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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4199/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4199/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. IANNOTTA RAFFAELE, elettivamente domiciliata in Parte_1
VIALE DANTE 97, CASSINO (FR) presso il difensore avv. IANNOTTA RAFFAELE
ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. LIUZZI MILENA e dell'avv. LIUZZI FABIOLA CP_1 elettivamente domiciliata in VIA MONTE ASOLONE 8, ROMA presso il difensore avv. LIUZZI
MILENA
CONVENUTA
e nei confronti di
, con il patrocinio dell'avv. MOTTI GUIDO elettivamente domiciliato in CORSO CP_2
EUROPA N. 12, MILANO, presso il difensore avv. MOTTI GUIDO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6/11/2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
L'Attrice: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattese dichiarare la convenuta, tenuta ex lege per effetto del rapporto giuridico sotteso con il paziente, responsabile dei fatti in premessa esposti e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni non patrimoniali (biologici, morali , esistenziali,) e patrimoniali a favore dell'istante sig.ra , a Parte_1 titolo di danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale, danni allo stato quantificabili all'esito dell'espletata CTU, ovvero alla somma ritenuta di giustizia.
ANRE, inoltre, parte convenuta in solido, al pagamento delle spese, e compensi di causa da attribuirsi direttamente al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Il tutto con interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. IV co. C.p.c. sulle somme sopra riconosciute, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Sez. Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma”. pagina 1 di 10 La Convenuta: “Rigettare le domande proposte dalla sig.ra nei confronti della Parte_1 CP_1
proprietaria e gestore della Casa di Cura Pierangeli, perché infondate in fatto e in diritto, con
[...] ogni conseguenza di legge;
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte dalla sig.ra Parte_1 nei confronti proprietaria e gestore della Casa di Cura Pierangeli, determinare gli CP_1 eventuali danni iuxta alligata et probata, tenendo conto delle patologie da cui la stessa era affetta, accertando altresì i danni effettivamente riconducibili all'intervento effettuato dal dr CP_2 presso la Casa di Cura Pierangeli, distinguendo quanto al profilo interno dell'obbligazione le distinte quote di responsabilità ascrivibili al medico e alla predetta proprietaria e gestore della CP_1
Casa di Cura Pierangeli, valutando l'attività svolta alla luce dei protocolli e delle Linee guida applicabili al caso di specie, riconoscendo diritto di manleva/regresso alla predetta CP_1 proprietaria e gestore della Casa di Cura Pierangeli, nei confronti del dr per tutte le CP_2 somme che fosse eventualmente tenuta a versare in eccedenza rispetto alla quota di sua eventuale accertata responsabilità, con ogni conseguenza di legge;
3. Il tutto con vittoria di compensi e spese di lite, oltre Spese generali 15%, CPA ed IVA nelle misure di legge”.
Il terzo chiamato: “In via principale Rigettare la domanda formulata dalla sig.ra , in Parte_1 quanto assolutamente infondata, per le ragioni descritte in atti.
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Controparte_3 fosse condannata alla corresponsione di qualsiasi somma in favore della sig.ra
[...] Parte_1
a titolo di risarcimento degli asseriti danni lamentati dall'attrice, rigettare la domanda di manleva formulata da nei confronti del dott. Controparte_3 CP_2 per le ragioni descritte in atti.
In via istruttoria, Qualora la sig.ra reiterasse le istanze di prova per testi, rigettare tali Parte_1 istanze in quanto palesemente inammissibili per le ragioni descritte in atti.
In ogni caso Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
Con vittoria di compensi e spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 24.10.2021 e ritualmente notificato, Parte_1 conveniva la al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
e non patrimoniali da lei patiti in conseguenza dell'intervento di decompressione e stabilizzazione L4-
L5, eseguito dal dott. , a cui si era sottoposta in data 29.08.2017 presso la Casa di Persona_1
Cura , gestita dalla convenuta. Controparte_4
2. Con comparsa del 4.02.2022, si costituiva chiedendo di essere autorizzata a CP_1 chiamare in giudizio il dott. . CP_2
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando l'adeguatezza e correttezza dell'intervento chirurgico, effettuato nei confronti dell'attrice, presso la struttura sanitaria gestita dalla convenuta, pagina 2 di 10 3. Con comparsa del 12/05/2022 si costituiva contestando quanto affermato CP_2 dall'attrice ed opponendosi alla richiesta di rivalsa formulata da CP_1
4. Previa concessione del triplo termine, ritenuta la causa di natura tecnico-specialistica era stata rigettata la prova per testi capitolata dall'attrice e si era proceduto alla nomina di un collegio peritale, composto da un medico legale e da uno specialista in ortopedia, per l'accertamento della sussistenza della dedotta responsabilità, del nesso causale e dei danni conseguenti.
5. All'esito del deposito della relazione peritale, con ordinanza in data 3.7.2024 era stata formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, accettata solo da parte attrice.
6. La causa era stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'6.11.2024, nella quale è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda formulata dall'attrice è fondata.
A. SULLA DISCIPLINA NORMATIVA APPLICABILE AL CASO DI SPECIE
Alla fattispecie in esame è pacificamente applicabile la disciplina di cui all'art. 1218 c.c.
Si verte in tema di responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente che, anche a seguito delle modifiche normative intervenute con la L. 24/2017, continua a ricadere nell'ambito della cosiddetta responsabilità contrattuale, in ciò differenziandosi dal titolo di responsabilità che può essere esercitata e nei confronti del singolo sanitario il quale, ove non direttamente scelto, individuato e contattato dal paziente per l'esecuzione della prestazione, può essere chiamato a rispondere solo ai sensi dell'art. 2043 c.c.
La Suprema Corte ha precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente, che agisce per il risarcimento del danno, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari.
Ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ.
18392/2017).
Secondo tale approdo, nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto medical malpratice si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (Cass. civ.
2061/2018).
pagina 3 di 10 Il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è posto a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l'onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all'esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico (Cass. civ. 4928/2018).
