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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16890 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 16249/2019 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice LA CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16249 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 29 maggio 2025
TRA
con sede legale in Bologna, Via della Cooperazione, n. Parte_1
34 (C.F. e P.IVA ), in persona dell'Amministratore Delegato, rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli Avv.ti Prof. Francesco Sciaudone ed Ilario Giangrossi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Pinciana, n. 25;
- attrice
E
(Cod. Fisc. – P. Iva , con sede legale in Roma, Via Giulio CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
NC BO n.65, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dagli Avvocati
GO CR e UC OS ed elettivamente domiciliata nel loro Studio in Roma, alla Via
ON BE n. 35;
(N.V.), con sede legale in Bruxelles (Belgio), Avenue des Arts 56, e sede COroparte_2 secondaria e , in Roma, Via Raffaello Matarazzo 19 (C.F. e COroparte_3
P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_4
1 Avvocati Prof. Carlo F. Giampaolino e Andrea D'Onghia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via di Villa Sacchetti 11;
con sede legale in Via Targowa n. 74, Varsavia (ON) COroparte_4
(P.IVA/NIP: PL1132316427), in persona dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Jacek Bieniak, Giuseppe La Rosa
e Prof. Renato La Rosa, elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Catania, Via Pola
n°19;
-convenute nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
29 maggio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e dinanzi al Tribunale CP_1 COroparte_2 COroparte_4 di Roma, per sentir “In via principale: accertare e dichiarare la totale infondatezza delle richieste CO Part notificate in data 15 febbraio 2019 da a e, per l'effetto, che Parte_1
CO
nulla deve, a qualsiasi titolo, a per le ragioni esposte in narrativa;
accertare e
[...] dichiarare la totale infondatezza delle richieste notificate in data 12 novembre 2018 da
[...]
e, per l'effetto, che COroparte_5 Parte_1
nulla deve, a qualsiasi titolo, ad ,
[...] CP_2 COroparte_5 COroparte_3 per le ragioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare che le Procure sono comunque invalide
e/o inefficaci per il mancato avveramento delle condizioni presupposte, per le ragioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare che ha violato i limiti e/o si è resa comunque CP_1
Part inadempiente rispetto alle Procure alla stessa conferite da e, per l'effetto, accertare e Part dichiarare l'inefficacia rispetto a di ogni atto e/o contratto e/o negozio posto in essere da CO Part con accertare e dichiarare che è tenuta a manlevare e tenere indenne da CP_1 CP_1 ogni pretesa, pregiudizio, costo, onere, minusvalenza e/o altra conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla sottoscrizione dei PBA o delle Procure e/o comunque originata e/o relativa agli appalti Linea 7 e Linea E59. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesto ill.mo Giudice dovesse ritenere che la Società avesse aderito ai Consorzi che hanno
2 stipulato i COratti e la Polizza di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inefficacia di tale adesione, per mancata assunzione di preventiva delibera assembleare ex art. 2361, comma 2, cod. civ., necessaria per legittimare l'assunzione di partecipazione a tali consorzi e, per l'effetto, CO accertare e dichiarare che nulla deve a ed Parte_1 CP_2
; per la denegata e non creduta ipotesi di COroparte_5
CO accoglimento, anche parziale, delle eventuali domande che ed dovessero CP_2
Part proporre in corso di causa, condannare a manlevare e tenere indenne da ogni avversa CP_1 domanda, richiesta risarcitoria, nonché da ogni pregiudizio a ciò correlato. In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio”.
Premetteva l'attrice di svolgere la propria attività nel settore ferroviario, e segnatamente nel campo della progettazione, costruzione, manutenzione e rinnovamento delle linee ferroviarie e metrotranviarie;
di operare sovente in veste di subappaltatrice di società che abbiano ottenuto la concessione di appalti pubblici e, in particolare, di RFI Rete Ferroviaria TAna, ossia il gestore, partecipato al 100% da Ferrovie dello Stato TAne, dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
di essere stata coinvolta da parte di proprio in ragione dell'esperienza maturata nel
CP_1 settore, in un progetto di intervento sulle linee ferroviarie polacche, finanziato principalmente tramite fondi europei, in cui avrebbe ricoperto il ruolo di General COractor;
di essere stata
CP_1 richiesta in particolare da parte di di partecipare a talune gare in ON, in qualità di
CP_1 consorziata, non essendo la convenuta in possesso delle competenze e dei requisiti tecnici necessari;
di avere partecipato, in particolare, su richiesta di alla procedura di prequalifica per la gara
CP_1 concernente la “ricostruzione del tracciato dei binari, con infrastrutture di supporto sulla linea ferroviaria E 59, tratta Leszno – Czempiń” nella cornice del progetto “Lavori sulla linea ferroviaria
E 59 tratta Wrocław – Poznań, Stadio IV, tratta dal confine della Provincia della Bassa Silesia a CO Czempiń”, indetta dalla società di diritto polacco, a partecipazione pubblica, che, nello stesso CO periodo era stata indetta da un'ulteriore gara d'appalto, per “la strutturazione e l'esecuzione di lavori di costruzione sulla linea ferroviaria n. 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk sulla tratta Warszawa – Otwock – Deblin – Lubin, tratta Otwock – Lubin tra i Km 26.050 – 175,850
Appalto Parziale C – esecuzione di lavori di modernizzazione della linea ferroviaria n. 7 sulla tratta Deblin-Lublin”; che, mentre, per la gara relativa alla Linea E59, aveva interpellato CP_1
Parte solo per quella avente ad oggetto la Linea 7, aveva coinvolto due ulteriori soggetti, CP_1 ossia la società di diritto e la COroparte_6 società di diritto polacco che era stata COroparte_7 espressamente richiesta da parte di la costituzione di Consorzi ai fini della partecipazione CP_1 alle gare (giacché tale strutturazione avrebbe permesso una migliore valutazione in sede di
3 punteggio per la prequalifica) e il conferimento nei confronti della convenuta di deleghe per CO spendere il nome delle associate nei confronti di di avere accolto la richiesta di pur
CP_1 precisando che avrebbe preferito assumere la posizione di subappaltatrice, più aderente al reale ruolo svolto da parte sua, tanto che era stato convenuto tra le parti che essa fosse comunque considerata come tale. Parte In data 15 dicembre 2015, aveva quindi stipulato con un primo “Pre-Bid Agreement”,
CP_1 con cui le parti avevano disciplinato le loro obbligazioni nell'ottica dell'eventuale futura partecipazione all'Appalto Linea E59; di seguito, il 1° marzo 2016 (ancora in fase precedente la Parte prequalifica), aveva sottoscritto, unitamente ad e PB, un
CP_1 COroparte_6 secondo “Pre-Bid Agreement”, con cui erano state regolamentate le rispettive obbligazioni nell'ottica dell'eventuale futura partecipazione all'Appalto Linea 7. Erano state poi sottoscritte le procure in favore di nel dettaglio in data 15 dicembre 2015, la procura in relazione
CP_1
Parte all'appalto avente ad oggetto la Linea E59 e in data 22 aprile 2016, la congiuntamente a
[...]
e PB, aveva sottoscritto un'ulteriore procura, concernente l'Appalto Linea 7. CP_6
Nell'assunto dell'attrice, la validità delle procure si reggeva sul presupposto (ben noto alle parti) della costituzione dei Consorzi, relativi sia alla Linea 7 che alla Linea E 59, e dell'effettivo svolgimento da parte sua del ruolo di subappaltatrice;
tale presupposto, tuttavia, sarebbe rimasto frustrato per effetto del comportamento illegittimo di Esponeva, infatti, l'attrice che ai sensi CP_1 dei Pre-Bid Agreement, le parti avrebbero dovuto cooperare nella preparazione dell'offerta, in accordo ad un programma da stabilire immediatamente dopo che i documenti relativi ad essa fossero stati ricevuti;
analogamente, tutte le decisioni concernenti i termini ed il prezzo dell'offerta avrebbero dovuto essere concordati tra le parti prima della loro presentazione al committente: sennonché, si doleva l'attrice del fatto che tali disposizioni fossero state disattese. Infatti, terminata la fase di prequalifica, nonostante non si fosse mai addivenuti ad un accordo in merito ai numeri dell'offerta da presentare alla stazione appaltante e nonostante non fosse stato costituito alcun
Consorzio tra le parti qualificate, in data 30 gennaio 2017, aveva inviato l'offerta per la CP_1
Parte Linea E-7 anche in nome e per conto di e PB e tale offerta era risultata COroparte_6 vittoriosa, con aggiudicazione della commessa in data 20 marzo 2017; ed anche in riferimento alla linea E59, nonostante non si fosse mai addivenuti ad un accordo in merito ai numeri dell'offerta da presentare alla stazione appaltante e nonostante non fosse stato costituito alcun Consorzio tra le CO parti qualificate, aveva inviato l'offerta relativa alla Gara a anche in nome e per conto CP_1
Parte di ancora l'offerta era risultata vittoriosa, con aggiudicazione dell'appalto in data 20 marzo Parte 2017. sul presupposto che i lavori per entrambe le linee avrebbero dovuto iniziare nel mese di
4 giugno 2017, si era quindi preoccupata di porre in essere le operazioni preliminari al fine di poter procedere nei termini di legge, alcune delle quali richiedevano ingenti costi.
Con mail del 10 aprile 2017 l'attrice aveva poi ricevuto una bozza del contratto di subappalto da sottoscrivere, da cui risultava che i prezzi indicati da erano mediamente inferiori del 40% CP_1
Parte circa rispetto a quelli indicati da nella propria lettera d'offerta: aveva quindi appreso che Parte
nonostante avesse vinto le gare grazie all'apporto decisivo dei titoli posseduti da in CP_1 totale autonomia (e in spregio agli interessi dell'esponente, nonché dei più elementari doveri di buona fede), aveva concordato con la committente dei prezzi inaccettabili.
Sosteneva l'attrice che la condotta di fosse stata posta in essere in violazione del contenuto CP_1 dei Pre-Bid Agreement e che per tale ragione aveva chiesto di essere estromessa dai Consorzi, sennonché tale ultima eventualità avrebbe comportato la perdita da parte di dei requisiti CP_1 necessari alla stipulazione dei contratti.
