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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 446/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALFANO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4523/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010955508000 IRAP
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230018279605000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230027706666000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240033639645000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 285/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rapp.te pro tempore, sig. Nominativo_1, rappresentato, dall'avv. Difensore_1 , propone ricorso
contro
ADER, avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259010955508000.
Parte Ricorrente eccepisce: 1) Nullità o inesistenza giuridica della intimazione di pagamento in quanto trasmessa da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro, ex artt. 16-ter del D.L.
n. 179 del 2012 e 3-bis L. n. 53 del 1994; 2) l'eccezione di nullità per mancata notifica delle cartelle di pagamento, in violazione dell'art. 25 D.p.r. n. 602/73; 3) Prescrizione dei tributi relative alle impugnate cartelle di pagamento. In virtù di quanto eccepito chiede: in via principale e nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020259010955508000, essendo insussistente il diritto del
Concessionario all'esecuzione forzata;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione di pagamento n. 10020259010955508000, essendo insussistente il diritto del Concessionario all'esecuzione forzata;
con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. A sostegno della propria opposizione, la società, odierna ricorrente, assume: a) un vizio di un requisito di forma dell'atto ritenuto indispensabile dal legislatore che ha posto una serie di norme e stabilito requisiti rigorosi a presidio di una determinata forma del messaggio PEC che non consentirebbe al destinatario di essere messo in condizioni di conoscere la fonte di provenienza dell'atto senza correre il rischio di esporsi ad un cd. Malware;
b) che spetta al concessionario convenuto produrre in giudizio la relata di notificazione della cartella di pagamento;
c) la prescrizione quinquennale.
Si costituisce in giunzione l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata dall'avv. Difensore_2, che eccepisce: A) infondatezza/inammissibilità del motivo 1) di ricorso in quanto l'indirizzo pec notifica.acc. campania@pec.agenziariscossione.gov.it, contrariamente a quanto affermato da ricorrente, è regolarmente presente nel portale IPA, come da visura in atti;
B) infondatezza delle eccezioni sulla notifica delle cartelle in quanto al contrario delle affermazioni di parte ricorrente, tutte le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate, come da copie prodotte in atti;
C) Assenza di prescrizione in quanto la società ha ricevuto le seguenti cartelle esattoriali: -10020230018279605000 IRAP 2019 il 19/07/2023; -10020230027706666000
TASSA ANN CAM COMM 2020 il 23/10/2023; -10020240033639645000 T AUTO 2017 il 19/09/2024; e successivamente ha ricevuto l'intimazione 10020219013048429000 in data 07/10/2024; oltre che l'intimazione 10020259010955508000 il 12/06/2025 ossia l'atto impugnato in questo giudizio;
e in virtù della legge vigente applicabile non si è verificata nessuna prescrizione. L'Ader per tali ragioni chiede accertare e dichiarare la regolarità degli atti impugnati e rigettare il ricorso, ed altresì chiede la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese, e compensi di lite.
All'udienza del 9 Gennaio 2026, la controversia è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questo Giudice dichiara infondata l'eccezione principale e di merito formulata dal
Ricorrente, in quanto con riferimento ai motivi proposti dal contribuente, questo Giudice osserva quanto segue. Il primo motivo di censura dell'intimazione di pagamento impugnata è privo di fondamento in quanto qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli
160 e 156, terzo comma, c.p.c., considerato che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Considerato che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, quando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n.
1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089); come avvenuto nel caso considerato laddove il ricorrente non solo confermato di avere ricevuto l'atto impugnato, mai ha provveduto alla tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'Agente della riscossione che la ha emessa. In relazione al secondo motivo di censura dell'intimazione impugnata anch'essa è priva di fondamento in quanto tutte le cartelle sono state regolarmente notificate e la mancata opposizione nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999 ha determinato l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità ed incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito vantato dall'Ente. Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo verificarsi preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass.
8931/2011 – 11274/2007). Queste argomentazioni, dunque, inibiscono alla parte far valere qualsiasi vizio inerente al merito dell'iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione antecedente alla notifica del titolo. Si precisa che nel conteggio del termine della prescrizione occorrerà anche considerare la sospensione dovuta alla normativa speciale “covid 19” che ha riguardato direttamente l'attività della riscossione stabilendo la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione. Vedasi in particolare l'art. 67, comma 1, D.L. n. 18 del
17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, così detto “Decreto Cura Italia”, prevedeva che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” nonché il successivo comma 4, stabiliva, inoltre, che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi 1 E 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e s.m.i..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio, che si quantificano in € 750,00, da liquidare all'ente costituito e/o all'antistatario, qualora richieste.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALFANO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4523/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010955508000 IRAP
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230018279605000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230027706666000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240033639645000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 285/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rapp.te pro tempore, sig. Nominativo_1, rappresentato, dall'avv. Difensore_1 , propone ricorso
contro
ADER, avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259010955508000.
