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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/11/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 26 del mese di novembre, davanti al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 147/2023 R.G.
tra
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Francesco Origlio, giusta procura in atti,
- opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Milano, Largo Augusto 1/A, angolo via Verzieri 13, rappresentata e difesa dall'avv. Nedo
Corti, giusta procura in atti;
- opposta
***
All'odierna udienza è comparso l'avv. Francesco Balletta per delega dell'avv. Francesco
Origlio nell'interesse dell'Ente opponente e l'avv. Cinzia Gatani per delega dell'avv. Nedo
Corti nell'interesse dalla società opposta.
L'avv. Gatani si riporta alla giurisprudenza di merito relativa alle questioni oggetto di causa
(Tribunale di Roma, n. 15883/2025; Tribunale di Ragusa, n. 391/2025; Corte di Appello di
Catania, n. 1535/2025.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed ai verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 500/22, emesso dal Tribunale di Patti in data 15.12.2022, depositato il 16.12.2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore della nella qualità di Controparte_1 cessionaria della società la somma di € 335.649,77 a titolo di Controparte_2
corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, come da fatture allegate al ricorso monitorio, oltre interessi di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
e spese della procedura.
A fondamento della proposta opposizione il ha eccepito l'intervenuta Pt_1 prescrizione dei crediti oggetto di ingiunzione, l'omessa stipula del contratto di fornitura tra l'Ente locale e l' l'insussistenza di idonea copertura finanziaria, la Controparte_2 carenza di prova in ordine all'effettiva erogazione del servizio, l'eccessività e non dovutezza degli interessi di mora, la mancata comunicazione delle fatture allegate al ricorso.
La costituitasi in giudizio, ha chiesto in via preliminare la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 500/2022; nel merito, poi, ha contestato quanto dedotto dall'Ente e chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, con provvedimento del 23.11.2023, ha rigettato l'istanza di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Fatta questa premessa, è opportuno evidenziare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo ma un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che l'opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio.
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 14473/2019; Cass. n. 20597/2022).
Oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da parte della cessionaria, alla quale compete la posizione sostanziale di attore e sulla quale grava l'onere di provare i fatti costitutivi, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n.
12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304).
Nel presente procedimento occorre anche accertare se l'opponente ha documentato o comunque provato i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n.
15107/2004; in termini conformi cfr. Cass. n. 6666/2004; Cass. n. 9285/2003), sicché le difese con le quali lo stesso miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore-opposto con il ricorso monitorio – poiché costituiscono vere e proprie eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533).
Ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione – anche prodotta in sede di opposizione – si ritenesse comunque fondata la domanda proposta con l'originario ricorso
(cfr. Cass. n. 21626/19).
Fatta questa premessa, osserva il Tribunale che il primo motivo di opposizione, avente ad oggetto la maturata prescrizione del credito è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato.
A tal proposito è necessario evidenziare che la legge di bilancio 2018 (Legge n.
205/2017), richiamata dalla delibera ARERA 97/2018/R/COM, all'art.1, comma 4, dispone che “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
Detta disciplina, tuttavia – a differenza di quanto ritenuto dalla parte opponente – non trova applicazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che sono esplicitamente escluse (cfr. Tribunale di Siracusa, n. 1849/2024). Invero, l'Arera nell'art. 2, comma 3, Allegato A, della delibera 569/2018/R/COM del
13 novembre 2018 dispone quanto segue: “… Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente provvedimento: a) i clienti multisito qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc;
b) le amministrazioni pubbliche.”.
Per tale ragione, i crediti oggetto di ingiunzione non possono ritenersi estinti per l'intervenuta prescrizione biennale.
Chiarito ciò, ai fini della decisione, occorre distinguere i crediti ingiunti a titolo di corrispettivo per l'erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia da quelli pretesi a titolo di corrispettivo per l'erogazione di energia elettrica in regime di libero mercato, di cui alla fattura n. 4801774019, allegata in atti. L'opposizione è fondata nei limiti infra indicati.
Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di opposizione l convenuto ha eccepito CP_3
– rispettivamente – la “carenza di (prova della) causa contrattuale”, l'invalidità per difetto di forma dei contratti di fornitura posti a fondamento dell'ingiunzione e la carenza di copertura finanziaria dei crediti per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo.
I motivi di opposizione sono fondati soltanto per il credito indicato nella fattura n.
4801774019, somma dovuta dall'Ente locale per l'erogazione di energia elettrica da parte dell' in regime di libero mercato. Controparte_2
A tal proposito è opportuno evidenziare che in tema di prova dell'inadempimento è ius receptum che il creditore che agisce per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (cfr., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Per giurisprudenza consolidata, dunque, grava sul creditore l'onere di dimostrare la sussistenza di un valido rapporto obbligatorio da cui scaturisce il diritto controverso.
Ciò precisato, è necessario evidenziare che gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 stabiliscono che i contratti con la P.A. - ancorché quest'ultima agisca “iure privatorum" - devono rivestire la forma scritta a pena di nullità; essi, inoltre, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale - prevista dall'art. 17 del R.D. n. 2240 del 1923 - di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n.
25798/15; Cass., n. 7297/09). Il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità assolve la specifica funzione di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass., n. 21477/2013; n.
1606/2007; n. 22537/2007).
L'inderogabilità della disciplina prevista dall'ordinamento contabile degli Enti locali, nonché la rilevanza esterna della determinazione riguardante l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, escludono sia l'incolpevole affidamento dei soggetti terzi, sia la rilevanza dell'eventuale condotta della P.A. contraria alla buona fede.
Nella specie tra la società (cedente) ed il opponente non Controparte_2 Pt_1
è sorto un rapporto contrattuale in quanto non si rinviene in atti il contratto stipulato tra le parti.
La società opposta si è limitata a produrre in giudizio il modulo di adesione a proposta contrattuale (cfr. all. 9 bis comparsa).
Orbene, secondo l'orientamento seguito da questo Tribunale – a cui si intende aderire
– detti formulari non possono essere considerati – nonostante il timbro del e Pt_1
l'apposizione della sottoscrizione del Sindaco pro tempore – dei contratti in forma scritta che raccolgono contestualmente la proposta e l'accettazione da parte della PA (cfr. Tribunale di
Patti, nn. 140/2025, 13/2024, 520/2024, 867/2023, 676/2023).
Sul punto si osserva che è necessario ai fini della stipula in forma scritta di un contratto che “…risulti lo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.”, ciò poiché “I contratti conclusi da una P.A. iure privatorum richiedono, per la loro stipulazione, la forma scritta ab substantiam, non essendo sufficiente che tale forma riguardi la sola dichiarazione negoziale della parte pubblica e non quella della controparte privata” (cfr. Cass. n. 12316/2015).
In difetto di tali requisiti, pertanto, deve essere esclusa la sussistenza di un contratto, mancando in radice l'accordo tra le parti (cfr. Cass., n. 20033/16). E' opportuno, inoltre, evidenziare che, per costante giurisprudenza, la fattura commerciale, quale atto unilaterale dalla parte, se oggetto di contestazione, non è un documento idoneo a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti (cfr. Cass., n.
299/2016).
Dall'esame della documentazione in atti non risultano neppure prodotte le delibere comunali avente ad oggetto l'impegno di spesa con l'attestazione di copertura finanziaria dei corrispettivi di cui alla fattura n. 4801774019.
A tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che “l'atto con cui
l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191
d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma
l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (cfr. Cass., n. 33768/2019) e che “in materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo – e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”
(cfr. Cass., n. 15410/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'eccezione di nullità per carenza del requisito della copertura finanziaria in violazione dell'art. 23 del D.L. n. 66/1989 - trasfuso nell'art. 191 T.U.E.L. - è rilevabile d'ufficio anche in appello, salvi gli effetti del giudicato
(cfr. Cass., n. 15050/2018).
La Suprema Corte, ha, inoltre, chiarito che qualora il responsabile del procedimento di spesa non comunichi al destinatario le informazioni relative all'impegno, il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati (cfr.
Cass. n. 5267/2022).
Sulla base di quanto esposto, considerato che non risulta concluso un contratto scritto per l'erogazione di energia elettrica in regime di mercato libero e non è stato allegato neppure l'impegno di spesa, il decreto ingiuntivo deve essere revocato in quanto il nulla deve Pt_1 alla cessionaria a titolo di corrispettivo – corrispondente alla somma di € 60,60, (fattura n.
4801774019) oltre interessi di € 24,01 – per le erogazioni effettuate dall' Controparte_2 in regime di libero mercato.
Diversamente, i motivi di opposizione risultano infondati in relazione ai crediti oggetto di ingiunzione derivanti dall'erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia.
A tal proposito è necessario premettere che diversamente da un orientamento seguito in precedenza da questo Tribunale si ritiene di dovere aderire alla tesi seguita dalla Corte di
Appello di Messina secondo cui “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche
e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Per l'attivazione del servizio di salvaguardia […] non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente. […] Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione” (cfr. Corte di Appello Messina, n. 765/2023; Tribunale di Patti,
n. 19/2025, n. 201/2025).
Il Tribunale ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento seguito dalla Corte
d'Appello di Messina per cui laddove l'obbligazione sorga ex lege e non ex contractu – come nell'ipotesi di erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia – non può prevedersi alcun vincolo di forma per la valida stipula del contratto, né la necessità dell'impegno di spesa.
Tale mutamento, inoltre, appare necessario anche alla luce delle precisazioni fornite della Suprema Corte, secondo cui “In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del
d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora , non integra una regola di validità (stante la totale etero- CP_4 regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente… Il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato, in particolare, dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per
l'area territoriale di riferimento del “servizio di salvaguardia” (cfr. Cass., n. 20140/2024).
In ragione di quanto esposto, il rapporto obbligatorio intercorso tra CP_2 CP_2
ed il , essendo sorto in virtù di una disposizione di legge - e Parte_1 segnatamente della disciplina di cui al D.L. 73/2007, convertito in Legge 125/2007 - deve ritenersi valido ed efficace.
Ed ancora, priva di rilevanza è la circostanza che il non Parte_1 abbia disposto la copertura finanziaria per i crediti per cui è causa.
Sul punto si richiama quanto affermato dal Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 589/2024, condividendone gli argomenti, secondo cui “… Tra le parti non vi è, quindi, stato mai alcun contratto sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali sulla base della loro autonomia privata, in quanto si tratta di un rapporto sorto ex lege…”.
Nella sentenza citata si legge quanto segue: “…ciò significa che l'assenza del contratto scritto è irrilevante nel caso di specie proprio perché il rapporto contrattuale è sorto a causa dell'assenza di un fornitore di energia elettrica ed a salvaguardia dell'ente pubblico, che altrimenti sarebbe rimasto sprovvisto di un servizio essenziale per l'assolvimento dei propri doveri istituzionali(…) la giurisprudenza di merito che si è trovata ad affrontare la questione ha avuto modo di rilevare che il vincolo negoziale tra le parti sorge, ex novo e automaticamente, in conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla normativa di settore (legge n. 125/2007 e decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007 - sul punto, Tribunale di
Bologna, sentenza n. 1691/2019 del 19.7.2019) e che “…il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del contratto, per cui sussiste il presupposto per
l'attivazione della “Salvaguardia” (Tribunale di Bologna sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022;
Tribunale di Bologna, sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, sent. n.
1553/2022).”
A tal proposito questo Tribunale evidenzia che infondata e generica risulta l'eccezione di parte opponente secondo cui non vi è prova “…dell'effettivo svolgimento da parte della cedente del servizio in Sicilia e della fornitura di energia elettrica nei confronti del
[...]
”. Parte_1
Ed invero, la società opponente, a supporto della propria pretesa creditoria, ha prodotto in giudizio le condizioni contrattuali delle forniture in salvaguardia per gli anni 2019 – 2020
e 2021 – 2022 (cfr. all. 6 e 7 comparsa di costituzione), prodotto le fatture elettroniche in formato .xml e .pdf trasmesse al debitore e al sistema di Interscambio (cfr. all. 3 parte 1, 3 parte 2, 3 parte 3, 3 parte 4 e 4 comparsa di costituzione), nonché allegato l'attestazione notarile delle scritture contabili (cfr. all. 5 comparse di costituzione).
Si evidenzia, inoltre, che le contestazioni dell'Ente in ordine all'effettiva erogazione della fornitura e la quantificazione del credito ingiunto risultano generiche ed imprecise.
A tal proposito si rappresenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (così, Cass., n. 17889/2020).
Più nel dettaglio, nel caso in esame parte opponente non ha allegato – né tantomeno provato – la sussistenza di consumi di energia elettrica diversi da quelli addebitati con le fatture oggetto di causa, né malfunzionamenti del contatore che possano aver determinato una erronea contabilizzazione dei consumi.
Sul punto si evidenzia che in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare l'eventuale malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo;
incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., n. 297/2020).
Ne deriva che, in assenza di specifica contestazione in merito ai consumi fatturati, il quantum degli stessi risulta provato dalle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, nelle quali, peraltro, risultano correttamente e specificamente indicati l'intestatario del rapporto di fornitura, il sito di prelievo e/o di fornitura, il periodo a cui la fatturazione ed i consumi si riferiscono, con la loro analitica indicazione e le date delle letture eseguite ed il regime di fornitura
In ragione di quanto esposto, pertanto, l'Ente opponente deve essere condannato al pagamento in favore della cessionaria opposta dei corrispettivi di cui alle fatture in atti – fatta eccezione per quella n. 4801774019 – a titolo di erogazioni rese da in Controparte_2
regime di “salvaguardia” per gli anni dal 2019 al 2022.
