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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2024, n. 43363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43363 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - NO ER AR RI AL AT D'AU MA IL TU SENTENZA sui ricorsi proposti da: CH NI nato a [...] il [...] NO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/2/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile C.S.E.A. Cassa per i servizi Energetici e Ambientali, avvocato dello Stato Antonio Trimboli, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Domenico Peila per CH VA e, in sostituzione dell’avv. Gino Fulgeri, per NO AN, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 19/2/2024 – in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 11/10/2022, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato NI CH e AN NO per i reati di cui all’art. 648-bis cod. pen. loro rispettivamente ascritti – riduceva l’importo delle disposte confische per equivalente, confermando nel resto la sentenza appellata. 2. NI CH, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 648-bis cod. pen. Rileva che la Corte territoriale ha riconosciuto il CH concorrente nel riciclaggio, senza tuttavia indicare in modo specifico il contributo causale che avrebbe fornito nella determinazione del reato;
che gli elementi probatori indicati dimostrano il ruolo di mediazione tra MA CO e AL AN svolto dall’odierno ricorrente, ma non provano che questi avesse la piena consapevolezza dell’illecita attività di riciclaggio posta in essere dagli altri Penale Sent. Sez. 2 Num. 43363 Anno 2024 Presidente: IN ND Relatore: D'AU AT Data Udienza: 26/11/2024 imputati, né che la sua attività di mediazione potesse fornire un contributo causale alla realizzazione del reato;
che in tal senso depongono le dichiarazioni dei coimputati RE, CO, IG e Scavone. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648-bis, comma 2 e 648-quater cod. pen. 2.2.1. Evidenzia come, pur non avendo proposto impugnazione avverso il capo della sentenza di primo grado sulla confisca, la Corte territoriale abbia comunque ridotto la misura della confisca per equivalente anche per il CH, avendola considerata pena illegale, in quanto determinata in un ammontare superiore a quello consentito dalla legge. Ritiene di conseguenza di essere legittimato ad impugnare anche detto capo della sentenza di appello, relativo alla misura ablativa, atteso che ha inciso sulla posizione giuridica del ricorrente. 2.2.2. Osserva che è stato erroneamente applicato il principio solidaristico tra i concorrenti nel riciclaggio, in forza del quale, se non è possibile individuare la quota di profitto conseguita dai singoli concorrenti, la confisca può essere disposta nei confronti di ciascuno di essi per l’intero profitto accertato;
che, invece, nel caso di specie, la confisca avrebbe dovuto essere limitata al profitto conseguito dal CH, posto che è compiutamente determinabile. 3. AN NO, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 648-quater cod. pen., nonchè mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della confisca, in relazione alle allegazioni difensive specificate nell’atto di appello. Rileva, sotto un primo profilo, che la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che, essendo il profitto del riciclaggio costituito da denaro, avrebbe dovuto disporre la confisca diretta e non quella per equivalente;
sotto un secondo profilo, che la pubblica accusa non ha dimostrato l’effettivo conseguimento di somme di denaro da parte del NO, venendo meno così all’onere probatorio che su di essa grava, che, laddove non assolto, non consente l’applicazione della confisca;
infine, che, nel caso di specie, è ben individuabile l’entità della somma di denaro riciclata dal NO, pari a quattrocento ventinovemila euro, ricevuta mediante due bonifici e poi dirottata in diverse tranche su altri conti correnti, con la conseguenza che era possibile individuare la quota di profitto realizzata dai singoli concorrenti;
che, dunque, sarebbe stato sufficiente verificare l’ammontare di tali movimenti bancari per ricavare l’esatto ammontare della porzione di profitto trattenuta dal NO, in modo da determinare la minor somma che gli andava confiscata;
che, in definitiva, la confisca avrebbe dovuto avere ad oggetto solo detta somma di denaro in via diretta;
che la prova della entità del profitto nei termini sopra specificati emerge dalla documentazione allegata all’atto di appello, non esaminata dai giudici di secondo grado;
che la percentuale del 18% sulle somme riciclate, pari a settantasette mila euro, che la Corte territoriale ha attribuito al ricorrente, è in realtà la percentuale trattenuta da parte del gruppo campano e non dal solo NO;
