CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente PELUSO ENRICO, Relatore DI PAOLA SERGIO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2801/2024 depositato il 04/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - CO - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
CA Nazionale Di Previdenza E Assistenza NS - 80027390584
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130002003304000 CASSA NAZ.FOREN 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130002003304000 CASSA NAZ.FOREN 2008 R.G. n. 2801/2024 + 2842/2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130002003304000 CASSA NAZ.FOREN 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140039466919000 CASSA NAZ.FOREN 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140039466919000 CASSA NAZ.FOREN 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140039466919000 CASSA NAZ.FOREN 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140039466919000 CASSA NAZ.FOREN 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170033078265000 CASSA NAZ.FOREN 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170033078265000 CASSA NAZ.FOREN 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190002774480000 CASSA NAZ.FOREN 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190002774480000 CASSA NAZ.FOREN 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190052799988000 CASSA NAZ.FOREN 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190052799988000 CASSA NAZ.FOREN 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190052799988000 CASSA NAZ.FOREN 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200045013043000 CASSA NAZ.FOREN 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200045013043000 CASSA NAZ.FOREN 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210032849232000 CASSA NAZ.FOREN 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220035046742000 CASSA NAZ.FOREN 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220035046742000 CASSA NAZ.FOREN 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220035046742000 CASSA NAZ.FOREN 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220035046742000 CASSA NAZ.FOREN 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220035046742000 CASSA NAZ.FOREN 2019
- sul ricorso n. 2842/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_4elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - CO - Bari
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249016846089000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070082920787000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070082920787000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070082920787000 IRPEF-ALTRO 2004
2 R.G. n. 2801/2024 + 2842/2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070082920787000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070082920787000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120002827478000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120002827478000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120002827478000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130012554049000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130024039650000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130039688015000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130039688015000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130039688015000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160027781330000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160035379329000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160035379329000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170030099942000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180037943057000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180037943057000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180037943057000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180037943057000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190044913790000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190049713507000 RADIODIFFUSIONI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200003454272000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200012291292000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200032066332000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220029710865000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220029710865000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220034025257000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420230030636808000 IMP.SOSTITUTIVA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1678/2025 depositato il 08/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate CO ed alla CA Nazionale di Previdenza NS in data 11/07/2024, depositato il successivo 04/08/2024, ed iscritto al R.G. n. 2801/24, l'Avv. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dal Abogado e Dottore Commercialista Difensore_1, impugnava l'avviso di intimazione n. 01420249016846089000, notificatogli dalla Agenzia delle Entrate CO in data 19/06/2024, nella parte relativa ad otto insolute cartelle di pagamento (singolarmente identificate in ricorso) per contributi previdenziali, sanzioni e interessi relativi agli anni 2007-2008-2010-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 dovuti alla CA di Previdenza Assistenza NS. Il ricorrente eccepiva: 1) in via preliminare, la nullità assoluta ed inesistenza giuridica della notifica dell'impugnata di intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo PEC;
2) Violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000 per omessa indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso, dei tributi da pagare, dell'Ente impositore e del termine per proporre l'impugnazione; 3) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L. 212/2000; 4) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
5) “Nullità dell'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate CO sussistendo vizi di notifica, anche se l'atto esattivo è impugnato dal contribuente”; 6) Intervenuta prescrizione del credito erariale. La parte ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto impugnato con
3 R.G. n. 2801/2024 + 2842/2024
vittoria di spese ed attribuzione nonché condanna delle controparti per responsabilità aggravata processuale e lite temeraria ex articolo 96 c.p.c.. In data 27/09/2024 si costituiva la Agenzia delle Entrate CO, rappresentata e difesa dal Nominativo_2proprio dipendente giusta procura notarile, ed eccepiva l'avvenuta regolare e tempestiva notifica sia delle cartelle presupposte sia di ulteriori susseguenti atti della riscossione i quali valevano anche come atti interruttivi della prescrizione. Produceva a tal fine copia della documentazione concernente le relative notifiche. L'Agente della CO deduceva altresì che le cartelle presupposte e gli ulteriori seguenti atti della riscossione, non essendo stati tempestivamente impugnati, erano divenuti definitivi con conseguente inammissibilità del ricorso. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva sia con riferimento alle questioni afferenti la notifica degli atti presupposti (in quanto di competenza dell'ente impositore) sia con riferimento alle questioni afferenti la prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'atto impugnato. Contestava altresì il lamentato difetto motivazionale essendo l'atto impugnato conforme al modello legale ed essendo stato l'obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento assolto mediante il richiamo ai titoli sottostanti. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato con vittoria di spese. Non si costituiva in giudizio la CA Nazionale di Previdenza NS. All'udienza del 21/10/2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva. In data 03/07/2025 il ricorrente depositava memorie illustrative per evidenziare la tardività della costituzione dell'Agenzia delle Entrate CO la quale si era costituita il 27/09/2024 ossia 78 giorni dopo la notifica dell'atto introduttivo. Con successivo ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate CO ed alla Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Bari, in data 15/07/2024, depositato in data 12/08/2024, ed iscritto al R.G. n. 2842/24, l'Avv. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dal Abogado e Dottore Difensore_1Commercialista , impugnava l'avviso di intimazione n. 01420249016846089000, notificatogli dalla Agenzia delle Entrate CO in data 19/06/2024, nella parte relativa a 17 (diciassette) presupposte cartelle di pagamento (singolarmente identificate in ricorso) per imposte dirette ed indirette, oltre sanzioni e interessi, relative agli anni 2004-2008-2009-2013-2014-2015- 2016-2017-2018-2019. Il ricorrente eccepiva: 1) in via preliminare, la nullità assoluta ed inesistenza giuridica della notifica dell'impugnata di intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo PEC;
2) Violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000 per omessa indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso, dei tributi da pagare, dell'Ente impositore e del termine per proporre l'impugnazione; 3) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L. 212/2000; 4) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
5) “Nullità dell'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate CO sussistendo vizi di notifica, anche se l'atto esattivo è impugnato dal contribuente”; 6) Intervenuta prescrizione del credito erariale. La parte ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto impugnato con vittoria di spese ed attribuzione nonché condanna delle controparti per responsabilità aggravata processuale e lite temeraria ex articolo 96 c.p.c.. In data 27/09/2024 si costituiva la Agenzia delle Entrate CO, rappresentata e difesa dal proprio dipendente Nominativo_2 giusta procura notarile, ed eccepiva l'avvenuta regolare e tempestiva notifica sia delle cartelle presupposte sia di ulteriori susseguenti atti della riscossione i quali valevano anche come atti interruttivi della prescrizione. Produceva a tal fine copia della documentazione concernente le relative notifiche. L'Agente della CO deduceva altresì che le cartelle presupposte e gli ulteriori seguenti atti della riscossione, non essendo stati tempestivamente impugnati, erano divenuti definitivi con conseguente inammissibilità del ricorso. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva sia con riferimento alle questioni afferenti la notifica degli atti presupposti (in quanto di competenza dell'ente impositore) sia con riferimento alle questioni afferenti la prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'atto impugnato. Contestava altresì il lamentato difetto motivazionale essendo l'atto impugnato conforme al modello legale ed essendo stato l'obbligo
