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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/11/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa NI ET in funzione di giudice unico all'udienza di discussione del
27/11/2025, ha pronunciato mediante lettura la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa in grado d'appello – rito lavoro- n. 1293/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. GUERZONI MONICA del Foro di;
RICORRENTE Pt_1
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
NEGRI FILIPPO del Foro di Mantova RESISTENTE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Ferraran.596/2024
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso del 30 settembre 2024 proponeva opposizione avanti al Controparte_1 giudice di pace di avverso il verbale PP35697 di contestazione dell'illecito amministrativo di Pt_1 cui all'art.126 bis del Codice della strada per non avere, in qualità di proprietario del veicolo, comunicato entro sessanta giorni dalla contestazione dell'illecito amministrativo di eccesso di velocità
(verbale n.S38740) i dati personali e della patente del conducente. Ha addotto il ricorrente di avere impugnato il verbale presupposto avanti al giudice di pace, con processo ancora pendente
(Rg2415/2024) ed ha conseguentemente sostenuto, sulla scorta dell'orientamento più recente della
Suprema Corte, la non decorrenza del termine per la comunicazione dei dati, fino alla definizione del procedimento giurisdizionale. Nel contraddittorio con la Provincia, il giudice di pace ha annullato il verbale con sentenza n.596/2024 pubblicata il 9 gennaio 2025.
2. Il giudice di pace, con ampia motivazione, ha dato conto degli opposti orientamenti della
Suprema Corte e sposato la tesi di quello più recente, basato anche su di un passaggio motivazionale della sentenza della Corte Costituzionale n.27/2005 secondo la quale “ In nessun caso, il
1 proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione”.
3. Con atto di citazione tempestivamente depositato e convertito in ricorso la Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace n.596 2024 di annullamento del
[...] verbale PP35697. Ha sostenuto la che il legislatore, da un lato aveva eliminato con la legge Parte_2
n.286/2006 la previsione della riduzione dei punti-patente “automatica” in danno del proprietario del veicolo che non avesse comunicato i dati del conducente, previsione che aveva comportato l'intervento della Corte Costituzionale n.27/2005 sulla scorta della cui motivazione il giudice di pace aveva fondato la decisione, e dall'altro il legislatore aveva confermato l'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione. Ha poi invocato la la pronuncia di questo Tribunale e di altri giudici di merito contraria Parte_2 all'indirizzo seguito dal giudice di prime cure.
4. Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Ha sostenuto l'appellato che l'orientamento inaugurato dalla Corte di Cassazione n.24012 2022, sulla base dell'interpretazione sistematica della disposizione, era andato consolidandosi con successive pronunce.
5. All'odierna udienza le parti hanno discusso l'appello.
6. L'unico motivo di appello è una questione di diritto: ossia se, in caso di impugnazione amministrativa o giurisdizionale della violazione principale, il proprietario del veicolo debba comunicare entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, secondo l'espresso disposto dell'art.126 bis, nel testo introdotto dall'articolo 3, comma 164, lettere a) e b), del D.L. 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, oppure se il termine di
60 giorni per tale comunicazione debba decorrere dal nuovo invito che l'Autorità notifica al proprietario una volta esauriti in senso sfavorevole al proprietario i rimedi giurisdizionali o amministrativi.
Questo giudice ha ritenuto, nella pronuncia citata dalla parte appellante e dal giudice di pace, che il dettato normativo di cui all'art.126 bis del d. lgvo 285/1992 fosse chiaro (in claris non fit interpretatio) nel fissare la data di decorrenza di tale termine, ossia dalla notifica del verbale di contestazione della violazione. Ha ritenuto che si fosse di fronte ad una fattispecie del tutto autonoma rispetto alle vicende dell'illecito “principale”, trattandosi di un obbligo e conseguente sanzione previsti a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile.
I cui dati, ovviamente, non sarebbero stati utilizzati dall'Amministrazione, tenuta al segreto d'ufficio, se non in caso di rigetto dei rimedi attivati dal proprietario.
Tuttavia deve prendersi atto che tale interpretazione non è condivisa dalla Corte di Cassazione, la quale, a partire dalla pronuncia n.24012 del 3 agosto 2022, ha affermato la diversa decorrenza del
2 termine in caso di attivazione di rimedi giurisdizionali o amministrativi riconoscendo un collegamento tra l'impugnazione della sanzione principale e l'obbligo in questione (Cass.22874 del 27 luglio 2023,
Cass.1° febbraio 2024 n.3022, Cass.26553 dell'11 ottobre 2024, Cass.2445 del 2 febbraio 2025).
Né può sostenersi che il mutamento del testo della norma effettuato dal legislatore del 2006 sterilizzi l'affermazione della Corte Costituzionale n.27/2005 sopra scritta, in quanto la Corte interviene proprio sul rapporto tra rimedio amministrativo o giurisdizionale ed obbligo informativo della proprietà, tema che sussisteva anche con la precedente formulazione della disposizione.
Questo giudice, pertanto, nel rispetto della funzione nomofilattica esercitata dalla Corte di Cassazione, il cui orientamento va consolidandosi senza alcuna pronuncia contraria, conferma la sentenza di prime cure, giacché l'appellato, nel momento in cui gli è stata notificata la sanzione amministrativa per non avere comunicato i dati del conducente, aveva impugnato la sanzione di eccesso di velocità avanti al giudice di pace.
7. È ritenuta giustificata la compensazione delle spese avuto riguardo al mutamento di giurisprudenza di questo tribunale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Ferrara il 27/11/2025
IL CE NI ET
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