C.F. ) con sede in CA BR (VA), Controparte_7 P.IVA_8 piazza Libertà n.
1 - contumace;
(C.F. ), con sede in Azzate (VA), via Conti Benizzi Controparte_8 P.IVA_9
Castellani n.
1 - contumace;
- parti appellate (terze chiamate) -
Conclusioni di parte appellante
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi dedotti negli scritti difensivi, da intendersi quivi integralmente riportati, il proposto appello e, per effetto dichiarare: in via pregiudiziale la nullità della sentenza n.166/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di
Varese il 03.03.2023 e depositata il 06.04.2023, non notificata, per violazione dell'art. 112 c.p.c.; nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha erroneamente dichiarato prescritto il credito portato dalle n. 19 cartelle di cui all'elenco in atti, e per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento opposto relativamente alle predette cartelle, valide, legittime ed efficaci.
Con vittoria di spese e competenze previste per legge relativamente ad entrambi i giudizi da distrarsi a favore dell'avvocato, quale antistatario.
Conclusioni di parte appellata Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis, così giudicare: in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'
[...]
avverso la Sentenza n. 166/2023 emessa dal Giudice di Pace di Varese in Parte_3 data 6 aprile 2023 per violazione dell'art.342 cpc comma I n.1) , 2) , 3) e/o per violazione dell'art. 348 bis cpc per tutti i motivi di cui alla narrativa, con vittoria di spese diritti ed onorari
Nel merito: rigettare l'appello proposto dall' avverso la Parte_3
Sentenza n. 166/2023 emessa dal Giudice di Pace di Varese in data 6 aprile 2023 in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto nonché agli atti del giudizio di primo grado ivi richiamati pagina 2 di 9 Con vittoria di spese diritti ed onorari
Nel merito in via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e delle domande ex adverso formulate, anche parziale, in via di appello incidentale , riformare la sentenza di primo grado N. 166/2023 emessa dal Giudice di Pace di Varese in data 6 aprile 2023 nella parte in cui rigetta l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'avviso di intimazione e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di intimazione n. 117 2018 90024314 49000 del 16 maggio 2018 notificata a mezzo pec , per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa del presente atto nonché agli atti del giudizio di primo grado ivi richiamati.
Con vittoria di spese diritti ed onorari
Conclusioni di parte appellata Controparte_1
Voglia l'onorevole Tribunale adito, contrariis rejectis
in via preliminare e pregiudiziale, dare atto della formazione di giudicato interno, e per l'effetto, confermare la regolarità dell'operato del con riferimento a tutta la fase Controparte_1 prodromica all'iscrizione a ruolo;
sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del CP_1
[...]
nel merito, accogliere l'appello di e per Parte_1
l'effetto riformare la sentenza n.166/2023 emessa dal Giudice di Pace di Varese in data
03.03.2023 e depositata in Cancelleria il 06.04.2023, stante l'erronea dichiarazione della prescrizione dei crediti con riferimento alle cartelle di competenza del (doc.B, Controparte_1
C, D, E, F e G);
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA) di entrambi i gradi di giudizio, essendo la difesa dell'Ente assunta da avvocati dell'Avvocatura
Comunale, iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di appello è la sentenza n. 166/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Varese il 03/03/2023 e depositata il 06/04/2023, nell'ambito di un procedimento introdotto da Pt_2
pagina 3 di 9 avverso l'avviso di intimazione n. 117 2018 90024314 49 000, notificato a mezzo PEC Pt_2 in data 18/05/2018, limitatamente alle seguenti cartelle relative a sanzioni irrogate per violazioni del Codice della strada:
pagina 4 di 9 Con la sentenza oggi impugnata, il Giudice di Pace di Varese ha: i. affermato la propria giurisdizione;
ii. dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere per le cartelle oggetto di rottamazione ter; iii. dichiarato inammissibile l'opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada per definitività degli stessi;
iv. accertato la prescrizione delle restanti cartelle esattoriali.
Alla luce del contenuto degli atti delle parti e delle conclusioni rassegnate, deve rilevarsi che i punti i., ii., iii. non siano stati oggetto di motivi di appello né da parte dell'appellante principale, né da parte dell'appellante incidentale, così che tali parti della pronuncia devono ritenersi ormai coperte dal giudicato.
2. Preliminarmente la doglianza del relativa al proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva non è fondata per i seguenti motivi.
pagina 5 di 9 Nel caso di opposizione all'esecuzione avverso crediti iscritti a ruolo sussiste legittimazione passiva esclusiva dell' nei soli casi in cui sia contestata la legittimità Controparte_9 della sola azione esecutiva di riscossione.
Quando tuttavia si intendono far valere anche vizi relativi alle fasi antecedenti alla notifica della cartella, la censura riguarda il merito dell'imposizione e attiene alla sfera di attività dell'ente creditore.
Nel giudizio in esame, le censure che parte attrice aveva sollevato in primo grado rispetto all'avviso di intimazione ricevuto riguardavano anche vizi non attinenti alla fase strettamente esecutiva, bensì alla valida formazione del titolo. In particolare, era stata contestata l'omessa notifica degli atti presupposti, quali i verbali di accertamento delle violazioni del Codice della
Strada. In relazione a tale censura (come detto, coperta ormai da giudicato) deve ritenersi corretta l'estensione del contraddittorio anche al per le cartelle a questo riferibili. Controparte_1
Ne consegue il rigetto dell'eccezione formulata.