Con gli altri motivi di opposizione l'Ente ha contestato la dovutezza degli interessi di mora e, in particolare, il difetto di causa, l'omessa pattuizione della clausola contrattuale sugli interessi moratori, la mancanza di preventiva messa in mora, il mancato pagamento degli interessi moratori per assenza di impegno di spesa e l'eccessiva onerosità degli stessi.
Tutti i motivi - il cui esame può essere congiunto - sono infondati.
Sul punto si osserva che per giurisprudenza costante in presenza di un rapporto di erogazione di energia rientrante - come quello nella specie - nella nozione oggettiva di
“transazioni commerciali” ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002, gli articoli 4 e 5 del relativo decreto trovano applicazione anche se una delle parti è una Pubblica
Amministrazione.
La Corte di Cassazione ha affermato che “Ogni residuo dubbio circa l'applicabilità della disciplina degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, relativa al ritardo nel pagamento dei compensi delle transazioni commerciali anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni,
a prescindere dal fatto che abbiano applicato norme di evidenza pubblica, o abbiano agito iure privatorum, è stato poi fugato dalla sentenza della grande sezione della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea del 28.1.2020 n. 122, che proprio in riferimento allo Stato
Italiano, ha chiarito che l'espressione amministrazioni aggiudicatrici dell'art. 2 paragrafo 1 lettera a) della direttiva 2004/17/CE non può essere riferita alle sole pubbliche amministrazioni che abbiano fatto ricorso all'evidenza pubblica, o che abbiano esercitato le prerogative dei pubblici poteri, e si deve applicare anche a quelle che abbiano operato iure privatorum, essendo volte le disposizioni delle direttive che si sono susseguite ad evitare ritardi nel pagamento delle imprese, o dei professionisti, anche nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, che potrebbero discendere dall'esistenza di norme interne di favore della
Pubblica Amministrazione, diverse da quelle applicabili nelle operazioni transfrontaliere, distorsive della concorrenza, anche a prescindere dal fatto che la Pubblica Amministrazione abbia agito su un piano paritario e non sovraordinato…” (cfr. Cass. n. 17173/2024).
A ciò si aggiunge che il debitore - anche se è una Pubblica Amministrazione - è tenuto al pagamento degli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale, con decorrenza automatica dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che “ … nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr.
Cass., n. 28413/2024; Cass., n. 14911/2019).
Ed invero, con il d.lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando – in attuazione della direttiva 2000/35/CE – ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha, invero, previsto la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento;
ciò comporta che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege , dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento (cfr.
Cass., n. 36246/2022). Ed ancora, su detti interessi – come specificatamente richiesto dalla cessionaria opposta – devono riconoscersi anche quelli anatocistici di cui all'art. 1283 c.c., che stabilisce:
“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Sulla base di quanto esposto il deve essere condannato al Parte_1
pagamento in favore della società opposta della somma di € 263.167,93 a titolo di corrispettivi per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia per i periodi indicati nelle relative fatture allegate in atti, oltre gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs.
9.10.2002 n. 231 a decorrere - sull'importo delle singole fatture - dal giorno successivo alla data di scadenza per come indicato nella tabella di cui al ricorso monitorio, sino alla data del saldo ed ammontanti alla data del 7.12.2022 ad € 73.352,17, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs.
n. 231/02, novellato dal d.lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo
2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
Il dibattito giurisprudenziale circa la necessità di forma scritta per le somministrazioni di energia elettrica in regime di salvaguardia ex d.l. n. 73/2007 ed il mutato orientamento di questo Tribunale in ordine a detta questione integrano gravi ed eccezionali ragioni - ai sensi dell'art. 92 c.p.c. - per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 147/2023 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) accoglie parzialmente l'opposizione con riferimento ai soli crediti di cui alla fattura n. 4801774019 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 500/22, emesso dal
Tribunale di Patti in data 15.12.2022, depositato il 16.12.2022;
2) per le ragioni esposte in parte motiva, condanna il al Parte_1
pagamento della somma di € 263.167,93 in favore della a titolo Controparte_1 di corrispettivi per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia di cui alle fatture in atti, oltre interessi di mora e anatocistici nei limiti indicati in motivazione;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, il 26 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 26 del mese di novembre, davanti al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 147/2023 R.G.
tra
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Francesco Origlio, giusta procura in atti,
- opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Milano, Largo Augusto 1/A, angolo via Verzieri 13, rappresentata e difesa dall'avv. Nedo
Corti, giusta procura in atti;
- opposta
***
All'odierna udienza è comparso l'avv. Francesco Balletta per delega dell'avv. Francesco
Origlio nell'interesse dell'Ente opponente e l'avv. Cinzia Gatani per delega dell'avv. Nedo
Corti nell'interesse dalla società opposta.
