Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00664/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Serenella Eleonora Nicola ed Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Asti in data -OMISSIS- con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere,
nonché degli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. NL CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Asti, con ordinanza datata -OMISSIS-, ha ingiunto al ricorrente la demolizione di opere abusive, in applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001. Tale provvedimento ha fatto seguito al diniego di condono edilizio di cui alla determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-.
Avverso l’ordinanza di demolizione l’interessato è insorto deducendo:
1)violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; illogicità, contraddittorietà e sviamento;
2) violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Asti.
All’udienza del 19 marzo 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con la prima parte del primo motivo l’esponente deduce che, al momento dell’adozione dell’impugnata ordinanza, pendeva il giudizio di appello, innanzi al Consiglio di Stato, avente a oggetto il diniego della domanda di condono presentata il -OMISSIS-(riguardante le opere abusive in questione), talché sarebbe illegittima l’impugnato ordinanza, notificata in pendenza della domanda stessa.
L’assunto non ha pregio.
Il procedimento di condono si era concluso, già prima dell’adozione del contestato provvedimento, con il diniego del Comune, con la conseguenza che nessun procedimento di sanatoria edilizia poteva ritenersi pendente al momento dell’adozione dell’impugnata ordinanza.
Né la sentenza con cui questo TAR ha respinto il ricorso avverso il diniego di condono (TAR Piemonte, II, -OMISSIS-) è stata sospesa in via cautelare dal Consiglio di Stato.
E’ quindi irrilevante la circostanza che il Consiglio di Stato si sia pronunciato dopo l’adozione dell’atto oggetto del ricorso in epigrafe (sentenza n. -OMISSIS-, con la quale è stato giudicato legittimo il diniego di condono).
2. Con la seconda parte del primo motivo la parte istante lamenta il difetto di congrua motivazione, resa necessaria dalla risalenza nel tempo dell’abuso contestato.
La censura non può essere accolta.
Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso (Cons. Stato, A.P., 17.10.2017, n. 9).
3. Con la terza parte del primo motivo di gravame l’esponente deduce che i manufatti in questione, di modeste dimensioni e pertinenziali, richiedono il rilascio di titoli edilizi minori ovvero non presuppongono la necessità del permesso di costruire.
Il rilievo è infondato.
Trattasi di opere di considerevoli dimensioni, il cui impatto sul territorio risulta significativo, come si evince dalla descrizione riportata nella premessa del gravato provvedimento. Inoltre esse, adibite ad un utilizzo permanente, sono state realizzate in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e, come evidenziato nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, “ l'abuso di cui si controverte ricade nella "Tipologia 1 - Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici" di cui alla Legge 326/2003. Nell'ambito di tali opere rientrano quelle in esame in quanto: realizzate in area sottoposta a vincolo idrogeologico, ex art. 32, comma 27, lett. d della legge n. 326 del 2003, dunque non suscettibili di sanatoria; non rientranti nei casi di esenzione di cui all'art. 11, lettera d), Legge Regionale 45/1989 ”.
4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa indicazione, nel gravato provvedimento, dell’area da acquisire in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
La doglianza è infondata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'individuazione dell'area oggetto di eventuale, futura acquisizione in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione può intervenire anche successivamente, con separato atto, cosicché la mancata indicazione nell'ordine demolitorio non può essere invocata quale vizio di legittimità dell’ordinanza di demolizione (Cons. Stato, VII, 19.12.2025, n. 10126).
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune di Asti la somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NL CI, Presidente, Estensore
Savio Picone, Consigliere
Alessandro Fardello, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NL CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.