TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/11/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 801/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 13/11/2025 alle ore 9.30 davanti al Giudice del Lavoro dr.
AO Di LO sono comparsi
Per parte ricorrente l'Avv. ACQUILINO SERGIO Parte_1
per il resistente Controparte_1 nessuno compare né risulta che vi sia stata costituzione .
L'avv.to Acquilino conclude come da ricorso del quale chiede l'accoglimento .
Il Giudice
Rilevato che il convenuto non si è costituito nonostante la rituale CP_1 notifica ne dichiara la contumacia.
Quindi, dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura della decisione esentando l'avv.to Acquilino dall'assistervi.
Alle ore 19.00 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NA
Il Giudice del Lavoro
1 in persona della dott. ssa AO Antonia Di LO all'udienza del 13/11/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA nel proc. n. 801/2025 R.G. Lav. tra
- con gli avv.ti Mario Noberasco e Sergio Acquilino Parte_1 ricorrente e
- Controparte_1
Convenuto CONTUMACE sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/09/2025 Parte_1
A- premesso di essere stata destinataria di incarichi di supplenza come docente in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno negli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024; di non aver fruito delle ferie nelle citate annualità, rimanendo sempre a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento, di non essere stata invitata dall'amministrazione a fruire delle ferie residue o comunque informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, ha eccepito la violazione dell'art. 19 CCNL
2006/2008, dell'art. 1 comma 54 della L. 228/12 e dell'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/12
.
B- Ha inoltre chiesto al Giudice di dichiarare il suo diritto a percepire la Retribuzione
Professionale Docenti in relazione al servizio da lei prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione meglio descritti in atti e
2 conseguentemente condannare lo stesso a corrisponderle tale emolumento, CP_1 quantificato nella misura di € 305,58 oltre accessori di legge.
C- ha infine lamentato di non aver avuto accesso per l'anno Scolastico 2024-2025 alla c.d. carta del docente
Quindi, richiamata la giurisprudenza comunitaria e le recenti pronunce della Corte di
Cassazione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva per ferie non godute relativamente a tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con il
[...]
e condannare conseguentemente il convenuto in persona del Controparte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente a tale titolo la somma € CP_2
5213,99 o la soma diversa, minore o maggiore, determinata o emergente in corso di causa, oltre alla maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali b) dichiarare tenuta l'Amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente la Retribuzione professionale docenti per tutti i periodi in cui ha prestato la propria opera alle sue dipendenze e non l'ha percepita o l'ha percepita in misura inferiore al dovuto e conseguentemente condannare il CP_1 convenuto a corrisponderle la somma di € 305,58 o la somma diversa anche maggiore comunque dovuta e /o emergente i corso di causa oltre alla maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali.
c) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla Legge 107/2015 anche per l'anno scolastico 2024/2025;
d) condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta a creare la pagina internet relativa alla
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di € 500,00 o la somma maggiore o minore meglio vista, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c., 1° e 4° comma;
e) in subordine e/o in alternativa condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente, anche a titolo risarcitorio, la somma di € 500,00, o la somma maggiore o minore meglio vista, anche eventualmente determinata in via equitativa, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c., 1° e 4° comma Vinte in ogni caso le spese e
3 le competenze professionali per il giudizio oltre alla maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n.
55/2014 per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali ed oltre al contributo unificato nella misura di €
118,50, alle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A.”. Vinte in ogni caso le spese e le competenze professionali per il giudizio, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A.”
Il non si è costituito regolarmente in giudizio e alla Controparte_1 presente udienza è stato dichiarato contumace.
Il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai propri atti introduttivi concludendo come in essi.
Il ricorso appare fondato.
A) ha lamentato il mancato pagamento dell'indennità per le ferie ed Parte_1 ex festività non fruite negli anni scolatici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Il servizio prestato dalla ricorrente in tali annualità non è contestato e comunque è provato dalla documentazione in atti.
La stessa ha dedotto di aver ricevuto unicamente la somma di € 168,83
Ha, quindi, chiesto la monetizzazione di 66,21 giorni di ferie
Il , non costituendosi ha rinunciato a quanto Controparte_1 dedotto dalla ricorrente e in particolare non ha allegato né tantomeno provato l'effettiva fruizione di giorni di ferie a domanda da parte della ricorrente nel periodo dedotto in giudizio.
A norma dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/12 convertito dalla legge 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (...) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (...)”.
