Art. 2.
I lavori da eseguire a cura dello Stato in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilita' e urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.
I lavori da eseguire a cura dello Stato in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilita' e urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.