Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 02/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
54/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nel giudizio iscritto al n. 78920 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 07.06.2021 dal Sig. XX
(omissis), nato il omissis a omissis (omissis), ivi residente alla via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Silvia Assennato e con lei elettivamente domiciliato in Roma, alla via Poma n. 2
(silviaassenato@ordineavvocatiroma.org).
contro
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)- in persona del Presidente p.t., domiciliato presso la sede di Roma, via Amba Aradam n. 5, nonché presso la sede di Roma Tuscolano, via Umberto Quintavalle n. 32;
VISTO l’atto introduttivo del giudizio;
VISTO il decreto di assegnazione del giudizio dell’11.11.2022;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI all’udienza del 16 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l’Avv. Mintcho Y. Mintchev, in sostituzione dell’Avv. Silvia Assennato, per il ricorrente, e l’Avv.
Andrea Botta, per l’INPS.
Considerato in
FATTO
Il ricorrente, dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza” con mansioni di tecnico amministrativo, chiede, previo espletamento di CTU medico-legale, l’accertamento del proprio diritto ai contributi figurativi di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 A sostegno della domanda deduce di essere affetto da: “gastroenterite eosinofila in trattamento corticosteroideo cronico, malassorbimento intestinale, dolicocolon, malattia da reflusso gastroesofageo, quadro di gastrite cornica, dispepsia cronica, stipsi cronica severa, osteoporosi, astenia cronica, pregressa miocardite acuta con contestuale disfunzione ventricolare sinistra ed attuale condizione di dispnea (CL. NYHA III) e precordialgie
(dolori toracici atipici)”, infermità che comporterebbero un’invalidità complessiva superiore al 74 % anziché al 60%, come accertato dalla Commissione Medica Ospedaliera in data 21.04.2021.
Con memoria depositata il 22.05.2023, si è costituito l’INPS che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale a ricorrere essendo il ricorrente ancora in attività di servizio, senza aver dimostrato di aver maturato il diritto al trattamento pensionistico o di aver presentato domanda di pensionamento.
Nel merito, controparte contesta la fondatezza della domanda ai benefici contributivi non avendo il ricorrente un grado di riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%.
Con sentenza-ordinanza n. 723/2023, questo Giudice Unico respingeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso e chiedeva alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, un motivato parere medico-legale per verificare la percentuale di invalidità da assegnare al quadro morboso di cui il ricorrente lamenta l’esistenza;
in particolare, richiedeva se allo stesso fosse possibile attribuire una In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 percentuale superiore al 74% di invalidità e, comunque, se le infermità da cui risultava affetto potessero essere ascritte ad una delle prime quattro categorie di pensione privilegiata di cui alla tabella A, allegata al d.P.R. n. 834/81.
In data 17.07.2025, l’Organo di consulenza incaricato depositava il parere richiesto che escludeva la sussistenza, in capo al ricorrente, di una percentuale di invalidità civile superiore al 74%.
All’udienza odierna, i rappresentanti delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del presente giudizio è l’accertamento del grado di invalidità civile del ricorrente ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000.
Tale disposizione, prevede il riconoscimento, a seguito di domanda da parte del soggetto interessato, di due mesi di contribuzione figurativa, sino ad un limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio svolto con il possesso di un determinato requisito sanitario (lavoratori sordomuti o gli invalidi per qualsiasi causa superiore al 74% o comunque ascritta alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra), ed assume rilevanza unicamente ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva: si tratta, infatti, di un beneficio che consiste in una copertura previdenziale “fittizia” e aggiuntiva (due mesi, con il limite massimo di cinque anni) per periodi di servizio In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 effettivamente svolti dal lavoratore, in possesso del suddetto requisito sanitario, che va ad incrementare l’anzianità contributiva richiesta al lavoratore per maturare il diritto alla pensione.
2. In ordine alla sussistenza del prescritto requisito sanitario, risulta decisivo il parere medico legale acquisito a seguito della sentenza -
ordinanza n.723/2023 secondo il quale “le infermità da cui era ed è affetto il ricorrente XX di cui al GIUDIZIO DIAGNOSTICO integravano ed integrano un’invalidità civile inferiore al 74 per cento, ossia 70%, relativamente a quanto previsto ai fini del beneficio figurativo di cui all’art. 80, comma 3 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 04.10.19 e pertanto non possono essere ascritte ad una delle prime quattro categorie di pensione privilegiata di cui alla tabella A, allegata al D.P.R. n.
834/81”.
Il parere espresso risulta condivisibile in quanto appare correttamente formulato e supportato dalla documentazione presente in atti.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, in ordine a ciascuna delle patologie indicate dal ricorrente tenuto conte anche delle osservazioni del consulente tecnico di parte sul parere preliminare; meritano, pertanto, di essere condivise e non si ravvisano ragioni in base alle quali discostarsene.
3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
4. Considerata la natura della lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
PQM
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice SS CO CORTE DEI CONTI (Dott. Francesco Maffei) 02.02.2026 12:45:12 GMT+01:00 f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro
DECRETO CO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 d.lgs.
30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(Dott. Francesco Maffei)
(f.to digitalmente)
In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03