La successiva legge di bilancio n. 228/12 all'art. 1 commi da 54 a 56 ha previsto: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni
4 definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013”.
Il personale docente fruisce, quindi, delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, mentre durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Il personale a termine della scuola, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, invece, ha diritto alla liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di goderne.
La riportata normativa interna deve, tuttavia, essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, a norma del quale “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. 2.
Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Secondo la Corte di Giustizia il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale “se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo –
5 automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro”; dunque, “il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato” (sentenza 6.11.2018 C-648/16).
Infatti “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite,
l'interessato perde – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute” (sentenza
6.11.2018 C-619/16).
Investita della specifica questione, la Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso
6 diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva: infatti anche la normativa interna, ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l.
n. 228 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia (Cass. n. 14268/22).
La Suprema Corte ha recentemente ribadito tale principio: quindi “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. n. 16715/24).
La medesima Corte ha osservato come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del di rigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. n. 28587/24).
La ricorrente ha dedotto di essere sempre rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento e la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. n.
23934/20).
Le ferie non possono essere computate d'ufficio: l'obbligo previsto dalla contrattazione collettiva di fruire dei riposi durante il periodo di sospensione dalle lezioni non determina, infatti,
l'automatica collocazione in ferie del docente che non abbia presentato istanza in tal senso, ma regola la tempistica entro la quale il lavoratore è tenuto a richiederle.
7 La giurisprudenza di legittimità sul punto ha rilevato che “i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass. n. 28587/24).
La Suprema Corte ha, poi, chiarito che i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, sono tutti quelli compresi dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno, come individuati dal calendario scolastico regionale (Cass. n. 16715/24).
Nel caso in esame, non avendo l'amministrazione datrice di lavoro provato di avere invitato la lavoratrice a godere delle ferie, avvisandola nel contempo del fatto che, in caso di loro mancata fruizione le ferie residue sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, la domanda di monetizzazione delle ferie non fruite formulata da deve essere accolta, non solo relativamente alla Parte_1 differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative, come previsto all'art. 5, comma 8, D.L.
95/2012, modificato dall'art. 1, comma 55, L. 228/2012, ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione (in tal senso, da ultimo Cass. n. 16715/24).
Parte ricorrente ha chiesto la monetizzazione anche delle c.d. festività soppresse non fruite nel corso degli anni oggetto di causa.
L'art. 1 della L. l. 937/1977 dispone che “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
8 Secondo tale disposizione, valevole per tutti i dipendenti pubblici senza distinzione, quindi anche per quelli a tempo determinato, le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e, se non godute nel corso dell'anno, possono essere monetizzate solo se, a fronte di una espressa richiesta dell'interessato, la loro mancata fruizione derivi da esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi.
L'art. 2 della citata legge recita: “le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
L'art. 14 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2008 conferma la spettanza a tutti i dipendenti delle 4 giornate di riposo previste dalla L. 937/77 precisando che le stesse “sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Il CCNL, però, non disciplina espressamente la mancata fruizione di tali giornate di riposo.
Chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di monetizzare le festività soppresse non godute, la Suprema Corte ha recentemente affermato che a fronte delle chiare disposizioni contenute nel sopra citato art. 2, la mancata previsione nella contrattazione collettiva (nel caso scrutinato, quella relativa agli enti pubblici non economici) di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse “non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di
9 riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (Cass. n.8926/24).
La domanda attorea in punto monetizzazione ex festività non godute negli anni scolastici richiamati in atti può, quindi, trovare accoglimento dovendo applicarsi gli stessi principi affermati per le ferie.
Deve, infine, essere recepito in sede di decisione il conteggio di cui al ricorso (€
5.213,99), correttamente elaborato in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva e non oggetto di contestazione alcuna.
Su tale importo matura la maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge.
**********
B) ha poi chiesto il riconoscimento della Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti per l'anno scolastico 2021/2022 da novembre a gennaio. L'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese
10 detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La spettanza della retribuzione professionale docenti - avente natura fissa e continuativa e non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo - anche ai docenti assunti con contratti di supplenza breve e saltuaria è stata affermata dalla Suprema Corte (Cass. n. 20015/18).
La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che tale emolumento rientra “nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, ha più volte affermato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la
11 distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
Il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito e la durata temporalmente limitata dell'incarico non può ritenersi di per sé ostativa al riconoscimento della retribuzione professionale docenti.