4 R.G. n. 2801/2024 + 2842/2024
di motivazione dell'intimazione di pagamento assolto mediante il richiamo ai titoli sottostanti. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato con vittoria di spese. L'Agenzia delle Entrate di Bari si costituiva in giudizio in data 11/10/2024 sostenendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione degli atti presupposti alla impugnata intimazione di pagamento. Inoltre l'Ufficio Finanziario eccepiva il difetto di legittimazione passiva rispetto ai vizi formali dell'atto impugnato ed a quelli relativi alle notifiche di atti prodromici effettuate a cura dall'Agente della CO. L'Agenzia delle Entrate di Bari eccepiva, altresì, la regolare notifica degli atti presupposti di propria competenza e l'insussistenza della eccepita prescrizione del credito azionato. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'udienza del 21/10/2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva. In data 03/07/2025 il ricorrente depositava memorie illustrative per evidenziare la tardività della costituzione dell'Agenzia delle Entrate CO, la quale si era costituita il 27/09/2024 ossia 78 giorni dopo la notifica dell'atto introduttivo, e della Agenzia delle Entrate, la quale si era costituita in giudizio in data 11/10/2024 ossia 84 giorni dopo la notifica dell'atto introduttivo. All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso, la memoria di costituzione e tutti gli atti e documenti depositati dalle parti, previa riunione dei ricorsi in esame, all'esito della discussione pubblica, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rigetta i ricorsi riuniti siccome infondati e dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla eccezione di omessa notifica degli atti presupposti e di prescrizione delle pretese relative a contributi previdenziali per i motivi di seguito illustrati. Preliminarmente la Corte rileva che il ricorrente ha proposto due distinti e tempestivi ricorsi (uno iscritto al R.G. n. 2801/24 e l'altro iscritto al R.G. n. 2842/24) avverso la medesima intimazione di pagamento n. 01420249016846089000. Pertanto la Corte - ai sensi dell'art. 273 c.p.c. - riunisce il ricorso iscritto al R.G n. 2842/24 a quello iscritto al R.G. n. 2801/24 per identità soggettiva ed oggettiva. Con il primo ricorso, iscritto al R.G. n. 2801/24, proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate CO e della CA di Previdenza e Assistenza NS, la parte ricorrente impugna la intimazione di pagamento n. 01420249016846089000 limitatamente alle seguenti cartelle presupposte:
1. 01420130002003304000, notificata il 11/09/2014
2. 01420140039466919000, notificata il 09/03/2015
3. 01420170033078265000, notificata il 16/01/2018
4. 01420190002774480000, notificata il 14/01/2019
5. 01420190052799988000, notificata il 24/01/2020
6. 01420200045013043000, notificata il 25/05/2022
7. 01420210032849232000, notificata il 28/09/2022
8. 01420220035046742000, notificata il 19/01/2023 La pretesa contenuta in tutte le predette cartelle presupposte appena elencate riguarda contributi previdenziali, sanzioni ed interessi relativi varie annualità. Con il secondo ricorso, iscritto al R.G. n. 2842/24, proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate CO e della Agenzia delle Entrate, la parte ricorrente impugna la medesima intimazione di pagamento n. 01420249016846089000 limitatamente alle seguenti cartelle presupposte:
1. 01420070082920787000, notificata il 04/12/2007
2. 01420120002827478000, notificata il 29/04/2014
3. 01420130012554049000, notificata il 03/09/2014
4. 01420130024039650000, notificata il 11/09/2013
5. 01420130039688015000, notificata il 28/11/2014
6. 01420160027781330000, notificata il 13/10/2016
5 R.G. n. 2801/2024 + 2842/2024
7. 01420160035379329000, notificata il 20/01/2017
8. 01420170030099942000, notificata il 23/01/2018
9. 01420180037943057000, notificata il 13/11/2018
10. 01420190044913790000, notificata il 30/09/2019
11. 01420190049713507000, notificata il 22/11/2019
12. 01420200003454272000, notificata il 29/02/2020
13. 01420200012291292000, notificata il 20/09/2021
14. 01420200032066332000, notificata il 26/11/2021
15. 01420220029710865000, notificata il 21/10/2022
16. 01420220034025257000, notificata il 14/12/2022
17. 01420230030636808000, notificata il 26/06/2023 La pretesa contenuta in tutte le predette cartelle presupposte appena elencate riguarda imposte dirette ed indirette con annesse sanzioni ed interessi relative varie annualità. Sempre preliminarmente la Corte rigetta l'eccezione del ricorrente in merito alla tardività della costituzione dell'Agenzia delle Entrate CO e dell'Agenzia delle Entrate in quanto costituitasi oltre i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto introduttivo. Osserva la Corte infatti che, rispetto alla data di notifica di ciascun ricorso avvenuta rispettivamente in data 11/07/2024 e 15/07/2024, l'Agente della CO si è costituito in giudizio il 27/09/2024 e l'Agenzia delle Entrate si è costituita in data 11/10/2024, ma il termine di 60 gg di cui all'art. 23 D.Lgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario) è sospeso dal 1 al 30 Agosto (per sospensione dei termini durante il periodo feriale). Pertanto sia l'Agenzia delle Entrate CO sia l'Agenzia delle Entrate devono essere considerate tempestivamente costituite in giudizio. In ogni caso, osserva altresì la Corte che per consolidata giurisprudenza (Cass. Ordinanza n. 30388 del 2024) l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23, comma 1, D.Lgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario), di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992, di venti giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale. Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'art. 23, comma 1, che non prevede, a differenza del precedente art. 22, comma 1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato. Nella fattispecie - rileva la Corte - l'Agenzia delle Entrate CO e l'Agenzia delle Entrate hanno rispettato il termine di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992 con la conseguenza della ammissibilità di tutte le eccezioni dalle stesse proposte e della ammissibilità di tutta la documentazione prodotta. Venendo al merito, il ricorrente mediante i due ricorsi in esame contesta la legittimità della intimazione di pagamento n. 01420249016846089000 - notificata a mezzo PEC dalla Agenzia delle Entrate CO in data 19/06/2024 - mediante la quale l'Agente della CO ha intimato il pagamento delle insolute cartelle di pagamento innanzi elencate sia per vizi propri della intimazione di pagamento sia per vizi che, inficiando i relativi atti presupposti, si riverberano sull'atto in questa sede impugnato. In particolare i vizi propri dell'impugnata intimazione di pagamento eccepiti dal ricorrente sono: la nullità della notifica dell'atto impugnato;
il difetto di motivazione sotto vari profili dello stesso;
la mancata allegazione degli atti presupposti e la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. In vizi degli atti presupposti eccepiti dal ricorrente riguardano, invece, l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa contributiva [ricorso R.G. n. 2801/24] e/o tributaria
[ricorso R.G. n. 2842/24] in essi contenuta. Ciò premesso la Corte rileva il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle domande del ricorrente relative a vizi derivanti dalle cartelle presupposte che afferiscono a contributi previdenziali dovuti alla CA NS (ossia tutte le cartelle elencate nel ricorso iscritto al R.G n. 2801/24). Infatti, l'intimazione di pagamento è atto impugnabile dinanzi al Giudice tributario, ma solo in quanto siano in essa esposte pretese dell'Agente della CO relative a somme dovute per tributi erariali o tasse locali (così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 2 d.lgs. 546/92 che è
6 R.G. n. 2801/2024 + 2842/2024
significativamente intitolato “Oggetto della giurisdizione tributaria”). Facendo applicazione di tale principio al caso di specie, gli atti presupposti (le cartelle di pagamento esposte nell'atto impugnato) elencati nel ricorso iscritto al R.G n. 2801/24 sono estranei al suddetto ambito oggettivo della Giurisdizione Tributaria. Essi, infatti, si riferiscono all'omesso pagamento di contributi alla CA NS e relative sanzioni ed interessi. Per tali motivi, in parte qua, la controversia dovrà essere trattata dal Giudice munito di giurisdizione, che sarà cura del ricorrente individuare, in sede di riassunzione della causa nei termini indicati in dispositivo. A questo punto è possibile procedere prima all'esame dei lamentati vizi propri dell'atto impugnato (comuni sia al ricorso iscritto al R.G n. 2801/24 sia al ricorso iscritto al R.G n. 2842/24) e poi all'esame dei lamentati vizi derivati da atti presupposti relativi a pretese tributarie (elencati nel solo ricorso iscritto al R.G n. 2842/24). Innanzitutto con il primo ed il quinto motivo parte ricorrente lamenta asseriti vizi di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento. Con il primo motivo la censura si concentra sull'essere stata la notifica effettuata mediante utilizzo della posta elettronica certificata. Il quinto motivo contiene, invece, una mera enunciazione del presunto vizio di notifica senza specificazione della causa o della violazione di legge da cui tale presunto vizio scaturisce. Pertanto il quinto motivo risulta inammissibile per genericità della domanda. Tornando al primo motivo, osserva la Corte che in base all'art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 