Quanto al criterio di giudizio, l'accertamento causale va svolto sulla base del canone della preponderanza dell'evidenza, il quale richiede che sia compiuta una valutazione comparatistica delle probabilità favorevoli e sfavorevoli di verificazione di un evento, di talché lo stesso deve ritenersi causalmente connesso ad un comportamento quando il suo verificarsi per effetto del medesimo sia più probabile che non.
B. SULLA CTU MEDICO LEGALE SVOLTA
Ai CTU nominati, Dott. Specialista in Medicina Legale e Dott. Persona_2 Persona_3
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, sono stati posti i seguenti quesiti:
“Effettuati gli accertamenti necessari, esaminati gli atti, i documenti di causa e visitata la perizianda:
1) previa indicazione della documentazione esaminata e descrizione della pregressa storia clinica della IG.ra , dicano i periti se l'intervento eseguito in data 29.8.2017, alla luce della Parte_1 patologia di cui era portatrice la perizianda, poteva ritenersi indicato;
2) se le terapie/interventi effettuate/i siano state/i o meno adeguate/i e tempestive/i e se fossero o meno possibili interventi/terapie diversi/e indicando eventuali controindicazioni e/o eventuali rischi connessi;
3) Se i sanitari che hanno prestato la loro opera presso la struttura sanitaria convenuta, si siano uniformati alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti, specificando a quali si sia riferito nella valutazione;
4) dicano se le condizioni fisiche attuali della perizianda siano o meno, ed in che misura, riconducibili ai trattamenti sanitari prestati o omessi specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico- legale, quali siano state le cause ed indicando le eventuali condotte non adeguate tenute dai Sanitari;
5) dicano quali postumi sono residuati e quali sarebbero prevedibilmente residuati qualora la perizianda fosse stata adeguatamente e tempestivamente trattata dai Sanitari che l'avevano avuta in cura;
6) indichino la durata della inabilità temporanea assoluta e/o parziale specificandone la misura percentuale con valutazione motivata e precisando quali eventuali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse nel periodo di inabilità;
7) indichino (ove sussistano) quali siano i postumi permanenti derivati dall'attività sanitaria non adeguata, precisando la loro incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata indipendentemente dalla sua capacità di produrre reddito, precisando se pagina 4 di 10 lo stato di salute della perizianda sia suscettibile, con certezza, probabilità o mera possibilità, di aggravamento, di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum;
8) indichino Letteratura scientifica esaminata.”
Previa effettuazione di congrue operazioni peritali e ricostruzione dell'anamnesi clinica dell'attrice, descritte in sede di relazione tecnica, considerata la patologia di cui era affetta la paziente
“spondilolistesi degenerativa di primo grado L4-L5 con modesta instabilità” i periti evidenziavano che, sulla “base di quanto obiettivato, dal punto di vista clinico, al momento dell'ingresso presso la
Casa di Cura Pierangeli di in data 29 Agosto 2017, tale patologia si traduceva: CP_4
- sul piano fenomenologico, in parestesie e difficoltà deambulatoria resistenti al trattamento farmacologico e fisioterapico;
- sul piano clinico, in dolore alla deambulazione prolungata e nella perdita della sensibilità agli arti inferiori, maggiore a livello del lato sinistro.
Per tali premesse può sostanzialmente condividersi la diagnosi di stenoinstabilità da spondilolistesi
L4-L5 formulata presso Parimenti può essere condiviso l'indicazione all'approccio Controparte_5 chirurgico, preso atto della refrattarietà della patologia ai trattamenti conservativi. Da ultimo appare doveroso evidenziare che la metodica chirurgica utilizzata, di fissazione interspinosa, rientra nel novero delle metodiche ammesse per la gestione di tali patologie”.
Alla luce della patologia di cui era portatrice la perizianda, i periti avevano quindi ritenuto indicato l'intervento eseguito in data 29 agosto 2017.
In relazione all'adeguatezza e alla correttezza dell'intervento, i periti avevano evidenziato che, come emerge dalla lettura della scheda tecnica, riportata in Allegato A, prima nella originale lingua inglese, quindi nella traduzione italiana, effettuata dai CTU, il dispositivo utilizzato per il fissaggio
(denominato Huvex) è un dispositivo di fissazione supplementare a livello singolo, posteriore, non peduncolare, destinato all'uso nella colonna lombare (L1~S1) in aggiunta alla fusione in pazienti scheletricamente maturi, allo scopo di ottenere una fusione supplementare nelle seguenti condizioni: malattia degenerativa del disco (definita come dolore alla schiena di origine discogenica con degenerazione del disco confermata dall'anamnesi e da studi radiografici), spondilolistesi, trauma (cioè frattura o lussazione) e/o tumore.
La placca per processo spinoso è destinata all'uso a un livello, con materiale da innesto osseo e non inteso all'uso autonomo.
Dalla lettura del verbale operatorio i periti, accertato che il dispositivo per il fissaggio era stato utilizzato in modo autonomo “stand alone”, avevano inizialmente ritenuto che non si fosse fatto ricorso ad alcun innesto osseo.
Ritenuto l'utilizzo del dispositivo difforme dalle indicazioni d'uso, previste nella sua scheda tecnica, in relazione alle condizioni attuali dell'attrice avevano evidenziato che “La IG.ra presenta allo Pt_1 stato attuale gli esiti di un complesso percorso di fusione lombare intersomatica L4-L5, sostanzialmente caratterizzato da una sindrome lombare miotensiva cronica di grado medio-severo in assenza di difetti neurologici periferici. Tale quadro appare in parte riconducibile agli esiti pagina 5 di 10 dell'inemendabile, indicata artrodesi volta al trattamento della sua condizione patologica, in parte
(come avremo agio di esplicitare meglio in risposta ai quesiti successivi) alla necessità di re- intervenire chirurgicamente una volta constatato il fallimento dell'intervento del 29 Agosto 2017.”
