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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/12/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa LI LA IA SI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3427 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni Fondo di garanzia per il TFR,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Vincenzo Dell'Oste, presso il cui studio in Sant'Angelo a Cupolo, via E. Fermi 6, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
SI RI RE,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/08/2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della poi divenuta Controparte_2 CP_3
dal 10/05/1968 al 19/04/2003;
[...]
- che entrambe le società erano state dichiarate fallite dal Tribunale di Benevento (fallimento
1/2003);
- di essere stato ammesso al passivo per non avere riscosso il TFR maturato;
- che la prima tranche del TFR gli era stata erogata direttamente dal Fondo di garanzia CP_1 nel 2001, come da C.U. 2002, sotto la voce compensi relativi agli anni precedenti pari a €
27.950,00, con ritenute operate pari € 5.031,00;
- che in data 17/04/2023 aveva presentato una nuova domanda per ricevere il saldo del TFR, pari a € 3.465,95 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- che l' gli aveva riconosciuto l'importo richiesto ma gli aveva liquidato solo € 1.063,61, CP_1 calcolando interessi negativi (€ -13,58) e rivalutazione monetaria per € 1.046,76 ed effettuando una ritenuta fiscale pari al 99,12% dell'importo del TFR residuo esclusa la rivalutazione, ovvero € 3.435,52;
1 - che aveva diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal 19/04/2003 (data cessazione rapporto lavoro) al 12/09/2023, data di effettiva liquidazione da parte dell' ; CP_1
- che aveva, inoltre, subito una doppia ritenuta fiscale, una prima volta nel 2001, e una seconda nel 2023;
- che nella certificazione unica 2024 l' aveva certificato erroneamente gli importi erogati CP_1
a titolo di TFR;
- che aveva inutilmente proposto ricorso amministrativo.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il ricorrente è titolare dell'importo di € 537,18 (€
1.583,94 spettante e calcolato - € 1.046,76 ricevuti in sede di accoglimento della domanda) a titolo di rivalutazione monetaria e dell'importo di € 1.368,28 (€ 1.354,70 spettante e calcolato + 13,58 già detratti in negativo in sede di liquidazione) a titolo d'interessi come da prospetto di calcolo allegato alla presente e facente parte integrante dello stesso (All. 4) e per l'effetto condannare l' in persona del Direttore p.t. a riconoscere all'odierno ricorrente tali importi come sopra CP_1 richiesti. b) Condannare l'odierna resistente a restituire gli importi trattenuti in eccesso a titolo di ritenuta fiscale pari a € 1.962,46, trattenendo solo la ritenuta fiscale nella misura del 23% essendo il “quantum” corrisposto complessivamente sotto i € 15.000,00 in applicazione degli art. 17 e 19
T.U.I.R. (DPR 22 dicembre 1986, n. 917 aggiornato al D.L. 31 maggio 2024, n. 71) dato dal seguente calcolo: € 3.435,52 già trattenuto in sede di liquidazione – € 1.473,06 pari al 23% del totale richiesto pari a € 6.404,59 (€ 3.465,95 + 1.583,94 + 1.354,70) o di altro diverso maggiore o minore importo riconosciuto;
c) condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 d) Condannare l'odierna resistente a correggere la C.U. 2024 inserendo correttamente gli importi corrisposti ai righi 801 e 802 e conseguentemente ai righi successivi in merito agli importi corrisposti nell'anno corrente e negli anni precedenti e in merito alle ritenute operate nell'anno”. Si è ritualmente costituito l' , sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo, CP_1 pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Come si evince dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti, con domanda del
17/04/2023 il ricorrente ha chiesto il pagamento – a titolo di TFR maturato alle dipendenze della fallita – di € 4.095,10, come da stato passivo reso esecutivo il 24/03/2003. CP_3
L' ha accolto la domanda liquidando l'importo lordo di € 3.465,95 indicato nel modello CP_1
SR52 dal curatore.
Su tale importo ha riconosciuto la rivalutazione monetaria per € 1.046,76 e ha detratto € 13,58 a titolo di interessi.
Ha, quindi, applicato una ritenuta fiscale di € 3.435,52 e versato all'istante, in data 12/09/2023, un netto di € 1.063,61.
Il ricorrente contesta l'ammontare degli interessi e della rivalutazione monetaria, nonché le ritenute fiscali operate sulla quota di TFR erogatagli nel 2023.
2 Quanto alla cumulabilità di interessi e rivalutazione, si osserva che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il credito per trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di garanzia ha natura previdenziale e non retributiva.
Tale orientamento poggia sul presupposto per cui il diritto alla prestazione nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Esso, però, sotto il profilo del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria non ha in alcun modo superato il principio di diritto enunciato da Cass. sez. un. 3 ottobre 2002 n.