la notifica degli atti della riscossione (cartella di pagamento, intimazione di pagamento etc.) può essere eseguita, in ossequio alle modalità di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata da spedire all'indirizzo del destinatario risultante dall'INI-PEC, ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applica quanto disposto dall'art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 che, fra l'altro, ammette la notificazione degli atti e/o avvisi al contribuente, a mezzo posta elettronica certificata, a condizione che si tratti di impresa individuale o costituita in forma societaria ovvero che si tratti di un professionista iscritto in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato. Siccome il ricorrente in quanto avvocato, come dichiarato in ricorso, è un soggetto obbligato ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, legittimamente l'Agenzia delle Entrate CO ha effettuato la notifica nei suoi confronti dell'impugnata intimazione di pagamento e degli altri atti presupposti mediante spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata al proprio indirizzo PEC. Ma vi è di più. Da ultimo la Corte di CAzione ha specificato che l'indirizzo PEC registrato nel INI-PEC, pur se attivato per lo svolgimento di una specifica attività professionale, può essere validamente utilizzato anche per notifiche relative ad atti estranei a tale attività (v. Cass. Ordin. n. 1615 del 22/01/2025). Quindi per i soggetti obbligati per legge a possedere un indirizzo PEC (come i professionisti), la notifica si considera perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, senza necessità di un domicilio digitale distinto per l'attività professionale e per le esigenze o questioni private.Infine, sempre in tema di notificazione a mezzo PEC di cartella esattoriale da parte dell'Agente della riscossione, La Corte di CAzione (v. SS.UU. n. 15979 del 18/05/2022 e Sez. Trib. Ordin. n. 15710 del 12/06/2025) ha ribadito che l'utilizzo da parte dell'Agente della CO per la spedizione di una cartella di un indirizzo di posta certificata istituzionale non inserito nei pubblici registri (quali Ini-Pec o Ipa) non determina di per sé la nullità della notifica. Sarà invece onere del contribuente che la contesta dimostrare quali pregiudizi sostanziali al proprio diritto di difesa si siano manifestati, con articolazione e prova di pregiudizi concreti, attuali e non generici. Siccome il ricorrente non ha neppure dedotto quale pregiudizio abbia ricevuto per la notifica a mezzo PEC dell'atto impugnato e degli atti presupposti, questa Corte reputa valida ed efficace la notifica dell'atto impugnato e quelle, sempre effettuate a mezzo PEC, degli atti presupposti. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio della carenza di motivazione dell'intimazione impugnata sotto plurimi profili (quali, l'omessa indicazione delle fattispecie da cui derivano gli importi intimati con conseguente impossibilità di individuare l'autorità giurisdizionale
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competente a ricevere il ricorso, l'omessa indicazione del termine per proporre l'impugnazione e l'omessa allegazione degli atti presupposti). Replica l'Agenzia delle Entrate CO che il contenuto dell'atto impugnato è completo giacché - in quanto conforme al modello legale - esso non richiede ulteriore motivazione e, comunque, non avrebbe potuto essere diverso. I motivi sono infondati. Osserva la Corte, infatti, che per consolidata giurisprudenza (v. Corte di CAzione Ordin. n. 21065 del 04/07/2022) il difetto di motivazione non sussiste quanto l'interessato è comunque posto nella condizione di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria. Ciò si realizza in ragione del fatto che il riferimento, contenuto nell'intimazione, alle cartelle di pagamento in precedenza notificate consente all'interessato di comprendere l'an ed il quantum della pretesa tributaria nonché le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa (ossia il mancato pagamento delle cartelle presupposte regolarmente notificate). Né l'Agente della CO è tenuto fornire ulteriori informazioni all'interessato quando l'intimazione di pagamento è conforme al modello legale predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorrente, per parte sua, non ha dedotto che l'intimazione di pagamento in esame fosse difforme dal modello legale e che non contenesse tutte le informazioni ed i dati previsti dal modello. Pertanto, per quel che concerne l'omessa indicazione delle fattispecie da cui derivava la pretesa impositiva e della ragione delle iscrizioni nei ruoli sottesi alle cartelle di pagamento presupposte, l'intimazione oggetto del presente ricorso è legittima e non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, attesa la natura vincolata del suo contenuto dispositivo, essa non avrebbe dovuto (e potuto) essere diversa da quella che è stata in concreto adottata. Infine risulta smentita per tabulas l'asserita omessa indicazione del termine per proporre ricorso e della autorità competente a ricevere il ricorso. Infatti, a pag. 2 dell'impugnata intimazione è dato leggere: < amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra.>>. Quindi, l'identificazione dei termini entro cui proporre impugnazione e dell'Autorità cui ricorrere è effettuata mediante diretto rinvio o richiamo a ciascuno degli atti presupposti (non solo elencati, ma anche sinteticamente riportati nel corpo della intimazione) cui l'intimazione impugnata fa seguito. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso che concerne l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti mediante l'atto impugnato. La Corte osserva che sotto il profilo del calcolo degli interessi il ricorrente non spiega se il difetto di motivazione si riferisce agli interessi calcolati negli atti presupposti ovvero anche a quelli presenti nella impugnata intimazione. Sotto il primo profilo la questione non è ammissibile in questa sede, ma avrebbe dovuto essere sollevata mediante impugnazione di ogni singolo atto presupposto. Sotto il secondo profilo l'Agente della CO sostiene che il calcolo degli interessi è stato effettuato applicando il tasso legale. Per quanto detto in precedenza in merito alla conformità al modello legale dell'intimazione in esame, l'Agente della CO non era tenuto a inserire alcuna specifica motivazione sul calcolo degli interessi. In ogni caso la censura del ricorrente sugli interessi resta assolutamente generica e, non avendo quest'ultimo contestato la conformità al modello legale dell'intimazione in questione, essa non consente di essere utilmente apprezzata da parte del Giudicante perché un motivo di ricorso non può assumere le forme della generica richiesta di verifica della legalità ovvero legittimità dell'atto impugnato. Indicativo del fatto che il ricorrente in merito a calcolo degli interessi abbia fatto una domanda meramente esplorativa - che, in quanto tale, è inammissibile - è la richiesta al Giudice di effettuare una consulenza tecnica di ufficio. La CTU non è un mezzo di ricerca della prova ossia non serve ad accertare se vi sia o meno un errore di calcolo. La CTU viene in ausilio al giudice nel momento in cui questi abbia individuato che vi sia stato un errore di fatto o di diritto nella procedura di calcolo. Nel caso di specie, come detto, il ricorrente non denunzia un errore di diritto o di calcolo, ma in maniera inammissibile chiede al giudice di verificare se un errore nel calcolo degli interessi sia stato commesso. Esaurito l'esame dei vizi propri dell'atto impugnato, la Corte procede ad esaminare le censure che
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riguardano i lamentati vizi degli atti presupposti a quello impugnato. Come detto in precedenza, questa Corte di Giustizia Tributaria non ha giurisdizione sulle pretese contenute nelle cartelle presupposte relative a contributi previdenziali [oggetto del ricorso iscritto al R.G. 2801/24], ma solo su quelle contenute nelle cartelle indicate nel ricorso iscritto al R.G. 2842/24 in quanto afferenti ad imposte dirette ed indirette insolute. Quindi, con il sesto motivo del ricorso iscritto al R.G. 2842/24 il ricorrente censura l'impugnata intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito erariale esposto nelle cartelle presupposte espressamente indicate ed inoltre lamenta l'omessa notifica di tali cartelle quali atti presupposti a quello impugnato. L'Agenzia delle Entrate CO eccepisce il proprio difetto di legittimazione per la fase antecedente alla consegna del Ruolo (in quanto il merito della pretesa impositiva e la notifica degli atti presupposti sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate) e replica di aver sia di aver regolarmente notificato tutti gli atti presupposti sia di aver interrotto il corso della prescrizione avendo provveduto a notificare al ricorrente anche ulteriori atti prodromici alla riscossione (dei quali produce anche copia delle relative notifiche) quali avvisi di intimazione e preavvisi di iscrizione ipotecaria che fanno riferimento alle cartelle esposte nella impugnata intimazione di pagamento. L'Agenzia delle Entrate di Bari, a sua volta, replica affermando di aver tempestivamente notificato al ricorrente gli atti presupposti di propria competenza e propugna l'inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione di tali atti presupposti. Il motivo di ricorso è infondato. Al riguardo la Corte ha preso in esame la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate CO (consistente nelle notifiche non solo degli atti presupposti indicati nell'impugnata intimazione, ma anche di ulteriori intimazioni di pagamento che fanno riferimento ai medesimi atti presupposti nonché di preavvisi di iscrizione ipotecaria che espongono sempre gli stessi atti presupposti) ed osserva che l'Agente delle CO, per quanto in questa sede di interesse, ha depositato:
- Avviso di Intimazione n. 01420169006460666000 notificato in data 11/04/2016 per compiuta giacenza;
- Avviso di intimazione n. 01420189007651032000 notificato in data 16/05/2018 < 16/05/2018 alle ore 14:08:17 (+0200) il messaggio "Invio AVI 01420189007651032000 Codice CF_Ricorrente_1 Email_2Fiscale " proveniente da ed indirizzato a "Email_3 " è stato consegnato nella casella di destinazione.>>;
- Avviso di intimazione n. 01420199005730662000 notificato in data 29/03/2019 < 29/03/2019 alle ore 11:05:17 (+0100) il messaggio "Invio AVI 01420199005730662000 Codice CF_Ricorrente_1 Email_2Fiscale " proveniente da ed indirizzato a "Email_3 " è stato consegnato nella casella di destinazione.>>;
- Avviso di intimazione n. 01420229002998330000 notificato in data 02/03/2022 << Il giorno 02/03/2022 alle ore 15:46:44 (+0100) il messaggio "Invio AVI 01420229002998330000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1" proveniente da "Email_2 Email_3ed indirizzato a " " è stato consegnato nella casella di destinazione.>>
- Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01476202200001197000 notificata in data 04/05/2022. << Il giorno 04/05/2022 alle ore 11:37:23 (+0200) il messaggio "Invio CPI 01476202200001197000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1" proveniente da " Email_2 Email_3 ed indirizzato a " " è stato consegnato nella casella di destinazione.>>;
- cartella di pagamento n. 01420200012291292000 notificata < (+0200) il messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 01420200012291292000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 Email_2" proveniente da " ed indirizzato a "Email_3 " è stato consegnato nella casella di
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destinazione>>;
- cartella di pagamento n. 01420200032066332000 notificata < (+0100) il messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 01420200032066332000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 Email_2" proveniente da ed indirizzato a "Email_3 " è stato consegnato nella casella di destinazione.>>;
- cartella di pagamento n. 01420220029710865000 notificata < (+0200) il messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 01420220029710865000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 Email_2" proveniente da ed Email_3indirizzato a " " è stato consegnato nella casella di destinazione.>>;
- cartella di pagamento n. 01420220034025257000 notificata < (+0100) il messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 01420220034025257000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1" proveniente da Email_2 ed Email_3indirizzato a " " è stato consegnato nella casella di destinazione.>>;
- cartella di pagamento n. 01420230030636808000 notificata < (+0200) il messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 01420230030636808000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1" proveniente da Email_2 ed indirizzato a "Email_3 " è stato consegnato nella casella di destinazione>>. Il ricorrente, per parte sua, non ha espressamente contestato i predetti documenti prodotti dalla parte resistente a confutazione di quanto dallo stesso esposto nei motivi del ricorso in esame in merito alla omessa notifica degli atti presupposti né ha contestato le relative notifiche (che, peraltro, sono state tutte, tranne una, effettuate ad un indirizzo PEC). Pertanto, sulla base dei documenti prodotti, la Corte rileva che la resistente Agenzia delle Entrate CO ha dimostrato che il ricorrente ha effettivamente e legalmente ricevuto i predetti atti della riscossione presupposti alla impugnata intimazione di pagamento nonché gli ulteriori atti della riscossione che li richiamano. Inoltre, come dedotto dalla resistente Agenzia della CO e non contestato dal ricorrente, tutti i predetti atti presupposti ovvero prodromici alla riscossione sono diventati definitivi giacché l'odierno ricorrente non ha impugnato né la citata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria né le citate intimazioni di pagamento che, a loro volta, richiamano gli atti presupposti all'atto oggetto del presente ricorso. A questo punto la Corte osserva che il contribuente, odierno ricorrente, non avendo impugnato né i predetti atti presupposti all'atto impugnato né i predetti atti prodromici alla riscossione non fece tempestivamente valere gli eventuali vizi degli stessi tra cui quelli concernenti la notifica e quelli concernenti la prescrizione dei crediti tributari in essi esposti. La conseguenza di tale inerzia del ricorrente comporta la cd. cristallizzazione della pretesa tributaria in essi contenuta. Tanto implica, altresì, che il ricorrente non può invocare l'illegittimità dell'atto presupponente per vizi di atti presupposti o prodromici regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati. Al riguardo questa Corte Tributaria rinvia ai principi in tal senso espressi dalla Suprema Corte di CAzione nell'ordinanza n. 27093/2022 la quale - proprio con riferimento alla impugnazione di atti della riscossione relativi a crediti già prescritti - ha avuto modo di precisare che:
<<è senz'altro vero che, all'epoca della notifica delle dette intimazioni, i crediti fossero prescritti, ma proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della descritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit., il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la (ulteriore, rispetto a quella già verificatasi in occasione della notifica delle cartelle, anch'esse non impugnate) cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda, anche, la già citata Cass. n. 30911/2019).>>. Merita, a questo punto, ricordare che - secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, i tributi
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soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la Legge non prevede termini prescrizionali differenti. Pertanto, con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr., ex multis, Cass. n. 8713 del 2022 ; n. 1692 del 2024 e n. 3827 del 2024). Per quanto riguarda, invece, gli accessori dell'obbligazione tributaria la Suprema Corte (v. Cass. Civile, Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2095) ha recentemente ribadito il proprio orientamento in base al quale le sanzioni e gli interessi si prescrivono in cinque anni in virtù dell'autonomia dell'obbligazione principale rispetto a quella degli accessori i quali sono soggetti a regole proprie (in particolare art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda gli interessi, ed art. 20 d. lgs. n. 472/1997 per le sanzioni). Infine, soggetta ad una regola legale propria è anche l'obbligazione tributaria relativa alla tassa regionale automobilistica che si prescrive al decorso dell'intero terzo anno successivo a quello in cui è divenuto definitivo l'accertamento (v. comma 51 dell'articolo 5 della D.L. 30.12.1982). Tanto premesso, applicando tali principi al caso concreto ne deriva che essendo stati, in particolare, la citata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le citate intimazioni di pagamento che richiamano gli atti presupposti all'atto oggetto del presente ricorso regolarmente notificate e non impugnate, è precluso al ricorrente eccepire in questa sede che i tributi cui esse fanno riferimento erano già prescritti alla data della relativa notificazione. È pur vero che dalla data della notifica di tali atti prodromici alla riscossione da ultimo richiamati riprendono a decorrere i diversi termini di prescrizione dei vari tributi esposti, ma alla data di notifica dell'atto in questa sede impugnato non si era compiuta alcuna prescrizione. Infine, un'ultima notazione deve essere fatta in merito alla lunga trattazione che il ricorrente dedica alla disciplina di cui all'art. 1, commi 537-544, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità per l'anno 2013). Rileva la Corte che la parte di ciascuno dei due ricorsi che inizia con il titoletto “Esercizio di autotutela. Richiesta di annullamento della pretesa erariale” altro non è che una mera ricognizione normativa del richiamato istituto. Con riferimento al caso concreto, però, il ricorrente non enuncia se e quando abbia presentato l'istanza di sospensione (autotutela). Neppure il ricorrente ha prodotto copia della stessa. Pertanto, anche se l'Agenzia delle CO ha prodotto copia della interlocuzione avvenuta con il ricorrente in merito, il difetto di allegazione del ricorrente e l'assenza di una specifica domanda al Giudice rendono impossibile comprendere non solo quale sia la doglianza, ma addirittura se ci troviamo davvero di fronte ad un vero motivo di ricorso. Nel consegue la palese inammissibilità della questione. In definiva, i ricorsi riuniti vengono respinti. Il rigetto dei ricorsi riuniti e l'accertato difetto di giurisdizione sulla indicata parte del ricorso iscritto al R.G n. 2801/24 escludono qual si voglia profilo responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'Agenzia delle Entrate e della Agenzia delle Entrate CO. Segue il principio della soccombenza il regolamento delle spese di giudizio tra il ricorrente, da un lato, e l'Agenzia delle Entrate CO e l'Agenzia delle Entrate dall'altro. Le spese di lite tra le predette parti sono liquidate come in dispositivo, mente nulla è dovuto per le spese per quanto riguarda la CA di previdenza ed assistenza forense che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, decidendo sui ricorsi riuniti , così provvede:
- Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario rispetto ai crediti sottesi all'atto impugnato relativi a contributi per la CA NS ed esposti nelle cartelle presupposte specificatamente indicate nel ricorso iscritto al R.G. 2801/24; fissa il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente decisione per la relativa riassunzione;
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- Rigetta il ricorso relativamente alle cartelle presupposte specificatamente indicate nel ricorso iscritto al R.G. 2842/24 e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato nella parte ad esse relativa;
- Condanna il ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite che vengono liquidate in complessivi euro 3.500,00 tremilacinquecento in favore dell'Agenzia delle Entrate CO ed in complessivi euro 2.500,00 duemilacinquecento in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, oltre oneri accessori come per legge , se dovuti.