Precisavano che “il non corretto utilizzo del dispositivo di fissazione posteriore interspinosa comportava la necessità di re-intervenire chirurgicamente, con ciò concretizzando un maggior danno biologico temporaneo evitabile, dinanzi ad un primo trattamento corretto, e dunque risarcibile per la paziente”
Sulla base della documentazione sanitaria a diposizione e dell'esperienza specialistica ortopedica in casi consimili, tale danno era stato quantificabile in 100 giorni, da suddividersi in:
- 8 giorni di danno biologico temporaneo assoluto (100%);
- 22 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%;
- 30 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 50%;
- 40 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 25%.
“Per quanto concerne il danno biologico permanente, è preliminarmente da ribadire che l'esito atteso, dinanzi ad un trattamento corretto, sarebbe comunque stato quello di ottenere un'artrodesi a livello
L4-L5, ovvero la condizione che caratterizza l'attualità della IG.ra . Ad esso è tuttavia da Pt_1 aggiungersi, dal punto di vista differenziale, l'esito peggiorativo gioco-forza conseguente alle attività chirurgiche necessarie in fase di revisione (intervento del 05 Aprile 2018), certamente parzialmente condizionanti l'entità della sindrome lombare miotensiva cronica attualmente riscontrabile”.
Sulla base della “Linee Guida per la Valutazione del Danno in ambito civilistico” stilate dalla Società
Italiana di Medicina Legale (SIMLA)4, avevano ritenuto configurabile a carico della IG.ra un Pt_1 danno biologico permanente pari al 17%.
Considerato che a fronte di un corretto trattamento della patologia l'esito ascrivibile all'inemendabile artrodesi sarebbe stato quantificabile nella misura pari al 13%, ciò consente di affermare che i postumi risarcibili si compendiano in un maggior danno biologico permanente risarcibile, di natura differenziale, pari al 4%, ricompreso tra il tredicesimo ed il diciassettesimo punto percentuale dell'integrità psico-fisica complessiva della IG.ra . Pt_1
Stante la portata contenuta del danno differenziale risarcibile, non suscettibile di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum, i periti avevano escluso l'idoneità del danno ad incidere sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata.
In sede di risposta alle controdeduzioni formulate dai CTP, nominati dalla convenuta e dal terzo chiamato, i CTU avevano ammesso di aver offerto una errata interpretazione calligrafica del verbale operatorio, avendo omesso di rilevare l'annotazione dell'utilizzo del “Nanogel”, idoneo ad essere impiegato in sostituzione dell'innesto osseo.
Chiarivano che l'uso del dispositivo era pienamente tracciabile in cartella clinica (cfr CTU pag. 23).
Tale elemento di addebito andava quindi escluso.
Permaneva invece l'ulteriore addebito concernente l'utilizzo “stand alone” del dispositivo, in assenza di qualsiasi tecnica di fissazione adottata (“as an adjunct to fusion in skeletally mature patients … purpose pagina 6 di 10 of achieving supplemental fusion …”), ovvero quella concernente l'utilizzo di un dispositivo interspinoso + innesto osseo, nella descritta patologia presentata dalla IG.ra , spondilolistesi Pt_1 degenerativa di primo grado L4 - L5 con modesta instabilità.
Evidenziavano la prevedibile scarsa possibilità di conseguire la richiesta fusione del segmento instabile con il dispositivo utilizzato (anche considerando l'innesto osseo) piuttosto che con diverso approccio terapeutico (ALIF, TLIF, XLIF), ovvero con metodiche che avrebbero garantito una maggiore e scientificamente qualificata possibilità di successo.
Evidenziavano che l'attività chirurgica era stata completata da una foraminotomia L4-L5 bilaterale, considerata utile attività decompressiva radicolare e che la Letteratura consente di reperire una comune chiave interpretativa:
a) il principale obiettivo della chirurgia nella spondilolistesi degenerativa è il miglioramento della sintomatologia funzionale neurologica. Poiché la sintomatologia è direttamente correlata alla compressione radicolare, la decompressione appare il primo step da realizzare. Tuttavia, poiché ipermobilità e scivolamento aggravano la compressione, la stabilizzazione del livello coinvolto appare necessaria: l'obiettivo della stabilizzazione è eliminare qualsiasi componente dinamica della compressione radicolare;
b) lo spaziatore interspinoso è metodo di decompressione indiretta;
c) nella spondilolistesi degenerativa associare la stabilizzazione alla decompressione migliora i risultati funzionali.
Ciò consente di affermare che la procedura attuata poteva comportare un effetto decompressivo (diretto ed indiretto), risultando tuttavia inadeguata per il conseguimento della fusione del segmento L4-L5 instabile, anche ammettendo l'utilizzo del sostituto osseo Nanogel.
Nel successivo intervento del 05 aprile 2018 erano stati infatti segnalati abbondante tessuto osseo interspinoso e la parziale artrodesizzazione delle faccette articolari di L3-L4, L4-L5 e L5-S1, fino ad ammettersi una artrodesi posteriore di cui era tuttavia lamentato il fallimento, per il residuare di instabilità anteriore poi corretta/risolta con l'impianto di cage intersomatica.
Confermavano che il dispositivo utilizzato era da considerare, secondo la biografia già richiamata, non adeguato al conseguimento della fusione del segmento L4-L5 instabile, con prevedibile fallimento dello stesso, tale da rendere necessario in re-intervento chirurgico.
Concludevano confermando che la percentuale di danno biologico permanente, addebitabile alle errate modalità di esecuzione dell'intervento del 29.8.2017, era quantificabile nella misura del 4%, da intendersi come aggravamento del danno nella misura ricompresa tra il tredicesimo ed il diciassettesimo punto percentuale dell'integrità psico-fisica.
Ritenute pienamente condivisibili le conclusioni formulate dal collegio peritale, all'esito delle risposte fornite alle osservazioni dei CTP, in quanto esposte con rigore logico ed all'esito di un attento esame della documentazione sanitaria in atti, compendiata da una scrupolosa visita dell'attrice, si può quindi passare alla determinazione del danno dalla medesima riportato.