Allo scopo di venire incontro alle esigenze di l'attrice aveva quindi predisposto la bozza di CP_1
Parte un accordo transattivo che prevedeva, in sintesi, che avrebbe mantenuto una partecipazione formale nei Consorzi, per evitare che il contratto d'appalto venisse di fatto annullato, a fronte Parte dell'assunzione da parte di (i) di una manleva a favore di e (ii) del rimborso degli
CP_1 ingenti costi sostenuti da parte della medesima in relazione agli appalti. pur non replicando
CP_1 per iscritto, aveva fornito ampie rassicurazioni all'attrice circa il raggiungimento di un accordo. Parte In assenza, però, di alcuna determinazione formale da parte di non aveva poi
CP_1 sottoscritto alcun Consortium Agreement, né per la Linea 7, né per la Linea E59, sì da essere estromessa dalla compagine: di conseguenza, (i) per la Linea 7 era stato sottoscritto, in data 25 settembre 2017, un Consortium Agreement tra ed GR UC LL (succeduta a
CP_1
, senza la sottoscrizione di CLF;
mentre (ii) per la Linea E59 non era stato COroparte_6 stipulato alcun Consortium Agreement. Parte era rimasta quindi estranea agli appalti, non essendo divenuta parte dei Consorzi e la stazione appaltante avrebbe dovuto avvedersi della circostanza, operando con diligenza;
mentre ciò non era avvenuto.
Il General COractor aveva successivamente stipulato: (a) in data 29 maggio 2017, il contratto n.
90/101/0038/17/Z/I, avente ad oggetto i “lavori sulla linea ferroviaria n. 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa - Dorohusk sulla sezione Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, sezione Otwock - Lublin
In Km 26,050-175,850” (per brevità, l'“Appalto Linea 7”) e (b) in data 23 giugno 2017, il contratto n. 90/107/0116/17/Z/I, avente ad oggetto i “lavori sulla linea ferroviaria n° E59, sezione Wroclaw-
Poznan, tappa IV, sezione dal confine del Voivodato della Bassa Slesia fino a Czempin”. In tali contesti, aveva posto in essere una condotta di rilevante gravità, spendendo illegittimamente CP_1
5 Parte il nome di con la stazione appaltante e offrendo quali documenti atti a dimostrare la costituzione dei Consorzi i Pre-Bid Agreements, ovverosia documenti preliminari ed inidonei a CO fondare qualsiasi obbligazione dell'esponente nei confronti di
Ulteriormente, aveva negoziato l'emissione del performance bond n. 99/036907/2017 - CP_1
CO 99/036908/2017 emesso da Towarzystwo Ubezpieczen EU RM SA a favore di e, come controgaranzia rispetto al Performance Bond, era stata stipulata tra il General COractor e la di , la polizza fideiussoria n. 2266493; ancora COroparte_3 COroparte_2 una volta spendendo illegittimamente il nome dell'esponente con la Compagnia CP_1
Assicurativa, benché nessun potere le fosse mai stato conferito. CO L'attrice riferiva poi di avere ricevuto di recente comunicazioni da dalle quali aveva desunto che aveva fatturato autonomamente ed incassato le anticipazioni contrattuali relative ai due CP_1 appalti (per zł 43.676.314,08, pari a circa euro 10.063.666,83, in relazione alla commessa E59, e per zł 93.054.821,21 (pari a circa euro 21.441.203,04) per la commessa Linea 7. CO In data 22 ottobre 2018, aveva notificato ad in proprio e in qualità di capofila del CP_1
Consorzio Linea 7, una dichiarazione di recesso dal contratto, addebitando conseguentemente a tutte le società partecipanti all'asserito Consorzio una penale dall'importo di 248.689.532,65 PLN;
Parte ed ancora in data 12 novembre 2018, aveva ricevuto una missiva da EH TA, con cui quest'ultima le aveva segnalato che, in data 10 ottobre 2018, PKP avrebbe escusso il CP_8
per un importo di PLN 93.054.821,21, pari ad Euro 21.762.551,76 e che aveva intenzione di
[...] chiedere a tutte le società parte dell'asserito Consorzio Linea 7 il pagamento di tale somma. Erano CO Parte quindi seguite due missive: in data 24 novembre 2018, aveva notificato a un'intimazione, richiedendo il pagamento dell'importo di 248.689.532,65 PLN, pari ad Euro 57.418.655,76. CO Con riferimento alla Linea E59, in data 22 ottobre 2018, aveva notificato ad in proprio CP_1
e in qualità di capofila dell'asserito , una dichiarazione di recesso dal contratto, COroparte_9 addebitando conseguentemente a tutte le società partecipanti all'asserito Consorzio una penale dall'importo di 130.932.942,23 PLN pari ad Euro 30.230.438,16. Con lettera di diffida del 3 Parte dicembre 2018, aveva contestato ad EH TA la propria totale estraneità rispetto ai contratti e alla polizza, senza tuttavia ottenere alcuna risposta dalla Compagnia Assicurativa. CO Da ultimo, con due missive pervenute in data 15 febbraio 2019 (e datate 4 febbraio 2019), aveva precisato le proprie pretese, chiarendo che, a seguito dell'escussione del COroparte_8 per la Linea 7 e di altra garanzia per la Linea E59, le richieste economiche si sarebbero ridotte: (i) a
155.634.711,44 zł, pari ad Euro 35.953.174,69, per la penale Linea 7 e (ii) a 43.676.314,08 zl, pari CO ad Euro 10.089.665,32 per la penale Linea E59: cosicché, complessivamente, pretendeva da
6 Parte l'astronomico importo di Euro 46.042.840,00, che, unito alla somma di Euro 21.762.551,76, pretesa da EH TA, comportava un rischio di passività pari ad Euro 67.805.391,80.
Tanto premesso, l'attrice dichiarava di agire in giudizio, al fine di far accertare e dichiarare: (i) la propria estraneità ai contratti ed alla polizza e, per l'effetto, (ii) la non debenza degli importi pretesi CO da ed EH TA, nonché, in ogni caso, (iii) l'obbligo di manleva in capo ad CP_1
Affermava l'attrice che le pretese della stazione appaltante e di EH TA traessero origine dalla Parte supposta partecipazione di ai Consorzi;
che l'erroneo convincimento delle controparti fosse stato ingenerato dalla condotta illegittima di che aveva utilizzato le procure conferitele, CP_1 benché fossero divenute ormai inefficaci a seguito della mancata stipulazione dei Consortium
Agreement, ed aveva utilizzato documenti meramente preliminari, quali i PBA, come se fossero stati accordi definitivi istitutivi dei Consorzi: di talché dovesse ritenersi che avesse agito CP_1 quale falsus procurator.
Inoltre, deduceva che le procure fossero state conferite sul presupposto (ben noto alle parti) della costituzione dei Consorzi, cosicché dovesse ritenersi l'inefficacia di esse, in difetto di quest'ultima.
Quanto alla garanzia, sosteneva che la polizza fosse stata sottoscritta tra EH TA e “a CP_1 controgaranzia del Performance Bond”, con spendita, da parte del General COractor, del nome Parte della pretesa “JV” tra PB e allorché la joint venture non era CP_1 COroparte_6 affatto esistente, cosicché non avesse alcun potere di sottoscrivere per conto di essa;
né CP_1 peraltro le procure avevano contemplato anche il conferimento del potere di sottoscrivere polizze. Parte In via subordinata, affermava l'inopponibilità a dei debiti dei Consorzi, per mancata approvazione assembleare ex art. 2361, comma 2, cod. civ. della partecipazione della società ai
Consorzi.
In via ulteriormente subordinata, chiedeva accertarsi la responsabilità di e formulava CP_1 domanda di manleva nei confronti della stessa, in quanto l'obbligazione avrebbe tratto origine dal contegno di la quale avrebbe sottoscritto i contratti nel proprio interesse esclusivo, senza CP_1 che l'esponente avesse mai ricevuto alcun beneficio. Inoltre, l'obbligo di di tenere indenne CP_1
l'attrice sarebbe derivato dalla sottoscrizione dei PBA, avendo in essi assunto l'obbligo di CP_1
Parte tenere indenne da qualsiasi responsabilità e costo.
Infine, l'attrice affermava la competenza del Tribunale adito a conoscere della controversia, sia ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ., in quanto foro del luogo in cui le convenute EH TA e CP_1 avessero sede, che in virtù dell'art. 14 della Polizza per cui “Qualunque controversia relativa alla presente polizza sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente”.
7 CO Con riguardo a rilevava che, ai sensi dell'art. 8 del Reg. 1215/2012 (c.d. Regolamento
Bruxelles II-bis): “una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica, onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata”.
Si costituiva fornendo diversa ricostruzione della vicenda: riferiva di avere partecipato CP_1 alle due distinte procedure di gara per l'affidamento da parte della COroparte_4 degli appalti di lavori sulla Linea ferroviaria E59 e sulla linea ferroviaria n. 7, menzionate da controparte, e confermava la circostanza che alla fase di prequalifica avessero partecipato anche altri soggetti, operatori qualificati e, in particolare, Parte_1
Esponeva che le parti, in vista della partecipazione associata alle due procedure ad evidenza pubblica avevano sottoscritto due Pre-Bid Agreements (PBA) rispettivamente il 15 dicembre 2015 per la Linea E59 ed il 1° marzo 2016 per la Linea 7, in cui avevano regolato i loro rapporti con la finalità di presentare congiuntamente la domanda di prequalifica, di partecipare unitariamente alla gara pubblica per il contratto d'appalto, di sottoscrivere il contratto di appalto ed eseguire tutti i lavori indicati nei documenti contrattuali o comunque richiesti dalla stazione appaltante, prevedendo in essi, che, in funzione della partecipazione alla gara, avrebbero stipulato un successivo contratto di consorzio che recepisse e sviluppasse i contenuti degli stessi PBA e nel quale fossero convenute le rispettive quote di partecipazione alla joint venture.
Evidenziava, poi, che in entrambi i PBA fosse stata pattuita clausola compromissoria, che prevedeva la devoluzione di ogni contesa alla camera Arbitrale di Milano (PBA Linea E59) e di
Ginevra - Svizzera (PBA Linea 7). Parte Deduceva, altresì, che, per la Linea 7, il 22 aprile 2016, e gli altri partecipanti alla joint venture, avevano conferito ad apposita procura con la quale l'avevano nominata mandataria CP_1 ai sensi dell'art. 23 della Legge polacca sugli appalti pubblici, conferendole poteri di rappresentanza per la partecipazione alla gara indetta per l'affidamento in appalto dei lavori di costruzione della
Linea 7; mentre, per la Linea E59, il 15 dicembre 2015 – e quindi lo stesso giorno in cui e CP_1
Parte Parte avevano sottoscritto il PBA relativo a detta Linea, aveva rilasciato ad apposita CP_1 procura nominandola mandataria ai sensi dell'art. 23 della Legge polacca sugli appalti pubblici, e conferendole così poteri di rappresentanza per la partecipazione alla gara indetta per l'affidamento in appalto dei lavori di costruzione della Linea E59.