Parte Ricorrente eccepisce: 1) Nullità o inesistenza giuridica della intimazione di pagamento in quanto trasmessa da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro, ex artt. 16-ter del D.L.
n. 179 del 2012 e 3-bis L. n. 53 del 1994; 2) l'eccezione di nullità per mancata notifica delle cartelle di pagamento, in violazione dell'art. 25 D.p.r. n. 602/73; 3) Prescrizione dei tributi relative alle impugnate cartelle di pagamento. In virtù di quanto eccepito chiede: in via principale e nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020259010955508000, essendo insussistente il diritto del
Concessionario all'esecuzione forzata;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione di pagamento n. 10020259010955508000, essendo insussistente il diritto del Concessionario all'esecuzione forzata;
con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. A sostegno della propria opposizione, la società, odierna ricorrente, assume: a) un vizio di un requisito di forma dell'atto ritenuto indispensabile dal legislatore che ha posto una serie di norme e stabilito requisiti rigorosi a presidio di una determinata forma del messaggio PEC che non consentirebbe al destinatario di essere messo in condizioni di conoscere la fonte di provenienza dell'atto senza correre il rischio di esporsi ad un cd. Malware;
b) che spetta al concessionario convenuto produrre in giudizio la relata di notificazione della cartella di pagamento;
c) la prescrizione quinquennale.
Si costituisce in giunzione l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata dall'avv. Difensore_2, che eccepisce: A) infondatezza/inammissibilità del motivo 1) di ricorso in quanto l'indirizzo pec notifica.acc. campania@pec.agenziariscossione.gov.it, contrariamente a quanto affermato da ricorrente, è regolarmente presente nel portale IPA, come da visura in atti;
B) infondatezza delle eccezioni sulla notifica delle cartelle in quanto al contrario delle affermazioni di parte ricorrente, tutte le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate, come da copie prodotte in atti;
C) Assenza di prescrizione in quanto la società ha ricevuto le seguenti cartelle esattoriali: -10020230018279605000 IRAP 2019 il 19/07/2023; -10020230027706666000
TASSA ANN CAM COMM 2020 il 23/10/2023; -10020240033639645000 T AUTO 2017 il 19/09/2024; e successivamente ha ricevuto l'intimazione 10020219013048429000 in data 07/10/2024; oltre che l'intimazione 10020259010955508000 il 12/06/2025 ossia l'atto impugnato in questo giudizio;
e in virtù della legge vigente applicabile non si è verificata nessuna prescrizione. L'Ader per tali ragioni chiede accertare e dichiarare la regolarità degli atti impugnati e rigettare il ricorso, ed altresì chiede la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese, e compensi di lite.
All'udienza del 9 Gennaio 2026, la controversia è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questo Giudice dichiara infondata l'eccezione principale e di merito formulata dal
Ricorrente, in quanto con riferimento ai motivi proposti dal contribuente, questo Giudice osserva quanto segue. Il primo motivo di censura dell'intimazione di pagamento impugnata è privo di fondamento in quanto qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli
160 e 156, terzo comma, c.p.c., considerato che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Considerato che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, quando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n.
1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089); come avvenuto nel caso considerato laddove il ricorrente non solo confermato di avere ricevuto l'atto impugnato, mai ha provveduto alla tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'Agente della riscossione che la ha emessa. In relazione al secondo motivo di censura dell'intimazione impugnata anch'essa è priva di fondamento in quanto tutte le cartelle sono state regolarmente notificate e la mancata opposizione nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999 ha determinato l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità ed incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito vantato dall'Ente. Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo verificarsi preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass.
8931/2011 – 11274/2007). Queste argomentazioni, dunque, inibiscono alla parte far valere qualsiasi vizio inerente al merito dell'iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione antecedente alla notifica del titolo. Si precisa che nel conteggio del termine della prescrizione occorrerà anche considerare la sospensione dovuta alla normativa speciale “covid 19” che ha riguardato direttamente l'attività della riscossione stabilendo la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione. Vedasi in particolare l'art. 67, comma 1, D.L. n. 18 del
17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, così detto “Decreto Cura Italia”, prevedeva che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” nonché il successivo comma 4, stabiliva, inoltre, che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi 1 E 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e s.m.i..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio, che si quantificano in € 750,00, da liquidare all'ente costituito e/o all'antistatario, qualora richieste.