C. SUL DANNO SUBITO pagina 7 di 10 Per la liquidazione dei danni riportati dall'attrice, qualificabili come danno differenziale, visto che una quota del danno, sarebbe comunque derivata anche in caso di intervento corretto, si ricorre alle Tabelle di Milano, alle quali si presta piena adesione.
Come è noto, dette Tabelle, nell'edizione del 2024, optano per la liquidazione disgiunta del danno biologico conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari” e del danno non patrimoniale “conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, con riferimento ad un dato tipo di lesione” e, dall'altro, prevedono per il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e da sofferenza morale) da invalidità temporanea totale, una forbice di valori monetari da un minimo di €. 115,00 ad un massimo di €. 173,00 al giorno.
Nel caso di specie, considerati gli esiti della CTU, si procederà col metodo logico della “prognosi postuma”, individuando prima il grado di invalidità permanente preesistente della vittima (nella specie
13%), per stabilire poi l'effettivo grado di invalidità permanente accertato nella specie pari al 17%, detraendo dal secondo, il valore il primo.
Nel compiere tale operazione, sottraendo e sottrattore non possono essere rappresentati dall'espressione percentuale di un certo grado di invalidità permanente, perché il valore monetario del punto di invalidità cresce più che proporzionalmente rispetto al crescere dell'invalidità, mentre decresce in progressione aritmetica con l'aumentare dell'età del danneggiato.
Ne consegue che il valore monetario del punto che porta - ad esempio - da 50 a 51 il grado complessivo di invalidità permanente, è notevolmente superiore al valore monetario del punto che porta da 10 a 11 il grado di I.P.
Pertanto, se si sottraesse dal grado percentuale di invalidità permanente effettivamente residuato in corpore, il grado percentuale di invalidità permanente che sarebbe residuato in assenza di colpa del medico, la conversione in termini monetari della lesione della salute avverrebbe in base ad un valore di punto falsato, senza tener conto che il surplus di invalidità ascrivibile all'intervento del medico non si innesta su una situazione di validità preesistente, ma su una situazione di salute già compromessa.
La differenza pertanto va compiuta non sul grado di invalidità permanente, ma sui valori monetari, dedotti sulla base delle Tabelle di Milano sopra richiamate.
Tenendo conto dell'età dell'attrice nel momento in cui la invalidità temporanea (della durata complessiva di giorni 100) si è cronicizzata in invalidità permanente (51 anni), il danno non patrimoniale permanente in questione, da valutarsi come maggior danno calcolato dal 13° al 17° percentile (58.520,00-37.381,00) è pari alla somma tabellare di €. 21.139,00 già all'attualità, di cui €
6.116,00 per danno morale, spettante nel caso in esame, considerato il duplice intervento subito dall'attrice, con le correlate ed inevitabili procedure di riabilitazione.
Non si ritengono sussistenti, diversamente da quanto richiesto dall'attrice, ragioni legittimanti una personalizzazione verso l'alto del danno permanente come sopra liquidato.
All'attrice compete il ristoro del danno non patrimoniale temporaneo (biologico e morale) riportato in conseguenza delle lesioni subite nella vicenda di cui è processo, determinato nel complessivo importo pagina 8 di 10 di € 5.692,50, considerato come punto base quello di € 115,00 per ogni giorno di invalidità totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea.
Pertanto, la somma risarcitoria attribuibile all'attrice all'esito del giudizio è pari ad €. 26.831,50, all'attualità, alla quale devono aggiungersi d'ufficio - a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa - gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal
7.12.2017 (approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutogli) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
D. SULLA DOMANDA DI MANLEVA FORMULATA DELLA NEI CP_1
CONFRONTI DI . CP_2
Premesso che l'intera fattispecie ricade sotto la disciplina della L. 24/2017 (cd Legge Gelli) di riforma della responsabilità in ambito sanitario, va precisato che l'art. 9 della legge citata prevede che l'azione di rivalsa può proporsi, da parte della struttura sanitaria convenuta, soltanto contro il medico che abbia tenuto la condotta lesiva con dolo o colpa grave, escludendo l'esperibilità dell'azione in presenza di colpa lieve.
Accertato che, all'esito degli accertamenti svolti dai CTU, la condotta posta in essere dal dott.
non risulta in alcun modo qualificabile come condotta dolosa o posta in essere con CP_2 colpa grave, va rigettata la domanda di rivalsa formulata dalla convenuta . CP_1
E. SULLE SPESE DI LITE
Considerato l'esito della lite, le spese sostenute dall'attrice e dal terzo chiamato seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, secondo parametri medi, tenuto conto del valore della causa accertato all'esito del giudizio.
Spese da distrarre in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4199/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o respinta, letto l'art. 9 della legge 8 marzo 2017 n. 24,
ACCERTATA
l'inammissibilità dell'azione di rivalsa formulata dalla convenuta nei confronti del dott.
[...]
[...]
Parte_2 che i danni non patrimoniali, complessivamente subiti dall'attrice, come conseguenza immediata e diretta delle prestazioni sanitarie di cui è causa, sono pari ad €. 26.831,50 già all'attualità, oltre pagina 9 di 10 accessori.
AN la convenuta al pagamento a titolo risarcitorio, in favore della sig.ra , CP_1 Parte_1 della somma di €. 26.831,50 già all'attualità oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulle predette somme, come via via devalutate e rivalutate anno per anno, dal 7.12.2017 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno quivi liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo.
AN
a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 306,00 per la fase della CP_1 Parte_1 mediazione, in € 545,00 per spese ed in € 7.616,00 per onorari oltre spese generali nella misura del
15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Spese da distrarre in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
AN
a rifondere al dott. le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per CP_1 CP_2 onorari, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, integralmente a carico della convenuta, con conseguente obbligo di procedere agli eventuali conguagli.
