Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1416
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Sede di lavoro pattuita nel contratto individuale

    La Corte ha ritenuto provato che il lavoratore raggiungeva quotidianamente il deposito aziendale di Maierato con la propria autovettura per prelevare il mezzo necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa in Vibo Valentia. Ha inoltre considerato che il contratto individuale di lavoro e le buste paga indicavano Vibo Valentia come sede di lavoro. Pertanto, gli spostamenti fuori dalla sede di lavoro per recarsi al deposito aziendale, dove si preleva lo strumento di lavoro, integrano missioni funzionali ad esigenze aziendali e le relative spese devono essere rimborsate dal datore di lavoro.

  • Accolto
    Interpretazione dell'art. 17, comma 11, CCNL Igiene ambientale

    La Corte ha confermato che la disposizione collettiva di cui all'art. 17, comma 11, del CCNL presuppone che le parti non abbiano concordato il luogo di lavoro. Nel caso di specie, la sede di lavoro era stata espressamente pattuita nel contratto individuale, rendendo tale disposizione inapplicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1416
    Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
    Numero : 1416
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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