Art. 6. (Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/364/CEE , 90/365/CEE e 90/366/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) subordinare il godimento del diritto di soggiorno unicamente alle condizioni ed ai limiti anche temporali previsti nelle direttive;
b) individuare gli strumenti e le modalita' per la determinazione dell'ammontare delle kisorse ritenute sufficienti del diritto soggiorno per evitare che, durante il loro soggiorno, diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato;
c) indicare le modalita' per la dimostrazione del possesso delle risorse economiche minime di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno;
d) ricomprendere nella nozione di formazione professionale anche l'istruzione universitaria.
a) subordinare il godimento del diritto di soggiorno unicamente alle condizioni ed ai limiti anche temporali previsti nelle direttive;
b) individuare gli strumenti e le modalita' per la determinazione dell'ammontare delle kisorse ritenute sufficienti del diritto soggiorno per evitare che, durante il loro soggiorno, diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato;
c) indicare le modalita' per la dimostrazione del possesso delle risorse economiche minime di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno;
d) ricomprendere nella nozione di formazione professionale anche l'istruzione universitaria.