Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 446
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità o inesistenza giuridica della intimazione di pagamento per errato indirizzo PEC

    Il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione poiché qualsiasi vizio della notifica è sanato se l'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto l'atto e lo ha tempestivamente impugnato, dimostrando la conoscenza dell'atto.

  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica delle cartelle di pagamento

    Il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione, affermando che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate e che la mancata opposizione nei termini ha determinato l'irretrattabilità e incontestabilità della pretesa. La decadenza preclude l'esame del merito della contestazione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi

    Il giudice ha ritenuto insussistente la prescrizione, considerando le date di notifica delle cartelle e dell'intimazione, nonché la sospensione dei termini dovuta alla normativa "covid 19".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 446
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 446
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo