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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/12/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 01/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1261 /2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. BERLETTANO MARCO e dell'Avv. Parte_1
NT SI, ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CUBEDDU CP_1
SEBASTIANO , resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia del provvedimento di indebito del 24.1.2022, relativo ai ratei di indennità di accompagnamento percepiti dal ricorrente (CAT INV CIV n. 07406620) in relazione al gennaio 2022, e la condanna dell'ente a corrispondere i ratei relativi al periodo dal 1.2.2022 al 10.5.2022 oltre alle somme eventualmente trattenute in conseguenza dell'indebito.
Parte ricorrente deduce, in particolare, che l'indebito sarebbe motivato con riferimento alla mancata comparizione ingiustificata alla visita di revisione del 13.12.2021, e sostiene di non aver mai ricevuto la relativa convocazione al suo effettivo indirizzo di residenza, ma dà atto di aver comunque preso conoscenza in data 8.11.2021 tramite l'accesso al portale dell'Istituto con le credenziali SPID dell'invito a visita notificato in Via Modesta Valenti n. 101 in Roma.
Si è costituito l'ente resistente, sostenendo la fondatezza del provvedimento di indebito e la validità della notifica, effettuata all'indirizzo risultante dalla domanda e senza che il ricorrente avesse mai comunicato variazioni;
dando atto della compensazione dell'indebito stesso con le somme oggetto di riliquidazione nel febbraio 2024, quando l'ente “ha effettuato una ricostituzione per cambio di fascia
INVCIV (d.2160954900030), la quale ha generato un arretrato di importo 1.811,68, comprensivo della mensilità relativa al mese di gennaio 2022, la quale ha estinto per pagamento l'indebito (All.9), il quale risultava liquidato in data
25/02/2023”.
Parte ricorrente sostiene che tale riliquidazione, decorrente dal gennaio 2022, costituirebbe riconoscimento della fondatezza della pretesa, con pagamento dei ratei oggetto di domande, e chiede quindi che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
Dalla documentazione in atti si evince che la riliquidazione del febbraio 2023, relativa al periodo dal 1.1.2022 al 31.3.2023, attiene alla prestazione oggetto del giudizio (n. 07406620); tale provvedimento dimostra quindi, come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, il riconoscimento della sussistenza in relazione al periodo oggetto di causa (cfr. all. 8 memoria). Né l'ente ha replicato a tale assunto o fornito maggiori chiarimenti rispetto all'oggetto della riliquidazione (dovendosi dare atto del fatto che il riferimento contenuto in memoria, “d.2160954900030”, è indicato nel citato all. 8 come “numero domanda”).
Deve quindi accogliersi la domanda di cessazione della materia del contendere.
Deve inoltre procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale, ai fini delle spese di lite.
Ferma la fondatezza sostanziale della domanda al momento della sua proposizione, riconosciuta dall'Ente stesso nel suddetto provvedimento di riliquidazione (e ciò in senso assorbente rispetto alle altre questioni di merito sollevate dalle parti), deve darsi atto che il ricorso è stato depositato in data
10.3.2023; che il provvedimento di riliquidazione è stato emesso nel marzo 2023, che la liquidazione è avvenuta ad aprile 2023 (come incontestatamente allegate da parte ricorrente che comunque produce cedolino del mese di aprile 2023).
In virtù del criterio della soccombenza virtuale, parte resistente deve essere condannata a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del
D.M 147/2022, con esclusione della fase istruttoria e con riduzione per assenza di questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1261 /2023 r.g.:
Dichiara la cessazione della materia del contendere, condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori costituiti.
Tivoli, 2.12.2025 Il Giudice
SI NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 01/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1261 /2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. BERLETTANO MARCO e dell'Avv. Parte_1
NT SI, ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CUBEDDU CP_1
SEBASTIANO , resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia del provvedimento di indebito del 24.1.2022, relativo ai ratei di indennità di accompagnamento percepiti dal ricorrente (CAT INV CIV n. 07406620) in relazione al gennaio 2022, e la condanna dell'ente a corrispondere i ratei relativi al periodo dal 1.2.2022 al 10.5.2022 oltre alle somme eventualmente trattenute in conseguenza dell'indebito.
Parte ricorrente deduce, in particolare, che l'indebito sarebbe motivato con riferimento alla mancata comparizione ingiustificata alla visita di revisione del 13.12.2021, e sostiene di non aver mai ricevuto la relativa convocazione al suo effettivo indirizzo di residenza, ma dà atto di aver comunque preso conoscenza in data 8.11.2021 tramite l'accesso al portale dell'Istituto con le credenziali SPID dell'invito a visita notificato in Via Modesta Valenti n. 101 in Roma.
Si è costituito l'ente resistente, sostenendo la fondatezza del provvedimento di indebito e la validità della notifica, effettuata all'indirizzo risultante dalla domanda e senza che il ricorrente avesse mai comunicato variazioni;
dando atto della compensazione dell'indebito stesso con le somme oggetto di riliquidazione nel febbraio 2024, quando l'ente “ha effettuato una ricostituzione per cambio di fascia
INVCIV (d.2160954900030), la quale ha generato un arretrato di importo 1.811,68, comprensivo della mensilità relativa al mese di gennaio 2022, la quale ha estinto per pagamento l'indebito (All.9), il quale risultava liquidato in data
25/02/2023”.
Parte ricorrente sostiene che tale riliquidazione, decorrente dal gennaio 2022, costituirebbe riconoscimento della fondatezza della pretesa, con pagamento dei ratei oggetto di domande, e chiede quindi che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
Dalla documentazione in atti si evince che la riliquidazione del febbraio 2023, relativa al periodo dal 1.1.2022 al 31.3.2023, attiene alla prestazione oggetto del giudizio (n. 07406620); tale provvedimento dimostra quindi, come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, il riconoscimento della sussistenza in relazione al periodo oggetto di causa (cfr. all. 8 memoria). Né l'ente ha replicato a tale assunto o fornito maggiori chiarimenti rispetto all'oggetto della riliquidazione (dovendosi dare atto del fatto che il riferimento contenuto in memoria, “d.2160954900030”, è indicato nel citato all. 8 come “numero domanda”).
Deve quindi accogliersi la domanda di cessazione della materia del contendere.
Deve inoltre procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale, ai fini delle spese di lite.
Ferma la fondatezza sostanziale della domanda al momento della sua proposizione, riconosciuta dall'Ente stesso nel suddetto provvedimento di riliquidazione (e ciò in senso assorbente rispetto alle altre questioni di merito sollevate dalle parti), deve darsi atto che il ricorso è stato depositato in data
10.3.2023; che il provvedimento di riliquidazione è stato emesso nel marzo 2023, che la liquidazione è avvenuta ad aprile 2023 (come incontestatamente allegate da parte ricorrente che comunque produce cedolino del mese di aprile 2023).
In virtù del criterio della soccombenza virtuale, parte resistente deve essere condannata a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del
D.M 147/2022, con esclusione della fase istruttoria e con riduzione per assenza di questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1261 /2023 r.g.:
Dichiara la cessazione della materia del contendere, condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori costituiti.
Tivoli, 2.12.2025 Il Giudice
SI NI