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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 5643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5643 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. 10339/2025, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. FOSSATI Parte_1
SS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bovisio Masciago, Via Desio n. 23, per procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Milano, Via Savarè n. 1, presso l'Avv. Margherita Casagli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti resistente
Oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 17.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra ha convenuto in giudizio l' , chiedendo: Pt_1 CP_1
IN VIA PRELIMINARE
1 - Sospendere, anche inaudita altera parte, l'ordinanza ingiunzione n. OI - 002170984 notificata il 5.8.25 per i motivi di cui in atto
NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE
1 – Dichiarare la nullità e/o annullabilità ed in ogni caso l'illegittimità della ordinanza ingiunzione n. OI -002170984 notificata il 5.8.25 per intervenuta prescrizione ex art. 28 della l. 689/1981
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1 - Dichiarare la nullità e/o annullabilità ed in ogni caso l'illegittimità della ordinanza ingiunzione n. OI -002170984 notificata il 5.8.25 per intervenuta decadenza ex art. 14 della l. 689/1981.
1 2 – Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre rimborso spese generali, C.p.a. ed IVA
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Nelle more del giudizio, l' ha provveduto ad adottare atto di annullamento, CP_2 in via di autotutela, dell'ordinanza ingiunzione opposta.
In ragione di quanto sopra, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente ha tuttavia chiesto la liquidazione delle spese di lite.
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Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le parti hanno formulato conclusioni conformi in tal senso.
In ordine alle spese di lite deve osservarsi che l' convenuto ha provveduto CP_2
a riesaminare la posizione della ricorrente e ad rne le istanze solamente all'indomani della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Vi è peraltro da dire che l' ha provveduto in corso di causa in via CP_1 amministrativa, senza insistere nel ere il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
Deve, pertanto, disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà; pe ante parte, le spese seguono la soccombenza, da porsi comunque in capo all' convenuto in relazione al tardivo riconoscimento delle CP_2 pretese della ricorrente.
Le spese si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti per il cinquanta per cento;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del restante cinquanta per cento delle spese di lite, che liquida – per tale parte – nella somma di € 500,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Milano, il 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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