- Nulla per le spese per quanto riguarda la CA di Previdenza ed assistenza forense. Così deciso in Bari il 07/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. E. Peluso dott. V. Miccolis
12
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente PELUSO ENRICO, Relatore DI PAOLA SERGIO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2801/2024 depositato il 04/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - CO - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
CA Nazionale Di Previdenza E Assistenza NS - 80027390584
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130002003304000 CASSA NAZ.FOREN 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130002003304000 CASSA NAZ.FOREN 2008 R.G. n. 2801/2024 + 2842/2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130002003304000 CASSA NAZ.FOREN 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140039466919000 CASSA NAZ.FOREN 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140039466919000 CASSA NAZ.FOREN 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140039466919000 CASSA NAZ.FOREN 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140039466919000 CASSA NAZ.FOREN 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170033078265000 CASSA NAZ.FOREN 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170033078265000 CASSA NAZ.FOREN 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190002774480000 CASSA NAZ.FOREN 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190002774480000 CASSA NAZ.FOREN 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190052799988000 CASSA NAZ.FOREN 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190052799988000 CASSA NAZ.FOREN 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190052799988000 CASSA NAZ.FOREN 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200045013043000 CASSA NAZ.FOREN 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200045013043000 CASSA NAZ.FOREN 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210032849232000 CASSA NAZ.FOREN 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220035046742000 CASSA NAZ.FOREN 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220035046742000 CASSA NAZ.FOREN 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220035046742000 CASSA NAZ.FOREN 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220035046742000 CASSA NAZ.FOREN 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220035046742000 CASSA NAZ.FOREN 2019
- sul ricorso n. 2842/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_4elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - CO - Bari
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249016846089000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070082920787000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070082920787000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070082920787000 IRPEF-ALTRO 2004
2 R.G. n. 2801/2024 + 2842/2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070082920787000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070082920787000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120002827478000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120002827478000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120002827478000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130012554049000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130024039650000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130039688015000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130039688015000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130039688015000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160027781330000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160035379329000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160035379329000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170030099942000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180037943057000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180037943057000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180037943057000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180037943057000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190044913790000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190049713507000 RADIODIFFUSIONI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200003454272000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200012291292000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200032066332000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220029710865000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220029710865000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420220034025257000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420230030636808000 IMP.SOSTITUTIVA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1678/2025 depositato il 08/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate CO ed alla CA Nazionale di Previdenza NS in data 11/07/2024, depositato il successivo 04/08/2024, ed iscritto al R.G. n. 2801/24, l'Avv. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dal Abogado e Dottore Commercialista Difensore_1, impugnava l'avviso di intimazione n. 01420249016846089000, notificatogli dalla Agenzia delle Entrate CO in data 19/06/2024, nella parte relativa ad otto insolute cartelle di pagamento (singolarmente identificate in ricorso) per contributi previdenziali, sanzioni e interessi relativi agli anni 2007-2008-2010-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 dovuti alla CA di Previdenza Assistenza NS. Il ricorrente eccepiva: 1) in via preliminare, la nullità assoluta ed inesistenza giuridica della notifica dell'impugnata di intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo PEC;
2) Violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000 per omessa indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso, dei tributi da pagare, dell'Ente impositore e del termine per proporre l'impugnazione; 3) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L. 212/2000; 4) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
5) “Nullità dell'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate CO sussistendo vizi di notifica, anche se l'atto esattivo è impugnato dal contribuente”; 6) Intervenuta prescrizione del credito erariale. La parte ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto impugnato con
3 R.G. n. 2801/2024 + 2842/2024
vittoria di spese ed attribuzione nonché condanna delle controparti per responsabilità aggravata processuale e lite temeraria ex articolo 96 c.p.c.. In data 27/09/2024 si costituiva la Agenzia delle Entrate CO, rappresentata e difesa dal Nominativo_2proprio dipendente giusta procura notarile, ed eccepiva l'avvenuta regolare e tempestiva notifica sia delle cartelle presupposte sia di ulteriori susseguenti atti della riscossione i quali valevano anche come atti interruttivi della prescrizione. Produceva a tal fine copia della documentazione concernente le relative notifiche. L'Agente della CO deduceva altresì che le cartelle presupposte e gli ulteriori seguenti atti della riscossione, non essendo stati tempestivamente impugnati, erano divenuti definitivi con conseguente inammissibilità del ricorso. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva sia con riferimento alle questioni afferenti la notifica degli atti presupposti (in quanto di competenza dell'ente impositore) sia con riferimento alle questioni afferenti la prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'atto impugnato. Contestava altresì il lamentato difetto motivazionale essendo l'atto impugnato conforme al modello legale ed essendo stato l'obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento assolto mediante il richiamo ai titoli sottostanti. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato con vittoria di spese. Non si costituiva in giudizio la CA Nazionale di Previdenza NS. All'udienza del 21/10/2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva. In data 03/07/2025 il ricorrente depositava memorie illustrative per evidenziare la tardività della costituzione dell'Agenzia delle Entrate CO la quale si era costituita il 27/09/2024 ossia 78 giorni dopo la notifica dell'atto introduttivo. Con successivo ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate CO ed alla Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Bari, in data 15/07/2024, depositato in data 12/08/2024, ed iscritto al R.G. n. 2842/24, l'Avv. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dal Abogado e Dottore Difensore_1Commercialista , impugnava l'avviso di intimazione n. 01420249016846089000, notificatogli dalla Agenzia delle Entrate CO in data 19/06/2024, nella parte relativa a 17 (diciassette) presupposte cartelle di pagamento (singolarmente identificate in ricorso) per imposte dirette ed indirette, oltre sanzioni e interessi, relative agli anni 2004-2008-2009-2013-2014-2015- 2016-2017-2018-2019. Il ricorrente eccepiva: 1) in via preliminare, la nullità assoluta ed inesistenza giuridica della notifica dell'impugnata di intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo PEC;
2) Violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000 per omessa indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso, dei tributi da pagare, dell'Ente impositore e del termine per proporre l'impugnazione; 3) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L. 212/2000; 4) Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
5) “Nullità dell'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate CO sussistendo vizi di notifica, anche se l'atto esattivo è impugnato dal contribuente”; 6) Intervenuta prescrizione del credito erariale. La parte ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto impugnato con vittoria di spese ed attribuzione nonché condanna delle controparti per responsabilità aggravata processuale e lite temeraria ex articolo 96 c.p.c.. In data 27/09/2024 si costituiva la Agenzia delle Entrate CO, rappresentata e difesa dal proprio dipendente Nominativo_2 giusta procura notarile, ed eccepiva l'avvenuta regolare e tempestiva notifica sia delle cartelle presupposte sia di ulteriori susseguenti atti della riscossione i quali valevano anche come atti interruttivi della prescrizione. Produceva a tal fine copia della documentazione concernente le relative notifiche. L'Agente della CO deduceva altresì che le cartelle presupposte e gli ulteriori seguenti atti della riscossione, non essendo stati tempestivamente impugnati, erano divenuti definitivi con conseguente inammissibilità del ricorso. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva sia con riferimento alle questioni afferenti la notifica degli atti presupposti (in quanto di competenza dell'ente impositore) sia con riferimento alle questioni afferenti la prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'atto impugnato. Contestava altresì il lamentato difetto motivazionale essendo l'atto impugnato conforme al modello legale ed essendo stato l'obbligo