Aggiungeva che, successivamente al rilascio delle procure, aveva compiuto, in qualità di mandataria, tutti gli atti prodromici all'affidamento dei lavori, quali la presentazione delle offerte, la
8 costituzione delle garanzie con la stipulazione delle polizze indispensabili alla partecipazione alla gara ed alla successiva stipulazione dei contratti di appalto con primario operatore – in particolare esclusivamente per la Linea 7 – ed aveva poi, rispettivamente in data 29 maggio 2017 CP_2
CO per la Linea 7 e in data 23 giugno 2017 per la Linea E59, sottoscritto i contratti con esercitando i poteri e spendendo il nome dei soggetti rappresentati in virtù delle procure conferitele.
Si doleva la convenuta del fatto che l'attrice, nella fase di formulazione e presentazione delle offerte, avesse preteso di imporre all'interno della compagine associativa prezzi e condizioni che non avrebbero in alcun modo consentito alla di giungere all'aggiudicazione delle gare;
Parte_2 riferiva che, dopo la presentazione delle offerte, tra le parti si era svolta una fase di negoziazione Parte durante la quale non aveva, comunque, in alcuna occasione manifestato formale dissenso che pure avrebbe potuto esprimere in linea con le previsioni dei PBA e non aveva mai revocato le procure conferite ad ed anzi aveva continuato a tenere condotta incompatibile con la sua CP_1
Parte volontà dissociativa;
che non aveva poi aderito alla stipulazione del Consortium Agreement né ad altri moduli contrattuali – eventualmente anche di natura transattiva – che regolassero la sua partecipazione e la sua attività all'interno della , tanto che era stata costretta ad Parte_2 CP_1
CO addivenire alla stipulazione dei contratti di appalto con (il 29 maggio 2017 per la Linea 7 ed il
23 giugno 2017 per la Linea E59), sulla base degli impegni già assunti con l'Amministrazione per tutte le società facenti parte della nella fase precontrattuale, per poi stipulare il Parte_2
Consortium Agreement per la sola Linea 7 in data 25 settembre 2017 con l'altra società che aveva partecipato alle precedenti fasi (di prequalifica, formulazione dell'offerta, aggiudicazione), mentre, Parte per la Linea E59, considerato il rifiuto di non era stato stipulato alcun Consortium Agreement.
Nella fase di esecuzione dei contratti erano poi emerse criticità collegate all'eccezionale ed imprevisto aumento dei costi ed alle condotte della committente, che portavano, decorso circa un CO anno dalla stipulazione dei contratti con alla risoluzione di essi. CO Ne era seguita la notifica, il 22 ottobre 2018, da parte di ad in proprio e quale capofila CP_1 della joint venture, sia per la Linea 7 che per la Linea E59, della dichiarazione di risoluzione del contratto per presunti inadempimenti dell'appaltatore, con conseguente addebito di penali e richiesta di rimborso dell'anticipazione versata. Inoltre, anche la compagnia EH presso la quale era stato costituita la controgaranzia in relazione al a garanzia dell'esatto COroparte_8
CO adempimento delle prestazioni contrattuali, dopo l'escussione da parte del committente con note del 14 febbraio 2019, aveva richiesto alla il pagamento delle somme corrisposte. CP_1
Dopo aver risolto in via autoritativa i contratti di appalto ed escusso il Performance Bond, PKP aveva quindi notificato, in data 1 luglio 2019, due distinti atti di citazione dinanzi al Giudice polacco. per far valere le asserite responsabilità dell'appaltatore; in detti giudizi in cui si era CP_1
9 costituita contestando la pretesa della committente, negando i fatti di inadempimento e di CO responsabilità delle imprese appaltatrici denunciati nell'iniziativa di era stata coinvolta anche Parte la
Con riferimento alle domande avanzate dall'attrice nei suoi confronti, eccepiva che le parti avessero sottoscritto all'interno dei PBA clausola compromissoria, cosicché ogni controversia inerente all'interpretazione delle scritture o all'esecuzione dei contratto dovesse essere rimessa alla cognizione degli organismi arbitrali ivi individuati.
In ogni caso contestava le deduzioni dell'attrice nel merito, negando che l'efficacia delle procure fosse stata condizionata alla stipulazione dei Consortium Agreement ovvero che quest'ultima dovesse ritenersi essere stata presupposta dalle parti;
ancora negava che nelle scritture fosse rinvenibile la previsione della cessazione di efficacia delle procure in caso di mancata sottoscrizione dei contratti costitutivi dei Consorzi entro un determinato termine.
COestava ulteriormente l'applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 2361 secondo comma c.c., invocata da controparte.
Deduceva poi l'infondatezza della domanda di manleva formulata nei suoi confronti, ribadendo in via preliminare l'eccezione di compromesso in relazione ad essa;
riferiva inoltre della pendenza CO Parte dinanzi al giudice polacco del giudizio promosso da nei confronti di e di CP_1 sostenendo che la domanda di manleva proposta da quest'ultima nei suoi confronti avrebbe dovuto eventualmente essere proposta in quella sede, presupponendo l'accertamento della sua CO responsabilità nei confronti ivi contestata e in questa sede neppure oggetto di accertamento. CO In ogni caso, sottolineava che nei contratti di appalto stipulati con fosse stata convenuta la giurisdizione in ordine alle controversie inerenti i rapporti instaurati con essi del giudice polacco, CO dinanzi al quale fosse già pendente il giudizio promosso dalla stessa nei confronti delle diverse società facenti parte della;
che dovesse ritenersi la stretta connessione tra le domande Parte_2 proposte dall'attrice nei suoi confronti con quelle ivi già formulate, con ogni conseguenza in ordine alla necessaria proposizione di esse nella stessa sede, ferme le clausole compromissorie sottoscritte nei PBA.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore della giurisdizione del giudice polacco, rispetto a tutte Part le domande svolte dalla nell'atto di citazione;
in via subordinata, sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Roma in favore della competenza della Camera Arbitrale presso la Camera del Commercio di Milano (PBA Linea E59) ovvero della Part Camera Arbitrale Internazionale di Ginevra (PBA Linea 7), rispetto alle domande svolte da Part nei confronti di nel merito: rigettare tutte le domande spiegate da nell'atto di CP_1
10 citazione nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate CP_1 in narrativa. Con vittoria di spese …”.
Si costituiva premettendo: di essere società del gruppo Polskie COroparte_4
Koleje Państwowe (Ferrovie di Stato Polacche), responsabile della gestione della rete ferroviaria nazionale in ON;
di avere sottoscritto, in data 29 maggio 2017, con i componenti del Consorzio composto dalla CP_1 Parte_1 COroparte_10
“GR UC KZ” Company LL il “COratto della Linea 7” n.
[...]
90/101/0038/17/Z/I, avente ad oggetto i “lavori sulla linea ferroviaria n. 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa - Dorohusk sul tratto Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, sezione Otwock - Lublin Km
26,050-175,850” e, in data 23 giugno 2017, con i componenti del Consorzio composto dalla
[...]
il “COratto della Linea E59” n. 90/107/0116/17/Z/I, COroparte_11 avente ad oggetto i “lavori sulla linea ferroviaria n° E59, sezione Wroclaw-Poznan, tappa IV, sezione dal confine del Voivodato della Bassa Slesia fino a Czempin”; di avere poi esercitato, in ragione dell'inadempimento dei Consorzi aggiudicatari, il recesso dai contratti, assumendo le iniziative conseguenti (richiesta di rimborso degli anticipi versati e applicazione di penali).
Tanto premesso, in relazione alle domande formulate dall'attrice nei suoi confronti, la convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano ed affermava la giurisdizione esclusiva del giudice polacco a conoscere e decidere la presente controversia, per effetto, sia della riserva pattizia della giurisdizione polacca, che della litispendenza internazionale.
Nel merito, la convenuta negava la circostanza che l'attrice non avesse partecipato ai Consorzi aggiudicatari degli appalti;
contestava l'eccezione di inefficacia degli atti sottoscritti dell'organo gestorio dell'attrice, formulata con riferimento al disposto dell'art. 2361 c.c.; del pari contestava la dedotta invalidità o comunque l'inefficacia delle procure rilasciate dall'attrice in favore di CP_1 per stipulare gli incombenti strumentali alle partecipazioni alle due gare relative alla linea 7 e alla linea E59, l'invalidità o comunque l'inefficacia asseritamente conseguenti all'inesistenza dei
Consorzi ed anche l'applicabilità dell'istituto della presupposizione;
sottolineava, inoltre, che mai fosse intervenuta revoca delle procure conferite ad da parte dell'attrice. CP_1
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via principale e preliminare 1) dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande e delle eccezioni tutte formulate nell'atto di citazione introduttivo, per il difetto della giurisdizione dei Giudici italiani in conseguenza della riserva e/o della proroga della giurisdizione attribuita, per fonte contrattuale oppure alla stregua della norme europee, ai Giudici polacchi;
2) vittoria delle spese legali. In subordine e nel merito 3)
Rigettare le domande e le eccezioni tutte formulate nell'atto di citazione introduttivo, perché
11 infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte e per ogni ulteriore e differente ragione che appaia debba essere accolta d'ufficio …; 4) vittoria delle spese legali”.
Si costituiva, altresì, premettendo: che in relazione alla sua posizione venissero COroparte_2 in rilievo solo le vicende relative alla gara ed al successivo appalto per la Linea 7; di essere stata richiesta da parte di anche in nome e per conto dell'attrice, di procurare le garanzie CP_1 richieste da parte della committente per l'aggiudicazione dell'appalto; di essersi allo scopo rivolta a
Towarzystwo Ubezpiecen EU RM PO (EU RM ON), società facente parte del suo stesso gruppo;
che aveva sottoscritto con in data 26 maggio 2017, CP_1 CP_2 sempre per conto del gruppo di società che si erano aggiudicate l'appalto in questione, la polizza n.
2266493; che in tale contratto era dato atto del performance bond richiesto dalla committente CO polacca a garanzia dell'appalto sulla Linea 7, che sarebbe stato emesso da EU RM
ON ed si era obbligata, nell'interesse del gruppo di imprese capeggiato da CP_2
e a beneficio proprio di EU RM ON, a pagare a quest'ultima ogni somma (entro il CP_1
CO massimale di 88.402.080,10 sloti polacchi) che avesse inteso escutere nei suoi confronti in forza del performance bond: si era trattato in sostanza di una controgaranzia per il 95% del CO performance bond che EU RM ON andava ad emettere a beneficio di
COestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, in data 29 maggio 2017, CP_2
ON aveva quindi emesso il performance bond n. 99/036907/2017-99/036908/2017, sempre nell'interesse del gruppo di imprese facenti capo ad ma a diretto beneficio della CP_1
CO committente polacca l'esistenza della garanzia e della controgaranzia, determinava che, ove gli appaltatori si fossero resi inadempienti nei confronti della committente, questa avrebbe proceduto all'escussione della garanzia
contro
ON, la quale in conseguenza di CP_2 tale escussione, avrebbe proceduto a sua volta ad escutere la controgaranzia emessa da CP_2
[...]