14220 (cfr. Cass. n. 16617/2011, in motivazione), secondo cui “il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della l. 29 maggio 1982 n. 297 e del d.lgs. 27 CP_ gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412”.
Ed invero, la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal è stata affermata dalla CP_4
Corte con riguardo all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. 23 dicembre 2004, n.
23930); alla necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e alla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi (Cass. 15 novembre 2004, n. 21595); soprattutto, per evidenziarne la totale autonomia rispetto a quella del datore di lavoro, con la conseguente inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare, dell'art. 1310 c.c., non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (Cass. 18 aprile 2001, n. 5663).
Ciò, tuttavia, non implica un mutamento nel contenuto dell'obbligazione posta dalla legge a carico del Fondo, che rimane corrispondente nel contenuto (determinato per relationem) a quella gravante sul datore di lavoro (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 27917 del 19/12/2005, n. 16617/2011),
e quindi si estende al pagamento degli accessori dovuti a norma dell'art. 429, comma 3 c.p.c.
Ne discende che non vi è dubbio sulla spettanza di interessi e rivalutazione sull'importo pacificamente spettante al ricorrente, pari a € 3.465,95, a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro (19/04/2003).
Ancora, è pacifico che l'aliquota di riferimento per la tassazione sia pari al 23% (cfr. prospetto in prod. ). CP_1
L' afferma di avere elaborato la domanda del 17/04/2023 come “riesame della pratica n. CP_1
988”, ovvero – deve ritenersi, in assenza di delucidazioni da parte dell'Istituto – della precedente pratica in esito alla quale il ricorrente aveva ricevuto dal Fondo, nel 2001, una prima tranche del
TFR. Produce inoltre un prospetto da cui si evince che nel 2023 è stato effettuato un ricalcolo complessivo di rivalutazione, interessi e trattenute fiscali rispetto a quanto erogato in precedenza, che spiega l'applicazione, su un importo riconosciuto come spettante di € 4.499,13, di una ritenuta di € 3.435,52
Senonché non vi è prova del fatto che il ricorrente abbia ricevuto, nel tempo, gli importi indicati dall' . Non è documentato, in particolare, né che in fase di prima liquidazione sia stata CP_1 riconosciuta a titolo di acconto la somma lorda di € 35.479,56, riportata nel prospetto, né che su tale somma siano stati correttamente calcolati interessi e rivalutazione, né che i relativi importi siano stati erogati previa effettuazione di una ritenuta inferiore a quella dovuta in base alla normativa vigente al momento del pagamento. 3 L'unico dato evincibile dalla documentazione agli atti è che nel 2001 sono stati quantificati compensi relativi agli anni precedenti per € 27.950,00 e che è stata operata una ritenuta di €
5.031,00, e tanto risulta da documentazione proveniente dallo stesso (CUD 2002). CP_1
Non appare, pertanto, legittimo trattare la domanda del 17/04/2023 portando in compensazione somme asseritamente riconosciute in precedenza e applicare ritenute pure aventi ad oggetto somme erogate in precedenza, peraltro in contrasto con il criterio di cassa richiamato nella stessa memoria difensiva dell' . CP_1
Deve pertanto concludersi che al ricorrente spetti, a titolo di saldo TFR, interessi e rivalutazione monetaria in virtù della domanda presentata il 17/04/2023, il complessivo importo lordo di €
6.404,59, cui € 3.465,95 a titolo di capitale, € 1.583,94 a titolo di rivalutazione ed € 1.354,70 a titolo di interessi maturati dalla cessazione del rapporto sino al saldo avvenuto il 12/09/2023.
Considerato che l'aliquota applicabile è pari 23%, la ritenuta fiscale da operare è pari a € 1.473,06. Ne discende che l' è tenuto al pagamento, in favore del ricorrente, del residuo importo netto CP_1 di € 3.867,92 (€ 6.404,59 - € 1.473,06 - € 1.063,61). Per tutte le ragioni esposte, l' va condannato al pagamento del residuo importo netto di € CP_1
3.867,92 e all'emissione di una nuova certificazione unica che tenga conto degli importi effettivamente erogati al ricorrente.
Quanto alla ritenuta effettuata in accesso, si osserva che, in base all'art. 38, co. 1, del D.P.R.
602/1973, il diritto di chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria delle somme non dovute (e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario), nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo, spetta in via principale a colui che ha effettuato il versamento, dunque – nella fattispecie – all' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (cause previdenziali da € 1.101 a € 5.200), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, dell'istruzione documentale e dell'attività difensiva effettivamente prestata, con incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1 bis del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente al pagamento da parte dell' , quale gestore del Fondo di CP_1 garanzia per il TFR, del residuo importo netto di € 3.867,92;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di cui al CP_1 punto 1);
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.705,60 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 43,00, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Benevento, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
LI LA IA SI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa LI LA IA SI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3427 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni Fondo di garanzia per il TFR,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Vincenzo Dell'Oste, presso il cui studio in Sant'Angelo a Cupolo, via E. Fermi 6, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
SI RI RE,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/08/2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della poi divenuta Controparte_2 CP_3
dal 10/05/1968 al 19/04/2003;
[...]