4 R.G. n. 2801/2024 + 2842/2024
di motivazione dell'intimazione di pagamento assolto mediante il richiamo ai titoli sottostanti. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato con vittoria di spese. L'Agenzia delle Entrate di Bari si costituiva in giudizio in data 11/10/2024 sostenendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione degli atti presupposti alla impugnata intimazione di pagamento. Inoltre l'Ufficio Finanziario eccepiva il difetto di legittimazione passiva rispetto ai vizi formali dell'atto impugnato ed a quelli relativi alle notifiche di atti prodromici effettuate a cura dall'Agente della CO. L'Agenzia delle Entrate di Bari eccepiva, altresì, la regolare notifica degli atti presupposti di propria competenza e l'insussistenza della eccepita prescrizione del credito azionato. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'udienza del 21/10/2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva. In data 03/07/2025 il ricorrente depositava memorie illustrative per evidenziare la tardività della costituzione dell'Agenzia delle Entrate CO, la quale si era costituita il 27/09/2024 ossia 78 giorni dopo la notifica dell'atto introduttivo, e della Agenzia delle Entrate, la quale si era costituita in giudizio in data 11/10/2024 ossia 84 giorni dopo la notifica dell'atto introduttivo. All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso, la memoria di costituzione e tutti gli atti e documenti depositati dalle parti, previa riunione dei ricorsi in esame, all'esito della discussione pubblica, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rigetta i ricorsi riuniti siccome infondati e dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla eccezione di omessa notifica degli atti presupposti e di prescrizione delle pretese relative a contributi previdenziali per i motivi di seguito illustrati. Preliminarmente la Corte rileva che il ricorrente ha proposto due distinti e tempestivi ricorsi (uno iscritto al R.G. n. 2801/24 e l'altro iscritto al R.G. n. 2842/24) avverso la medesima intimazione di pagamento n. 01420249016846089000. Pertanto la Corte - ai sensi dell'art. 273 c.p.c. - riunisce il ricorso iscritto al R.G n. 2842/24 a quello iscritto al R.G. n. 2801/24 per identità soggettiva ed oggettiva. Con il primo ricorso, iscritto al R.G. n. 2801/24, proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate CO e della CA di Previdenza e Assistenza NS, la parte ricorrente impugna la intimazione di pagamento n. 01420249016846089000 limitatamente alle seguenti cartelle presupposte:
1. 01420130002003304000, notificata il 11/09/2014
2. 01420140039466919000, notificata il 09/03/2015
3. 01420170033078265000, notificata il 16/01/2018
4. 01420190002774480000, notificata il 14/01/2019
5. 01420190052799988000, notificata il 24/01/2020
6. 01420200045013043000, notificata il 25/05/2022
7. 01420210032849232000, notificata il 28/09/2022
8. 01420220035046742000, notificata il 19/01/2023 La pretesa contenuta in tutte le predette cartelle presupposte appena elencate riguarda contributi previdenziali, sanzioni ed interessi relativi varie annualità. Con il secondo ricorso, iscritto al R.G. n. 2842/24, proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate CO e della Agenzia delle Entrate, la parte ricorrente impugna la medesima intimazione di pagamento n. 01420249016846089000 limitatamente alle seguenti cartelle presupposte:
1. 01420070082920787000, notificata il 04/12/2007
2. 01420120002827478000, notificata il 29/04/2014
3. 01420130012554049000, notificata il 03/09/2014
4. 01420130024039650000, notificata il 11/09/2013
5. 01420130039688015000, notificata il 28/11/2014
6. 01420160027781330000, notificata il 13/10/2016
5 R.G. n. 2801/2024 + 2842/2024
7. 01420160035379329000, notificata il 20/01/2017
8. 01420170030099942000, notificata il 23/01/2018
9. 01420180037943057000, notificata il 13/11/2018
10. 01420190044913790000, notificata il 30/09/2019
11. 01420190049713507000, notificata il 22/11/2019
12. 01420200003454272000, notificata il 29/02/2020
13. 01420200012291292000, notificata il 20/09/2021
14. 01420200032066332000, notificata il 26/11/2021
15. 01420220029710865000, notificata il 21/10/2022
16. 01420220034025257000, notificata il 14/12/2022
17. 01420230030636808000, notificata il 26/06/2023 La pretesa contenuta in tutte le predette cartelle presupposte appena elencate riguarda imposte dirette ed indirette con annesse sanzioni ed interessi relative varie annualità. Sempre preliminarmente la Corte rigetta l'eccezione del ricorrente in merito alla tardività della costituzione dell'Agenzia delle Entrate CO e dell'Agenzia delle Entrate in quanto costituitasi oltre i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto introduttivo. Osserva la Corte infatti che, rispetto alla data di notifica di ciascun ricorso avvenuta rispettivamente in data 11/07/2024 e 15/07/2024, l'Agente della CO si è costituito in giudizio il 27/09/2024 e l'Agenzia delle Entrate si è costituita in data 11/10/2024, ma il termine di 60 gg di cui all'art. 23 D.Lgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario) è sospeso dal 1 al 30 Agosto (per sospensione dei termini durante il periodo feriale). Pertanto sia l'Agenzia delle Entrate CO sia l'Agenzia delle Entrate devono essere considerate tempestivamente costituite in giudizio. In ogni caso, osserva altresì la Corte che per consolidata giurisprudenza (Cass. Ordinanza n. 30388 del 2024) l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23, comma 1, D.Lgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario), di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992, di venti giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale. Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'art. 23, comma 1, che non prevede, a differenza del precedente art. 22, comma 1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato. Nella fattispecie - rileva la Corte - l'Agenzia delle Entrate CO e l'Agenzia delle Entrate hanno rispettato il termine di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992 con la conseguenza della ammissibilità di tutte le eccezioni dalle stesse proposte e della ammissibilità di tutta la documentazione prodotta. Venendo al merito, il ricorrente mediante i due ricorsi in esame contesta la legittimità della intimazione di pagamento n. 01420249016846089000 - notificata a mezzo PEC dalla Agenzia delle Entrate CO in data 19/06/2024 - mediante la quale l'Agente della CO ha intimato il pagamento delle insolute cartelle di pagamento innanzi elencate sia per vizi propri della intimazione di pagamento sia per vizi che, inficiando i relativi atti presupposti, si riverberano sull'atto in questa sede impugnato. In particolare i vizi propri dell'impugnata intimazione di pagamento eccepiti dal ricorrente sono: la nullità della notifica dell'atto impugnato;
il difetto di motivazione sotto vari profili dello stesso;
la mancata allegazione degli atti presupposti e la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. In vizi degli atti presupposti eccepiti dal ricorrente riguardano, invece, l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa contributiva [ricorso R.G. n. 2801/24] e/o tributaria
[ricorso R.G. n. 2842/24] in essi contenuta. Ciò premesso la Corte rileva il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle domande del ricorrente relative a vizi derivanti dalle cartelle presupposte che afferiscono a contributi previdenziali dovuti alla CA NS (ossia tutte le cartelle elencate nel ricorso iscritto al R.G n. 2801/24). Infatti, l'intimazione di pagamento è atto impugnabile dinanzi al Giudice tributario, ma solo in quanto siano in essa esposte pretese dell'Agente della CO relative a somme dovute per tributi erariali o tasse locali (così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 2 d.lgs. 546/92 che è
6 R.G. n. 2801/2024 + 2842/2024
significativamente intitolato “Oggetto della giurisdizione tributaria”). Facendo applicazione di tale principio al caso di specie, gli atti presupposti (le cartelle di pagamento esposte nell'atto impugnato) elencati nel ricorso iscritto al R.G n. 2801/24 sono estranei al suddetto ambito oggettivo della Giurisdizione Tributaria. Essi, infatti, si riferiscono all'omesso pagamento di contributi alla CA NS e relative sanzioni ed interessi. Per tali motivi, in parte qua, la controversia dovrà essere trattata dal Giudice munito di giurisdizione, che sarà cura del ricorrente individuare, in sede di riassunzione della causa nei termini indicati in dispositivo. A questo punto è possibile procedere prima all'esame dei lamentati vizi propri dell'atto impugnato (comuni sia al ricorso iscritto al R.G n. 2801/24 sia al ricorso iscritto al R.G n. 2842/24) e poi all'esame dei lamentati vizi derivati da atti presupposti relativi a pretese tributarie (elencati nel solo ricorso iscritto al R.G n. 2842/24). Innanzitutto con il primo ed il quinto motivo parte ricorrente lamenta asseriti vizi di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento. Con il primo motivo la censura si concentra sull'essere stata la notifica effettuata mediante utilizzo della posta elettronica certificata. Il quinto motivo contiene, invece, una mera enunciazione del presunto vizio di notifica senza specificazione della causa o della violazione di legge da cui tale presunto vizio scaturisce. Pertanto il quinto motivo risulta inammissibile per genericità della domanda. Tornando al primo motivo, osserva la Corte che in base all'art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 