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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 376/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4719/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00329732 37 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento in epigrafe relativa a tassa rifiuti anni2006 e 2007. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue:
1) Intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'asserito diritto.
2) Mancata notifica degli atti prodromici – Mancato rispetto della sequenza prevista per la notifica degli atti.
3) Mancata allegazione degli atti prodromici – Difetto di motivazione.
4) Chiedeva la condanna in solido della ON e dell'ATO Me 1 Spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Con deduzioni del 22-12-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate ON la quale, preliminarmente, eccepiva la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione nel presente giudizio relativamente ai motivi di opposizione riferibili alla legittimità dell'iscrizione a ruolo ed in particolare alle attività compiute dall'Ente Impositore o che lo stesso avrebbe dovuto compiere prima della consegna del ruolo all'Agente della ON. Nel merito della notifica della cartella di pagamento, confermava la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative del 02-01-2026 il ricorrente insisteva nelle richieste formulate nel ricorso introduttivo.
Ometteva l'ATO Me 1 Spa in liquidazione di costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Censurabile appare, preliminarmente, il comportamento processuale tenuto dall'ATO Me 1 Spa in liquidazione la quale, omettendo di costituirsi, si sottrae all'onere di provare la legittimità della propria pretesa e dedurre in merito ai motivi di ricorso, così come previsto dall'art. 23, D.L.vo n.546 del 1992.
Procedendo all'esame dei motivi di ricorso muovendo dalla ragione più liquida, evincibile dal combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (in tal senso: Cass., 12002/2014; 23621/2011). Nella specie, assume rilievo decisivo ed assorbente, la constatazione dell'avvenuta prescrizione della pretesa quale conseguenza dell'omessa notifica degli atti prodromici (atti interruttivi della prescrizione).
La prova sulla notifica delle fatture e della intimazione di pagamento, doveva essere fornita dall'Ente impositore il quale non si è costituito in giudizio. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel sostenere che “in materia di notifica degli atti tributari, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. È, pertanto, consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo” (in tal senso, ex plurimis: Cass., sez. 5, 26660/2023). Le fatture (rectius avvisi) avrebbero dovuto essere notificate nei termini di cui all'art. 1, c. 161 L. 296/2006 che prescrive che gli avvisi in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Del pari non provata appare la notifica dell'intimazione di pagamento.
In merito al regolamento delle spese, si osserva che i motivi di opposizione si riferiscono alla legittimità dell'iscrizione a ruolo ed in particolare alle attività compiute dall'Ente Impositore o che lo stesso avrebbe dovuto compiere prima della consegna del ruolo all'Agente della ON. Per tali eccezioni, quindi, unico soggetto legittimato a controdedurre è l'Ente Impositore che ha individuato il soggetto destinatario dell'imposta, ha determinato i criteri e la misura di applicazione della medesima e per ultimo ha formato i ruoli successivamente consegnati all'Agente della ON che si occupa esclusivamente della materiale riscossione delle imposte. Ne consegue che l'ATO Me 1 Spa in liquidazione deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta. Si ravvisano, invece, valide ragioni per dichiarare compensate le spese relativamente all'ADER.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella di pagamento. Condanna l'ATO Me 1 Spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 950,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta. Spese compensate relativamente all'ADER.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4719/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00329732 37 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento in epigrafe relativa a tassa rifiuti anni2006 e 2007. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue:
1) Intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'asserito diritto.
2) Mancata notifica degli atti prodromici – Mancato rispetto della sequenza prevista per la notifica degli atti.
3) Mancata allegazione degli atti prodromici – Difetto di motivazione.
4) Chiedeva la condanna in solido della ON e dell'ATO Me 1 Spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Con deduzioni del 22-12-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate ON la quale, preliminarmente, eccepiva la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione nel presente giudizio relativamente ai motivi di opposizione riferibili alla legittimità dell'iscrizione a ruolo ed in particolare alle attività compiute dall'Ente Impositore o che lo stesso avrebbe dovuto compiere prima della consegna del ruolo all'Agente della ON. Nel merito della notifica della cartella di pagamento, confermava la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative del 02-01-2026 il ricorrente insisteva nelle richieste formulate nel ricorso introduttivo.
Ometteva l'ATO Me 1 Spa in liquidazione di costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Censurabile appare, preliminarmente, il comportamento processuale tenuto dall'ATO Me 1 Spa in liquidazione la quale, omettendo di costituirsi, si sottrae all'onere di provare la legittimità della propria pretesa e dedurre in merito ai motivi di ricorso, così come previsto dall'art. 23, D.L.vo n.546 del 1992.
Procedendo all'esame dei motivi di ricorso muovendo dalla ragione più liquida, evincibile dal combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (in tal senso: Cass., 12002/2014; 23621/2011). Nella specie, assume rilievo decisivo ed assorbente, la constatazione dell'avvenuta prescrizione della pretesa quale conseguenza dell'omessa notifica degli atti prodromici (atti interruttivi della prescrizione).
La prova sulla notifica delle fatture e della intimazione di pagamento, doveva essere fornita dall'Ente impositore il quale non si è costituito in giudizio. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel sostenere che “in materia di notifica degli atti tributari, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. È, pertanto, consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo” (in tal senso, ex plurimis: Cass., sez. 5, 26660/2023). Le fatture (rectius avvisi) avrebbero dovuto essere notificate nei termini di cui all'art. 1, c. 161 L. 296/2006 che prescrive che gli avvisi in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Del pari non provata appare la notifica dell'intimazione di pagamento.
In merito al regolamento delle spese, si osserva che i motivi di opposizione si riferiscono alla legittimità dell'iscrizione a ruolo ed in particolare alle attività compiute dall'Ente Impositore o che lo stesso avrebbe dovuto compiere prima della consegna del ruolo all'Agente della ON. Per tali eccezioni, quindi, unico soggetto legittimato a controdedurre è l'Ente Impositore che ha individuato il soggetto destinatario dell'imposta, ha determinato i criteri e la misura di applicazione della medesima e per ultimo ha formato i ruoli successivamente consegnati all'Agente della ON che si occupa esclusivamente della materiale riscossione delle imposte. Ne consegue che l'ATO Me 1 Spa in liquidazione deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta. Si ravvisano, invece, valide ragioni per dichiarare compensate le spese relativamente all'ADER.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella di pagamento. Condanna l'ATO Me 1 Spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 950,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta. Spese compensate relativamente all'ADER.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile