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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 46063/2020 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
FRISINA PASQUALE,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con ONroparte_1 P.IVA_2
l'Avv. MORI MARCO,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
A. accertare, sulla base dell'ATP già esperito, che la formazione dei vizi sull'hard top dell'imbarcazione è riconducibile alla non corretta esecuzione delle lavorazioni poste in essere dalla ' e, conseguentemente, accertare l'operatività della ONroparte_1
garanzia per vizi ex lege prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c.;
B. per l'effetto, condannare, ai sensi degli artt. 1668 c.c., la società convenuta al risarcimento, (i) dei costi tutti sostenuti dalla er il ripristino dei vizi, pari ad Euro Pt_1
53.615,09 e, in ogni caso, ad un importo comunque non inferiore alle spese quantificate in
Pagina 1 di 10 sede di ATP dal CTU nominato, pari ad Euro 30.111,00; nonché, (ii) del danno ulteriore ai sensi degli artt. 1668 e 1223 c.c., per l'importo di Euro 73.082,00, in ragione del mancato guadagno subito dall'attrice e direttamente riconducibile al contegno tenuto dalla controparte ovvero, ad ogni modo, alla somma che verrà ritenuta di giustizia;
(iii) il tutto, comunque, oltre gli interessi, anche anatocistici - ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.c. – da calcolarsi annualmente sulle somme rivalutate secondo gli indici ISTAT, trattandosi di crediti di valore;
C. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, ivi incluse quelle afferenti alla fase cautelare, anche con riferimento a quella anticipate in favore del Consulente Tecnico
d'Ufficio nominato”.
Per parte convenuta: “Piaccia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, respingere la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e ciò per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della controversia;
individuazione dei vizi e loro imputabilità.
La presente causa ha ad oggetto un'azione di garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., proposta dalla (d'ora in avanti, per brevità, Parte_1
Parte anche solo ), quale committente, nei confronti della ONroparte_1
ON (d'ora in avanti, per brevità, anche solo o ,
[...] CP_1
con richiesta di risarcimento danni, sia sotto il profilo del danno emergente (spese e costi di ripristino per l'eliminazione dei vizi), sia sotto il profilo del lucro cessante (mancati guadagni per sconti o prestazioni gratuite in favore dell'acquirente del natante danneggiato).
Il giudizio di cognizione è stato preceduto da un procedimento di ATP ex artt. 696 e 696bis
Parte ON c.p.c., promosso dalla (e al quale la non ha partecipato), in cui è stata svolta una consulenza per la verifica ed individuazione dei vizi lamentati dall'attrice e delle loro cause, nonché la quantificazione dei costi;
la relazione conclusiva è stata acquisita in causa.
Occorre rilevare come non siano contestati, e risultino comunque ampiamente documentati, diversi fatti ed elementi, quali:
- l'esistenza e validità di un contratto di appalto tra le due parti in causa, con il quale la
Pagina 2 di 10 Parte ON
aveva commissionato alla la verniciatura di uno yacht costruito dalla prima e venduto ad un soggetto terzo (docc. 2a e 2b, allegati all'atto di citazione, contratto del
3.05.2017 e successiva integrazione);
- l'inclusione, tra le lavorazioni appaltate, della verniciatura dell'elemento denominato hard top (copertura rigida, o tettuccio), di cui poi, le parti pattuivano di far svolgere alla anche la stuccatura;
CP_1
- il fatto che, dopo la consegna del natante all'acquirente, quest'ultimo, nel dicembre 2017, lamentava alcuni vizi dell'imbarcazione, e, in particolare, la presenza di crepe sulla parte superiore dell'hard top, che venivano denunciati alla venditrice (doc. 5 citazione) e, da quest'ultima, comunicati all'appaltatrice e verificati con un sopralluogo in contraddittorio, nel febbraio 2018 (doc. 6 citazione);
ON
- il fatto che, dopo diversi contatti tra le parti, la non si rendeva disponibile ad eseguire gli interventi di ripristino richiesti (sia per motivi di tempistica e di propri impegni professionali, sia perché aveva contestato che i vizi le fossero imputabili e rientrassero nella garanzia contrattuale) e che, dunque, a seguito dell'ATP, l'attrice si rivolgeva ad altre ditte per l'eliminazione dei vizi;
- non sono stati contestati, infine, gli esiti della consulenza svolta in sede di ATP dall'Ing.
(doc. 18 allegato alla citazione). Persona_1
Ed invero, la contestazione della si fonda sull'assunto della non imputabilità a sé CP_1
dei vizi riscontrati, perché le cause individuate dal CTU (utilizzo di un prodotto a base di resine vinilestere, al posto di quelle epossidiche, ed eccessiva contrazione dei tempi di lavorazione) erano entrambe riconducibili alle indicazioni date all'appaltatrice dalla committente, la quale, inoltre, nel contratto integrativo del 22.05.2017, si sarebbe espressamente assunta la responsabilità dei difetti riscontrati sullo yacht, esonerandone invece la CP_1
Entrambe tali contestazioni non appaiono fondate, né in fatto, né in diritto.
Con riferimento alla desunta assunzione contrattuale della responsabilità, emerge infatti dalla stessa narrazione dei fatti offerta dalla convenuta, che l'integrazione contrattuale del
22 maggio e le sue pattuizioni riguardavano problematiche diverse da quelle dell'hard top, ON tanto è vero che la stessa afferma che gli interventi sulla copertura vennero commissionati in un momento successivo e che, a fronte della precisazione della parte attrice, secondo cui l'integrazione contrattuale afferiva a danni sullo scafo del natante, la
Pagina 3 di 10 convenuta nulla ha controreplicato o eccepito, in tal modo potendosi ritenere la circostanza non contestata.
Pertanto, per quanto riguarda gli interventi sull'hard top, valgono le originarie previsioni contrattuali del 3.05.2017, secondo le quali l'appaltatrice si impegnava a garantire
“l'esecuzione delle opere secondo i più alti standard qualitativi per yacht di lusso”, si assumeva ogni onere e rischio di corretta esecuzione dei lavori (art. 3, commi 3 e 8 e, ancora, art. 6, comma 1, lettera A, delle condizioni di contratto), e si faceva anche carico, se non della fornitura dei materiali di costruzione, del controllo sulla loro qualità ed idoneità, oltre che, ovviamente, del loro corretto utilizzo (premesse, pag. 2 del contratto: «si intende esclusa dalla prestazione dell'appaltatore la fornitura di materiali atti alla costruzione dell'opera ma l'appaltatore risponderà del loro corretto trattamento ed installazione nonché della verifica della qualità dei materiali consegnati in cantiere preliminarmente al loro uso e ciò anche verificandone la loro adeguatezza per caratteristiche e qualità rispetto alle esigenze degli elevati standard costruttivi del cantiere e del rispetto della loro completa esecuzione seconda la regola d'arte»; si veda anche l'art. 6, comma 1, lettera E).
Peraltro, laddove si voglia ritenere che la scrittura integrativa del 22.05.2017 sia applicabile a tutte le lavorazioni aggiuntive, ivi compresa la stuccatura dell'hard top -pacificamente commissionata dopo tale scrittura (si noti che si parla esclusivamente della stuccatura, poiché la verniciatura, anche dell'hard top, era prevista già nel contratto originario, si veda l'allegato al contratto di appalto, pag. 26, sotto la voce “accessori”, doc. 32 allegato alla memoria di replica di parte attrice)- la portata ed efficacia giuridica di questa scrittura non possono comunque essere quelle prospettate dalla difesa di parte convenuta.
Innanzi tutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla tale scrittura non ha CP_1
natura novativa o sostitutiva del contratto base di appalto, come si ricava, non solo dal contenuto e tenore delle pattuizioni, ma soprattutto, esplicitamente, dal punto 10 delle condizioni contrattuali, secondo cui “per quanto non espressamente ivi disciplinato restano ferme ed invariate tutte le altri pattuizioni contenute nel contratto di appalto del 3 maggio
2017”.
Il punto b) delle premesse della scrittura integrativa, in cui si legge “durante l'esecuzione dei suindicati lavori di verniciatura, nella fase precedente l'applicazione dell'high build, a seguito di controlli, sono emersi dei disavviamenti di cui non è stata attribuita la responsabilità alla , non può, all'evidenza, configurarsi come ONroparte_1
Pagina 4 di 10 ON una clausola contrattuale di esonero o limitazione di responsabilità della in primo luogo, non si tratta di una vera e propria pattuizione, ma di una premessa in fatto, avente quindi natura dichiarativa o ricognitiva;
in secondo luogo, è chiaro che l'esclusione di responsabilità dell'appaltatrice si riferisca a vizi già manifestatisi in precedenza, trovando ragione nel fatto che -come emerge in maniera pacifica dalle allegazioni di entrambe le parti, sul punto assolutamente concordi- i disavviamenti si erano verificati sulla struttura
Parte dello scafo, che era stata realizzata dalla , senza alcun intervento della ciò, CP_1
quindi, non vuol dire che le parti intendessero escludere ex ante ogni responsabilità dell'appaltatrice, anche per eventuali vizi che si sarebbero manifestati successivamente, e,
ON soprattutto, in relazione agli interventi aggiuntivi commissionati alla con la scrittura integrativa.
Né tale limitazione od esonero possono inferirsi dalla previsione che gli interventi di ripristino in economia sarebbero stati eseguiti “con la supervisione della
[...]
” (punto D delle premesse) o “sotto il controllo della ONroparte_3
Parte direzione generale della ” (art. 3 scrittura integrativa); l'attività di controllo o direzione dei lavori è, infatti, una normale prerogativa del committente, che, tuttavia, non esclude né limita la responsabilità dell'appaltatore, a meno che non si traduca in una assoluta ingerenza nell'esecuzione delle opere, tale da eliminare del tutto l'autonomia operativa dell'impresa appaltatrice.
Tali conclusioni, del resto, sono assolutamente coerenti con la natura del contratto di appalto e con le regole giuridiche che lo disciplinano (art. 1655 c.c.: “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera”; l'evidenziazione in grassetto è nostra ndr); è infatti principio incontroverso che nell'adempimento delle obbligazioni assunte l'appaltatore è tenuto ad osservare la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che gli impone di realizzare l'opera commissionata a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi. Tale obbligo rileva persino se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, o, come nella specie, i materiali, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il
Pagina 5 di 10 cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero nudus minister, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (così Cass., sez. 2, n. 1981 del 2/02/2016; conformi n. 15732 del
15/06/2018; n. 8016 del 21/05/2012, sez. 1, n. 23594 del 9/10/2017; negli stessi termini e più risalenti – a dimostrazione dell'assoluta graniticità dell'orientamento – v. Cass. sez. 3, n.