La Cassazione ha, quindi, affermato che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, hanno voluto
“ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass. n. 20015/18).
Nel caso in esame emerge dallo stato matricolare prodotto in atti che
[...]
ha prestato servizio quale docente in favore del Parte_1 Controparte_1
in forza di vari contratti di supplenza breve nell'anno scolastico 2021/2022 da novembre
[...]
a gennaio.
La docente ha dedotto di non aver percepito, per tali supplenze, l'emolumento ex art. 7
CCNL.
12 Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 17889/20).
L'amministrazione, scegliendo di rimanere contumace, ha rinunciato a dimostrare di aver effettivamente corrisposto al ricorrente somme a tale titolo o comunque a dedurre circostanze ostative al riconoscimento del beneficio.
In applicazione dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, quindi, anche la presente domanda merita accoglimento.
Circa la quantificazione degli emolumenti, deve essere recepito in sede di decisione il conteggio attoreo, non oggetto di contestazione alcuna da parte dell'amministrazione.
Il deve, quindi, essere condannato al pagamento in Controparte_1 favore di di € 305,38 a titolo di retribuzione professionale docenti. Su tale Parte_1 importo matura la maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
************
c) Anche con riguardo alla richiesta di concessione della c.d. Carta Docenti il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
E' pacifico, e comunque dimostrato dalla documentazione acquisita, che
[...]
abbia prestato servizio quale docente alle dipendenze del convenuto in Parte_1 CP_1 forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025 indicati in atti.
La ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
13 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
L'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_4 base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
Parte ricorrente sostiene che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepisce la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1
14 ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
15 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o
16 non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1 dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Il ricorso va, quindi, accolto e va affermato il diritto di alla Parte_1 assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all' annualità 2024/2025, con conseguente condanna del
[...]
al rilascio in suo favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i Controparte_1 criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, l'assenza di questioni particolari, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto di alla assegnazione della Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all' annualità
2024/2025, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in suo favore della Carta stessa, nei limiti e Controparte_1 secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
17 Condanna il a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
€ 5213,99, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1 legali dalla maturazione al saldo.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente, spese che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 2109,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Savona, 13/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AO Di LO
18
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 801/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 13/11/2025 alle ore 9.30 davanti al Giudice del Lavoro dr.
AO Di LO sono comparsi
Per parte ricorrente l'Avv. ACQUILINO SERGIO Parte_1
per il resistente Controparte_1 nessuno compare né risulta che vi sia stata costituzione .
L'avv.to Acquilino conclude come da ricorso del quale chiede l'accoglimento .
Il Giudice
Rilevato che il convenuto non si è costituito nonostante la rituale CP_1 notifica ne dichiara la contumacia.
Quindi, dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura della decisione esentando l'avv.to Acquilino dall'assistervi.
Alle ore 19.00 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NA
Il Giudice del Lavoro
1 in persona della dott. ssa AO Antonia Di LO all'udienza del 13/11/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA nel proc. n. 801/2025 R.G. Lav. tra
- con gli avv.ti Mario Noberasco e Sergio Acquilino Parte_1 ricorrente e
- Controparte_1
Convenuto CONTUMACE sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/09/2025 Parte_1
A- premesso di essere stata destinataria di incarichi di supplenza come docente in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno negli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024; di non aver fruito delle ferie nelle citate annualità, rimanendo sempre a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento, di non essere stata invitata dall'amministrazione a fruire delle ferie residue o comunque informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, ha eccepito la violazione dell'art. 19 CCNL
2006/2008, dell'art. 1 comma 54 della L. 228/12 e dell'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/12
.
B- Ha inoltre chiesto al Giudice di dichiarare il suo diritto a percepire la Retribuzione
Professionale Docenti in relazione al servizio da lei prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione meglio descritti in atti e
2 conseguentemente condannare lo stesso a corrisponderle tale emolumento, CP_1 quantificato nella misura di € 305,58 oltre accessori di legge.
