TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.° 2079/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza del 18/11/2025 mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
All'udienza del 18/11/2025 alle ore 11,40 innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1 sono collegati da remoto mediante applicativo Microsoft Teams:
l'avv. Vincenzo Di Puorto per la parte ricorrente Parte_1 fino alle ore 11,51 nessuno si è collegato per il resistente, costituito in CP_1 giudizio con memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il 5 novembre
2025.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei soggetti sopra specificati, che dichiarano altresì che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in atto il collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i soggetti medesimi si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Si procede alla discussione della causa di accertamento del diritto a percepire la
Retribuzione Professionale Docente (RPD).
L'avv. Vincenzo Di Puorto si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento: “Piaccia all'On.le Autorità Giudiziaria adita, contrariis reiectis:
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docenti” previsto dal
CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni per le supplenze brevi svolte nell'anno scolastico 2020/2021, per tutte le suesposte motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo pari ad € 1.367,70 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero della somma - maggiore o minore – che risulterà giusta e provata all'esito del presente procedimento;
2. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Contesta la fondatezza delle difese avversarie e si oppone all'accoglimento delle relative eccezioni. Sulla scorta della prospettazione avversaria circa l'assenza per malattia, indicata dal resistente e risultante dall'attestazione dello stato CP_1 matricolare prodotto, ridetermina la somma spettante per retribuzione professionale docenti (RPD) in euro 1.280,40 in luogo di euro 1.367,70, inizialmente richiesta nel ricorso. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio e da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Terminata la discussione, su invito del giudice, i soggetti collegati dichiarano di aver partecipato nel rispetto del contraddittorio all'udienza svoltasi regolarmente mediante l'applicativo Microsoft Teams.
Il giudice, data lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, decide la causa con sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
Bologna, 18/11/2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 2079/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
(avv.ti Vito Di Puorto e Vincenzo Di Puorto) Parte_1
e
(funzionarie dr.sse Controparte_1 Controparte_2
, , ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.) Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, dichiara che ha diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docente Parte_1 in relazione all'incarico di supplenza temporanea svolto dal 15 ottobre 2020 al 5 giugno 2021 presso l'Istituto Superiore Liceo “F. Arcangeli” di Bologna (BOSL02000A), da calcolarsi al netto delle giornate in cui il medesimo ricorrente è stato assente per malattia, il tutto per una somma complessiva pari a euro 1.280,40
(milleduecentottanta/40).
Condanna il al riconoscimento e al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente della Retribuzione Professionale Docente, come sopra quantificata, oltre accessorî come per legge.
Condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dal ricorrente nel presente giudizio, liquidate in euro 600,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, spese da distrarsi.
Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 18 novembre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza del 18/11/2025 mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
All'udienza del 18/11/2025 alle ore 11,40 innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1 sono collegati da remoto mediante applicativo Microsoft Teams:
l'avv. Vincenzo Di Puorto per la parte ricorrente Parte_1 fino alle ore 11,51 nessuno si è collegato per il resistente, costituito in CP_1 giudizio con memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il 5 novembre
2025.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei soggetti sopra specificati, che dichiarano altresì che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in atto il collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i soggetti medesimi si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Si procede alla discussione della causa di accertamento del diritto a percepire la
Retribuzione Professionale Docente (RPD).
L'avv. Vincenzo Di Puorto si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento: “Piaccia all'On.le Autorità Giudiziaria adita, contrariis reiectis:
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docenti” previsto dal
CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni per le supplenze brevi svolte nell'anno scolastico 2020/2021, per tutte le suesposte motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo pari ad € 1.367,70 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero della somma - maggiore o minore – che risulterà giusta e provata all'esito del presente procedimento;
2. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Contesta la fondatezza delle difese avversarie e si oppone all'accoglimento delle relative eccezioni. Sulla scorta della prospettazione avversaria circa l'assenza per malattia, indicata dal resistente e risultante dall'attestazione dello stato CP_1 matricolare prodotto, ridetermina la somma spettante per retribuzione professionale docenti (RPD) in euro 1.280,40 in luogo di euro 1.367,70, inizialmente richiesta nel ricorso. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio e da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Terminata la discussione, su invito del giudice, i soggetti collegati dichiarano di aver partecipato nel rispetto del contraddittorio all'udienza svoltasi regolarmente mediante l'applicativo Microsoft Teams.
Il giudice, data lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, decide la causa con sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
Bologna, 18/11/2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 2079/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
(avv.ti Vito Di Puorto e Vincenzo Di Puorto) Parte_1
e
(funzionarie dr.sse Controparte_1 Controparte_2
, , ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.) Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, dichiara che ha diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docente Parte_1 in relazione all'incarico di supplenza temporanea svolto dal 15 ottobre 2020 al 5 giugno 2021 presso l'Istituto Superiore Liceo “F. Arcangeli” di Bologna (BOSL02000A), da calcolarsi al netto delle giornate in cui il medesimo ricorrente è stato assente per malattia, il tutto per una somma complessiva pari a euro 1.280,40
(milleduecentottanta/40).
Condanna il al riconoscimento e al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente della Retribuzione Professionale Docente, come sopra quantificata, oltre accessorî come per legge.
Condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dal ricorrente nel presente giudizio, liquidate in euro 600,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, spese da distrarsi.
Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 18 novembre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
3