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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10667 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 24124/2023 Verbale dell'udienza del 18/11/2025 Per la e per delega dell'avv. Forino è presente l'avv. Biagio Rosario Amendola. Pt_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Amendola si riporta integralmente a tutte le difese espresse in atti e fa rilevare che sono state depositate le memorie ex art. 171 ter cpc e, dunque, all'odierna udienza fissata per emissione sentenza ex art. 281 sexies cpc è obbligo dichiarare che l'avv. Forino, avendo raggiunto un accordo con la controparte, ha depositato regolare atto di rinuncia da parte opponente e contestuale accettazione della rinuncia. Pertanto, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese compensate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 24124 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a precetto TRA
, c.f.: , e c.f.: Parte_2 C.F._1 Parte_3
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pietro Rocco di Torrepadula e C.F._2
EN OM, presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli alla Via Santa Lucia n. 123 OPPONENTI E c.f.: in persona del l.r.p.t., e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Forino, presso CP_2 il cui studio elett.te domicilia in Nocera Inferiore alla via Roma n. 58 OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I sig.ri e hanno opposto l'atto di precetto notificato in data 02.11.2023 Pt_2 Parte_3 con cui la e per essa, quale mandataria, la intimava di Controparte_1 CP_2 pagare la somma pari ad € 135.782,73 oltre interessi come da titolo, costituito dal mutuo ipotecario contratto dagli istanti con la banca S.p.a. CP_3
L'intimazione di pagamento veniva avanzata dalla creditrice nella qualità di cessionaria di nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti pro-soluto. Controparte_4
In particolare, gli opponenti hanno dedotto la carenza di legittimazione attiva della
[...] per non aver provveduto ad una idonea pubblicità della cessione in favore dei CP_1 debitori ceduti nonché la carenza di legittimazione processuale della la CP_2 nullità dell'atto di precetto stante l'omessa notifica del titolo esecutivo e, in via subordinata, l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria, articolata in modo generico e non circostanziato. Si è costituita la resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Va dichiarata l'estinzione del processo. Invero, gli opponenti hanno depositato il 14/11/2025 rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., e l'opposta ha accettato la rinunzia con atto del 17/11/2025. Risultando regolari la rinunzia e l'accettazione, nulla osta alla declaratoria di estinzione. Come da richiesta formulata all'odierna udienza, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il processo ex art. 306 c.p.c.;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Napoli, il 18/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Amendola si riporta integralmente a tutte le difese espresse in atti e fa rilevare che sono state depositate le memorie ex art. 171 ter cpc e, dunque, all'odierna udienza fissata per emissione sentenza ex art. 281 sexies cpc è obbligo dichiarare che l'avv. Forino, avendo raggiunto un accordo con la controparte, ha depositato regolare atto di rinuncia da parte opponente e contestuale accettazione della rinuncia. Pertanto, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese compensate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 24124 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a precetto TRA
, c.f.: , e c.f.: Parte_2 C.F._1 Parte_3
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pietro Rocco di Torrepadula e C.F._2
EN OM, presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli alla Via Santa Lucia n. 123 OPPONENTI E c.f.: in persona del l.r.p.t., e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Forino, presso CP_2 il cui studio elett.te domicilia in Nocera Inferiore alla via Roma n. 58 OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I sig.ri e hanno opposto l'atto di precetto notificato in data 02.11.2023 Pt_2 Parte_3 con cui la e per essa, quale mandataria, la intimava di Controparte_1 CP_2 pagare la somma pari ad € 135.782,73 oltre interessi come da titolo, costituito dal mutuo ipotecario contratto dagli istanti con la banca S.p.a. CP_3
L'intimazione di pagamento veniva avanzata dalla creditrice nella qualità di cessionaria di nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti pro-soluto. Controparte_4
In particolare, gli opponenti hanno dedotto la carenza di legittimazione attiva della
[...] per non aver provveduto ad una idonea pubblicità della cessione in favore dei CP_1 debitori ceduti nonché la carenza di legittimazione processuale della la CP_2 nullità dell'atto di precetto stante l'omessa notifica del titolo esecutivo e, in via subordinata, l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria, articolata in modo generico e non circostanziato. Si è costituita la resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Va dichiarata l'estinzione del processo. Invero, gli opponenti hanno depositato il 14/11/2025 rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., e l'opposta ha accettato la rinunzia con atto del 17/11/2025. Risultando regolari la rinunzia e l'accettazione, nulla osta alla declaratoria di estinzione. Come da richiesta formulata all'odierna udienza, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il processo ex art. 306 c.p.c.;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Napoli, il 18/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco