Art. 1.
E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.
L'onere derivante dall'applicazione della, presente legge sara' fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilita' nette ricavate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1959-60.
E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.
L'onere derivante dall'applicazione della, presente legge sara' fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilita' nette ricavate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1959-60.