CO In data 10 ottobre 2018, aveva comunicato a EU RM ON l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto e contestualmente aveva escusso la garanzia intimando il pagamento del massimale, pari a 93.054.821,21 sloti;
due giorni dopo, il 12 ottobre 2018, ON
CP_2 aveva escusso la controgaranzia nei confronti di richiedendo a questa il pagamento
CP_2 del relativo massimale, ossia 88.402.080,10 sloti. aveva dato corso al proprio obbligo
CP_2 ed, in data 17 ottobre 2019, aveva corrisposto a EU RM ON la somma di 88.402.080,10 sloti – pari ad Euro 20.640.224,17; quindi, EU RM ON, in data 19 ottobre 2018, anche grazie alla provvista resa disponibile da ai sensi della controgaranzia, aveva trasferito
CP_2
CO lo stesso importo a in esecuzione degli obblighi di cui alla garanzia, ovvero la somma di
93.054.821,21 sloti, pari ad Euro 21.726.551,76.
12 Di seguito aveva esperito tentativo di recupero da parte degli appaltatori delle somme CP_2 pagate, in forza del proprio diritto di regresso, senza esito.
Tanto premesso in fatto, chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attrice COroparte_2 nei suoi confronti e formulava domande riconvenzionali contro e la parte attrice: deduceva CP_1
Parte in particolare che, con la procura del 22 aprile 2016, aveva conferito ad poteri CP_1 sostanziali e di rappresentanza con riferimento alla partecipazione alla gara di appalto per cui è causa ed alla conclusione del contratto (se aggiudicato al gruppo di cui faceva parte la mandataria)
Parte e aveva altresì legittimato a spendere il nome di in tutti gli atti e contratti connessi a CP_1 detta gara;
che la legge polacca non richiedesse la conclusione di un contratto costitutivo di ATI per la partecipazione alla gara e che, per la legittima spendita del nome di tutte le imprese facenti parte del gruppo, fosse sufficiente il conferimento della procura;
che, conseguentemente, non vi fosse
Parte questione circa la validità e l'opponibilità nei confronti di proprio in forza della procura, del contratto di appalto sottoscritto in data 29 maggio 2017, per la realizzazione dei lavori sulla Linea
Parte 7; che la stessa procura fosse decisiva, al fine di impegnare validamente anche in relazione ai contratti di garanzia e controgaranzia che su ordine e firma di erano stati rilasciati da EU CP_1
RM ON ed per la corretta esecuzione dell'appalto. CP_2
COestava comunque la fondatezza delle ragioni esposte dall'attrice a fondamento della tesi dell'inefficacia della procura;
eccepiva l'assoluta inconferenza dell'eccezione sollevata dall'attrice con riferimento al disposto dell'art. 2361 c.c.. Parte Premessi, dunque, l'opponibilità a del contratto di appalto e dei contratti a questo accessori, tra i quali la controgaranzia, affermava la sussistenza del proprio diritto di agire in CP_2 regresso, in conseguenza dell'intervenuta escussione della controgaranzia e del pagamento operato da parte sua in base ad essa, nei confronti della parte attrice ed anche di affermando la CP_1 natura autonoma della controgaranzia prestata da parte sua e l'insussistenza dei presupposti per l'opponibilità nei suoi confronti dell'exceptio doli.
Concludeva, pertanto, come di seguito riportato: “I. nel merito: respingere le domande formulate da in quanto infondate in fatto ed in diritto;
II. in via Parte_1 riconvenzionale: accertare e dichiarare il proprio diritto di regresso in forza della polizza oggetto di causa nei confronti di in concordato preventivo e CP_1 Parte_1
e per l'effetto condannare le predette società, in solido, a corrispondere ad
[...] [...]
(N.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di CP_2
Euro 20.640.224,17 oltre interessi convenzionali (Euribor 3M + 2%) a decorrere dal 17 novembre
2018 e sino al soddisfo. Con vittoria di onorari, spese…”.
13 Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025, all'esito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
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Deve preliminarmente valutarsi la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti convenute in relazione alle domande proposte dall'attrice nei loro confronti: segnatamente, in primo luogo, la convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del COroparte_4 giudice italiano in ordine alla domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice di accertamento negativo della fondatezza della pretesa creditoria che la stessa parte avrebbe avanzato nei suoi confronti (da ultimo, inviandole richieste di pagamento in data 15 febbraio 2019).
La parte convenuta ha sollevato l'eccezione sul presupposto che COroparte_4 nei contratti di appalto sottoscritti da anche in rappresentanza dell'attrice, fosse stata CP_1 sottoscritta clausola di proroga della giurisdizione in forza della quale la cognizione delle controversie derivanti dal contratto avrebbe dovuto essere rimessa al Giudice polacco, cosicché il
Tribunale adito dovesse dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
L'eccezione si ritiene fondata.
Dall'esame dei contratti costitutivi dei rapporti oggetto di causa (prodotti in atti nella traduzione italiana dalla convenuta che ha sollevato l'eccezione) si desume che avesse partecipato alle CP_1 gare e stipulato i successivi contratti con la società polacca, anche spendendo la qualità di rappresentante delle altre società indicate nel contratto come 'consorziate' (che avevano convenuto, con essa di partecipare unitariamente alla gara, con accordi in precedenza sottoscritti, prodotti in atti CO anche in traduzione italiana dalla in virtù di procure appositamente conferitele (anch'esse prodotte in atti dalla convenuta, con traduzione in italiano); cosicché il contenuto delle clausole in essi sottoscritte sia vincolante anche per l'attrice.
La legittimità di tale modalità di conferimento del potere rappresentativo alla mandataria e il fatto che non fosse richiesta dalla legge polacca la previa costituzione di un Consorzio tra le diverse società, ai fini della partecipazione congiunta alla gara e della successiva sottoscrizione del contratto sono del resto riconosciuti nello stesso Parere giuridico prodotto in atti dalla parte attrice.
Né trova riscontro in atti la circostanza - dedotta dall'attrice - secondo la quale l'efficacia delle procure fosse stata in alcun modo condizionata alla successiva conclusione di accordi consortili tra le parti (circostanza che dovrebbe desumersi – nell'assunto dell'attrice – dall'esame della
14 corrispondenza intercorsa tra e la medesima in epoca antecedente a quella di rilascio delle CP_1 procure, allorché la stessa al più è idonea a disvelare il contenuto delle trattative intercorse tra le stesse parti prima del rilascio delle procure, alle quali la terza contraente è rimasta del tutto estranea); né ancora che il rilascio delle procure fosse stato operato sul presupposto che intervenisse poi, tra le imprese rappresentate e la procuratrice, la sottoscrizione di un successivo accordo consortile, non essendo dato trarre conferma di tale assunto da alcuna acquisizione istruttoria;
né comunque si vede come un eventuale accordo inespresso in tal senso tra le imprese potesse essere opponibile alla convenuta.
Ne discende che in virtù della clausola di proroga della giurisdizione che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda formulata dall'attrice nei confronti della convenuta dovendosi rimettere la cognizione in relazione ad essa COroparte_4 al Giudice polacco competente. Parte Restano da esaminare le domande di accertamento negativo del credito vantato da parte di nei confronti della convenuta (e le connesse domande riconvenzionali formulate da COroparte_2 parte della convenuta nei confronti dell'attrice e dell'altra convenuta;
e, CP_1 successivamente, le domande di manleva formulate da parte dell'attrice nei confronti di CP_1
Si premette che, in data 26 maggio 2017, sempre in nome e per conto del gruppo di società CP_1 che si erano aggiudicate l'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori sulla Linea 7, aveva sottoscritto con la polizza n. 2266493, quale “controgaranzia” del 'performance CP_2
CO bond' richiesto dalla committente polacca a garanzia dell'appalto, emesso da EU RM
ON; in forza del contratto, si era obbligata, nell'interesse del gruppo di imprese CP_2 capeggiato da e a beneficio proprio di EU RM ON, a pagare a quest'ultima ogni CP_1
CO somma (entro il massimale di 88.402.080,10 sloti polacchi) che avesse inteso escutere nei suoi confronti in forza del performance bond. In data 29 maggio 2017, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, EU RM ON aveva emesso il performance bond n.
CO 99/036907/2017-99/036908/2017 a diretto beneficio della committente polacca con la quale si
CO era obbligata a corrispondere a ogni somma, entro il massimale di 93.054.821,21 sloti polacchi, che la committente avesse escusso in caso di inadempimento degli appaltatori agli obblighi del contratto per la realizzazione della Linea 7.
CO In data 10 ottobre 2018, comunicava a EU RM ON l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto e contestualmente escuteva la garanzia intimando il pagamento del massimale, pari a 93.054.821,21 sloti;
due giorni dopo, il 12 ottobre 2018, EU RM ON escuteva la controgaranzia nei confronti di richiedendo a questa il pagamento del relativo CP_2 massimale, ossia 88.402.080,10 sloti.
15 adempiendo all'obbligazione assunta, in data 17 ottobre 2019, corrispondeva a EU CP_2
RM ON la somma di 88.402.080,10 sloti – pari ad Euro 20.640.224,17. Quindi EU
RM ON, in data 19 ottobre 2018, anche grazie alla provvista resa disponibile da CP_2
CO
trasferiva lo stesso importo a in esecuzione degli obblighi di cui alla garanzia;
donde
[...]
l'affermazione da parte di del proprio diritto di agire in regresso nei confronti CP_2 dell'attrice ed anche di CP_1
L'attrice ha negato la fondatezza della pretesa dell'attrice nei suoi confronti, allegando che la procura rilasciata in favore di non le consentisse la sottoscrizione di garanzie e che in ogni CP_1 caso la procura avrebbe dovuto rivestire la forma dell'atto pubblico: sennonché entrambi gli argomenti non appaiano condivisibili. Da un lato, è dato riscontrare nella procura rilasciata da parte dell'attrice a il conferimento di ampi poteri alla medesima per il compimento, in suo nome e CP_1 per suo conto, di tutti gli atti funzionali alla partecipazione alla gara (tra i quali rientra senza dubbio quello di sottoscrivere le richieste garanzie); dall'altro, non è dato ritenere, per nessuna ragione, che il conferimento della procura allo scopo dovesse rivestire la forma dell'atto pubblico, non rinvenendosi alcuna previsione normativa in tal senso.