12995 del 31/05/2006 e sez. 2, n. 3462 del 15/02/2007).
In punto di onere probatorio, il principio generale vigente in materia di responsabilità contrattuale fa sì che la colpa della parte inadempiente si presume, fino a prova contraria
(art. 1218 c.c.); facendo applicazione di tale principio in materia di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “le disposizioni speciali relative alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera (art. 1667 c.c.) non derogano al principio generale che governa l'inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere – allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito
l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (Cass. n. 344 del 10/1/2014; conformi Cass. sez. 2, n. 936 del 20/01/2010 e sez.
6-2 n. 98 del 4/01/2019); in modo ancor più approfondito, è stato anche precisato che: “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche
“per facta concludentia”, spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (cfr. Cass. Sez. 2 – Sent. n. 7267 del 13/03/2023; conforme sez. 2,
n. 19146 del 9/08/2013); ciò vale, a maggior ragione, per la dimostrazione dell'appaltatore, di aver agito quale mero esecutore delle direttive del committente, e/o di aver portato a conoscenza di quest'ultimo eventuali problematiche sulle modalità di esecuzione indicate, dal momento che si tratta di un vero e proprio fatto impeditivo dell'altrui diritto alla garanzia per vizi.
Pagina 6 di 10 Nella fattispecie in esame, la convenuta non ha assolto a tale onere ONroparte_1
probatorio.
Non risulta in alcun modo dagli atti, né che l'utilizzo delle resine vinilestere fosse stato Parte ON imposto dalla , né, tanto meno, che la avesse evidenziato alla committente eventuali problematiche dovute all'utilizzo di tali materiali.
Sul punto, non è sufficiente la email datata 15.06.2017 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), costituita dall'invio, dalla della scheda Pt_2 CP_1
tecnica di un adesivo vinilestere, accompagnato da alcune indicazioni sulla sua posa, dal momento che, come risulta dalla relazione del CT di parte attrice, sul punto non contestata dalla convenuta, è stato poi utilizzato un prodotto diverso, a dimostrazione, dunque, che l'appaltatrice aveva mantenuto una sua autonomia operativa ed esecutiva e non aveva subito direttive vincolanti da parte della committente;
tale autonomia, del resto, emerge chiaramente dalla corrispondenza tra le parti (in base alle email e lettere prodotte da entrambe), in cui si leggono continue interlocuzioni sulla scelta dei materiali da utilizzare, sulle loro modalità di applicazione ed anche sulle tempistiche degli interventi.
Peraltro, si sottolinea come, sia nel contratto originario, sia nella scrittura integrativa, si era sempre prescritto l'utilizzo di stucchi epossidici, in particolare per la correzione dei disavviamenti (si vedano la specifica di pitturazione allegata al capitolato speciale d'appalto, pag. 31, in fondo, del contratto 3.05.2017, doc. 32 memoria 183 n. 3 di parte attrice, ed il punto 2 della scrittura del 22.05.2017, doc. 2b citazione), a dimostrazione che la stessa committenza riteneva tali materiali maggiormente idonei a quel tipo di lavorazioni.
Ne consegue che i vizi accertati in sede di ATP -tramite una consulenza i cui esiti, si ripete, non sono stati contestati dalle parti e sono frutto di una accurata e completa indagine degli atti di causa e prive di vizi logici e tecnici- sono imputabili all'appaltatrice, che è dunque tenuta alla garanzia per vizi ex art. 1668 c.c. in favore della committente, che la ha azionata sotto il profilo del risarcimento dei danni.
Risarcimento del danno.
Deve sicuramente essere riconosciuto, in favore dell'attrice, il danno emergente, costituito dai costi e dalle spese per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino dell'opera a regola d'arte.
Parte Sul punto si ritiene accoglibile la richiesta formulata dalla , in misura superiore rispetto a quella quantificata dal CTU in sede di ATP.
Pagina 7 di 10 Infatti, trattandosi di danno emergente, consistente in esborsi che la parte danneggiata ha effettivamente sostenuto, avendo l'attrice fornito adeguata documentazione di quanto pagato per gli interventi di ripristino, o quanto meno, del costo di interventi analoghi e dei relativi materiali (si vedano le fatture di cui ai docc. da 20 a 25 allegati alla citazione, con le attestazioni di pagamento di cui al doc. 30 memoria 183 n. 2 c.p.c. e, ancora, le fatture con prova di pagamento, di cui al doc. 31 stessa memoria), tali spese devono essere interamente riconosciute, salvo che non risultino assolutamente spropositate o incongrue.
In proposito, è bene evidenziare che la quantificazione operata dal CTU non è completamente condivisibile ed è sicuramente in difetto;
in primo luogo, perché l'Ing. non ha calcolato alcune spese specifiche, riconducibili all'eliminazione dei vizi Per_1
per cui è causa (quali, ad esempio, quelle per il trasporto del natante, dal luogo in cui si
Parte trovava, al cantiere della e, poi, il successivo trasporto presso l'acquirente, a lavorazioni ultimate); in secondo luogo, perché i costi per i lavori di ripristino sono stati quantificati dal CTU sulla base del prezzo della manodopera di cui al contratto tra le parti.