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
Pescara, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4199/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. IANNOTTA RAFFAELE, elettivamente domiciliata in Parte_1
VIALE DANTE 97, CASSINO (FR) presso il difensore avv. IANNOTTA RAFFAELE
ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. LIUZZI MILENA e dell'avv. LIUZZI FABIOLA CP_1 elettivamente domiciliata in VIA MONTE ASOLONE 8, ROMA presso il difensore avv. LIUZZI
MILENA
CONVENUTA
e nei confronti di
, con il patrocinio dell'avv. MOTTI GUIDO elettivamente domiciliato in CORSO CP_2
EUROPA N. 12, MILANO, presso il difensore avv. MOTTI GUIDO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6/11/2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
L'Attrice: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattese dichiarare la convenuta, tenuta ex lege per effetto del rapporto giuridico sotteso con il paziente, responsabile dei fatti in premessa esposti e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni non patrimoniali (biologici, morali , esistenziali,) e patrimoniali a favore dell'istante sig.ra , a Parte_1 titolo di danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale, danni allo stato quantificabili all'esito dell'espletata CTU, ovvero alla somma ritenuta di giustizia.
ANRE, inoltre, parte convenuta in solido, al pagamento delle spese, e compensi di causa da attribuirsi direttamente al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Il tutto con interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. IV co. C.p.c. sulle somme sopra riconosciute, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Sez. Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma”. pagina 1 di 10 La Convenuta: “Rigettare le domande proposte dalla sig.ra nei confronti della Parte_1 CP_1
proprietaria e gestore della Casa di Cura Pierangeli, perché infondate in fatto e in diritto, con
[...] ogni conseguenza di legge;
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte dalla sig.ra Parte_1 nei confronti proprietaria e gestore della Casa di Cura Pierangeli, determinare gli CP_1 eventuali danni iuxta alligata et probata, tenendo conto delle patologie da cui la stessa era affetta, accertando altresì i danni effettivamente riconducibili all'intervento effettuato dal dr CP_2 presso la Casa di Cura Pierangeli, distinguendo quanto al profilo interno dell'obbligazione le distinte quote di responsabilità ascrivibili al medico e alla predetta proprietaria e gestore della CP_1
Casa di Cura Pierangeli, valutando l'attività svolta alla luce dei protocolli e delle Linee guida applicabili al caso di specie, riconoscendo diritto di manleva/regresso alla predetta CP_1 proprietaria e gestore della Casa di Cura Pierangeli, nei confronti del dr per tutte le CP_2 somme che fosse eventualmente tenuta a versare in eccedenza rispetto alla quota di sua eventuale accertata responsabilità, con ogni conseguenza di legge;
3. Il tutto con vittoria di compensi e spese di lite, oltre Spese generali 15%, CPA ed IVA nelle misure di legge”.
Il terzo chiamato: “In via principale Rigettare la domanda formulata dalla sig.ra , in Parte_1 quanto assolutamente infondata, per le ragioni descritte in atti.
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Controparte_3 fosse condannata alla corresponsione di qualsiasi somma in favore della sig.ra
[...] Parte_1
a titolo di risarcimento degli asseriti danni lamentati dall'attrice, rigettare la domanda di manleva formulata da nei confronti del dott. Controparte_3 CP_2 per le ragioni descritte in atti.
In via istruttoria, Qualora la sig.ra reiterasse le istanze di prova per testi, rigettare tali Parte_1 istanze in quanto palesemente inammissibili per le ragioni descritte in atti.
In ogni caso Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
Con vittoria di compensi e spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 24.10.2021 e ritualmente notificato, Parte_1 conveniva la al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
e non patrimoniali da lei patiti in conseguenza dell'intervento di decompressione e stabilizzazione L4-
L5, eseguito dal dott. , a cui si era sottoposta in data 29.08.2017 presso la Casa di Persona_1
Cura , gestita dalla convenuta. Controparte_4
2. Con comparsa del 4.02.2022, si costituiva chiedendo di essere autorizzata a CP_1 chiamare in giudizio il dott. . CP_2
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando l'adeguatezza e correttezza dell'intervento chirurgico, effettuato nei confronti dell'attrice, presso la struttura sanitaria gestita dalla convenuta, pagina 2 di 10 3. Con comparsa del 12/05/2022 si costituiva contestando quanto affermato CP_2 dall'attrice ed opponendosi alla richiesta di rivalsa formulata da CP_1
4. Previa concessione del triplo termine, ritenuta la causa di natura tecnico-specialistica era stata rigettata la prova per testi capitolata dall'attrice e si era proceduto alla nomina di un collegio peritale, composto da un medico legale e da uno specialista in ortopedia, per l'accertamento della sussistenza della dedotta responsabilità, del nesso causale e dei danni conseguenti.
5. All'esito del deposito della relazione peritale, con ordinanza in data 3.7.2024 era stata formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, accettata solo da parte attrice.
6. La causa era stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'6.11.2024, nella quale è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda formulata dall'attrice è fondata.
A. SULLA DISCIPLINA NORMATIVA APPLICABILE AL CASO DI SPECIE
Alla fattispecie in esame è pacificamente applicabile la disciplina di cui all'art. 1218 c.c.
Si verte in tema di responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente che, anche a seguito delle modifiche normative intervenute con la L. 24/2017, continua a ricadere nell'ambito della cosiddetta responsabilità contrattuale, in ciò differenziandosi dal titolo di responsabilità che può essere esercitata e nei confronti del singolo sanitario il quale, ove non direttamente scelto, individuato e contattato dal paziente per l'esecuzione della prestazione, può essere chiamato a rispondere solo ai sensi dell'art. 2043 c.c.
La Suprema Corte ha precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente, che agisce per il risarcimento del danno, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari.
Ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ.
18392/2017).
Secondo tale approdo, nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto medical malpratice si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (Cass. civ.
2061/2018).
pagina 3 di 10 Il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è posto a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l'onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all'esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico (Cass. civ. 4928/2018).