L'avv. Gatani si riporta alla giurisprudenza di merito relativa alle questioni oggetto di causa
(Tribunale di Roma, n. 15883/2025; Tribunale di Ragusa, n. 391/2025; Corte di Appello di
Catania, n. 1535/2025.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed ai verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 500/22, emesso dal Tribunale di Patti in data 15.12.2022, depositato il 16.12.2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore della nella qualità di Controparte_1 cessionaria della società la somma di € 335.649,77 a titolo di Controparte_2
corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, come da fatture allegate al ricorso monitorio, oltre interessi di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
e spese della procedura.
A fondamento della proposta opposizione il ha eccepito l'intervenuta Pt_1 prescrizione dei crediti oggetto di ingiunzione, l'omessa stipula del contratto di fornitura tra l'Ente locale e l' l'insussistenza di idonea copertura finanziaria, la Controparte_2 carenza di prova in ordine all'effettiva erogazione del servizio, l'eccessività e non dovutezza degli interessi di mora, la mancata comunicazione delle fatture allegate al ricorso.
La costituitasi in giudizio, ha chiesto in via preliminare la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 500/2022; nel merito, poi, ha contestato quanto dedotto dall'Ente e chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, con provvedimento del 23.11.2023, ha rigettato l'istanza di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Fatta questa premessa, è opportuno evidenziare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo ma un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che l'opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio.
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 14473/2019; Cass. n. 20597/2022).
Oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da parte della cessionaria, alla quale compete la posizione sostanziale di attore e sulla quale grava l'onere di provare i fatti costitutivi, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n.
12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304).
Nel presente procedimento occorre anche accertare se l'opponente ha documentato o comunque provato i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n.
15107/2004; in termini conformi cfr. Cass. n. 6666/2004; Cass. n. 9285/2003), sicché le difese con le quali lo stesso miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore-opposto con il ricorso monitorio – poiché costituiscono vere e proprie eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533).
Ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione – anche prodotta in sede di opposizione – si ritenesse comunque fondata la domanda proposta con l'originario ricorso
(cfr. Cass. n. 21626/19).
Fatta questa premessa, osserva il Tribunale che il primo motivo di opposizione, avente ad oggetto la maturata prescrizione del credito è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato.
A tal proposito è necessario evidenziare che la legge di bilancio 2018 (Legge n.
205/2017), richiamata dalla delibera ARERA 97/2018/R/COM, all'art.1, comma 4, dispone che “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
Detta disciplina, tuttavia – a differenza di quanto ritenuto dalla parte opponente – non trova applicazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che sono esplicitamente escluse (cfr. Tribunale di Siracusa, n. 1849/2024). Invero, l'Arera nell'art. 2, comma 3, Allegato A, della delibera 569/2018/R/COM del
13 novembre 2018 dispone quanto segue: “… Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente provvedimento: a) i clienti multisito qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc;
b) le amministrazioni pubbliche.”.
Per tale ragione, i crediti oggetto di ingiunzione non possono ritenersi estinti per l'intervenuta prescrizione biennale.
Chiarito ciò, ai fini della decisione, occorre distinguere i crediti ingiunti a titolo di corrispettivo per l'erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia da quelli pretesi a titolo di corrispettivo per l'erogazione di energia elettrica in regime di libero mercato, di cui alla fattura n. 4801774019, allegata in atti. L'opposizione è fondata nei limiti infra indicati.
Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di opposizione l convenuto ha eccepito CP_3
– rispettivamente – la “carenza di (prova della) causa contrattuale”, l'invalidità per difetto di forma dei contratti di fornitura posti a fondamento dell'ingiunzione e la carenza di copertura finanziaria dei crediti per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo.
I motivi di opposizione sono fondati soltanto per il credito indicato nella fattura n.