Tuttavia, l'utilizzo di tale parametro non appare del tutto corretto, perché si deve considerare il fatto che il costo di € 32,00 orarie era stato pattuito soltanto per gli interventi integrativi del 22.05.2017 (tra cui, come detto, non erano inclusi quelli sull'hard top) e non anche per quelli originari (per i quali il compenso era stato stabilito a corpo), e che, inserendosi tale pattuizione come accessoria ed aggiuntiva rispetto ad un appalto già in corso, sicuramente il prezzo era inferiore a quello di mercato (come, del resto, afferma la stessa convenuta, laddove sostiene di avere accettato tali condizioni economiche “per venire Parte in contro alle esigenze di ed agevolarla anche dal punto di vista dei costi”, pag. 5, primo capoverso, della comparsa di costituzione).
Pertanto, tenuto conto della documentazione allegata da parte attrice (dalla quale, però, devono essere espunte le fatture di cui ai docc. da 29 a 29ter della memoria 183 n. 2, che riguardano interventi di manutenzione, di cui si dirà più avanti), il computo effettuato dal
CT di parte attrice nella propria nota di osservazioni alla consulenza dell'Ing. Per_1
(doc. 19 citazione) è plausibile e può, dunque, riconoscersi un risarcimento, a titolo di danno emergente, pari ad € 65.000,00, IVA inclusa;
trattandosi di debito risarcitorio e, dunque, di valore, deve essere applicata la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dall'epoca del danno
(da individuarsi nel luglio 2020, quando sono stati effettuati gli interventi di ripristino), all'attualità, quindi, moltiplicandola per il coefficiente di 1,175, e così per complessivi €
Pagina 8 di 10 76.375,00; su tale somma, che una volta liquidata in sentenza assume il carattere di debito di valuta, decorrono poi gli interessi al tasso legale, dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.
Non si ritiene, invece, fondata, la richiesta di risarcimento del lucro cessante, richiesto in
Parte misura di oltre 73 mila euro, a titolo di costi per interventi di manutenzione, che la ha sostenuto e che non ha poi recuperato nei confronti del proprietario dello yacht, avendovi rinunciato, in via transattiva, quale compensazione per le problematiche verificatesi sul natante (docc. da 12 a 15 allegati alla citazione).
Tali danni, infatti, non si pongono in rapporto di immediata consequenzialità con i vizi delle
ON opere commissionate alla e, quindi, non sono risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c.; infatti, dal momento che i vizi non incidevano sulla funzionalità ed utilizzabilità dell'imbarcazione, quanto, piuttosto, sul profilo estetico, vi era la possibilità di posticipare le riparazioni ad un momento in cui l'acquirente non avrebbe utilizzato il natante, in tal modo diminuendo i disagi per l'acquirente; sicché, la scelta di scontare interamente i costi degli interventi di manutenzione è stata frutto di una determinazione volontaria fatta a titolo
Parte transattivo da parte della (dettata, legittimamente, anche da esigenze di natura commerciale e di preservazione della propria immagine), ma non di una conseguenza necessitata dei vizi delle opere appaltate.
Per quanto riguarda, infine, le spese sostenute per il procedimento di consulenza tecnica preventiva (sia quelle legali, sia quelle per i compensi liquidati al CTU), le stesse non possono considerarsi danni risarcibili in senso proprio, dovendo essere liquidate alla stregua delle spese di lite ex artt. 91 e ss. c.p.c., in base al principio della soccombenza, allo stesso modo di una fase cautelare ante causam (cfr. Cass., sez. 3, n. 15672 del 27/07/2005 e n.
14268 dell'8/06/2017; sez. 6-2, n. 9735 del 26/05/2020).
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa (da determinarsi in base al criterio del decisum ex art. 5, comma 1, DM 55/2014
e successive modifiche ed integrazioni;
cfr. Cass. SU n. 19014 del 11/09/2007; sez. 2, n.
226 del 5/01/2011; sez. 3, n. 3903 del 29/02/2016 e n. 9237 del 22/03/2022), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 11.000,00
Pagina 9 di 10 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per quella introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 4.000,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese vive, pari ad € 786,00 (contributo unificato e diritti di cancelleria); per quanto riguarda il procedimento di consulenza tecnica preventiva, in complessivi € 3.500,00 (di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per quella introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria), oltre accessori di legge e rimborso spese vive, pari ad € 286,00 (come da fatture allegate, docc. 26 citazione); all'attrice spetta, infine, il rimborso delle spese e dei compensi liquidati al CTU, Ing. e posti, Per_1
all'esito del procedimento di ATP, a carico della parte ricorrente e da quest'ultima pagati
(docc. 27 e 28 citazione), per complessivi € 2.622,00, comprensivi di accessori.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 46063/2020, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la al risarcimento ONroparte_1
dei danni, in favore della , nella Parte_1
misura complessiva di € 76.375,00 (comprensivi di IVA), già rivalutati all'attualità, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna la parte convenuta alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 11.000,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 786,00, per rimborso spese;
- condanna la parte convenuta alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite del procedimento per ATP RG 7778/2019, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 286,00, per rimborso spese, nonché al rimborso delle spese e compensi liquidati al CTU, per € 2.622,00, inclusi accessori.
Così deciso in Roma, in data 3/02/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 46063/2020 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
FRISINA PASQUALE,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con ONroparte_1 P.IVA_2
l'Avv. MORI MARCO,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
A. accertare, sulla base dell'ATP già esperito, che la formazione dei vizi sull'hard top dell'imbarcazione è riconducibile alla non corretta esecuzione delle lavorazioni poste in essere dalla ' e, conseguentemente, accertare l'operatività della ONroparte_1
garanzia per vizi ex lege prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c.;
B. per l'effetto, condannare, ai sensi degli artt. 1668 c.c., la società convenuta al risarcimento, (i) dei costi tutti sostenuti dalla er il ripristino dei vizi, pari ad Euro Pt_1
53.615,09 e, in ogni caso, ad un importo comunque non inferiore alle spese quantificate in
Pagina 1 di 10 sede di ATP dal CTU nominato, pari ad Euro 30.111,00; nonché, (ii) del danno ulteriore ai sensi degli artt. 1668 e 1223 c.c., per l'importo di Euro 73.082,00, in ragione del mancato guadagno subito dall'attrice e direttamente riconducibile al contegno tenuto dalla controparte ovvero, ad ogni modo, alla somma che verrà ritenuta di giustizia;
(iii) il tutto, comunque, oltre gli interessi, anche anatocistici - ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.c. – da calcolarsi annualmente sulle somme rivalutate secondo gli indici ISTAT, trattandosi di crediti di valore;
C. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, ivi incluse quelle afferenti alla fase cautelare, anche con riferimento a quella anticipate in favore del Consulente Tecnico
d'Ufficio nominato”.
Per parte convenuta: “Piaccia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, respingere la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e ciò per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della controversia;
individuazione dei vizi e loro imputabilità.
La presente causa ha ad oggetto un'azione di garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., proposta dalla (d'ora in avanti, per brevità, Parte_1
Parte anche solo ), quale committente, nei confronti della ONroparte_1
ON (d'ora in avanti, per brevità, anche solo o ,
[...] CP_1
con richiesta di risarcimento danni, sia sotto il profilo del danno emergente (spese e costi di ripristino per l'eliminazione dei vizi), sia sotto il profilo del lucro cessante (mancati guadagni per sconti o prestazioni gratuite in favore dell'acquirente del natante danneggiato).
Il giudizio di cognizione è stato preceduto da un procedimento di ATP ex artt. 696 e 696bis
Parte ON c.p.c., promosso dalla (e al quale la non ha partecipato), in cui è stata svolta una consulenza per la verifica ed individuazione dei vizi lamentati dall'attrice e delle loro cause, nonché la quantificazione dei costi;
la relazione conclusiva è stata acquisita in causa.
Occorre rilevare come non siano contestati, e risultino comunque ampiamente documentati, diversi fatti ed elementi, quali:
- l'esistenza e validità di un contratto di appalto tra le due parti in causa, con il quale la
Pagina 2 di 10 Parte ON
aveva commissionato alla la verniciatura di uno yacht costruito dalla prima e venduto ad un soggetto terzo (docc. 2a e 2b, allegati all'atto di citazione, contratto del
3.05.2017 e successiva integrazione);
- l'inclusione, tra le lavorazioni appaltate, della verniciatura dell'elemento denominato hard top (copertura rigida, o tettuccio), di cui poi, le parti pattuivano di far svolgere alla anche la stuccatura;
CP_1
- il fatto che, dopo la consegna del natante all'acquirente, quest'ultimo, nel dicembre 2017, lamentava alcuni vizi dell'imbarcazione, e, in particolare, la presenza di crepe sulla parte superiore dell'hard top, che venivano denunciati alla venditrice (doc. 5 citazione) e, da quest'ultima, comunicati all'appaltatrice e verificati con un sopralluogo in contraddittorio, nel febbraio 2018 (doc. 6 citazione);
ON
- il fatto che, dopo diversi contatti tra le parti, la non si rendeva disponibile ad eseguire gli interventi di ripristino richiesti (sia per motivi di tempistica e di propri impegni professionali, sia perché aveva contestato che i vizi le fossero imputabili e rientrassero nella garanzia contrattuale) e che, dunque, a seguito dell'ATP, l'attrice si rivolgeva ad altre ditte per l'eliminazione dei vizi;
- non sono stati contestati, infine, gli esiti della consulenza svolta in sede di ATP dall'Ing.
(doc. 18 allegato alla citazione). Persona_1
Ed invero, la contestazione della si fonda sull'assunto della non imputabilità a sé CP_1
dei vizi riscontrati, perché le cause individuate dal CTU (utilizzo di un prodotto a base di resine vinilestere, al posto di quelle epossidiche, ed eccessiva contrazione dei tempi di lavorazione) erano entrambe riconducibili alle indicazioni date all'appaltatrice dalla committente, la quale, inoltre, nel contratto integrativo del 22.05.2017, si sarebbe espressamente assunta la responsabilità dei difetti riscontrati sullo yacht, esonerandone invece la CP_1
Entrambe tali contestazioni non appaiono fondate, né in fatto, né in diritto.