Quanto al criterio di giudizio, l'accertamento causale va svolto sulla base del canone della preponderanza dell'evidenza, il quale richiede che sia compiuta una valutazione comparatistica delle probabilità favorevoli e sfavorevoli di verificazione di un evento, di talché lo stesso deve ritenersi causalmente connesso ad un comportamento quando il suo verificarsi per effetto del medesimo sia più probabile che non.
B. SULLA CTU MEDICO LEGALE SVOLTA
Ai CTU nominati, Dott. Specialista in Medicina Legale e Dott. Persona_2 Persona_3
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, sono stati posti i seguenti quesiti:
“Effettuati gli accertamenti necessari, esaminati gli atti, i documenti di causa e visitata la perizianda:
1) previa indicazione della documentazione esaminata e descrizione della pregressa storia clinica della IG.ra , dicano i periti se l'intervento eseguito in data 29.8.2017, alla luce della Parte_1 patologia di cui era portatrice la perizianda, poteva ritenersi indicato;
2) se le terapie/interventi effettuate/i siano state/i o meno adeguate/i e tempestive/i e se fossero o meno possibili interventi/terapie diversi/e indicando eventuali controindicazioni e/o eventuali rischi connessi;
3) Se i sanitari che hanno prestato la loro opera presso la struttura sanitaria convenuta, si siano uniformati alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti, specificando a quali si sia riferito nella valutazione;
4) dicano se le condizioni fisiche attuali della perizianda siano o meno, ed in che misura, riconducibili ai trattamenti sanitari prestati o omessi specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico- legale, quali siano state le cause ed indicando le eventuali condotte non adeguate tenute dai Sanitari;
5) dicano quali postumi sono residuati e quali sarebbero prevedibilmente residuati qualora la perizianda fosse stata adeguatamente e tempestivamente trattata dai Sanitari che l'avevano avuta in cura;
6) indichino la durata della inabilità temporanea assoluta e/o parziale specificandone la misura percentuale con valutazione motivata e precisando quali eventuali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse nel periodo di inabilità;
7) indichino (ove sussistano) quali siano i postumi permanenti derivati dall'attività sanitaria non adeguata, precisando la loro incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata indipendentemente dalla sua capacità di produrre reddito, precisando se pagina 4 di 10 lo stato di salute della perizianda sia suscettibile, con certezza, probabilità o mera possibilità, di aggravamento, di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum;
8) indichino Letteratura scientifica esaminata.”
Previa effettuazione di congrue operazioni peritali e ricostruzione dell'anamnesi clinica dell'attrice, descritte in sede di relazione tecnica, considerata la patologia di cui era affetta la paziente
“spondilolistesi degenerativa di primo grado L4-L5 con modesta instabilità” i periti evidenziavano che, sulla “base di quanto obiettivato, dal punto di vista clinico, al momento dell'ingresso presso la
Casa di Cura Pierangeli di in data 29 Agosto 2017, tale patologia si traduceva: CP_4
- sul piano fenomenologico, in parestesie e difficoltà deambulatoria resistenti al trattamento farmacologico e fisioterapico;
- sul piano clinico, in dolore alla deambulazione prolungata e nella perdita della sensibilità agli arti inferiori, maggiore a livello del lato sinistro.
Per tali premesse può sostanzialmente condividersi la diagnosi di stenoinstabilità da spondilolistesi
L4-L5 formulata presso Parimenti può essere condiviso l'indicazione all'approccio Controparte_5 chirurgico, preso atto della refrattarietà della patologia ai trattamenti conservativi. Da ultimo appare doveroso evidenziare che la metodica chirurgica utilizzata, di fissazione interspinosa, rientra nel novero delle metodiche ammesse per la gestione di tali patologie”.
Alla luce della patologia di cui era portatrice la perizianda, i periti avevano quindi ritenuto indicato l'intervento eseguito in data 29 agosto 2017.
In relazione all'adeguatezza e alla correttezza dell'intervento, i periti avevano evidenziato che, come emerge dalla lettura della scheda tecnica, riportata in Allegato A, prima nella originale lingua inglese, quindi nella traduzione italiana, effettuata dai CTU, il dispositivo utilizzato per il fissaggio
(denominato Huvex) è un dispositivo di fissazione supplementare a livello singolo, posteriore, non peduncolare, destinato all'uso nella colonna lombare (L1~S1) in aggiunta alla fusione in pazienti scheletricamente maturi, allo scopo di ottenere una fusione supplementare nelle seguenti condizioni: malattia degenerativa del disco (definita come dolore alla schiena di origine discogenica con degenerazione del disco confermata dall'anamnesi e da studi radiografici), spondilolistesi, trauma (cioè frattura o lussazione) e/o tumore.
La placca per processo spinoso è destinata all'uso a un livello, con materiale da innesto osseo e non inteso all'uso autonomo.
Dalla lettura del verbale operatorio i periti, accertato che il dispositivo per il fissaggio era stato utilizzato in modo autonomo “stand alone”, avevano inizialmente ritenuto che non si fosse fatto ricorso ad alcun innesto osseo.
Ritenuto l'utilizzo del dispositivo difforme dalle indicazioni d'uso, previste nella sua scheda tecnica, in relazione alle condizioni attuali dell'attrice avevano evidenziato che “La IG.ra presenta allo Pt_1 stato attuale gli esiti di un complesso percorso di fusione lombare intersomatica L4-L5, sostanzialmente caratterizzato da una sindrome lombare miotensiva cronica di grado medio-severo in assenza di difetti neurologici periferici. Tale quadro appare in parte riconducibile agli esiti pagina 5 di 10 dell'inemendabile, indicata artrodesi volta al trattamento della sua condizione patologica, in parte
(come avremo agio di esplicitare meglio in risposta ai quesiti successivi) alla necessità di re- intervenire chirurgicamente una volta constatato il fallimento dell'intervento del 29 Agosto 2017.”
