Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 23358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23358 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23358/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13472/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13472 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UA RB, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Mauro, con domicilio eletto in Roma, via Ugo Ojetti, 114;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo: del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area assistenti (codice concorso: m_dg_01/2024_1000COND).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13.11.2025: della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso oggetto del contendere, approvata dalla commissione esaminatrice nella sessione dell’11.11.2025 e validata dal Direttore generale del Personale e della Formazione e pubblicata sul portale “inPA” in data 12.11.2025, e ciò nella parte in cui non è stato incluso il ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. LO ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. UA RB ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area assistenti (codice concorso: m_dg_01/2024_1000COND), per mancata presentazione alla prova pratica; del verbale della Commissione esaminatrice del 4.6.2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Il ricorrente ha esposto: che “ in sede di compilazione della domanda (…) indicava, come richiesto dal bando 2, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pasqualeturboli@pec.it) per ogni comunicazione relativa alla procedura. (…) In data 16 maggio 2025 (…) sosteneva la prova scritta (…). All’esito della correzione, riceveva comunicazione che la prova non era stata superata, avendo conseguito il punteggio di 20/30, inferiore alla soglia minima di 21/30 prevista dall’art. 6, comma 2, del bando di concorso ” (cfr. pag. 2); ha soggiunto che, nondimeno, “ apprendeva che, in data 4 giugno 2025, la commissione esaminatrice, a seguito di numerose istanze, accertava la non corretta formulazione di alcuni quesiti somministrati nella sessione del 16 maggio 2025 (in particolare, i quesiti nn. 9 e 20) e, con apposito verbale, disponeva di “sterilizzare” gli effetti di tali domande, considerandole come corrette per tutti i candidati. (…) Per l’effetto, l’Amministrazione procedeva d’ufficio alla ricorrezione degli elaborati e all’aggiornamento dei punteggi. (…) Otteneva così il punteggio di 21,5/30, superando la soglia di idoneità e maturando il diritto all’ammissione alla successiva prova pratica ” (cfr. pag. 3); che, a seguito della fissazione della data della prova orale (9.9.2025), “ ignaro della radicale modifica del suo status da “non idoneo” a “idoneo”, non si presentava, dunque, a sostenere la prova pratica, venendo così implicitamente escluso in via definitiva dalla procedura concorsuale per assenza. (…) Solo in data 2 ottobre 2025, del tutto casualmente, il sig. RB apprendeva della suddetta vicenda e, tramite precedente legale, diffidava la Commissione a fissare una nuova data per consentirgli di sostenere la prova, evidenziando la natura ricettizia del provvedimento di aggiornamento del punteggio e la conseguente necessità di una notifica individuale a mezzo PEC Tale invito, tuttavia, rimaneva privo di riscontro ” (cfr. pag. 3), in tal modo sostanziando l’esclusione del ricorrente dalla futura graduatoria di merito.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ violazione e falsa applicazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede, correttezza e
trasparenza (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza e difetto di
motivazione ”.
In prima battuta, il ricorrente ha lamentato che “ pretendere che un candidato, formalmente escluso, continui a monitorare i canali di comunicazione per un eventuale e imprevedibile ripensamento dell'Amministrazione è contrario al principio di buona fede oggettiva ” (cfr. pag. 4); e che “ l’art. 4, comma 2, del bando di concorso 2 prevedeva esplicitamente che il candidato fornisse un indirizzo PEC per le comunicazioni. Tale previsione non può essere interpretata come una mera formalità (lo stesso RB ha attivato l’indirizzo pec proprio per la partecipazione al concorso), ma istituisce un canale di comunicazione privilegiato e qualificato, che l'Amministrazione aveva il dovere di utilizzare per una comunicazione così rilevante e impattante come la riammissione in gara di un candidato precedentemente escluso ” (cfr. pag. 5).
2°) “ Violazione della lex specialis del concorso. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento e del contraddittorio ”.
Con tale motivo il ricorrente ha contestato che “ l’Amministrazione, avendo commesso un errore nella formulazione dei quesiti, aveva il dovere non solo di correggerlo, ma anche di assicurarsi che tale correzione non si traducesse in un danno ulteriore per i candidati incolpevoli ” (cfr. pag. 6).
3°) “ Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis L. 241/90. Violazione del principio di tutela dell’affidamento, ex art. 1375 e 1175 c.c. e dell’uguaglianza sia formale, sia sostanziale, nel riverbero di sviamento dalla causa tipica ove viene leso il diritto al lavoro del patrocinato ”.