- che entrambe le società erano state dichiarate fallite dal Tribunale di Benevento (fallimento
1/2003);
- di essere stato ammesso al passivo per non avere riscosso il TFR maturato;
- che la prima tranche del TFR gli era stata erogata direttamente dal Fondo di garanzia CP_1 nel 2001, come da C.U. 2002, sotto la voce compensi relativi agli anni precedenti pari a €
27.950,00, con ritenute operate pari € 5.031,00;
- che in data 17/04/2023 aveva presentato una nuova domanda per ricevere il saldo del TFR, pari a € 3.465,95 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- che l' gli aveva riconosciuto l'importo richiesto ma gli aveva liquidato solo € 1.063,61, CP_1 calcolando interessi negativi (€ -13,58) e rivalutazione monetaria per € 1.046,76 ed effettuando una ritenuta fiscale pari al 99,12% dell'importo del TFR residuo esclusa la rivalutazione, ovvero € 3.435,52;
1 - che aveva diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal 19/04/2003 (data cessazione rapporto lavoro) al 12/09/2023, data di effettiva liquidazione da parte dell' ; CP_1
- che aveva, inoltre, subito una doppia ritenuta fiscale, una prima volta nel 2001, e una seconda nel 2023;
- che nella certificazione unica 2024 l' aveva certificato erroneamente gli importi erogati CP_1
a titolo di TFR;
- che aveva inutilmente proposto ricorso amministrativo.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il ricorrente è titolare dell'importo di € 537,18 (€
1.583,94 spettante e calcolato - € 1.046,76 ricevuti in sede di accoglimento della domanda) a titolo di rivalutazione monetaria e dell'importo di € 1.368,28 (€ 1.354,70 spettante e calcolato + 13,58 già detratti in negativo in sede di liquidazione) a titolo d'interessi come da prospetto di calcolo allegato alla presente e facente parte integrante dello stesso (All. 4) e per l'effetto condannare l' in persona del Direttore p.t. a riconoscere all'odierno ricorrente tali importi come sopra CP_1 richiesti. b) Condannare l'odierna resistente a restituire gli importi trattenuti in eccesso a titolo di ritenuta fiscale pari a € 1.962,46, trattenendo solo la ritenuta fiscale nella misura del 23% essendo il “quantum” corrisposto complessivamente sotto i € 15.000,00 in applicazione degli art. 17 e 19
T.U.I.R. (DPR 22 dicembre 1986, n. 917 aggiornato al D.L. 31 maggio 2024, n. 71) dato dal seguente calcolo: € 3.435,52 già trattenuto in sede di liquidazione – € 1.473,06 pari al 23% del totale richiesto pari a € 6.404,59 (€ 3.465,95 + 1.583,94 + 1.354,70) o di altro diverso maggiore o minore importo riconosciuto;
c) condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 d) Condannare l'odierna resistente a correggere la C.U. 2024 inserendo correttamente gli importi corrisposti ai righi 801 e 802 e conseguentemente ai righi successivi in merito agli importi corrisposti nell'anno corrente e negli anni precedenti e in merito alle ritenute operate nell'anno”. Si è ritualmente costituito l' , sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo, CP_1 pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Come si evince dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti, con domanda del
17/04/2023 il ricorrente ha chiesto il pagamento – a titolo di TFR maturato alle dipendenze della fallita – di € 4.095,10, come da stato passivo reso esecutivo il 24/03/2003. CP_3
L' ha accolto la domanda liquidando l'importo lordo di € 3.465,95 indicato nel modello CP_1
SR52 dal curatore.
Su tale importo ha riconosciuto la rivalutazione monetaria per € 1.046,76 e ha detratto € 13,58 a titolo di interessi.
Ha, quindi, applicato una ritenuta fiscale di € 3.435,52 e versato all'istante, in data 12/09/2023, un netto di € 1.063,61.
Il ricorrente contesta l'ammontare degli interessi e della rivalutazione monetaria, nonché le ritenute fiscali operate sulla quota di TFR erogatagli nel 2023.
2 Quanto alla cumulabilità di interessi e rivalutazione, si osserva che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il credito per trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di garanzia ha natura previdenziale e non retributiva.
Tale orientamento poggia sul presupposto per cui il diritto alla prestazione nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Esso, però, sotto il profilo del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria non ha in alcun modo superato il principio di diritto enunciato da Cass. sez. un. 3 ottobre 2002 n.