Precisavano che “il non corretto utilizzo del dispositivo di fissazione posteriore interspinosa comportava la necessità di re-intervenire chirurgicamente, con ciò concretizzando un maggior danno biologico temporaneo evitabile, dinanzi ad un primo trattamento corretto, e dunque risarcibile per la paziente”
Sulla base della documentazione sanitaria a diposizione e dell'esperienza specialistica ortopedica in casi consimili, tale danno era stato quantificabile in 100 giorni, da suddividersi in:
- 8 giorni di danno biologico temporaneo assoluto (100%);
- 22 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%;
- 30 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 50%;
- 40 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 25%.
“Per quanto concerne il danno biologico permanente, è preliminarmente da ribadire che l'esito atteso, dinanzi ad un trattamento corretto, sarebbe comunque stato quello di ottenere un'artrodesi a livello
L4-L5, ovvero la condizione che caratterizza l'attualità della IG.ra . Ad esso è tuttavia da Pt_1 aggiungersi, dal punto di vista differenziale, l'esito peggiorativo gioco-forza conseguente alle attività chirurgiche necessarie in fase di revisione (intervento del 05 Aprile 2018), certamente parzialmente condizionanti l'entità della sindrome lombare miotensiva cronica attualmente riscontrabile”.
Sulla base della “Linee Guida per la Valutazione del Danno in ambito civilistico” stilate dalla Società
Italiana di Medicina Legale (SIMLA)4, avevano ritenuto configurabile a carico della IG.ra un Pt_1 danno biologico permanente pari al 17%.
Considerato che a fronte di un corretto trattamento della patologia l'esito ascrivibile all'inemendabile artrodesi sarebbe stato quantificabile nella misura pari al 13%, ciò consente di affermare che i postumi risarcibili si compendiano in un maggior danno biologico permanente risarcibile, di natura differenziale, pari al 4%, ricompreso tra il tredicesimo ed il diciassettesimo punto percentuale dell'integrità psico-fisica complessiva della IG.ra . Pt_1
Stante la portata contenuta del danno differenziale risarcibile, non suscettibile di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum, i periti avevano escluso l'idoneità del danno ad incidere sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata.
In sede di risposta alle controdeduzioni formulate dai CTP, nominati dalla convenuta e dal terzo chiamato, i CTU avevano ammesso di aver offerto una errata interpretazione calligrafica del verbale operatorio, avendo omesso di rilevare l'annotazione dell'utilizzo del “Nanogel”, idoneo ad essere impiegato in sostituzione dell'innesto osseo.
Chiarivano che l'uso del dispositivo era pienamente tracciabile in cartella clinica (cfr CTU pag. 23).
Tale elemento di addebito andava quindi escluso.
Permaneva invece l'ulteriore addebito concernente l'utilizzo “stand alone” del dispositivo, in assenza di qualsiasi tecnica di fissazione adottata (“as an adjunct to fusion in skeletally mature patients … purpose pagina 6 di 10 of achieving supplemental fusion …”), ovvero quella concernente l'utilizzo di un dispositivo interspinoso + innesto osseo, nella descritta patologia presentata dalla IG.ra , spondilolistesi Pt_1 degenerativa di primo grado L4 - L5 con modesta instabilità.
Evidenziavano la prevedibile scarsa possibilità di conseguire la richiesta fusione del segmento instabile con il dispositivo utilizzato (anche considerando l'innesto osseo) piuttosto che con diverso approccio terapeutico (ALIF, TLIF, XLIF), ovvero con metodiche che avrebbero garantito una maggiore e scientificamente qualificata possibilità di successo.
Evidenziavano che l'attività chirurgica era stata completata da una foraminotomia L4-L5 bilaterale, considerata utile attività decompressiva radicolare e che la Letteratura consente di reperire una comune chiave interpretativa:
a) il principale obiettivo della chirurgia nella spondilolistesi degenerativa è il miglioramento della sintomatologia funzionale neurologica. Poiché la sintomatologia è direttamente correlata alla compressione radicolare, la decompressione appare il primo step da realizzare. Tuttavia, poiché ipermobilità e scivolamento aggravano la compressione, la stabilizzazione del livello coinvolto appare necessaria: l'obiettivo della stabilizzazione è eliminare qualsiasi componente dinamica della compressione radicolare;
b) lo spaziatore interspinoso è metodo di decompressione indiretta;
c) nella spondilolistesi degenerativa associare la stabilizzazione alla decompressione migliora i risultati funzionali.
Ciò consente di affermare che la procedura attuata poteva comportare un effetto decompressivo (diretto ed indiretto), risultando tuttavia inadeguata per il conseguimento della fusione del segmento L4-L5 instabile, anche ammettendo l'utilizzo del sostituto osseo Nanogel.
Nel successivo intervento del 05 aprile 2018 erano stati infatti segnalati abbondante tessuto osseo interspinoso e la parziale artrodesizzazione delle faccette articolari di L3-L4, L4-L5 e L5-S1, fino ad ammettersi una artrodesi posteriore di cui era tuttavia lamentato il fallimento, per il residuare di instabilità anteriore poi corretta/risolta con l'impianto di cage intersomatica.
Confermavano che il dispositivo utilizzato era da considerare, secondo la biografia già richiamata, non adeguato al conseguimento della fusione del segmento L4-L5 instabile, con prevedibile fallimento dello stesso, tale da rendere necessario in re-intervento chirurgico.
Concludevano confermando che la percentuale di danno biologico permanente, addebitabile alle errate modalità di esecuzione dell'intervento del 29.8.2017, era quantificabile nella misura del 4%, da intendersi come aggravamento del danno nella misura ricompresa tra il tredicesimo ed il diciassettesimo punto percentuale dell'integrità psico-fisica.
Ritenute pienamente condivisibili le conclusioni formulate dal collegio peritale, all'esito delle risposte fornite alle osservazioni dei CTP, in quanto esposte con rigore logico ed all'esito di un attento esame della documentazione sanitaria in atti, compendiata da una scrupolosa visita dell'attrice, si può quindi passare alla determinazione del danno dalla medesima riportato.