4801774019, somma dovuta dall'Ente locale per l'erogazione di energia elettrica da parte dell' in regime di libero mercato. Controparte_2
A tal proposito è opportuno evidenziare che in tema di prova dell'inadempimento è ius receptum che il creditore che agisce per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (cfr., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Per giurisprudenza consolidata, dunque, grava sul creditore l'onere di dimostrare la sussistenza di un valido rapporto obbligatorio da cui scaturisce il diritto controverso.
Ciò precisato, è necessario evidenziare che gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 stabiliscono che i contratti con la P.A. - ancorché quest'ultima agisca “iure privatorum" - devono rivestire la forma scritta a pena di nullità; essi, inoltre, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale - prevista dall'art. 17 del R.D. n. 2240 del 1923 - di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n.
25798/15; Cass., n. 7297/09). Il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità assolve la specifica funzione di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass., n. 21477/2013; n.
1606/2007; n. 22537/2007).
L'inderogabilità della disciplina prevista dall'ordinamento contabile degli Enti locali, nonché la rilevanza esterna della determinazione riguardante l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, escludono sia l'incolpevole affidamento dei soggetti terzi, sia la rilevanza dell'eventuale condotta della P.A. contraria alla buona fede.
Nella specie tra la società (cedente) ed il opponente non Controparte_2 Pt_1
è sorto un rapporto contrattuale in quanto non si rinviene in atti il contratto stipulato tra le parti.
La società opposta si è limitata a produrre in giudizio il modulo di adesione a proposta contrattuale (cfr. all. 9 bis comparsa).
Orbene, secondo l'orientamento seguito da questo Tribunale – a cui si intende aderire
– detti formulari non possono essere considerati – nonostante il timbro del e Pt_1
l'apposizione della sottoscrizione del Sindaco pro tempore – dei contratti in forma scritta che raccolgono contestualmente la proposta e l'accettazione da parte della PA (cfr. Tribunale di
Patti, nn. 140/2025, 13/2024, 520/2024, 867/2023, 676/2023).
Sul punto si osserva che è necessario ai fini della stipula in forma scritta di un contratto che “…risulti lo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.”, ciò poiché “I contratti conclusi da una P.A. iure privatorum richiedono, per la loro stipulazione, la forma scritta ab substantiam, non essendo sufficiente che tale forma riguardi la sola dichiarazione negoziale della parte pubblica e non quella della controparte privata” (cfr. Cass. n. 12316/2015).
In difetto di tali requisiti, pertanto, deve essere esclusa la sussistenza di un contratto, mancando in radice l'accordo tra le parti (cfr. Cass., n. 20033/16). E' opportuno, inoltre, evidenziare che, per costante giurisprudenza, la fattura commerciale, quale atto unilaterale dalla parte, se oggetto di contestazione, non è un documento idoneo a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti (cfr. Cass., n.
299/2016).
Dall'esame della documentazione in atti non risultano neppure prodotte le delibere comunali avente ad oggetto l'impegno di spesa con l'attestazione di copertura finanziaria dei corrispettivi di cui alla fattura n. 4801774019.
A tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che “l'atto con cui
l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191
d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma
l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (cfr. Cass., n. 33768/2019) e che “in materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo – e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”
(cfr. Cass., n. 15410/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'eccezione di nullità per carenza del requisito della copertura finanziaria in violazione dell'art. 23 del D.L. n. 66/1989 - trasfuso nell'art. 191 T.U.E.L. - è rilevabile d'ufficio anche in appello, salvi gli effetti del giudicato
(cfr. Cass., n. 15050/2018).
La Suprema Corte, ha, inoltre, chiarito che qualora il responsabile del procedimento di spesa non comunichi al destinatario le informazioni relative all'impegno, il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati (cfr.
Cass. n. 5267/2022).
Sulla base di quanto esposto, considerato che non risulta concluso un contratto scritto per l'erogazione di energia elettrica in regime di mercato libero e non è stato allegato neppure l'impegno di spesa, il decreto ingiuntivo deve essere revocato in quanto il nulla deve Pt_1 alla cessionaria a titolo di corrispettivo – corrispondente alla somma di € 60,60, (fattura n.
4801774019) oltre interessi di € 24,01 – per le erogazioni effettuate dall' Controparte_2 in regime di libero mercato.
Diversamente, i motivi di opposizione risultano infondati in relazione ai crediti oggetto di ingiunzione derivanti dall'erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia.
A tal proposito è necessario premettere che diversamente da un orientamento seguito in precedenza da questo Tribunale si ritiene di dovere aderire alla tesi seguita dalla Corte di
Appello di Messina secondo cui “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche
e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Per l'attivazione del servizio di salvaguardia […] non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente. […] Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione” (cfr. Corte di Appello Messina, n. 765/2023; Tribunale di Patti,
n. 19/2025, n. 201/2025).