14220 (cfr. Cass. n. 16617/2011, in motivazione), secondo cui “il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della l. 29 maggio 1982 n. 297 e del d.lgs. 27 CP_ gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412”.
Ed invero, la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal è stata affermata dalla CP_4
Corte con riguardo all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. 23 dicembre 2004, n.
23930); alla necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo e alla conseguente sospensione della prescrizione durante il suo svolgersi (Cass. 15 novembre 2004, n. 21595); soprattutto, per evidenziarne la totale autonomia rispetto a quella del datore di lavoro, con la conseguente inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare, dell'art. 1310 c.c., non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (Cass. 18 aprile 2001, n. 5663).
Ciò, tuttavia, non implica un mutamento nel contenuto dell'obbligazione posta dalla legge a carico del Fondo, che rimane corrispondente nel contenuto (determinato per relationem) a quella gravante sul datore di lavoro (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 27917 del 19/12/2005, n. 16617/2011),
e quindi si estende al pagamento degli accessori dovuti a norma dell'art. 429, comma 3 c.p.c.
Ne discende che non vi è dubbio sulla spettanza di interessi e rivalutazione sull'importo pacificamente spettante al ricorrente, pari a € 3.465,95, a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro (19/04/2003).
Ancora, è pacifico che l'aliquota di riferimento per la tassazione sia pari al 23% (cfr. prospetto in prod. ). CP_1
L' afferma di avere elaborato la domanda del 17/04/2023 come “riesame della pratica n. CP_1
988”, ovvero – deve ritenersi, in assenza di delucidazioni da parte dell'Istituto – della precedente pratica in esito alla quale il ricorrente aveva ricevuto dal Fondo, nel 2001, una prima tranche del
TFR. Produce inoltre un prospetto da cui si evince che nel 2023 è stato effettuato un ricalcolo complessivo di rivalutazione, interessi e trattenute fiscali rispetto a quanto erogato in precedenza, che spiega l'applicazione, su un importo riconosciuto come spettante di € 4.499,13, di una ritenuta di € 3.435,52
Senonché non vi è prova del fatto che il ricorrente abbia ricevuto, nel tempo, gli importi indicati dall' . Non è documentato, in particolare, né che in fase di prima liquidazione sia stata CP_1 riconosciuta a titolo di acconto la somma lorda di € 35.479,56, riportata nel prospetto, né che su tale somma siano stati correttamente calcolati interessi e rivalutazione, né che i relativi importi siano stati erogati previa effettuazione di una ritenuta inferiore a quella dovuta in base alla normativa vigente al momento del pagamento. 3 L'unico dato evincibile dalla documentazione agli atti è che nel 2001 sono stati quantificati compensi relativi agli anni precedenti per € 27.950,00 e che è stata operata una ritenuta di €
5.031,00, e tanto risulta da documentazione proveniente dallo stesso (CUD 2002). CP_1
Non appare, pertanto, legittimo trattare la domanda del 17/04/2023 portando in compensazione somme asseritamente riconosciute in precedenza e applicare ritenute pure aventi ad oggetto somme erogate in precedenza, peraltro in contrasto con il criterio di cassa richiamato nella stessa memoria difensiva dell' . CP_1
Deve pertanto concludersi che al ricorrente spetti, a titolo di saldo TFR, interessi e rivalutazione monetaria in virtù della domanda presentata il 17/04/2023, il complessivo importo lordo di €
6.404,59, cui € 3.465,95 a titolo di capitale, € 1.583,94 a titolo di rivalutazione ed € 1.354,70 a titolo di interessi maturati dalla cessazione del rapporto sino al saldo avvenuto il 12/09/2023.
Considerato che l'aliquota applicabile è pari 23%, la ritenuta fiscale da operare è pari a € 1.473,06. Ne discende che l' è tenuto al pagamento, in favore del ricorrente, del residuo importo netto CP_1 di € 3.867,92 (€ 6.404,59 - € 1.473,06 - € 1.063,61). Per tutte le ragioni esposte, l' va condannato al pagamento del residuo importo netto di € CP_1
3.867,92 e all'emissione di una nuova certificazione unica che tenga conto degli importi effettivamente erogati al ricorrente.
Quanto alla ritenuta effettuata in accesso, si osserva che, in base all'art. 38, co. 1, del D.P.R.
602/1973, il diritto di chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria delle somme non dovute (e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario), nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo, spetta in via principale a colui che ha effettuato il versamento, dunque – nella fattispecie – all' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (cause previdenziali da € 1.101 a € 5.200), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, dell'istruzione documentale e dell'attività difensiva effettivamente prestata, con incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1 bis del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente al pagamento da parte dell' , quale gestore del Fondo di CP_1 garanzia per il TFR, del residuo importo netto di € 3.867,92;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di cui al CP_1 punto 1);
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.705,60 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 43,00, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Benevento, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
LI LA IA SI
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