TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 5825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5825 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, nella persona del giudice dei magistrati dott. Gustavo Nanni, presidente dott. Michele Posio, giudice dott. Andrea Marchesi, giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2103/2023 R.G. promossa da
(avv. GIOVANNI FERRARI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. NICOLA PELI) CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da nota depositata il 13/10/2025, da intendersi qui richiamata;
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta, da intendersi qui richiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice ha evocato in giudizio il fratello chiedendo al Tribunale la Parte_1 CP_1 riduzione delle disposizioni di ultima volontà della defunta madre, espresse con testamento olografo
5/1/2020, e la reintegrazione della propria della quota di legittima. Si è costituito il convenuto chiedendo, in principalità, il rigetto della domanda ed, in subordine, la determinazione della quota.
In data 13/10/2025 l'attrice ha depositato il rogito 10/10/2025 (Rep. n. 17425, Racc. n. 11649, notaio dott. , attraverso il quale le parti hanno dato atto di aver composto la lite nei termini Per_1
pagina 1 di 2 seguenti: “Le parti fanno presente la pendenza della domanda giudiziale iscritta a Brescia il 6.3.2023 ai nn. 9.239/6.306 a favore della signora ed a carico del signor Parte_1 CP_1
; a tal proposito le parti dichiarano di aver raggiunto pieno e definitivo accordo sulla
[...] divisione ereditaria e sulla divisione dei beni immobili oggetto di comunione, come sopra descritti, e di avere pertanto definito con il presente atto ogni domanda ovvero eccezione contrapposta reciprocamente come proposta nel giudizio civile radicato al n° 2103/2023 R.G. – Sezione Terza –
Giudice Presidente Dott. Gustavo Nanni: per l'effetto, la parte attrice signora , Parte_1 con il presente atto, dichiara espressamente di rinunciare alla suddetta domanda giudiziale proposta avanti al Tribunale di Brescia RG n° 2103/2023 relativa ai medesimi suddetti beni immobili, e quindi dichiara di acconsentire alla cancellazione della relativa trascrizione. La stessa parte si impegna a produrre copia del presente atto e la nota di trascrizione nel procedimento giudiziale sopra menzionato, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 2668 c.c., l'ordine di cancellazione della predetta formalità da parte del giudice competente”.
Cessata, dunque, la materia del contendere, dev'essere ordinata ex art. 2668 c.c. la cancellazione della domanda giudiziale.
Le spese possono essere compensate, a fronte del tenore dell'accordo, della domanda svolta in tal senso della stessa attrice ed, infine, dell'abbandono del giudizio da parte del convenuto.
La sentenza è pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale, in quanto al presente giudizio è applicabile ratione temporis l'art. 50 bis n. 6) c.p.c. (vigente sino al 27/2/2023 come da d.lvo n.
149/22).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-dichiara cessata la materia del contendere;
-ordina cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale così individuata: nota di trascrizione
R.G. n. 9239 e R.P. n. 6306, presentazione n.10 del 06/03/2023 Agenzia
[...]
; Parte_2
-compensa le spese.
Brescia, 24/12/2025
Il presidente estensore dott. Gustavo Nanni
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, nella persona del giudice dei magistrati dott. Gustavo Nanni, presidente dott. Michele Posio, giudice dott. Andrea Marchesi, giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2103/2023 R.G. promossa da
(avv. GIOVANNI FERRARI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv. NICOLA PELI) CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da nota depositata il 13/10/2025, da intendersi qui richiamata;
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta, da intendersi qui richiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice ha evocato in giudizio il fratello chiedendo al Tribunale la Parte_1 CP_1 riduzione delle disposizioni di ultima volontà della defunta madre, espresse con testamento olografo
5/1/2020, e la reintegrazione della propria della quota di legittima. Si è costituito il convenuto chiedendo, in principalità, il rigetto della domanda ed, in subordine, la determinazione della quota.
In data 13/10/2025 l'attrice ha depositato il rogito 10/10/2025 (Rep. n. 17425, Racc. n. 11649, notaio dott. , attraverso il quale le parti hanno dato atto di aver composto la lite nei termini Per_1
pagina 1 di 2 seguenti: “Le parti fanno presente la pendenza della domanda giudiziale iscritta a Brescia il 6.3.2023 ai nn. 9.239/6.306 a favore della signora ed a carico del signor Parte_1 CP_1
; a tal proposito le parti dichiarano di aver raggiunto pieno e definitivo accordo sulla
[...] divisione ereditaria e sulla divisione dei beni immobili oggetto di comunione, come sopra descritti, e di avere pertanto definito con il presente atto ogni domanda ovvero eccezione contrapposta reciprocamente come proposta nel giudizio civile radicato al n° 2103/2023 R.G. – Sezione Terza –
Giudice Presidente Dott. Gustavo Nanni: per l'effetto, la parte attrice signora , Parte_1 con il presente atto, dichiara espressamente di rinunciare alla suddetta domanda giudiziale proposta avanti al Tribunale di Brescia RG n° 2103/2023 relativa ai medesimi suddetti beni immobili, e quindi dichiara di acconsentire alla cancellazione della relativa trascrizione. La stessa parte si impegna a produrre copia del presente atto e la nota di trascrizione nel procedimento giudiziale sopra menzionato, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 2668 c.c., l'ordine di cancellazione della predetta formalità da parte del giudice competente”.
Cessata, dunque, la materia del contendere, dev'essere ordinata ex art. 2668 c.c. la cancellazione della domanda giudiziale.
Le spese possono essere compensate, a fronte del tenore dell'accordo, della domanda svolta in tal senso della stessa attrice ed, infine, dell'abbandono del giudizio da parte del convenuto.
La sentenza è pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale, in quanto al presente giudizio è applicabile ratione temporis l'art. 50 bis n. 6) c.p.c. (vigente sino al 27/2/2023 come da d.lvo n.
149/22).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-dichiara cessata la materia del contendere;
-ordina cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale così individuata: nota di trascrizione
R.G. n. 9239 e R.P. n. 6306, presentazione n.10 del 06/03/2023 Agenzia
[...]
; Parte_2
-compensa le spese.
Brescia, 24/12/2025
Il presidente estensore dott. Gustavo Nanni
pagina 2 di 2