L'attrice ha poi ribadito, anche in relazione alla pretesa di nei suoi confronti, che CP_2
l'efficacia della procura rilasciata in favore di dovesse ritenersi condizionata alla CP_1 sottoscrizione da parte sua dell'accordo consortile con la medesima impresa od ancora che la conclusione di quest'ultimo costituisse comunque il presupposto necessario per la sua stessa validità od efficacia (sebbene inespresso); ma, sul punto, si richiamano le considerazioni già svolte in CO relazione alla domanda proposta dall'attrice nei confronti di le quali valgono, nei medesimi termini, ai fini del rigetto dell'eccezione anche in quanto proposta in relazione alle domande proposte nei confronti di COroparte_2
Infine, neppure appare pertinente il riferimento operato dall'attrice al disposto dell'art. 2361 secondo comma c.c., essendo la richiamata disposizione relativa alle modalità di assunzione da parte delle società per azioni “di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime” allorché il rilascio della procura in favore di CP_1 da parte dell'attrice si colloca all'evidenza al di fuori del perimetro degli atti contemplati dalla norma in questione.
Infine, si ritiene infondato l'assunto secondo il quale il garante avrebbe dato seguito all'escussione della garanzia da parte della committente eseguendo il pagamento nei suoi confronti in violazione del dovere di buona fede sulla medesima incombente: la c.d. 'execptio doli' è stata invero inizialmente formulata da e alla stessa si è poi associata l'attrice, sul mero presupposto che CP_1 la garante avesse compiuto il pagamento della somma richiestale, ancorché la stessa avesse CP_1
16 promosso procedimento cautelare volto ad ottenere provvedimento inibitorio dell'escussione del performance bond (cui era riferibile la 'controgaranzia') proprio in base alla stessa exceptio doli; sennonché la convenuta ha allegato e documentato la circostanza che la domanda CP_2 cautelare fosse stata respinta a riprova dell'infondatezza dell'assunto di controparte.
Ne discende che la domanda di accertamento negativo del diritto di di agire in CP_2 regresso nei suoi confronti debba essere respinta.
Va, invece, accolta, per le medesime ragioni, la domanda riconvenzionale della stessa parte Parte convenuta nei confronti della
La parte attrice in riconvenzionale ha formulato la domanda anche nei confronti della coobbligata ma per quanto attiene al rapporto con la medesima il credito è stato parzialmente CP_1 soddisfatto, nelle more del giudizio, nel contesto del concordato preventivo di in misura CP_1 pari al 16% del valore di esso. Ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti della medesima società e ha invece insistito nelle conclusioni già formulate nei confronti dell'attrice.
Ritiene il Tribunale che le ragioni creditorie nei confronti dell'attrice siano rimaste invariate a seguito dell'omologazione del concordato preventivo di cosicché la domanda della CP_1
Parte convenuta di regresso nei confronti di debba essere accolta;
dalla somma CP_2 oggetto della domanda, deve però essere detratto importo pari al 16% del credito, per il quale la parte attrice in riconvenzionale ha dichiarato di essere stata soddisfatta (in sede di concordato
; per l'effetto, il Tribunale dispone condanna dell'attrice a corrispondere ad CP_1 CP_2
a somma complessiva di Euro 16.512.179,33, oltre interessi convenzionali (Euribor 3M + 2%)
[...]
a decorrere dal 17 novembre 2018 e sino al soddisfo.
L'attrice ha poi proposto domande nei confronti di si è già motivato in ordine all'efficacia CP_1 delle procure ed al fatto che la convenuta non risulti avere agito esorbitando dai limiti di esse.
Quanto alla domanda di manleva, si rileva che l'attrice ha proposto la stessa in virtù delle obbligazioni assunte nei suoi confronti da parte della convenuta con i c.d. Pre-bid CP_1
Agreement ed anche assumendo la ricorrenza del presupposto previsto dall'art. 1298 c.c., ovvero che l'obbligazione fosse stata contratta da nel suo esclusivo interesse. CP_1
Ritiene, però, il Tribunale che non sia dato pronunciare in ordine alla domanda in quanto proposta con riferimento al contenuto delle obbligazioni asseritamente assunte dalla convenuta nei suoi confronti con i contratti denominati Pre-bid agreement, avendo in essi le parti sottoscritto clausola compromissoria, impegnandosi a rimettere ad arbitri le controversie che fossero insorte tra loro in ordine all'interpretazione e al contenuto dei contratti stessi;
cosicché per tale parte debba dichiararsi l'incompetenza del Tribunale a conoscere della domanda.
17 Ritiene altresì che non possa ritenersi discendere l'obbligo di manleva dal disposto dell'art. 1298
c.c., non essendo dato accertare che l'assunzione delle obbligazioni derivanti dai contratti conclusi da parte di con la società polacca e con la Compagnia che ha prestato la garanzia fossero CP_1 state assunte nel solo interesse della medesima, atteso che entrambi i contratti risultano sottoscritti anche in nome e per conto dell'attrice in virtù delle procure rilasciate in suo favore sulla cui validità ed efficacia si è già motivato;
di talché la domanda, in quanto formulata su tale presupposto debba essere respinta.
In ragione della soccombenza la parte attrice va, infine, condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore delle parti convenute, che si liquidano in favore di ciascuna di esse nella misura di euro 44.148, per compensi professionali (euro 8.554, per la fase di studio, euro 5.642, per la fase introduttiva, euro 15.075, per la fase istruttoria, euro 14.877, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dispone, infine, compensazione delle spese tra le parti e COroparte_2 COroparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle domande formulate dalla parte attrice nei confronti di , in quanto da rimettere al Giudice polacco COroparte_4 competente;
- respinge le domande formulate dall'attrice nei confronti di COroparte_2
- dichiara la propria incompetenza a conoscere delle domande formulate dall'attrice nei confronti di nei limiti indicati in motivazione, per essere la cognizione della CP_1 controversia da rimettere al Collegio arbitrale individuato dalle parti nella clausola compromissoria sottoscritta nei contratti oggetto di causa;
- respinge le ulteriori domande formulate nei confronti di;
CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di COroparte_2 CP_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da nei CP_2 CP_2 confronti di , condanna quest'ultima al pagamento Parte_1 in favore dell'attrice in riconvenzionale della somma di euro 16.512.179,33, oltre interessi come liquidati in motivazione;
18 - condanna la parte attrice al pagamento nei confronti di ciascuna delle parti convenute della somma di euro 44.148, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
- dispone compensazione delle spese tra le parti e COroparte_2 COroparte_1
Roma, 30/11/2025
Il Giudice
LA CE
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice LA CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16249 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 29 maggio 2025
TRA
con sede legale in Bologna, Via della Cooperazione, n. Parte_1
34 (C.F. e P.IVA ), in persona dell'Amministratore Delegato, rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli Avv.ti Prof. Francesco Sciaudone ed Ilario Giangrossi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Pinciana, n. 25;
- attrice
E
(Cod. Fisc. – P. Iva , con sede legale in Roma, Via Giulio CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
NC BO n.65, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dagli Avvocati
GO CR e UC OS ed elettivamente domiciliata nel loro Studio in Roma, alla Via
ON BE n. 35;
(N.V.), con sede legale in Bruxelles (Belgio), Avenue des Arts 56, e sede COroparte_2 secondaria e , in Roma, Via Raffaello Matarazzo 19 (C.F. e COroparte_3
P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_4
1 Avvocati Prof. Carlo F. Giampaolino e Andrea D'Onghia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via di Villa Sacchetti 11;
con sede legale in Via Targowa n. 74, Varsavia (ON) COroparte_4
(P.IVA/NIP: PL1132316427), in persona dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Jacek Bieniak, Giuseppe La Rosa
e Prof. Renato La Rosa, elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Catania, Via Pola
n°19;
-convenute nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
29 maggio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e dinanzi al Tribunale CP_1 COroparte_2 COroparte_4 di Roma, per sentir “In via principale: accertare e dichiarare la totale infondatezza delle richieste CO Part notificate in data 15 febbraio 2019 da a e, per l'effetto, che Parte_1
CO
nulla deve, a qualsiasi titolo, a per le ragioni esposte in narrativa;
accertare e
[...] dichiarare la totale infondatezza delle richieste notificate in data 12 novembre 2018 da
[...]
e, per l'effetto, che COroparte_5 Parte_1
nulla deve, a qualsiasi titolo, ad ,
[...] CP_2 COroparte_5 COroparte_3 per le ragioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare che le Procure sono comunque invalide
e/o inefficaci per il mancato avveramento delle condizioni presupposte, per le ragioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare che ha violato i limiti e/o si è resa comunque CP_1
Part inadempiente rispetto alle Procure alla stessa conferite da e, per l'effetto, accertare e Part dichiarare l'inefficacia rispetto a di ogni atto e/o contratto e/o negozio posto in essere da CO Part con accertare e dichiarare che è tenuta a manlevare e tenere indenne da CP_1 CP_1 ogni pretesa, pregiudizio, costo, onere, minusvalenza e/o altra conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla sottoscrizione dei PBA o delle Procure e/o comunque originata e/o relativa agli appalti Linea 7 e Linea E59. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesto ill.mo Giudice dovesse ritenere che la Società avesse aderito ai Consorzi che hanno
2 stipulato i COratti e la Polizza di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inefficacia di tale adesione, per mancata assunzione di preventiva delibera assembleare ex art. 2361, comma 2, cod. civ., necessaria per legittimare l'assunzione di partecipazione a tali consorzi e, per l'effetto, CO accertare e dichiarare che nulla deve a ed Parte_1 CP_2
; per la denegata e non creduta ipotesi di COroparte_5
CO accoglimento, anche parziale, delle eventuali domande che ed dovessero CP_2
Part proporre in corso di causa, condannare a manlevare e tenere indenne da ogni avversa CP_1 domanda, richiesta risarcitoria, nonché da ogni pregiudizio a ciò correlato. In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio”.