Da ultimo, il ricorrente ha stigmatizzato che, nella specie, “ si è quindi verificato una sorta di inversione del legittimo affidamento, che porta il patrocinato alla validità giuridico-pretensiva della presente azione giudiziale a tutela dell’uguaglianza latamente intesa e dal correlato diritto al lavoro ” (cfr. pag. 7).
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (13.11.2025).
Con motivi aggiunti depositati il 13.11.2025 il ricorrente ha chiesto l’annullamento, per illegittimità derivata sulla scorta delle censure già proposte, della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso oggetto del contendere, approvata dalla commissione esaminatrice nella sessione dell’11.11.2025 e validata dal Direttore generale del Personale e della Formazione e pubblicata sul portale “inPA” in data 12.11.2025, e ciò nella parte in cui non è stato incluso.
Con decreto cautelare n. 3764 del 14 novembre 2025 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: adempimento effettuato dal ricorrente in data 4.12.2025.
Dopo il rinvio dell’udienza in Camera di Consiglio del 26 novembre 2025, alla successiva udienza camerale del 19 dicembre 2025 il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto, cogliendo nel segno tutti e tre i motivi, che per affinità tematica possono essere esaminati congiuntamente.
L’art. 4 del bando di concorso, rubricato “ pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati ”, ha previsto, al comma 2, che “ per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale ”; e, al successivo comma 16 ha, inoltre, previsto che “ ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale “inPA”. Data e luogo di svolgimento della prova scritta e della prova pratica sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse ”; ed ancora, l’art. 7, comma 2, lett. f), rubricato “ prova pratica ”, ha previsto che “ la data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di patente di guida B in corso di validità. La mancata presentazione della patente di guida determinerà la non ammissione del candidato a sostenere la prova e, pertanto, l’esclusione dal concorso ”.
Si tratta, quindi, di stabilire se la disciplina delineata dal predetto art. 7 del bando, comportante l’esclusione nel caso di mancata presentazione del candidato (ricorrente) nel giorno della prova, sia applicabile anche nell’ipotesi, occorsa nella fattispecie, di precedente comunicazione di mancato superamento della prova scritta.
Reputa il Collegio che a tale interrogativo debba darsi risposta negativa.
È incontestato, ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a., che il ricorrente ha ricevuto dall’Amministrazione la notizia (di data non specificata) di non aver superato la prova scritta (cfr. documento n. 3, ove si è comunicato che il punteggio di 20, inferiore al “ punteggio minimo ” di 21, avesse determinato “ esito prova: non superata ”).
Pure incontestata è la circostanza che, in esito ad un successivo processo, tutto interno all’Amministrazione, quest’ultima ha deciso di considerare come corrette le risposte date da tutti i candidati ai quesiti nn. 9 e 20: il che ha comportato una rivalutazione del punteggio del ricorrente fino a 21,5.
Tale situazione è da ritenere anomala rispetto alla predefinita disciplina del bando di concorso, nella quale non vi è alcuna previsione relativa a comunicazioni suppletive della commissione esaminatrice.
Cosicché, la previsione secondo cui “ data e luogo di svolgimento della prova scritta e della prova pratica sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse ” deve riferirsi ad un andamento delle operazioni concorsuali connotato da normalità procedurale, nella specie venuta meno a seguito della sopravvenuta decisione dell’Amministrazione in merito ai quesiti nn. 9 e 20.
Ad avviso del Collegio, l’anomalìa della situazione sopravvenuta non avrebbe potuto comportare da parte del ricorrente alcun onere – né, tantomeno, alcun obbligo – informativo, soccorrendo, proprio a tal riguardo, la previsione di cui all’art. 4, comma 2 del bando (“ per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ”): obbligo indicativo gravante sui candidati e connotato dalla palese finalità di poter effettuare, nei confronti di questi ultimi, ogni comunicazione individuale, anche, come nel caso, di carattere sopravvenuto (se non, addirittura, straordinario).
Un caso appropriatamente riferibile alla singolare circostanza di un concorrente al quale era stata ritualmente comunicata l’esclusione, ossia un provvedimento individuale, ed in favore del quale, una volta procedutosi alla rettifica di un errore esclusivamente ascrivibile all’Amministrazione, quest’ultima aveva il preciso obbligo di effettuare un avviso altrettanto individuale.
In conclusione, il ricorso va accolto e, quale obbligo conformativo, l’Amministrazione dovrà convocare il ricorrente per l’espletamento della prova pratica di guida.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT LI, Presidente
LO ZZ, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ZZ | RT LI |
IL SEGRETARIO