3. L'appello principale è ammissibile e nel merito fondato per le seguenti ragioni.
3.1. Con il primo motivo, parte appellante ha lamentato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il Giudice di Pace di Varese non ha esaminato la censura relativa alla tardività dell'opposizione.
L'appellante ha, in particolare, dedotto la qualificabilità dell'opposizione proposta in primo grado, quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente necessità di rispettare il termine di venti giorni dalla ricezione della notifica dell'atto esecutivo per proporre validamente l'opposizione. Nel caso di specie, parte appellata ha ricevuto la Parte_2 notificazione dell'avviso di intimazione in data 16/05/2018 e ha poi provveduto a introdurre la causa di opposizione con ricorso depositato il 15/06/2018, data successiva di oltre venti giorni rispetto a quella della notifica.
Tale censura è parzialmente fondata.
L'opposizione avverso l'avviso di intimazione proposta da si fondava su tre Parte_2 censure: la prima, relativa alla nullità della notifica di tale avviso per essere la stessa avvenuta a mezzo PEC (trattasi peraltro dell'unico motivo di appello incidentale riproposto dall'appellato); la seconda, relativa all'omessa notifica degli atti presupposti (coperta da giudicato); la terza relativa alla prescrizione delle cartelle (oggetto di appello principale).
Com'è noto, la distinzione tra opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi discende dall'oggetto della contestazione: qualora la censura attenga alla regolarità formale dell'atto pagina 6 di 9 esecutivo, non essendo contestata l'esistenza dei presupposti dell'azione esecutiva, in particolare del credito e del titolo esecutivo, si tratterà di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c.; qualora invece la censura attenga al diritto del creditore di agire in sede esecutiva, si tratterà di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Nel caso di specie, soltanto la prima censura sollevata da attinente alla notifica Parte_2 dell'avviso di intimazione, può qualificarsi correttamente come opposizione agli atti esecutivi.
Essa infatti è finalizzata a contestare la legittimità di un atto strettamente attinente alla procedura esecutiva e non l'esistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata.
La terza censura, invece, relativa alla prescrizione, attiene proprio a tale ultima sfera giuridica, così che questa deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione.
Ne consegue che il ricorso proposto in primo grado doveva essere considerato tardivo, nella parte in cui era contestata la nullità della notifica dell'avviso di intimazione, essendo stato proposto oltre il termine di venti giorni dalla notificazione. Viceversa, alcuna censura di tardività poteva riguardare la doglianza relativa alla prescrizione.
Da quanto detto consegue il parziale accoglimento del motivo in esame, nonché il rigetto dell'appello incidentale.
3.2. Con il secondo motivo, parte appellante ha lamentato l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritte le cartelle di pagamento oggetto di opposizione, non essendo decorso alla data di notifica dell'avviso di intimazione il termine quinquennale di cui all'art. 28 legge n. 689/1981.
Tale motivo è fondato.
Occorre anzitutto precisare che la pronuncia di prescrizione e dunque il motivo di appello riguarda le seguenti cartelle:
pagina 7 di 9 La notifica dell'avvio di intimazione è avvenuta in data 16/05/2018 [doc. 2 appellante].
A tale data non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione per le cartelle indicate dal numero 3 al numero 19, in quanto le relative notifiche sono tutte avvenute non oltre il quinquennio anteriore.
Per quanto riguarda le cartelle indicate ai numeri 1 e 2, parte appellante ha provato in giudizio di aver interrotto il termine di prescrizione con comunicazione ricevuta da Parte_2 personalmente il 7/12/2015 [doc. 7 appellante]. A tale data, infatti, non risulta spirato il termine di prescrizione quinquennale per le due cartelle in esame, non essendo decorsi cinque anni dalle relative notifiche. Ne consegue che dalla ricezione di tale atto è decorso un nuovo termine di prescrizione quinquennale che, al momento della notifica dell'avviso di intimazione del
16/05/2018 non era ancora del tutto spirato. Anche le due cartelle in esame devono ritenersi non prescritte.
Da quanto detto segue che la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha erroneamente dichiarato la prescrizione del credito azionato esecutivamente in relazione alle cartelle indicate nella tabelle che precede da n. 1 a n. 19.
pagina 8 di 9 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, nei limiti del decisum, dell'assenza di istruttoria, del numero contenuto di questioni giuridiche trattate. Per la parte appellante le spese di lite sono distratte in favore dell'avv. Emanuela Radogna che si è dichiarato antistatario.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello principale;
2) per l'effetto dichiara tardiva la censura di nullità della notifica dell'avviso di intimazione n. 117
2018 90024314 49 000;
3) accerta e dichiara la legittimità dell'avviso di intimazione n. 117 2018 90024314 49 000 in relazione alle cartelle di pagamento indicate in parte motiva, al par. 3.2., dal n. 1 a n. 19;
4) rigetta l'appello incidentale;
5) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Controparte_1
6) condanna parte appellata a rimborsare alla parte appellante Parte_2 Parte_1
(da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela Radogna che si è dichiarato antistatario) e
[...] alla parte appellata le spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte, per il Controparte_1 primo grado in euro 1.200,00 per compensi, per il presente grado in euro 1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Varese, 24 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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