Con riferimento alla desunta assunzione contrattuale della responsabilità, emerge infatti dalla stessa narrazione dei fatti offerta dalla convenuta, che l'integrazione contrattuale del
22 maggio e le sue pattuizioni riguardavano problematiche diverse da quelle dell'hard top, ON tanto è vero che la stessa afferma che gli interventi sulla copertura vennero commissionati in un momento successivo e che, a fronte della precisazione della parte attrice, secondo cui l'integrazione contrattuale afferiva a danni sullo scafo del natante, la
Pagina 3 di 10 convenuta nulla ha controreplicato o eccepito, in tal modo potendosi ritenere la circostanza non contestata.
Pertanto, per quanto riguarda gli interventi sull'hard top, valgono le originarie previsioni contrattuali del 3.05.2017, secondo le quali l'appaltatrice si impegnava a garantire
“l'esecuzione delle opere secondo i più alti standard qualitativi per yacht di lusso”, si assumeva ogni onere e rischio di corretta esecuzione dei lavori (art. 3, commi 3 e 8 e, ancora, art. 6, comma 1, lettera A, delle condizioni di contratto), e si faceva anche carico, se non della fornitura dei materiali di costruzione, del controllo sulla loro qualità ed idoneità, oltre che, ovviamente, del loro corretto utilizzo (premesse, pag. 2 del contratto: «si intende esclusa dalla prestazione dell'appaltatore la fornitura di materiali atti alla costruzione dell'opera ma l'appaltatore risponderà del loro corretto trattamento ed installazione nonché della verifica della qualità dei materiali consegnati in cantiere preliminarmente al loro uso e ciò anche verificandone la loro adeguatezza per caratteristiche e qualità rispetto alle esigenze degli elevati standard costruttivi del cantiere e del rispetto della loro completa esecuzione seconda la regola d'arte»; si veda anche l'art. 6, comma 1, lettera E).
Peraltro, laddove si voglia ritenere che la scrittura integrativa del 22.05.2017 sia applicabile a tutte le lavorazioni aggiuntive, ivi compresa la stuccatura dell'hard top -pacificamente commissionata dopo tale scrittura (si noti che si parla esclusivamente della stuccatura, poiché la verniciatura, anche dell'hard top, era prevista già nel contratto originario, si veda l'allegato al contratto di appalto, pag. 26, sotto la voce “accessori”, doc. 32 allegato alla memoria di replica di parte attrice)- la portata ed efficacia giuridica di questa scrittura non possono comunque essere quelle prospettate dalla difesa di parte convenuta.
Innanzi tutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla tale scrittura non ha CP_1
natura novativa o sostitutiva del contratto base di appalto, come si ricava, non solo dal contenuto e tenore delle pattuizioni, ma soprattutto, esplicitamente, dal punto 10 delle condizioni contrattuali, secondo cui “per quanto non espressamente ivi disciplinato restano ferme ed invariate tutte le altri pattuizioni contenute nel contratto di appalto del 3 maggio
2017”.
Il punto b) delle premesse della scrittura integrativa, in cui si legge “durante l'esecuzione dei suindicati lavori di verniciatura, nella fase precedente l'applicazione dell'high build, a seguito di controlli, sono emersi dei disavviamenti di cui non è stata attribuita la responsabilità alla , non può, all'evidenza, configurarsi come ONroparte_1
Pagina 4 di 10 ON una clausola contrattuale di esonero o limitazione di responsabilità della in primo luogo, non si tratta di una vera e propria pattuizione, ma di una premessa in fatto, avente quindi natura dichiarativa o ricognitiva;
in secondo luogo, è chiaro che l'esclusione di responsabilità dell'appaltatrice si riferisca a vizi già manifestatisi in precedenza, trovando ragione nel fatto che -come emerge in maniera pacifica dalle allegazioni di entrambe le parti, sul punto assolutamente concordi- i disavviamenti si erano verificati sulla struttura
Parte dello scafo, che era stata realizzata dalla , senza alcun intervento della ciò, CP_1
quindi, non vuol dire che le parti intendessero escludere ex ante ogni responsabilità dell'appaltatrice, anche per eventuali vizi che si sarebbero manifestati successivamente, e,
ON soprattutto, in relazione agli interventi aggiuntivi commissionati alla con la scrittura integrativa.
Né tale limitazione od esonero possono inferirsi dalla previsione che gli interventi di ripristino in economia sarebbero stati eseguiti “con la supervisione della
[...]
” (punto D delle premesse) o “sotto il controllo della ONroparte_3
Parte direzione generale della ” (art. 3 scrittura integrativa); l'attività di controllo o direzione dei lavori è, infatti, una normale prerogativa del committente, che, tuttavia, non esclude né limita la responsabilità dell'appaltatore, a meno che non si traduca in una assoluta ingerenza nell'esecuzione delle opere, tale da eliminare del tutto l'autonomia operativa dell'impresa appaltatrice.
Tali conclusioni, del resto, sono assolutamente coerenti con la natura del contratto di appalto e con le regole giuridiche che lo disciplinano (art. 1655 c.c.: “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera”; l'evidenziazione in grassetto è nostra ndr); è infatti principio incontroverso che nell'adempimento delle obbligazioni assunte l'appaltatore è tenuto ad osservare la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che gli impone di realizzare l'opera commissionata a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi. Tale obbligo rileva persino se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, o, come nella specie, i materiali, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il
Pagina 5 di 10 cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero nudus minister, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (così Cass., sez. 2, n. 1981 del 2/02/2016; conformi n. 15732 del
15/06/2018; n. 8016 del 21/05/2012, sez. 1, n. 23594 del 9/10/2017; negli stessi termini e più risalenti – a dimostrazione dell'assoluta graniticità dell'orientamento – v. Cass. sez. 3, n.