Premetteva l'attrice di svolgere la propria attività nel settore ferroviario, e segnatamente nel campo della progettazione, costruzione, manutenzione e rinnovamento delle linee ferroviarie e metrotranviarie;
di operare sovente in veste di subappaltatrice di società che abbiano ottenuto la concessione di appalti pubblici e, in particolare, di RFI Rete Ferroviaria TAna, ossia il gestore, partecipato al 100% da Ferrovie dello Stato TAne, dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
di essere stata coinvolta da parte di proprio in ragione dell'esperienza maturata nel
CP_1 settore, in un progetto di intervento sulle linee ferroviarie polacche, finanziato principalmente tramite fondi europei, in cui avrebbe ricoperto il ruolo di General COractor;
di essere stata
CP_1 richiesta in particolare da parte di di partecipare a talune gare in ON, in qualità di
CP_1 consorziata, non essendo la convenuta in possesso delle competenze e dei requisiti tecnici necessari;
di avere partecipato, in particolare, su richiesta di alla procedura di prequalifica per la gara
CP_1 concernente la “ricostruzione del tracciato dei binari, con infrastrutture di supporto sulla linea ferroviaria E 59, tratta Leszno – Czempiń” nella cornice del progetto “Lavori sulla linea ferroviaria
E 59 tratta Wrocław – Poznań, Stadio IV, tratta dal confine della Provincia della Bassa Silesia a CO Czempiń”, indetta dalla società di diritto polacco, a partecipazione pubblica, che, nello stesso CO periodo era stata indetta da un'ulteriore gara d'appalto, per “la strutturazione e l'esecuzione di lavori di costruzione sulla linea ferroviaria n. 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk sulla tratta Warszawa – Otwock – Deblin – Lubin, tratta Otwock – Lubin tra i Km 26.050 – 175,850
Appalto Parziale C – esecuzione di lavori di modernizzazione della linea ferroviaria n. 7 sulla tratta Deblin-Lublin”; che, mentre, per la gara relativa alla Linea E59, aveva interpellato CP_1
Parte solo per quella avente ad oggetto la Linea 7, aveva coinvolto due ulteriori soggetti, CP_1 ossia la società di diritto e la COroparte_6 società di diritto polacco che era stata COroparte_7 espressamente richiesta da parte di la costituzione di Consorzi ai fini della partecipazione CP_1 alle gare (giacché tale strutturazione avrebbe permesso una migliore valutazione in sede di
3 punteggio per la prequalifica) e il conferimento nei confronti della convenuta di deleghe per CO spendere il nome delle associate nei confronti di di avere accolto la richiesta di pur
CP_1 precisando che avrebbe preferito assumere la posizione di subappaltatrice, più aderente al reale ruolo svolto da parte sua, tanto che era stato convenuto tra le parti che essa fosse comunque considerata come tale. Parte In data 15 dicembre 2015, aveva quindi stipulato con un primo “Pre-Bid Agreement”,
CP_1 con cui le parti avevano disciplinato le loro obbligazioni nell'ottica dell'eventuale futura partecipazione all'Appalto Linea E59; di seguito, il 1° marzo 2016 (ancora in fase precedente la Parte prequalifica), aveva sottoscritto, unitamente ad e PB, un
CP_1 COroparte_6 secondo “Pre-Bid Agreement”, con cui erano state regolamentate le rispettive obbligazioni nell'ottica dell'eventuale futura partecipazione all'Appalto Linea 7. Erano state poi sottoscritte le procure in favore di nel dettaglio in data 15 dicembre 2015, la procura in relazione
CP_1
Parte all'appalto avente ad oggetto la Linea E59 e in data 22 aprile 2016, la congiuntamente a
[...]
e PB, aveva sottoscritto un'ulteriore procura, concernente l'Appalto Linea 7. CP_6
Nell'assunto dell'attrice, la validità delle procure si reggeva sul presupposto (ben noto alle parti) della costituzione dei Consorzi, relativi sia alla Linea 7 che alla Linea E 59, e dell'effettivo svolgimento da parte sua del ruolo di subappaltatrice;
tale presupposto, tuttavia, sarebbe rimasto frustrato per effetto del comportamento illegittimo di Esponeva, infatti, l'attrice che ai sensi CP_1 dei Pre-Bid Agreement, le parti avrebbero dovuto cooperare nella preparazione dell'offerta, in accordo ad un programma da stabilire immediatamente dopo che i documenti relativi ad essa fossero stati ricevuti;
analogamente, tutte le decisioni concernenti i termini ed il prezzo dell'offerta avrebbero dovuto essere concordati tra le parti prima della loro presentazione al committente: sennonché, si doleva l'attrice del fatto che tali disposizioni fossero state disattese. Infatti, terminata la fase di prequalifica, nonostante non si fosse mai addivenuti ad un accordo in merito ai numeri dell'offerta da presentare alla stazione appaltante e nonostante non fosse stato costituito alcun
Consorzio tra le parti qualificate, in data 30 gennaio 2017, aveva inviato l'offerta per la CP_1
Parte Linea E-7 anche in nome e per conto di e PB e tale offerta era risultata COroparte_6 vittoriosa, con aggiudicazione della commessa in data 20 marzo 2017; ed anche in riferimento alla linea E59, nonostante non si fosse mai addivenuti ad un accordo in merito ai numeri dell'offerta da presentare alla stazione appaltante e nonostante non fosse stato costituito alcun Consorzio tra le CO parti qualificate, aveva inviato l'offerta relativa alla Gara a anche in nome e per conto CP_1
Parte di ancora l'offerta era risultata vittoriosa, con aggiudicazione dell'appalto in data 20 marzo Parte 2017. sul presupposto che i lavori per entrambe le linee avrebbero dovuto iniziare nel mese di
4 giugno 2017, si era quindi preoccupata di porre in essere le operazioni preliminari al fine di poter procedere nei termini di legge, alcune delle quali richiedevano ingenti costi.
Con mail del 10 aprile 2017 l'attrice aveva poi ricevuto una bozza del contratto di subappalto da sottoscrivere, da cui risultava che i prezzi indicati da erano mediamente inferiori del 40% CP_1
Parte circa rispetto a quelli indicati da nella propria lettera d'offerta: aveva quindi appreso che Parte
nonostante avesse vinto le gare grazie all'apporto decisivo dei titoli posseduti da in CP_1 totale autonomia (e in spregio agli interessi dell'esponente, nonché dei più elementari doveri di buona fede), aveva concordato con la committente dei prezzi inaccettabili.
Sosteneva l'attrice che la condotta di fosse stata posta in essere in violazione del contenuto CP_1 dei Pre-Bid Agreement e che per tale ragione aveva chiesto di essere estromessa dai Consorzi, sennonché tale ultima eventualità avrebbe comportato la perdita da parte di dei requisiti CP_1 necessari alla stipulazione dei contratti.
Allo scopo di venire incontro alle esigenze di l'attrice aveva quindi predisposto la bozza di CP_1
Parte un accordo transattivo che prevedeva, in sintesi, che avrebbe mantenuto una partecipazione formale nei Consorzi, per evitare che il contratto d'appalto venisse di fatto annullato, a fronte Parte dell'assunzione da parte di (i) di una manleva a favore di e (ii) del rimborso degli
CP_1 ingenti costi sostenuti da parte della medesima in relazione agli appalti. pur non replicando
CP_1 per iscritto, aveva fornito ampie rassicurazioni all'attrice circa il raggiungimento di un accordo. Parte In assenza, però, di alcuna determinazione formale da parte di non aveva poi
CP_1 sottoscritto alcun Consortium Agreement, né per la Linea 7, né per la Linea E59, sì da essere estromessa dalla compagine: di conseguenza, (i) per la Linea 7 era stato sottoscritto, in data 25 settembre 2017, un Consortium Agreement tra ed GR UC LL (succeduta a
CP_1
, senza la sottoscrizione di CLF;
mentre (ii) per la Linea E59 non era stato COroparte_6 stipulato alcun Consortium Agreement. Parte era rimasta quindi estranea agli appalti, non essendo divenuta parte dei Consorzi e la stazione appaltante avrebbe dovuto avvedersi della circostanza, operando con diligenza;
mentre ciò non era avvenuto.
Il General COractor aveva successivamente stipulato: (a) in data 29 maggio 2017, il contratto n.
90/101/0038/17/Z/I, avente ad oggetto i “lavori sulla linea ferroviaria n. 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa - Dorohusk sulla sezione Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, sezione Otwock - Lublin
In Km 26,050-175,850” (per brevità, l'“Appalto Linea 7”) e (b) in data 23 giugno 2017, il contratto n. 90/107/0116/17/Z/I, avente ad oggetto i “lavori sulla linea ferroviaria n° E59, sezione Wroclaw-
Poznan, tappa IV, sezione dal confine del Voivodato della Bassa Slesia fino a Czempin”. In tali contesti, aveva posto in essere una condotta di rilevante gravità, spendendo illegittimamente CP_1
5 Parte il nome di con la stazione appaltante e offrendo quali documenti atti a dimostrare la costituzione dei Consorzi i Pre-Bid Agreements, ovverosia documenti preliminari ed inidonei a CO fondare qualsiasi obbligazione dell'esponente nei confronti di
Ulteriormente, aveva negoziato l'emissione del performance bond n. 99/036907/2017 - CP_1
CO 99/036908/2017 emesso da Towarzystwo Ubezpieczen EU RM SA a favore di e, come controgaranzia rispetto al Performance Bond, era stata stipulata tra il General COractor e la di , la polizza fideiussoria n. 2266493; ancora COroparte_3 COroparte_2 una volta spendendo illegittimamente il nome dell'esponente con la Compagnia CP_1
Assicurativa, benché nessun potere le fosse mai stato conferito. CO L'attrice riferiva poi di avere ricevuto di recente comunicazioni da dalle quali aveva desunto che aveva fatturato autonomamente ed incassato le anticipazioni contrattuali relative ai due CP_1 appalti (per zł 43.676.314,08, pari a circa euro 10.063.666,83, in relazione alla commessa E59, e per zł 93.054.821,21 (pari a circa euro 21.441.203,04) per la commessa Linea 7. CO In data 22 ottobre 2018, aveva notificato ad in proprio e in qualità di capofila del CP_1
Consorzio Linea 7, una dichiarazione di recesso dal contratto, addebitando conseguentemente a tutte le società partecipanti all'asserito Consorzio una penale dall'importo di 248.689.532,65 PLN;
Parte ed ancora in data 12 novembre 2018, aveva ricevuto una missiva da EH TA, con cui quest'ultima le aveva segnalato che, in data 10 ottobre 2018, PKP avrebbe escusso il CP_8
per un importo di PLN 93.054.821,21, pari ad Euro 21.762.551,76 e che aveva intenzione di
[...] chiedere a tutte le società parte dell'asserito Consorzio Linea 7 il pagamento di tale somma. Erano CO Parte quindi seguite due missive: in data 24 novembre 2018, aveva notificato a un'intimazione, richiedendo il pagamento dell'importo di 248.689.532,65 PLN, pari ad Euro 57.418.655,76. CO Con riferimento alla Linea E59, in data 22 ottobre 2018, aveva notificato ad in proprio CP_1
e in qualità di capofila dell'asserito , una dichiarazione di recesso dal contratto, COroparte_9 addebitando conseguentemente a tutte le società partecipanti all'asserito Consorzio una penale dall'importo di 130.932.942,23 PLN pari ad Euro 30.230.438,16. Con lettera di diffida del 3 Parte dicembre 2018, aveva contestato ad EH TA la propria totale estraneità rispetto ai contratti e alla polizza, senza tuttavia ottenere alcuna risposta dalla Compagnia Assicurativa. CO Da ultimo, con due missive pervenute in data 15 febbraio 2019 (e datate 4 febbraio 2019), aveva precisato le proprie pretese, chiarendo che, a seguito dell'escussione del COroparte_8 per la Linea 7 e di altra garanzia per la Linea E59, le richieste economiche si sarebbero ridotte: (i) a
155.634.711,44 zł, pari ad Euro 35.953.174,69, per la penale Linea 7 e (ii) a 43.676.314,08 zl, pari CO ad Euro 10.089.665,32 per la penale Linea E59: cosicché, complessivamente, pretendeva da
6 Parte l'astronomico importo di Euro 46.042.840,00, che, unito alla somma di Euro 21.762.551,76, pretesa da EH TA, comportava un rischio di passività pari ad Euro 67.805.391,80.