C- ha infine lamentato di non aver avuto accesso per l'anno Scolastico 2024-2025 alla c.d. carta del docente
Quindi, richiamata la giurisprudenza comunitaria e le recenti pronunce della Corte di
Cassazione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva per ferie non godute relativamente a tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con il
[...]
e condannare conseguentemente il convenuto in persona del Controparte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente a tale titolo la somma € CP_2
5213,99 o la soma diversa, minore o maggiore, determinata o emergente in corso di causa, oltre alla maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali b) dichiarare tenuta l'Amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente la Retribuzione professionale docenti per tutti i periodi in cui ha prestato la propria opera alle sue dipendenze e non l'ha percepita o l'ha percepita in misura inferiore al dovuto e conseguentemente condannare il CP_1 convenuto a corrisponderle la somma di € 305,58 o la somma diversa anche maggiore comunque dovuta e /o emergente i corso di causa oltre alla maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali.
c) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla Legge 107/2015 anche per l'anno scolastico 2024/2025;
d) condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta a creare la pagina internet relativa alla
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di € 500,00 o la somma maggiore o minore meglio vista, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c., 1° e 4° comma;
e) in subordine e/o in alternativa condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente, anche a titolo risarcitorio, la somma di € 500,00, o la somma maggiore o minore meglio vista, anche eventualmente determinata in via equitativa, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c., 1° e 4° comma Vinte in ogni caso le spese e
3 le competenze professionali per il giudizio oltre alla maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n.
55/2014 per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali ed oltre al contributo unificato nella misura di €
118,50, alle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A.”. Vinte in ogni caso le spese e le competenze professionali per il giudizio, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A.”
Il non si è costituito regolarmente in giudizio e alla Controparte_1 presente udienza è stato dichiarato contumace.
Il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai propri atti introduttivi concludendo come in essi.
Il ricorso appare fondato.
A) ha lamentato il mancato pagamento dell'indennità per le ferie ed Parte_1 ex festività non fruite negli anni scolatici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Il servizio prestato dalla ricorrente in tali annualità non è contestato e comunque è provato dalla documentazione in atti.
La stessa ha dedotto di aver ricevuto unicamente la somma di € 168,83
Ha, quindi, chiesto la monetizzazione di 66,21 giorni di ferie
Il , non costituendosi ha rinunciato a quanto Controparte_1 dedotto dalla ricorrente e in particolare non ha allegato né tantomeno provato l'effettiva fruizione di giorni di ferie a domanda da parte della ricorrente nel periodo dedotto in giudizio.
A norma dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/12 convertito dalla legge 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (...) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (...)”.
La successiva legge di bilancio n. 228/12 all'art. 1 commi da 54 a 56 ha previsto: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni
4 definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013”.
Il personale docente fruisce, quindi, delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, mentre durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Il personale a termine della scuola, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, invece, ha diritto alla liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di goderne.
La riportata normativa interna deve, tuttavia, essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, a norma del quale “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. 2.
Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Secondo la Corte di Giustizia il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale “se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo –
5 automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro”; dunque, “il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato” (sentenza 6.11.2018 C-648/16).
Infatti “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite,
l'interessato perde – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute” (sentenza
6.11.2018 C-619/16).
Investita della specifica questione, la Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso
6 diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva: infatti anche la normativa interna, ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l.
n. 228 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia (Cass. n. 14268/22).
La Suprema Corte ha recentemente ribadito tale principio: quindi “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. n. 16715/24).
La medesima Corte ha osservato come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del di rigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. n. 28587/24).
La ricorrente ha dedotto di essere sempre rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento e la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. n.
23934/20).
Le ferie non possono essere computate d'ufficio: l'obbligo previsto dalla contrattazione collettiva di fruire dei riposi durante il periodo di sospensione dalle lezioni non determina, infatti,
l'automatica collocazione in ferie del docente che non abbia presentato istanza in tal senso, ma regola la tempistica entro la quale il lavoratore è tenuto a richiederle.
7 La giurisprudenza di legittimità sul punto ha rilevato che “i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass. n. 28587/24).
La Suprema Corte ha, poi, chiarito che i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, sono tutti quelli compresi dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno, come individuati dal calendario scolastico regionale (Cass. n. 16715/24).
Nel caso in esame, non avendo l'amministrazione datrice di lavoro provato di avere invitato la lavoratrice a godere delle ferie, avvisandola nel contempo del fatto che, in caso di loro mancata fruizione le ferie residue sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, la domanda di monetizzazione delle ferie non fruite formulata da deve essere accolta, non solo relativamente alla Parte_1 differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative, come previsto all'art. 5, comma 8, D.L.
95/2012, modificato dall'art. 1, comma 55, L. 228/2012, ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione (in tal senso, da ultimo Cass. n. 16715/24).