Il Tribunale ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento seguito dalla Corte
d'Appello di Messina per cui laddove l'obbligazione sorga ex lege e non ex contractu – come nell'ipotesi di erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia – non può prevedersi alcun vincolo di forma per la valida stipula del contratto, né la necessità dell'impegno di spesa.
Tale mutamento, inoltre, appare necessario anche alla luce delle precisazioni fornite della Suprema Corte, secondo cui “In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del
d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora , non integra una regola di validità (stante la totale etero- CP_4 regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente… Il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato, in particolare, dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per
l'area territoriale di riferimento del “servizio di salvaguardia” (cfr. Cass., n. 20140/2024).
In ragione di quanto esposto, il rapporto obbligatorio intercorso tra CP_2 CP_2
ed il , essendo sorto in virtù di una disposizione di legge - e Parte_1 segnatamente della disciplina di cui al D.L. 73/2007, convertito in Legge 125/2007 - deve ritenersi valido ed efficace.
Ed ancora, priva di rilevanza è la circostanza che il non Parte_1 abbia disposto la copertura finanziaria per i crediti per cui è causa.
Sul punto si richiama quanto affermato dal Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 589/2024, condividendone gli argomenti, secondo cui “… Tra le parti non vi è, quindi, stato mai alcun contratto sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali sulla base della loro autonomia privata, in quanto si tratta di un rapporto sorto ex lege…”.
Nella sentenza citata si legge quanto segue: “…ciò significa che l'assenza del contratto scritto è irrilevante nel caso di specie proprio perché il rapporto contrattuale è sorto a causa dell'assenza di un fornitore di energia elettrica ed a salvaguardia dell'ente pubblico, che altrimenti sarebbe rimasto sprovvisto di un servizio essenziale per l'assolvimento dei propri doveri istituzionali(…) la giurisprudenza di merito che si è trovata ad affrontare la questione ha avuto modo di rilevare che il vincolo negoziale tra le parti sorge, ex novo e automaticamente, in conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla normativa di settore (legge n. 125/2007 e decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007 - sul punto, Tribunale di
Bologna, sentenza n. 1691/2019 del 19.7.2019) e che “…il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del contratto, per cui sussiste il presupposto per
l'attivazione della “Salvaguardia” (Tribunale di Bologna sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022;
Tribunale di Bologna, sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, sent. n.
1553/2022).”
A tal proposito questo Tribunale evidenzia che infondata e generica risulta l'eccezione di parte opponente secondo cui non vi è prova “…dell'effettivo svolgimento da parte della cedente del servizio in Sicilia e della fornitura di energia elettrica nei confronti del
[...]
”. Parte_1
Ed invero, la società opponente, a supporto della propria pretesa creditoria, ha prodotto in giudizio le condizioni contrattuali delle forniture in salvaguardia per gli anni 2019 – 2020
e 2021 – 2022 (cfr. all. 6 e 7 comparsa di costituzione), prodotto le fatture elettroniche in formato .xml e .pdf trasmesse al debitore e al sistema di Interscambio (cfr. all. 3 parte 1, 3 parte 2, 3 parte 3, 3 parte 4 e 4 comparsa di costituzione), nonché allegato l'attestazione notarile delle scritture contabili (cfr. all. 5 comparse di costituzione).
Si evidenzia, inoltre, che le contestazioni dell'Ente in ordine all'effettiva erogazione della fornitura e la quantificazione del credito ingiunto risultano generiche ed imprecise.
A tal proposito si rappresenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (così, Cass., n. 17889/2020).
Più nel dettaglio, nel caso in esame parte opponente non ha allegato – né tantomeno provato – la sussistenza di consumi di energia elettrica diversi da quelli addebitati con le fatture oggetto di causa, né malfunzionamenti del contatore che possano aver determinato una erronea contabilizzazione dei consumi.
Sul punto si evidenzia che in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare l'eventuale malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo;
incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., n. 297/2020).
Ne deriva che, in assenza di specifica contestazione in merito ai consumi fatturati, il quantum degli stessi risulta provato dalle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, nelle quali, peraltro, risultano correttamente e specificamente indicati l'intestatario del rapporto di fornitura, il sito di prelievo e/o di fornitura, il periodo a cui la fatturazione ed i consumi si riferiscono, con la loro analitica indicazione e le date delle letture eseguite ed il regime di fornitura
In ragione di quanto esposto, pertanto, l'Ente opponente deve essere condannato al pagamento in favore della cessionaria opposta dei corrispettivi di cui alle fatture in atti – fatta eccezione per quella n. 4801774019 – a titolo di erogazioni rese da in Controparte_2
regime di “salvaguardia” per gli anni dal 2019 al 2022.