la notifica degli atti della riscossione (cartella di pagamento, intimazione di pagamento etc.) può essere eseguita, in ossequio alle modalità di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata da spedire all'indirizzo del destinatario risultante dall'INI-PEC, ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applica quanto disposto dall'art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 che, fra l'altro, ammette la notificazione degli atti e/o avvisi al contribuente, a mezzo posta elettronica certificata, a condizione che si tratti di impresa individuale o costituita in forma societaria ovvero che si tratti di un professionista iscritto in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato. Siccome il ricorrente in quanto avvocato, come dichiarato in ricorso, è un soggetto obbligato ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, legittimamente l'Agenzia delle Entrate CO ha effettuato la notifica nei suoi confronti dell'impugnata intimazione di pagamento e degli altri atti presupposti mediante spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata al proprio indirizzo PEC. Ma vi è di più. Da ultimo la Corte di CAzione ha specificato che l'indirizzo PEC registrato nel INI-PEC, pur se attivato per lo svolgimento di una specifica attività professionale, può essere validamente utilizzato anche per notifiche relative ad atti estranei a tale attività (v. Cass. Ordin. n. 1615 del 22/01/2025). Quindi per i soggetti obbligati per legge a possedere un indirizzo PEC (come i professionisti), la notifica si considera perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, senza necessità di un domicilio digitale distinto per l'attività professionale e per le esigenze o questioni private.Infine, sempre in tema di notificazione a mezzo PEC di cartella esattoriale da parte dell'Agente della riscossione, La Corte di CAzione (v. SS.UU. n. 15979 del 18/05/2022 e Sez. Trib. Ordin. n. 15710 del 12/06/2025) ha ribadito che l'utilizzo da parte dell'Agente della CO per la spedizione di una cartella di un indirizzo di posta certificata istituzionale non inserito nei pubblici registri (quali Ini-Pec o Ipa) non determina di per sé la nullità della notifica. Sarà invece onere del contribuente che la contesta dimostrare quali pregiudizi sostanziali al proprio diritto di difesa si siano manifestati, con articolazione e prova di pregiudizi concreti, attuali e non generici. Siccome il ricorrente non ha neppure dedotto quale pregiudizio abbia ricevuto per la notifica a mezzo PEC dell'atto impugnato e degli atti presupposti, questa Corte reputa valida ed efficace la notifica dell'atto impugnato e quelle, sempre effettuate a mezzo PEC, degli atti presupposti. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio della carenza di motivazione dell'intimazione impugnata sotto plurimi profili (quali, l'omessa indicazione delle fattispecie da cui derivano gli importi intimati con conseguente impossibilità di individuare l'autorità giurisdizionale
7 R.G. n. 2801/2024 + 2842/2024
competente a ricevere il ricorso, l'omessa indicazione del termine per proporre l'impugnazione e l'omessa allegazione degli atti presupposti). Replica l'Agenzia delle Entrate CO che il contenuto dell'atto impugnato è completo giacché - in quanto conforme al modello legale - esso non richiede ulteriore motivazione e, comunque, non avrebbe potuto essere diverso. I motivi sono infondati. Osserva la Corte, infatti, che per consolidata giurisprudenza (v. Corte di CAzione Ordin. n. 21065 del 04/07/2022) il difetto di motivazione non sussiste quanto l'interessato è comunque posto nella condizione di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria. Ciò si realizza in ragione del fatto che il riferimento, contenuto nell'intimazione, alle cartelle di pagamento in precedenza notificate consente all'interessato di comprendere l'an ed il quantum della pretesa tributaria nonché le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa (ossia il mancato pagamento delle cartelle presupposte regolarmente notificate). Né l'Agente della CO è tenuto fornire ulteriori informazioni all'interessato quando l'intimazione di pagamento è conforme al modello legale predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorrente, per parte sua, non ha dedotto che l'intimazione di pagamento in esame fosse difforme dal modello legale e che non contenesse tutte le informazioni ed i dati previsti dal modello. Pertanto, per quel che concerne l'omessa indicazione delle fattispecie da cui derivava la pretesa impositiva e della ragione delle iscrizioni nei ruoli sottesi alle cartelle di pagamento presupposte, l'intimazione oggetto del presente ricorso è legittima e non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, attesa la natura vincolata del suo contenuto dispositivo, essa non avrebbe dovuto (e potuto) essere diversa da quella che è stata in concreto adottata. Infine risulta smentita per tabulas l'asserita omessa indicazione del termine per proporre ricorso e della autorità competente a ricevere il ricorso. Infatti, a pag. 2 dell'impugnata intimazione è dato leggere: < amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra.>>. Quindi, l'identificazione dei termini entro cui proporre impugnazione e dell'Autorità cui ricorrere è effettuata mediante diretto rinvio o richiamo a ciascuno degli atti presupposti (non solo elencati, ma anche sinteticamente riportati nel corpo della intimazione) cui l'intimazione impugnata fa seguito. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso che concerne l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti mediante l'atto impugnato. La Corte osserva che sotto il profilo del calcolo degli interessi il ricorrente non spiega se il difetto di motivazione si riferisce agli interessi calcolati negli atti presupposti ovvero anche a quelli presenti nella impugnata intimazione. Sotto il primo profilo la questione non è ammissibile in questa sede, ma avrebbe dovuto essere sollevata mediante impugnazione di ogni singolo atto presupposto. Sotto il secondo profilo l'Agente della CO sostiene che il calcolo degli interessi è stato effettuato applicando il tasso legale. Per quanto detto in precedenza in merito alla conformità al modello legale dell'intimazione in esame, l'Agente della CO non era tenuto a inserire alcuna specifica motivazione sul calcolo degli interessi. In ogni caso la censura del ricorrente sugli interessi resta assolutamente generica e, non avendo quest'ultimo contestato la conformità al modello legale dell'intimazione in questione, essa non consente di essere utilmente apprezzata da parte del Giudicante perché un motivo di ricorso non può assumere le forme della generica richiesta di verifica della legalità ovvero legittimità dell'atto impugnato. Indicativo del fatto che il ricorrente in merito a calcolo degli interessi abbia fatto una domanda meramente esplorativa - che, in quanto tale, è inammissibile - è la richiesta al Giudice di effettuare una consulenza tecnica di ufficio. La CTU non è un mezzo di ricerca della prova ossia non serve ad accertare se vi sia o meno un errore di calcolo. La CTU viene in ausilio al giudice nel momento in cui questi abbia individuato che vi sia stato un errore di fatto o di diritto nella procedura di calcolo. Nel caso di specie, come detto, il ricorrente non denunzia un errore di diritto o di calcolo, ma in maniera inammissibile chiede al giudice di verificare se un errore nel calcolo degli interessi sia stato commesso. Esaurito l'esame dei vizi propri dell'atto impugnato, la Corte procede ad esaminare le censure che
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riguardano i lamentati vizi degli atti presupposti a quello impugnato. Come detto in precedenza, questa Corte di Giustizia Tributaria non ha giurisdizione sulle pretese contenute nelle cartelle presupposte relative a contributi previdenziali [oggetto del ricorso iscritto al R.G. 2801/24], ma solo su quelle contenute nelle cartelle indicate nel ricorso iscritto al R.G. 2842/24 in quanto afferenti ad imposte dirette ed indirette insolute. Quindi, con il sesto motivo del ricorso iscritto al R.G. 2842/24 il ricorrente censura l'impugnata intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito erariale esposto nelle cartelle presupposte espressamente indicate ed inoltre lamenta l'omessa notifica di tali cartelle quali atti presupposti a quello impugnato. L'Agenzia delle Entrate CO eccepisce il proprio difetto di legittimazione per la fase antecedente alla consegna del Ruolo (in quanto il merito della pretesa impositiva e la notifica degli atti presupposti sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate) e replica di aver sia di aver regolarmente notificato tutti gli atti presupposti sia di aver interrotto il corso della prescrizione avendo provveduto a notificare al ricorrente anche ulteriori atti prodromici alla riscossione (dei quali produce anche copia delle relative notifiche) quali avvisi di intimazione e preavvisi di iscrizione ipotecaria che fanno riferimento alle cartelle esposte nella impugnata intimazione di pagamento. L'Agenzia delle Entrate di Bari, a sua volta, replica affermando di aver tempestivamente notificato al ricorrente gli atti presupposti di propria competenza e propugna l'inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione di tali atti presupposti. Il motivo di ricorso è infondato. Al riguardo la Corte ha preso in esame la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate CO (consistente nelle notifiche non solo degli atti presupposti indicati nell'impugnata intimazione, ma anche di ulteriori intimazioni di pagamento che fanno riferimento ai medesimi atti presupposti nonché di preavvisi di iscrizione ipotecaria che espongono sempre gli stessi atti presupposti) ed osserva che l'Agente delle CO, per quanto in questa sede di interesse, ha depositato:
- Avviso di Intimazione n. 01420169006460666000 notificato in data 11/04/2016 per compiuta giacenza;
- Avviso di intimazione n. 01420189007651032000 notificato in data 16/05/2018 < 16/05/2018 alle ore 14:08:17 (+0200) il messaggio "Invio AVI 01420189007651032000 Codice CF_Ricorrente_1 Email_2Fiscale " proveniente da ed indirizzato a "Email_3 " è stato consegnato nella casella di destinazione.>>;
- Avviso di intimazione n. 01420199005730662000 notificato in data 29/03/2019 < 29/03/2019 alle ore 11:05:17 (+0100) il messaggio "Invio AVI 01420199005730662000 Codice CF_Ricorrente_1 Email_2Fiscale " proveniente da ed indirizzato a "Email_3 " è stato consegnato nella casella di destinazione.>>;
- Avviso di intimazione n. 01420229002998330000 notificato in data 02/03/2022 << Il giorno 02/03/2022 alle ore 15:46:44 (+0100) il messaggio "Invio AVI 01420229002998330000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1" proveniente da "Email_2 Email_3ed indirizzato a " " è stato consegnato nella casella di destinazione.>>
- Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01476202200001197000 notificata in data 04/05/2022. << Il giorno 04/05/2022 alle ore 11:37:23 (+0200) il messaggio "Invio CPI 01476202200001197000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1" proveniente da " Email_2 Email_3 ed indirizzato a " " è stato consegnato nella casella di destinazione.>>;
- cartella di pagamento n. 01420200012291292000 notificata < (+0200) il messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 01420200012291292000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 Email_2" proveniente da " ed indirizzato a "Email_3 " è stato consegnato nella casella di
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destinazione>>;
- cartella di pagamento n. 01420200032066332000 notificata < (+0100) il messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 01420200032066332000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 Email_2" proveniente da ed indirizzato a "Email_3 " è stato consegnato nella casella di destinazione.>>;
- cartella di pagamento n. 01420220029710865000 notificata < (+0200) il messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 01420220029710865000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 Email_2" proveniente da ed Email_3indirizzato a " " è stato consegnato nella casella di destinazione.>>;
- cartella di pagamento n. 01420220034025257000 notificata < (+0100) il messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 01420220034025257000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1" proveniente da Email_2 ed Email_3indirizzato a " " è stato consegnato nella casella di destinazione.>>;
- cartella di pagamento n. 01420230030636808000 notificata < (+0200) il messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 01420230030636808000 Codice Fiscale CF_Ricorrente_1" proveniente da Email_2 ed indirizzato a "Email_3 " è stato consegnato nella casella di destinazione>>. Il ricorrente, per parte sua, non ha espressamente contestato i predetti documenti prodotti dalla parte resistente a confutazione di quanto dallo stesso esposto nei motivi del ricorso in esame in merito alla omessa notifica degli atti presupposti né ha contestato le relative notifiche (che, peraltro, sono state tutte, tranne una, effettuate ad un indirizzo PEC). Pertanto, sulla base dei documenti prodotti, la Corte rileva che la resistente Agenzia delle Entrate CO ha dimostrato che il ricorrente ha effettivamente e legalmente ricevuto i predetti atti della riscossione presupposti alla impugnata intimazione di pagamento nonché gli ulteriori atti della riscossione che li richiamano. Inoltre, come dedotto dalla resistente Agenzia della CO e non contestato dal ricorrente, tutti i predetti atti presupposti ovvero prodromici alla riscossione sono diventati definitivi giacché l'odierno ricorrente non ha impugnato né la citata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria né le citate intimazioni di pagamento che, a loro volta, richiamano gli atti presupposti all'atto oggetto del presente ricorso. A questo punto la Corte osserva che il contribuente, odierno ricorrente, non avendo impugnato né i predetti atti presupposti all'atto impugnato né i predetti atti prodromici alla riscossione non fece tempestivamente valere gli eventuali vizi degli stessi tra cui quelli concernenti la notifica e quelli concernenti la prescrizione dei crediti tributari in essi esposti. La conseguenza di tale inerzia del ricorrente comporta la cd. cristallizzazione della pretesa tributaria in essi contenuta. Tanto implica, altresì, che il ricorrente non può invocare l'illegittimità dell'atto presupponente per vizi di atti presupposti o prodromici regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati. Al riguardo questa Corte Tributaria rinvia ai principi in tal senso espressi dalla Suprema Corte di CAzione nell'ordinanza n. 27093/2022 la quale - proprio con riferimento alla impugnazione di atti della riscossione relativi a crediti già prescritti - ha avuto modo di precisare che:
<<è senz'altro vero che, all'epoca della notifica delle dette intimazioni, i crediti fossero prescritti, ma proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della descritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit., il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la (ulteriore, rispetto a quella già verificatasi in occasione della notifica delle cartelle, anch'esse non impugnate) cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda, anche, la già citata Cass. n. 30911/2019).>>. Merita, a questo punto, ricordare che - secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, i tributi
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soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la Legge non prevede termini prescrizionali differenti. Pertanto, con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr., ex multis, Cass. n. 8713 del 2022 ; n. 1692 del 2024 e n. 3827 del 2024). Per quanto riguarda, invece, gli accessori dell'obbligazione tributaria la Suprema Corte (v. Cass. Civile, Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2095) ha recentemente ribadito il proprio orientamento in base al quale le sanzioni e gli interessi si prescrivono in cinque anni in virtù dell'autonomia dell'obbligazione principale rispetto a quella degli accessori i quali sono soggetti a regole proprie (in particolare art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda gli interessi, ed art. 20 d. lgs. n. 472/1997 per le sanzioni). Infine, soggetta ad una regola legale propria è anche l'obbligazione tributaria relativa alla tassa regionale automobilistica che si prescrive al decorso dell'intero terzo anno successivo a quello in cui è divenuto definitivo l'accertamento (v. comma 51 dell'articolo 5 della D.L. 30.12.1982). Tanto premesso, applicando tali principi al caso concreto ne deriva che essendo stati, in particolare, la citata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le citate intimazioni di pagamento che richiamano gli atti presupposti all'atto oggetto del presente ricorso regolarmente notificate e non impugnate, è precluso al ricorrente eccepire in questa sede che i tributi cui esse fanno riferimento erano già prescritti alla data della relativa notificazione. È pur vero che dalla data della notifica di tali atti prodromici alla riscossione da ultimo richiamati riprendono a decorrere i diversi termini di prescrizione dei vari tributi esposti, ma alla data di notifica dell'atto in questa sede impugnato non si era compiuta alcuna prescrizione. Infine, un'ultima notazione deve essere fatta in merito alla lunga trattazione che il ricorrente dedica alla disciplina di cui all'art. 1, commi 537-544, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità per l'anno 2013). Rileva la Corte che la parte di ciascuno dei due ricorsi che inizia con il titoletto “Esercizio di autotutela. Richiesta di annullamento della pretesa erariale” altro non è che una mera ricognizione normativa del richiamato istituto. Con riferimento al caso concreto, però, il ricorrente non enuncia se e quando abbia presentato l'istanza di sospensione (autotutela). Neppure il ricorrente ha prodotto copia della stessa. Pertanto, anche se l'Agenzia delle CO ha prodotto copia della interlocuzione avvenuta con il ricorrente in merito, il difetto di allegazione del ricorrente e l'assenza di una specifica domanda al Giudice rendono impossibile comprendere non solo quale sia la doglianza, ma addirittura se ci troviamo davvero di fronte ad un vero motivo di ricorso. Nel consegue la palese inammissibilità della questione. In definiva, i ricorsi riuniti vengono respinti. Il rigetto dei ricorsi riuniti e l'accertato difetto di giurisdizione sulla indicata parte del ricorso iscritto al R.G n. 2801/24 escludono qual si voglia profilo responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'Agenzia delle Entrate e della Agenzia delle Entrate CO. Segue il principio della soccombenza il regolamento delle spese di giudizio tra il ricorrente, da un lato, e l'Agenzia delle Entrate CO e l'Agenzia delle Entrate dall'altro. Le spese di lite tra le predette parti sono liquidate come in dispositivo, mente nulla è dovuto per le spese per quanto riguarda la CA di previdenza ed assistenza forense che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, decidendo sui ricorsi riuniti , così provvede:
- Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario rispetto ai crediti sottesi all'atto impugnato relativi a contributi per la CA NS ed esposti nelle cartelle presupposte specificatamente indicate nel ricorso iscritto al R.G. 2801/24; fissa il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente decisione per la relativa riassunzione;
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- Rigetta il ricorso relativamente alle cartelle presupposte specificatamente indicate nel ricorso iscritto al R.G. 2842/24 e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato nella parte ad esse relativa;
- Condanna il ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite che vengono liquidate in complessivi euro 3.500,00 tremilacinquecento in favore dell'Agenzia delle Entrate CO ed in complessivi euro 2.500,00 duemilacinquecento in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, oltre oneri accessori come per legge , se dovuti.
- Nulla per le spese per quanto riguarda la CA di Previdenza ed assistenza forense. Così deciso in Bari il 07/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. E. Peluso dott. V. Miccolis
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