Parte ricorrente ha chiesto la monetizzazione anche delle c.d. festività soppresse non fruite nel corso degli anni oggetto di causa.
L'art. 1 della L. l. 937/1977 dispone che “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
8 Secondo tale disposizione, valevole per tutti i dipendenti pubblici senza distinzione, quindi anche per quelli a tempo determinato, le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e, se non godute nel corso dell'anno, possono essere monetizzate solo se, a fronte di una espressa richiesta dell'interessato, la loro mancata fruizione derivi da esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi.
L'art. 2 della citata legge recita: “le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
L'art. 14 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2008 conferma la spettanza a tutti i dipendenti delle 4 giornate di riposo previste dalla L. 937/77 precisando che le stesse “sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Il CCNL, però, non disciplina espressamente la mancata fruizione di tali giornate di riposo.
Chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di monetizzare le festività soppresse non godute, la Suprema Corte ha recentemente affermato che a fronte delle chiare disposizioni contenute nel sopra citato art. 2, la mancata previsione nella contrattazione collettiva (nel caso scrutinato, quella relativa agli enti pubblici non economici) di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse “non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di
9 riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (Cass. n.8926/24).
La domanda attorea in punto monetizzazione ex festività non godute negli anni scolastici richiamati in atti può, quindi, trovare accoglimento dovendo applicarsi gli stessi principi affermati per le ferie.
Deve, infine, essere recepito in sede di decisione il conteggio di cui al ricorso (€
5.213,99), correttamente elaborato in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva e non oggetto di contestazione alcuna.
Su tale importo matura la maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge.
**********
B) ha poi chiesto il riconoscimento della Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti per l'anno scolastico 2021/2022 da novembre a gennaio. L'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese
10 detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La spettanza della retribuzione professionale docenti - avente natura fissa e continuativa e non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo - anche ai docenti assunti con contratti di supplenza breve e saltuaria è stata affermata dalla Suprema Corte (Cass. n. 20015/18).
La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che tale emolumento rientra “nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, ha più volte affermato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la
11 distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
Il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito e la durata temporalmente limitata dell'incarico non può ritenersi di per sé ostativa al riconoscimento della retribuzione professionale docenti.
La Cassazione ha, quindi, affermato che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, hanno voluto
“ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass. n. 20015/18).
Nel caso in esame emerge dallo stato matricolare prodotto in atti che
[...]
ha prestato servizio quale docente in favore del Parte_1 Controparte_1
in forza di vari contratti di supplenza breve nell'anno scolastico 2021/2022 da novembre
[...]
a gennaio.
La docente ha dedotto di non aver percepito, per tali supplenze, l'emolumento ex art. 7
CCNL.
12 Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 17889/20).
L'amministrazione, scegliendo di rimanere contumace, ha rinunciato a dimostrare di aver effettivamente corrisposto al ricorrente somme a tale titolo o comunque a dedurre circostanze ostative al riconoscimento del beneficio.
In applicazione dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, quindi, anche la presente domanda merita accoglimento.
Circa la quantificazione degli emolumenti, deve essere recepito in sede di decisione il conteggio attoreo, non oggetto di contestazione alcuna da parte dell'amministrazione.
Il deve, quindi, essere condannato al pagamento in Controparte_1 favore di di € 305,38 a titolo di retribuzione professionale docenti. Su tale Parte_1 importo matura la maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
************
c) Anche con riguardo alla richiesta di concessione della c.d. Carta Docenti il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
E' pacifico, e comunque dimostrato dalla documentazione acquisita, che
[...]
abbia prestato servizio quale docente alle dipendenze del convenuto in Parte_1 CP_1 forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025 indicati in atti.
La ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
13 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
L'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_4 base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
Parte ricorrente sostiene che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepisce la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1
14 ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
15 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o
16 non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1 dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Il ricorso va, quindi, accolto e va affermato il diritto di alla Parte_1 assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all' annualità 2024/2025, con conseguente condanna del
[...]
al rilascio in suo favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i Controparte_1 criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, l'assenza di questioni particolari, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto di alla assegnazione della Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all' annualità
2024/2025, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in suo favore della Carta stessa, nei limiti e Controparte_1 secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
17 Condanna il a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
€ 5213,99, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1 legali dalla maturazione al saldo.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente, spese che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 2109,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Savona, 13/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AO Di LO
18