Tanto premesso, l'attrice dichiarava di agire in giudizio, al fine di far accertare e dichiarare: (i) la propria estraneità ai contratti ed alla polizza e, per l'effetto, (ii) la non debenza degli importi pretesi CO da ed EH TA, nonché, in ogni caso, (iii) l'obbligo di manleva in capo ad CP_1
Affermava l'attrice che le pretese della stazione appaltante e di EH TA traessero origine dalla Parte supposta partecipazione di ai Consorzi;
che l'erroneo convincimento delle controparti fosse stato ingenerato dalla condotta illegittima di che aveva utilizzato le procure conferitele, CP_1 benché fossero divenute ormai inefficaci a seguito della mancata stipulazione dei Consortium
Agreement, ed aveva utilizzato documenti meramente preliminari, quali i PBA, come se fossero stati accordi definitivi istitutivi dei Consorzi: di talché dovesse ritenersi che avesse agito CP_1 quale falsus procurator.
Inoltre, deduceva che le procure fossero state conferite sul presupposto (ben noto alle parti) della costituzione dei Consorzi, cosicché dovesse ritenersi l'inefficacia di esse, in difetto di quest'ultima.
Quanto alla garanzia, sosteneva che la polizza fosse stata sottoscritta tra EH TA e “a CP_1 controgaranzia del Performance Bond”, con spendita, da parte del General COractor, del nome Parte della pretesa “JV” tra PB e allorché la joint venture non era CP_1 COroparte_6 affatto esistente, cosicché non avesse alcun potere di sottoscrivere per conto di essa;
né CP_1 peraltro le procure avevano contemplato anche il conferimento del potere di sottoscrivere polizze. Parte In via subordinata, affermava l'inopponibilità a dei debiti dei Consorzi, per mancata approvazione assembleare ex art. 2361, comma 2, cod. civ. della partecipazione della società ai
Consorzi.
In via ulteriormente subordinata, chiedeva accertarsi la responsabilità di e formulava CP_1 domanda di manleva nei confronti della stessa, in quanto l'obbligazione avrebbe tratto origine dal contegno di la quale avrebbe sottoscritto i contratti nel proprio interesse esclusivo, senza CP_1 che l'esponente avesse mai ricevuto alcun beneficio. Inoltre, l'obbligo di di tenere indenne CP_1
l'attrice sarebbe derivato dalla sottoscrizione dei PBA, avendo in essi assunto l'obbligo di CP_1
Parte tenere indenne da qualsiasi responsabilità e costo.
Infine, l'attrice affermava la competenza del Tribunale adito a conoscere della controversia, sia ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ., in quanto foro del luogo in cui le convenute EH TA e CP_1 avessero sede, che in virtù dell'art. 14 della Polizza per cui “Qualunque controversia relativa alla presente polizza sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente”.
7 CO Con riguardo a rilevava che, ai sensi dell'art. 8 del Reg. 1215/2012 (c.d. Regolamento
Bruxelles II-bis): “una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica, onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata”.
Si costituiva fornendo diversa ricostruzione della vicenda: riferiva di avere partecipato CP_1 alle due distinte procedure di gara per l'affidamento da parte della COroparte_4 degli appalti di lavori sulla Linea ferroviaria E59 e sulla linea ferroviaria n. 7, menzionate da controparte, e confermava la circostanza che alla fase di prequalifica avessero partecipato anche altri soggetti, operatori qualificati e, in particolare, Parte_1
Esponeva che le parti, in vista della partecipazione associata alle due procedure ad evidenza pubblica avevano sottoscritto due Pre-Bid Agreements (PBA) rispettivamente il 15 dicembre 2015 per la Linea E59 ed il 1° marzo 2016 per la Linea 7, in cui avevano regolato i loro rapporti con la finalità di presentare congiuntamente la domanda di prequalifica, di partecipare unitariamente alla gara pubblica per il contratto d'appalto, di sottoscrivere il contratto di appalto ed eseguire tutti i lavori indicati nei documenti contrattuali o comunque richiesti dalla stazione appaltante, prevedendo in essi, che, in funzione della partecipazione alla gara, avrebbero stipulato un successivo contratto di consorzio che recepisse e sviluppasse i contenuti degli stessi PBA e nel quale fossero convenute le rispettive quote di partecipazione alla joint venture.
Evidenziava, poi, che in entrambi i PBA fosse stata pattuita clausola compromissoria, che prevedeva la devoluzione di ogni contesa alla camera Arbitrale di Milano (PBA Linea E59) e di
Ginevra - Svizzera (PBA Linea 7). Parte Deduceva, altresì, che, per la Linea 7, il 22 aprile 2016, e gli altri partecipanti alla joint venture, avevano conferito ad apposita procura con la quale l'avevano nominata mandataria CP_1 ai sensi dell'art. 23 della Legge polacca sugli appalti pubblici, conferendole poteri di rappresentanza per la partecipazione alla gara indetta per l'affidamento in appalto dei lavori di costruzione della
Linea 7; mentre, per la Linea E59, il 15 dicembre 2015 – e quindi lo stesso giorno in cui e CP_1
Parte Parte avevano sottoscritto il PBA relativo a detta Linea, aveva rilasciato ad apposita CP_1 procura nominandola mandataria ai sensi dell'art. 23 della Legge polacca sugli appalti pubblici, e conferendole così poteri di rappresentanza per la partecipazione alla gara indetta per l'affidamento in appalto dei lavori di costruzione della Linea E59.
Aggiungeva che, successivamente al rilascio delle procure, aveva compiuto, in qualità di mandataria, tutti gli atti prodromici all'affidamento dei lavori, quali la presentazione delle offerte, la
8 costituzione delle garanzie con la stipulazione delle polizze indispensabili alla partecipazione alla gara ed alla successiva stipulazione dei contratti di appalto con primario operatore – in particolare esclusivamente per la Linea 7 – ed aveva poi, rispettivamente in data 29 maggio 2017 CP_2
CO per la Linea 7 e in data 23 giugno 2017 per la Linea E59, sottoscritto i contratti con esercitando i poteri e spendendo il nome dei soggetti rappresentati in virtù delle procure conferitele.
Si doleva la convenuta del fatto che l'attrice, nella fase di formulazione e presentazione delle offerte, avesse preteso di imporre all'interno della compagine associativa prezzi e condizioni che non avrebbero in alcun modo consentito alla di giungere all'aggiudicazione delle gare;
Parte_2 riferiva che, dopo la presentazione delle offerte, tra le parti si era svolta una fase di negoziazione Parte durante la quale non aveva, comunque, in alcuna occasione manifestato formale dissenso che pure avrebbe potuto esprimere in linea con le previsioni dei PBA e non aveva mai revocato le procure conferite ad ed anzi aveva continuato a tenere condotta incompatibile con la sua CP_1
Parte volontà dissociativa;
che non aveva poi aderito alla stipulazione del Consortium Agreement né ad altri moduli contrattuali – eventualmente anche di natura transattiva – che regolassero la sua partecipazione e la sua attività all'interno della , tanto che era stata costretta ad Parte_2 CP_1
CO addivenire alla stipulazione dei contratti di appalto con (il 29 maggio 2017 per la Linea 7 ed il
23 giugno 2017 per la Linea E59), sulla base degli impegni già assunti con l'Amministrazione per tutte le società facenti parte della nella fase precontrattuale, per poi stipulare il Parte_2
Consortium Agreement per la sola Linea 7 in data 25 settembre 2017 con l'altra società che aveva partecipato alle precedenti fasi (di prequalifica, formulazione dell'offerta, aggiudicazione), mentre, Parte per la Linea E59, considerato il rifiuto di non era stato stipulato alcun Consortium Agreement.
Nella fase di esecuzione dei contratti erano poi emerse criticità collegate all'eccezionale ed imprevisto aumento dei costi ed alle condotte della committente, che portavano, decorso circa un CO anno dalla stipulazione dei contratti con alla risoluzione di essi. CO Ne era seguita la notifica, il 22 ottobre 2018, da parte di ad in proprio e quale capofila CP_1 della joint venture, sia per la Linea 7 che per la Linea E59, della dichiarazione di risoluzione del contratto per presunti inadempimenti dell'appaltatore, con conseguente addebito di penali e richiesta di rimborso dell'anticipazione versata. Inoltre, anche la compagnia EH presso la quale era stato costituita la controgaranzia in relazione al a garanzia dell'esatto COroparte_8
CO adempimento delle prestazioni contrattuali, dopo l'escussione da parte del committente con note del 14 febbraio 2019, aveva richiesto alla il pagamento delle somme corrisposte. CP_1
Dopo aver risolto in via autoritativa i contratti di appalto ed escusso il Performance Bond, PKP aveva quindi notificato, in data 1 luglio 2019, due distinti atti di citazione dinanzi al Giudice polacco. per far valere le asserite responsabilità dell'appaltatore; in detti giudizi in cui si era CP_1
9 costituita contestando la pretesa della committente, negando i fatti di inadempimento e di CO responsabilità delle imprese appaltatrici denunciati nell'iniziativa di era stata coinvolta anche Parte la
Con riferimento alle domande avanzate dall'attrice nei suoi confronti, eccepiva che le parti avessero sottoscritto all'interno dei PBA clausola compromissoria, cosicché ogni controversia inerente all'interpretazione delle scritture o all'esecuzione dei contratto dovesse essere rimessa alla cognizione degli organismi arbitrali ivi individuati.
In ogni caso contestava le deduzioni dell'attrice nel merito, negando che l'efficacia delle procure fosse stata condizionata alla stipulazione dei Consortium Agreement ovvero che quest'ultima dovesse ritenersi essere stata presupposta dalle parti;
ancora negava che nelle scritture fosse rinvenibile la previsione della cessazione di efficacia delle procure in caso di mancata sottoscrizione dei contratti costitutivi dei Consorzi entro un determinato termine.