C. SUL DANNO SUBITO pagina 7 di 10 Per la liquidazione dei danni riportati dall'attrice, qualificabili come danno differenziale, visto che una quota del danno, sarebbe comunque derivata anche in caso di intervento corretto, si ricorre alle Tabelle di Milano, alle quali si presta piena adesione.
Come è noto, dette Tabelle, nell'edizione del 2024, optano per la liquidazione disgiunta del danno biologico conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari” e del danno non patrimoniale “conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, con riferimento ad un dato tipo di lesione” e, dall'altro, prevedono per il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e da sofferenza morale) da invalidità temporanea totale, una forbice di valori monetari da un minimo di €. 115,00 ad un massimo di €. 173,00 al giorno.
Nel caso di specie, considerati gli esiti della CTU, si procederà col metodo logico della “prognosi postuma”, individuando prima il grado di invalidità permanente preesistente della vittima (nella specie
13%), per stabilire poi l'effettivo grado di invalidità permanente accertato nella specie pari al 17%, detraendo dal secondo, il valore il primo.
Nel compiere tale operazione, sottraendo e sottrattore non possono essere rappresentati dall'espressione percentuale di un certo grado di invalidità permanente, perché il valore monetario del punto di invalidità cresce più che proporzionalmente rispetto al crescere dell'invalidità, mentre decresce in progressione aritmetica con l'aumentare dell'età del danneggiato.
Ne consegue che il valore monetario del punto che porta - ad esempio - da 50 a 51 il grado complessivo di invalidità permanente, è notevolmente superiore al valore monetario del punto che porta da 10 a 11 il grado di I.P.
Pertanto, se si sottraesse dal grado percentuale di invalidità permanente effettivamente residuato in corpore, il grado percentuale di invalidità permanente che sarebbe residuato in assenza di colpa del medico, la conversione in termini monetari della lesione della salute avverrebbe in base ad un valore di punto falsato, senza tener conto che il surplus di invalidità ascrivibile all'intervento del medico non si innesta su una situazione di validità preesistente, ma su una situazione di salute già compromessa.
La differenza pertanto va compiuta non sul grado di invalidità permanente, ma sui valori monetari, dedotti sulla base delle Tabelle di Milano sopra richiamate.
Tenendo conto dell'età dell'attrice nel momento in cui la invalidità temporanea (della durata complessiva di giorni 100) si è cronicizzata in invalidità permanente (51 anni), il danno non patrimoniale permanente in questione, da valutarsi come maggior danno calcolato dal 13° al 17° percentile (58.520,00-37.381,00) è pari alla somma tabellare di €. 21.139,00 già all'attualità, di cui €
6.116,00 per danno morale, spettante nel caso in esame, considerato il duplice intervento subito dall'attrice, con le correlate ed inevitabili procedure di riabilitazione.
Non si ritengono sussistenti, diversamente da quanto richiesto dall'attrice, ragioni legittimanti una personalizzazione verso l'alto del danno permanente come sopra liquidato.
All'attrice compete il ristoro del danno non patrimoniale temporaneo (biologico e morale) riportato in conseguenza delle lesioni subite nella vicenda di cui è processo, determinato nel complessivo importo pagina 8 di 10 di € 5.692,50, considerato come punto base quello di € 115,00 per ogni giorno di invalidità totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea.
Pertanto, la somma risarcitoria attribuibile all'attrice all'esito del giudizio è pari ad €. 26.831,50, all'attualità, alla quale devono aggiungersi d'ufficio - a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa - gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal
7.12.2017 (approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutogli) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
D. SULLA DOMANDA DI MANLEVA FORMULATA DELLA NEI CP_1
CONFRONTI DI . CP_2
Premesso che l'intera fattispecie ricade sotto la disciplina della L. 24/2017 (cd Legge Gelli) di riforma della responsabilità in ambito sanitario, va precisato che l'art. 9 della legge citata prevede che l'azione di rivalsa può proporsi, da parte della struttura sanitaria convenuta, soltanto contro il medico che abbia tenuto la condotta lesiva con dolo o colpa grave, escludendo l'esperibilità dell'azione in presenza di colpa lieve.
Accertato che, all'esito degli accertamenti svolti dai CTU, la condotta posta in essere dal dott.
non risulta in alcun modo qualificabile come condotta dolosa o posta in essere con CP_2 colpa grave, va rigettata la domanda di rivalsa formulata dalla convenuta . CP_1
E. SULLE SPESE DI LITE
Considerato l'esito della lite, le spese sostenute dall'attrice e dal terzo chiamato seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, secondo parametri medi, tenuto conto del valore della causa accertato all'esito del giudizio.
Spese da distrarre in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4199/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o respinta, letto l'art. 9 della legge 8 marzo 2017 n. 24,
ACCERTATA
l'inammissibilità dell'azione di rivalsa formulata dalla convenuta nei confronti del dott.
[...]
[...]
Parte_2 che i danni non patrimoniali, complessivamente subiti dall'attrice, come conseguenza immediata e diretta delle prestazioni sanitarie di cui è causa, sono pari ad €. 26.831,50 già all'attualità, oltre pagina 9 di 10 accessori.
AN la convenuta al pagamento a titolo risarcitorio, in favore della sig.ra , CP_1 Parte_1 della somma di €. 26.831,50 già all'attualità oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulle predette somme, come via via devalutate e rivalutate anno per anno, dal 7.12.2017 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno quivi liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo.
AN
a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 306,00 per la fase della CP_1 Parte_1 mediazione, in € 545,00 per spese ed in € 7.616,00 per onorari oltre spese generali nella misura del
15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Spese da distrarre in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
AN
a rifondere al dott. le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per CP_1 CP_2 onorari, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, integralmente a carico della convenuta, con conseguente obbligo di procedere agli eventuali conguagli.
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
Pescara, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
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