Con gli altri motivi di opposizione l'Ente ha contestato la dovutezza degli interessi di mora e, in particolare, il difetto di causa, l'omessa pattuizione della clausola contrattuale sugli interessi moratori, la mancanza di preventiva messa in mora, il mancato pagamento degli interessi moratori per assenza di impegno di spesa e l'eccessiva onerosità degli stessi.
Tutti i motivi - il cui esame può essere congiunto - sono infondati.
Sul punto si osserva che per giurisprudenza costante in presenza di un rapporto di erogazione di energia rientrante - come quello nella specie - nella nozione oggettiva di
“transazioni commerciali” ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002, gli articoli 4 e 5 del relativo decreto trovano applicazione anche se una delle parti è una Pubblica
Amministrazione.
La Corte di Cassazione ha affermato che “Ogni residuo dubbio circa l'applicabilità della disciplina degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, relativa al ritardo nel pagamento dei compensi delle transazioni commerciali anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni,
a prescindere dal fatto che abbiano applicato norme di evidenza pubblica, o abbiano agito iure privatorum, è stato poi fugato dalla sentenza della grande sezione della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea del 28.1.2020 n. 122, che proprio in riferimento allo Stato
Italiano, ha chiarito che l'espressione amministrazioni aggiudicatrici dell'art. 2 paragrafo 1 lettera a) della direttiva 2004/17/CE non può essere riferita alle sole pubbliche amministrazioni che abbiano fatto ricorso all'evidenza pubblica, o che abbiano esercitato le prerogative dei pubblici poteri, e si deve applicare anche a quelle che abbiano operato iure privatorum, essendo volte le disposizioni delle direttive che si sono susseguite ad evitare ritardi nel pagamento delle imprese, o dei professionisti, anche nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, che potrebbero discendere dall'esistenza di norme interne di favore della
Pubblica Amministrazione, diverse da quelle applicabili nelle operazioni transfrontaliere, distorsive della concorrenza, anche a prescindere dal fatto che la Pubblica Amministrazione abbia agito su un piano paritario e non sovraordinato…” (cfr. Cass. n. 17173/2024).
A ciò si aggiunge che il debitore - anche se è una Pubblica Amministrazione - è tenuto al pagamento degli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale, con decorrenza automatica dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che “ … nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr.
Cass., n. 28413/2024; Cass., n. 14911/2019).
Ed invero, con il d.lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando – in attuazione della direttiva 2000/35/CE – ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha, invero, previsto la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento;
ciò comporta che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege , dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento (cfr.
Cass., n. 36246/2022). Ed ancora, su detti interessi – come specificatamente richiesto dalla cessionaria opposta – devono riconoscersi anche quelli anatocistici di cui all'art. 1283 c.c., che stabilisce:
“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Sulla base di quanto esposto il deve essere condannato al Parte_1
pagamento in favore della società opposta della somma di € 263.167,93 a titolo di corrispettivi per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia per i periodi indicati nelle relative fatture allegate in atti, oltre gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs.
9.10.2002 n. 231 a decorrere - sull'importo delle singole fatture - dal giorno successivo alla data di scadenza per come indicato nella tabella di cui al ricorso monitorio, sino alla data del saldo ed ammontanti alla data del 7.12.2022 ad € 73.352,17, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs.
n. 231/02, novellato dal d.lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo
2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
Il dibattito giurisprudenziale circa la necessità di forma scritta per le somministrazioni di energia elettrica in regime di salvaguardia ex d.l. n. 73/2007 ed il mutato orientamento di questo Tribunale in ordine a detta questione integrano gravi ed eccezionali ragioni - ai sensi dell'art. 92 c.p.c. - per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 147/2023 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) accoglie parzialmente l'opposizione con riferimento ai soli crediti di cui alla fattura n. 4801774019 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 500/22, emesso dal
Tribunale di Patti in data 15.12.2022, depositato il 16.12.2022;
2) per le ragioni esposte in parte motiva, condanna il al Parte_1
pagamento della somma di € 263.167,93 in favore della a titolo Controparte_1 di corrispettivi per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia di cui alle fatture in atti, oltre interessi di mora e anatocistici nei limiti indicati in motivazione;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, il 26 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca