Art. 1.
Per l'esecuzione, da parte del Magistrato alle acque di Venezia, di opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della laguna di Venezia e dei litorali e manufatti che li difendono, e' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.
Per l'esecuzione, da parte del Magistrato alle acque di Venezia, di opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della laguna di Venezia e dei litorali e manufatti che li difendono, e' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.