12995 del 31/05/2006 e sez. 2, n. 3462 del 15/02/2007).
In punto di onere probatorio, il principio generale vigente in materia di responsabilità contrattuale fa sì che la colpa della parte inadempiente si presume, fino a prova contraria
(art. 1218 c.c.); facendo applicazione di tale principio in materia di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “le disposizioni speciali relative alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera (art. 1667 c.c.) non derogano al principio generale che governa l'inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere – allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito
l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (Cass. n. 344 del 10/1/2014; conformi Cass. sez. 2, n. 936 del 20/01/2010 e sez.
6-2 n. 98 del 4/01/2019); in modo ancor più approfondito, è stato anche precisato che: “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche
“per facta concludentia”, spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (cfr. Cass. Sez. 2 – Sent. n. 7267 del 13/03/2023; conforme sez. 2,
n. 19146 del 9/08/2013); ciò vale, a maggior ragione, per la dimostrazione dell'appaltatore, di aver agito quale mero esecutore delle direttive del committente, e/o di aver portato a conoscenza di quest'ultimo eventuali problematiche sulle modalità di esecuzione indicate, dal momento che si tratta di un vero e proprio fatto impeditivo dell'altrui diritto alla garanzia per vizi.
Pagina 6 di 10 Nella fattispecie in esame, la convenuta non ha assolto a tale onere ONroparte_1
probatorio.
Non risulta in alcun modo dagli atti, né che l'utilizzo delle resine vinilestere fosse stato Parte ON imposto dalla , né, tanto meno, che la avesse evidenziato alla committente eventuali problematiche dovute all'utilizzo di tali materiali.
Sul punto, non è sufficiente la email datata 15.06.2017 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), costituita dall'invio, dalla della scheda Pt_2 CP_1
tecnica di un adesivo vinilestere, accompagnato da alcune indicazioni sulla sua posa, dal momento che, come risulta dalla relazione del CT di parte attrice, sul punto non contestata dalla convenuta, è stato poi utilizzato un prodotto diverso, a dimostrazione, dunque, che l'appaltatrice aveva mantenuto una sua autonomia operativa ed esecutiva e non aveva subito direttive vincolanti da parte della committente;
tale autonomia, del resto, emerge chiaramente dalla corrispondenza tra le parti (in base alle email e lettere prodotte da entrambe), in cui si leggono continue interlocuzioni sulla scelta dei materiali da utilizzare, sulle loro modalità di applicazione ed anche sulle tempistiche degli interventi.
Peraltro, si sottolinea come, sia nel contratto originario, sia nella scrittura integrativa, si era sempre prescritto l'utilizzo di stucchi epossidici, in particolare per la correzione dei disavviamenti (si vedano la specifica di pitturazione allegata al capitolato speciale d'appalto, pag. 31, in fondo, del contratto 3.05.2017, doc. 32 memoria 183 n. 3 di parte attrice, ed il punto 2 della scrittura del 22.05.2017, doc. 2b citazione), a dimostrazione che la stessa committenza riteneva tali materiali maggiormente idonei a quel tipo di lavorazioni.
Ne consegue che i vizi accertati in sede di ATP -tramite una consulenza i cui esiti, si ripete, non sono stati contestati dalle parti e sono frutto di una accurata e completa indagine degli atti di causa e prive di vizi logici e tecnici- sono imputabili all'appaltatrice, che è dunque tenuta alla garanzia per vizi ex art. 1668 c.c. in favore della committente, che la ha azionata sotto il profilo del risarcimento dei danni.
Risarcimento del danno.
Deve sicuramente essere riconosciuto, in favore dell'attrice, il danno emergente, costituito dai costi e dalle spese per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino dell'opera a regola d'arte.
Parte Sul punto si ritiene accoglibile la richiesta formulata dalla , in misura superiore rispetto a quella quantificata dal CTU in sede di ATP.
Pagina 7 di 10 Infatti, trattandosi di danno emergente, consistente in esborsi che la parte danneggiata ha effettivamente sostenuto, avendo l'attrice fornito adeguata documentazione di quanto pagato per gli interventi di ripristino, o quanto meno, del costo di interventi analoghi e dei relativi materiali (si vedano le fatture di cui ai docc. da 20 a 25 allegati alla citazione, con le attestazioni di pagamento di cui al doc. 30 memoria 183 n. 2 c.p.c. e, ancora, le fatture con prova di pagamento, di cui al doc. 31 stessa memoria), tali spese devono essere interamente riconosciute, salvo che non risultino assolutamente spropositate o incongrue.
In proposito, è bene evidenziare che la quantificazione operata dal CTU non è completamente condivisibile ed è sicuramente in difetto;
in primo luogo, perché l'Ing. non ha calcolato alcune spese specifiche, riconducibili all'eliminazione dei vizi Per_1
per cui è causa (quali, ad esempio, quelle per il trasporto del natante, dal luogo in cui si
Parte trovava, al cantiere della e, poi, il successivo trasporto presso l'acquirente, a lavorazioni ultimate); in secondo luogo, perché i costi per i lavori di ripristino sono stati quantificati dal CTU sulla base del prezzo della manodopera di cui al contratto tra le parti.
Tuttavia, l'utilizzo di tale parametro non appare del tutto corretto, perché si deve considerare il fatto che il costo di € 32,00 orarie era stato pattuito soltanto per gli interventi integrativi del 22.05.2017 (tra cui, come detto, non erano inclusi quelli sull'hard top) e non anche per quelli originari (per i quali il compenso era stato stabilito a corpo), e che, inserendosi tale pattuizione come accessoria ed aggiuntiva rispetto ad un appalto già in corso, sicuramente il prezzo era inferiore a quello di mercato (come, del resto, afferma la stessa convenuta, laddove sostiene di avere accettato tali condizioni economiche “per venire Parte in contro alle esigenze di ed agevolarla anche dal punto di vista dei costi”, pag. 5, primo capoverso, della comparsa di costituzione).
Pertanto, tenuto conto della documentazione allegata da parte attrice (dalla quale, però, devono essere espunte le fatture di cui ai docc. da 29 a 29ter della memoria 183 n. 2, che riguardano interventi di manutenzione, di cui si dirà più avanti), il computo effettuato dal
CT di parte attrice nella propria nota di osservazioni alla consulenza dell'Ing. Per_1
(doc. 19 citazione) è plausibile e può, dunque, riconoscersi un risarcimento, a titolo di danno emergente, pari ad € 65.000,00, IVA inclusa;
trattandosi di debito risarcitorio e, dunque, di valore, deve essere applicata la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dall'epoca del danno
(da individuarsi nel luglio 2020, quando sono stati effettuati gli interventi di ripristino), all'attualità, quindi, moltiplicandola per il coefficiente di 1,175, e così per complessivi €
Pagina 8 di 10 76.375,00; su tale somma, che una volta liquidata in sentenza assume il carattere di debito di valuta, decorrono poi gli interessi al tasso legale, dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.
Non si ritiene, invece, fondata, la richiesta di risarcimento del lucro cessante, richiesto in
Parte misura di oltre 73 mila euro, a titolo di costi per interventi di manutenzione, che la ha sostenuto e che non ha poi recuperato nei confronti del proprietario dello yacht, avendovi rinunciato, in via transattiva, quale compensazione per le problematiche verificatesi sul natante (docc. da 12 a 15 allegati alla citazione).
Tali danni, infatti, non si pongono in rapporto di immediata consequenzialità con i vizi delle
ON opere commissionate alla e, quindi, non sono risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c.; infatti, dal momento che i vizi non incidevano sulla funzionalità ed utilizzabilità dell'imbarcazione, quanto, piuttosto, sul profilo estetico, vi era la possibilità di posticipare le riparazioni ad un momento in cui l'acquirente non avrebbe utilizzato il natante, in tal modo diminuendo i disagi per l'acquirente; sicché, la scelta di scontare interamente i costi degli interventi di manutenzione è stata frutto di una determinazione volontaria fatta a titolo
Parte transattivo da parte della (dettata, legittimamente, anche da esigenze di natura commerciale e di preservazione della propria immagine), ma non di una conseguenza necessitata dei vizi delle opere appaltate.
Per quanto riguarda, infine, le spese sostenute per il procedimento di consulenza tecnica preventiva (sia quelle legali, sia quelle per i compensi liquidati al CTU), le stesse non possono considerarsi danni risarcibili in senso proprio, dovendo essere liquidate alla stregua delle spese di lite ex artt. 91 e ss. c.p.c., in base al principio della soccombenza, allo stesso modo di una fase cautelare ante causam (cfr. Cass., sez. 3, n. 15672 del 27/07/2005 e n.
14268 dell'8/06/2017; sez. 6-2, n. 9735 del 26/05/2020).
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa (da determinarsi in base al criterio del decisum ex art. 5, comma 1, DM 55/2014
e successive modifiche ed integrazioni;
cfr. Cass. SU n. 19014 del 11/09/2007; sez. 2, n.
226 del 5/01/2011; sez. 3, n. 3903 del 29/02/2016 e n. 9237 del 22/03/2022), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 11.000,00
Pagina 9 di 10 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per quella introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria ed € 4.000,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese vive, pari ad € 786,00 (contributo unificato e diritti di cancelleria); per quanto riguarda il procedimento di consulenza tecnica preventiva, in complessivi € 3.500,00 (di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per quella introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria), oltre accessori di legge e rimborso spese vive, pari ad € 286,00 (come da fatture allegate, docc. 26 citazione); all'attrice spetta, infine, il rimborso delle spese e dei compensi liquidati al CTU, Ing. e posti, Per_1
all'esito del procedimento di ATP, a carico della parte ricorrente e da quest'ultima pagati
(docc. 27 e 28 citazione), per complessivi € 2.622,00, comprensivi di accessori.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 46063/2020, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la al risarcimento ONroparte_1
dei danni, in favore della , nella Parte_1
misura complessiva di € 76.375,00 (comprensivi di IVA), già rivalutati all'attualità, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna la parte convenuta alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 11.000,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 786,00, per rimborso spese;
- condanna la parte convenuta alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite del procedimento per ATP RG 7778/2019, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 286,00, per rimborso spese, nonché al rimborso delle spese e compensi liquidati al CTU, per € 2.622,00, inclusi accessori.
Così deciso in Roma, in data 3/02/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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