che, in ogni caso e a tutto voler concedere, la somma di circa settantasette mila euro (che corrisponderebbe al 18% della somma di quattrocento ventinovemila euro) è stata già sequestrata al NO in data 23/11/2021 in sede di perquisizione ad opera della Guardia di Finanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NI CH è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Osserva il Collegio che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata 2 avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha individuato il contributo decisivo portato dal CH alla realizzazione del reato nell’aver consentito e garantito il collegamento ai massimi livelli tra gli autori delle truffe energetiche e coloro che riciclavano il denaro, ricevendo da questi ultimi un compenso, consapevole del carattere illecito dell’attività posta in essere. Ciò ha desunto dalle dichiarazioni dei coimputati, come sintetizzate alle pagine 26 e 27 della sentenza impugnata, oltre che dal contenuto delle conversazioni intercettate, da cui emergono i) i continui rapporti intrattenuti dai due gruppi di coimputati (quello deputato alla commissione delle truffe e quello che si occupava di riciclare il provento di tali delitti) con l’odierno ricorrente, relativi sempre e solo ai trasferimenti di denaro;
ii) l’ampio margine di manovra attribuito al CH, anche nella composizione dei contrasti tra i due gruppi, che mal si concilia con l’attività di intermediazione in lecite operazioni finanziarie;
nonché dalla mancanza di spiegazioni idonee a dimostrare la lecita provenienza dei bonifici ricevuti dal coimputato AL AN nel periodo compreso tra marzo e luglio 2017 per un importo di complessivo di circa quattordicimila euro. L’insieme di tali circostanze è stato ritenuto significativo della consapevolezza del carattere illecito della condotta posta in essere. Ebbene, con questo percorso logico argomentativo la difesa si confronta solo apparentemente, reiterando doglianze già sottoposte all’esame della Corte territoriale, in relazione alle quali è stata resa una motivazione congrua ed immune da vizi logici. 1.2. Il secondo motivo è fondato. Deve, invero, essere evidenziato che, in tema di confisca, nel caso in cui sia disposta nei confronti di più concorrenti nel reato, di recente si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione (Sez. U, ric. Massini, R.G. n. 31775/2023, ud. 26/9/2024, di cui allo stato si dispone solo della informazione provvisoria n. 12/2024), affermando che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. Orbene, osserva il Collegio che nel caso che si sta scrutinando i) non si è instaurato alcun 3 contraddittorio sul punto, atteso che il CH non aveva proposto motivi di appello sulla disposta confisca, tenuto conto che con il ricorso per cassazione sostiene che sarebbe ben individuabile il profitto tratto dalla commissione del reato e che ii) in ogni caso deve essere esclusa la solidarietà passiva tra l’odierno ricorrente ed il coimputato AN NO, come affermata dalla Corte territoriale. 2. Il ricorso di AN NO è fondato nei limiti che seguono. 2.1. Invero, deve rilevarsi la denunciata carenza motivazionale, atteso che – a fronte di uno specifico ed articolato motivo di impugnazione, corredato dalla documentazione bancaria allegata – la sentenza impugnata si limita ad individuare il profitto conseguito dell’odierno ricorrente nella somma di quello scaturente dai singoli reati ascrittigli, senza tuttavia prendere in considerazione e confrontarsi con le argomentazioni difensive, che quantificavano la somma di denaro complessivamente riciclata dalla società estera facente capo al NO – su cui poi calcolare il profitto percepito – in quattrocento ventinovemila euro, importo quest’ultimo pervenuto sul conto corrente della società a mezzo di due bonifici. Inoltre, deve essere esclusa l’applicazione del principio solidaristico nel caso in cui non sia possibile quantificare la quota di profitto del singolo concorrente, dovendo lo stesso essere diviso in parti uguali tra tutti coloro che hanno partecipato ai singoli reati, che già dalla lettura dei capi di imputazione risultano tra essi diversi. 2.2. Con riferimento, poi, ai reati contestati ai capi 8), 9) e 10), a quanto finora osservato, devono aggiungersi le considerazioni svolte con riferimento alla posizione del CH, atteso che la omessa instaurazione di un completo contraddittorio, determinata dalla mancata partecipazione del coimputato, si riflette anche sulla posizione del NO, avendo precluso una valutazione complessiva in relazione al profitto conseguito dai singoli partecipi. 3. La sentenza impugnata, dunque, va annullata sul capo relativo alla confisca con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio, sì da consentire l’instaurazione del contraddittorio sul provvedimento ablatorio, all’esito del quale potrà essere determinata la quota di profitto attribuibile ai singoli coimputati che potrà essere oggetto di confisca ovvero, qualora ciò non dovesse essere possibile, dovrà trovare applicazione il criterio della ripartizione in parti uguali tra i coimputati. 4. Dall’esito del giudizio, discende che la liquidazione delle spese di costituzione e difesa richiesta dalla parte civile C.S.E.A. Cassa per i servizi Energetici ed Ambientali va rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CH NI e di NO AN in relazione alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di CH NI. Spese della parte civile C.S.E.A. Cassa per i servizi Energetici e Ambientali rimesse al definitivo. Così è deciso, 26/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente 4 AT D'AU ND IN 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile C.S.E.A. Cassa per i servizi Energetici e Ambientali, avvocato dello Stato Antonio Trimboli, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Domenico Peila per CH VA e, in sostituzione dell’avv. Gino Fulgeri, per NO AN, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 19/2/2024 – in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 11/10/2022, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato NI CH e AN NO per i reati di cui all’art. 648-bis cod. pen. loro rispettivamente ascritti – riduceva l’importo delle disposte confische per equivalente, confermando nel resto la sentenza appellata. 2. NI CH, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 648-bis cod. pen. Rileva che la Corte territoriale ha riconosciuto il CH concorrente nel riciclaggio, senza tuttavia indicare in modo specifico il contributo causale che avrebbe fornito nella determinazione del reato;
che gli elementi probatori indicati dimostrano il ruolo di mediazione tra MA CO e AL AN svolto dall’odierno ricorrente, ma non provano che questi avesse la piena consapevolezza dell’illecita attività di riciclaggio posta in essere dagli altri Penale Sent. Sez. 2 Num. 43363 Anno 2024 Presidente: IN ND Relatore: D'AU AT Data Udienza: 26/11/2024 imputati, né che la sua attività di mediazione potesse fornire un contributo causale alla realizzazione del reato;
che in tal senso depongono le dichiarazioni dei coimputati RE, CO, IG e Scavone. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648-bis, comma 2 e 648-quater cod. pen. 2.2.1. Evidenzia come, pur non avendo proposto impugnazione avverso il capo della sentenza di primo grado sulla confisca, la Corte territoriale abbia comunque ridotto la misura della confisca per equivalente anche per il CH, avendola considerata pena illegale, in quanto determinata in un ammontare superiore a quello consentito dalla legge. Ritiene di conseguenza di essere legittimato ad impugnare anche detto capo della sentenza di appello, relativo alla misura ablativa, atteso che ha inciso sulla posizione giuridica del ricorrente. 2.2.2. Osserva che è stato erroneamente applicato il principio solidaristico tra i concorrenti nel riciclaggio, in forza del quale, se non è possibile individuare la quota di profitto conseguita dai singoli concorrenti, la confisca può essere disposta nei confronti di ciascuno di essi per l’intero profitto accertato;
che, invece, nel caso di specie, la confisca avrebbe dovuto essere limitata al profitto conseguito dal CH, posto che è compiutamente determinabile. 3. AN NO, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 648-quater cod. pen., nonchè mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della confisca, in relazione alle allegazioni difensive specificate nell’atto di appello. Rileva, sotto un primo profilo, che la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che, essendo il profitto del riciclaggio costituito da denaro, avrebbe dovuto disporre la confisca diretta e non quella per equivalente;
sotto un secondo profilo, che la pubblica accusa non ha dimostrato l’effettivo conseguimento di somme di denaro da parte del NO, venendo meno così all’onere probatorio che su di essa grava, che, laddove non assolto, non consente l’applicazione della confisca;
infine, che, nel caso di specie, è ben individuabile l’entità della somma di denaro riciclata dal NO, pari a quattrocento ventinovemila euro, ricevuta mediante due bonifici e poi dirottata in diverse tranche su altri conti correnti, con la conseguenza che era possibile individuare la quota di profitto realizzata dai singoli concorrenti;
che, dunque, sarebbe stato sufficiente verificare l’ammontare di tali movimenti bancari per ricavare l’esatto ammontare della porzione di profitto trattenuta dal NO, in modo da determinare la minor somma che gli andava confiscata;
che, in definitiva, la confisca avrebbe dovuto avere ad oggetto solo detta somma di denaro in via diretta;
che la prova della entità del profitto nei termini sopra specificati emerge dalla documentazione allegata all’atto di appello, non esaminata dai giudici di secondo grado;
che la percentuale del 18% sulle somme riciclate, pari a settantasette mila euro, che la Corte territoriale ha attribuito al ricorrente, è in realtà la percentuale trattenuta da parte del gruppo campano e non dal solo NO;
che, in ogni caso e a tutto voler concedere, la somma di circa settantasette mila euro (che corrisponderebbe al 18% della somma di quattrocento ventinovemila euro) è stata già sequestrata al NO in data 23/11/2021 in sede di perquisizione ad opera della Guardia di Finanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NI CH è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Osserva il Collegio che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata 2 avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha individuato il contributo decisivo portato dal CH alla realizzazione del reato nell’aver consentito e garantito il collegamento ai massimi livelli tra gli autori delle truffe energetiche e coloro che riciclavano il denaro, ricevendo da questi ultimi un compenso, consapevole del carattere illecito dell’attività posta in essere. Ciò ha desunto dalle dichiarazioni dei coimputati, come sintetizzate alle pagine 26 e 27 della sentenza impugnata, oltre che dal contenuto delle conversazioni intercettate, da cui emergono i) i continui rapporti intrattenuti dai due gruppi di coimputati (quello deputato alla commissione delle truffe e quello che si occupava di riciclare il provento di tali delitti) con l’odierno ricorrente, relativi sempre e solo ai trasferimenti di denaro;
ii) l’ampio margine di manovra attribuito al CH, anche nella composizione dei contrasti tra i due gruppi, che mal si concilia con l’attività di intermediazione in lecite operazioni finanziarie;
nonché dalla mancanza di spiegazioni idonee a dimostrare la lecita provenienza dei bonifici ricevuti dal coimputato AL AN nel periodo compreso tra marzo e luglio 2017 per un importo di complessivo di circa quattordicimila euro. L’insieme di tali circostanze è stato ritenuto significativo della consapevolezza del carattere illecito della condotta posta in essere. Ebbene, con questo percorso logico argomentativo la difesa si confronta solo apparentemente, reiterando doglianze già sottoposte all’esame della Corte territoriale, in relazione alle quali è stata resa una motivazione congrua ed immune da vizi logici. 1.2. Il secondo motivo è fondato. Deve, invero, essere evidenziato che, in tema di confisca, nel caso in cui sia disposta nei confronti di più concorrenti nel reato, di recente si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione (Sez. U, ric. Massini, R.G. n. 31775/2023, ud. 26/9/2024, di cui allo stato si dispone solo della informazione provvisoria n. 12/2024), affermando che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. Orbene, osserva il Collegio che nel caso che si sta scrutinando i) non si è instaurato alcun 3 contraddittorio sul punto, atteso che il CH non aveva proposto motivi di appello sulla disposta confisca, tenuto conto che con il ricorso per cassazione sostiene che sarebbe ben individuabile il profitto tratto dalla commissione del reato e che ii) in ogni caso deve essere esclusa la solidarietà passiva tra l’odierno ricorrente ed il coimputato AN NO, come affermata dalla Corte territoriale. 2. Il ricorso di AN NO è fondato nei limiti che seguono. 2.1. Invero, deve rilevarsi la denunciata carenza motivazionale, atteso che – a fronte di uno specifico ed articolato motivo di impugnazione, corredato dalla documentazione bancaria allegata – la sentenza impugnata si limita ad individuare il profitto conseguito dell’odierno ricorrente nella somma di quello scaturente dai singoli reati ascrittigli, senza tuttavia prendere in considerazione e confrontarsi con le argomentazioni difensive, che quantificavano la somma di denaro complessivamente riciclata dalla società estera facente capo al NO – su cui poi calcolare il profitto percepito – in quattrocento ventinovemila euro, importo quest’ultimo pervenuto sul conto corrente della società a mezzo di due bonifici. Inoltre, deve essere esclusa l’applicazione del principio solidaristico nel caso in cui non sia possibile quantificare la quota di profitto del singolo concorrente, dovendo lo stesso essere diviso in parti uguali tra tutti coloro che hanno partecipato ai singoli reati, che già dalla lettura dei capi di imputazione risultano tra essi diversi. 2.2. Con riferimento, poi, ai reati contestati ai capi 8), 9) e 10), a quanto finora osservato, devono aggiungersi le considerazioni svolte con riferimento alla posizione del CH, atteso che la omessa instaurazione di un completo contraddittorio, determinata dalla mancata partecipazione del coimputato, si riflette anche sulla posizione del NO, avendo precluso una valutazione complessiva in relazione al profitto conseguito dai singoli partecipi. 3. La sentenza impugnata, dunque, va annullata sul capo relativo alla confisca con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio, sì da consentire l’instaurazione del contraddittorio sul provvedimento ablatorio, all’esito del quale potrà essere determinata la quota di profitto attribuibile ai singoli coimputati che potrà essere oggetto di confisca ovvero, qualora ciò non dovesse essere possibile, dovrà trovare applicazione il criterio della ripartizione in parti uguali tra i coimputati. 4. Dall’esito del giudizio, discende che la liquidazione delle spese di costituzione e difesa richiesta dalla parte civile C.S.E.A. Cassa per i servizi Energetici ed Ambientali va rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CH NI e di NO AN in relazione alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di CH NI. Spese della parte civile C.S.E.A. Cassa per i servizi Energetici e Ambientali rimesse al definitivo. Così è deciso, 26/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente 4 AT D'AU ND IN 5