COestava ulteriormente l'applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 2361 secondo comma c.c., invocata da controparte.
Deduceva poi l'infondatezza della domanda di manleva formulata nei suoi confronti, ribadendo in via preliminare l'eccezione di compromesso in relazione ad essa;
riferiva inoltre della pendenza CO Parte dinanzi al giudice polacco del giudizio promosso da nei confronti di e di CP_1 sostenendo che la domanda di manleva proposta da quest'ultima nei suoi confronti avrebbe dovuto eventualmente essere proposta in quella sede, presupponendo l'accertamento della sua CO responsabilità nei confronti ivi contestata e in questa sede neppure oggetto di accertamento. CO In ogni caso, sottolineava che nei contratti di appalto stipulati con fosse stata convenuta la giurisdizione in ordine alle controversie inerenti i rapporti instaurati con essi del giudice polacco, CO dinanzi al quale fosse già pendente il giudizio promosso dalla stessa nei confronti delle diverse società facenti parte della;
che dovesse ritenersi la stretta connessione tra le domande Parte_2 proposte dall'attrice nei suoi confronti con quelle ivi già formulate, con ogni conseguenza in ordine alla necessaria proposizione di esse nella stessa sede, ferme le clausole compromissorie sottoscritte nei PBA.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore della giurisdizione del giudice polacco, rispetto a tutte Part le domande svolte dalla nell'atto di citazione;
in via subordinata, sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Roma in favore della competenza della Camera Arbitrale presso la Camera del Commercio di Milano (PBA Linea E59) ovvero della Part Camera Arbitrale Internazionale di Ginevra (PBA Linea 7), rispetto alle domande svolte da Part nei confronti di nel merito: rigettare tutte le domande spiegate da nell'atto di CP_1
10 citazione nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate CP_1 in narrativa. Con vittoria di spese …”.
Si costituiva premettendo: di essere società del gruppo Polskie COroparte_4
Koleje Państwowe (Ferrovie di Stato Polacche), responsabile della gestione della rete ferroviaria nazionale in ON;
di avere sottoscritto, in data 29 maggio 2017, con i componenti del Consorzio composto dalla CP_1 Parte_1 COroparte_10
“GR UC KZ” Company LL il “COratto della Linea 7” n.
[...]
90/101/0038/17/Z/I, avente ad oggetto i “lavori sulla linea ferroviaria n. 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa - Dorohusk sul tratto Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, sezione Otwock - Lublin Km
26,050-175,850” e, in data 23 giugno 2017, con i componenti del Consorzio composto dalla
[...]
il “COratto della Linea E59” n. 90/107/0116/17/Z/I, COroparte_11 avente ad oggetto i “lavori sulla linea ferroviaria n° E59, sezione Wroclaw-Poznan, tappa IV, sezione dal confine del Voivodato della Bassa Slesia fino a Czempin”; di avere poi esercitato, in ragione dell'inadempimento dei Consorzi aggiudicatari, il recesso dai contratti, assumendo le iniziative conseguenti (richiesta di rimborso degli anticipi versati e applicazione di penali).
Tanto premesso, in relazione alle domande formulate dall'attrice nei suoi confronti, la convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano ed affermava la giurisdizione esclusiva del giudice polacco a conoscere e decidere la presente controversia, per effetto, sia della riserva pattizia della giurisdizione polacca, che della litispendenza internazionale.
Nel merito, la convenuta negava la circostanza che l'attrice non avesse partecipato ai Consorzi aggiudicatari degli appalti;
contestava l'eccezione di inefficacia degli atti sottoscritti dell'organo gestorio dell'attrice, formulata con riferimento al disposto dell'art. 2361 c.c.; del pari contestava la dedotta invalidità o comunque l'inefficacia delle procure rilasciate dall'attrice in favore di CP_1 per stipulare gli incombenti strumentali alle partecipazioni alle due gare relative alla linea 7 e alla linea E59, l'invalidità o comunque l'inefficacia asseritamente conseguenti all'inesistenza dei
Consorzi ed anche l'applicabilità dell'istituto della presupposizione;
sottolineava, inoltre, che mai fosse intervenuta revoca delle procure conferite ad da parte dell'attrice. CP_1
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via principale e preliminare 1) dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande e delle eccezioni tutte formulate nell'atto di citazione introduttivo, per il difetto della giurisdizione dei Giudici italiani in conseguenza della riserva e/o della proroga della giurisdizione attribuita, per fonte contrattuale oppure alla stregua della norme europee, ai Giudici polacchi;
2) vittoria delle spese legali. In subordine e nel merito 3)
Rigettare le domande e le eccezioni tutte formulate nell'atto di citazione introduttivo, perché
11 infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte e per ogni ulteriore e differente ragione che appaia debba essere accolta d'ufficio …; 4) vittoria delle spese legali”.
Si costituiva, altresì, premettendo: che in relazione alla sua posizione venissero COroparte_2 in rilievo solo le vicende relative alla gara ed al successivo appalto per la Linea 7; di essere stata richiesta da parte di anche in nome e per conto dell'attrice, di procurare le garanzie CP_1 richieste da parte della committente per l'aggiudicazione dell'appalto; di essersi allo scopo rivolta a
Towarzystwo Ubezpiecen EU RM PO (EU RM ON), società facente parte del suo stesso gruppo;
che aveva sottoscritto con in data 26 maggio 2017, CP_1 CP_2 sempre per conto del gruppo di società che si erano aggiudicate l'appalto in questione, la polizza n.
2266493; che in tale contratto era dato atto del performance bond richiesto dalla committente CO polacca a garanzia dell'appalto sulla Linea 7, che sarebbe stato emesso da EU RM
ON ed si era obbligata, nell'interesse del gruppo di imprese capeggiato da CP_2
e a beneficio proprio di EU RM ON, a pagare a quest'ultima ogni somma (entro il CP_1
CO massimale di 88.402.080,10 sloti polacchi) che avesse inteso escutere nei suoi confronti in forza del performance bond: si era trattato in sostanza di una controgaranzia per il 95% del CO performance bond che EU RM ON andava ad emettere a beneficio di
COestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, in data 29 maggio 2017, CP_2
ON aveva quindi emesso il performance bond n. 99/036907/2017-99/036908/2017, sempre nell'interesse del gruppo di imprese facenti capo ad ma a diretto beneficio della CP_1
CO committente polacca l'esistenza della garanzia e della controgaranzia, determinava che, ove gli appaltatori si fossero resi inadempienti nei confronti della committente, questa avrebbe proceduto all'escussione della garanzia
contro
ON, la quale in conseguenza di CP_2 tale escussione, avrebbe proceduto a sua volta ad escutere la controgaranzia emessa da CP_2
[...]
CO In data 10 ottobre 2018, aveva comunicato a EU RM ON l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto e contestualmente aveva escusso la garanzia intimando il pagamento del massimale, pari a 93.054.821,21 sloti;
due giorni dopo, il 12 ottobre 2018, ON
CP_2 aveva escusso la controgaranzia nei confronti di richiedendo a questa il pagamento
CP_2 del relativo massimale, ossia 88.402.080,10 sloti. aveva dato corso al proprio obbligo
CP_2 ed, in data 17 ottobre 2019, aveva corrisposto a EU RM ON la somma di 88.402.080,10 sloti – pari ad Euro 20.640.224,17; quindi, EU RM ON, in data 19 ottobre 2018, anche grazie alla provvista resa disponibile da ai sensi della controgaranzia, aveva trasferito
CP_2
CO lo stesso importo a in esecuzione degli obblighi di cui alla garanzia, ovvero la somma di
93.054.821,21 sloti, pari ad Euro 21.726.551,76.
12 Di seguito aveva esperito tentativo di recupero da parte degli appaltatori delle somme CP_2 pagate, in forza del proprio diritto di regresso, senza esito.
Tanto premesso in fatto, chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attrice COroparte_2 nei suoi confronti e formulava domande riconvenzionali contro e la parte attrice: deduceva CP_1
Parte in particolare che, con la procura del 22 aprile 2016, aveva conferito ad poteri CP_1 sostanziali e di rappresentanza con riferimento alla partecipazione alla gara di appalto per cui è causa ed alla conclusione del contratto (se aggiudicato al gruppo di cui faceva parte la mandataria)
Parte e aveva altresì legittimato a spendere il nome di in tutti gli atti e contratti connessi a CP_1 detta gara;
che la legge polacca non richiedesse la conclusione di un contratto costitutivo di ATI per la partecipazione alla gara e che, per la legittima spendita del nome di tutte le imprese facenti parte del gruppo, fosse sufficiente il conferimento della procura;
che, conseguentemente, non vi fosse
Parte questione circa la validità e l'opponibilità nei confronti di proprio in forza della procura, del contratto di appalto sottoscritto in data 29 maggio 2017, per la realizzazione dei lavori sulla Linea
Parte 7; che la stessa procura fosse decisiva, al fine di impegnare validamente anche in relazione ai contratti di garanzia e controgaranzia che su ordine e firma di erano stati rilasciati da EU CP_1
RM ON ed per la corretta esecuzione dell'appalto. CP_2
COestava comunque la fondatezza delle ragioni esposte dall'attrice a fondamento della tesi dell'inefficacia della procura;
eccepiva l'assoluta inconferenza dell'eccezione sollevata dall'attrice con riferimento al disposto dell'art. 2361 c.c.. Parte Premessi, dunque, l'opponibilità a del contratto di appalto e dei contratti a questo accessori, tra i quali la controgaranzia, affermava la sussistenza del proprio diritto di agire in CP_2 regresso, in conseguenza dell'intervenuta escussione della controgaranzia e del pagamento operato da parte sua in base ad essa, nei confronti della parte attrice ed anche di affermando la CP_1 natura autonoma della controgaranzia prestata da parte sua e l'insussistenza dei presupposti per l'opponibilità nei suoi confronti dell'exceptio doli.
Concludeva, pertanto, come di seguito riportato: “I. nel merito: respingere le domande formulate da in quanto infondate in fatto ed in diritto;
II. in via Parte_1 riconvenzionale: accertare e dichiarare il proprio diritto di regresso in forza della polizza oggetto di causa nei confronti di in concordato preventivo e CP_1 Parte_1
e per l'effetto condannare le predette società, in solido, a corrispondere ad
[...] [...]
(N.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di CP_2
Euro 20.640.224,17 oltre interessi convenzionali (Euribor 3M + 2%) a decorrere dal 17 novembre
2018 e sino al soddisfo. Con vittoria di onorari, spese…”.
13 Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025, all'esito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
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Deve preliminarmente valutarsi la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti convenute in relazione alle domande proposte dall'attrice nei loro confronti: segnatamente, in primo luogo, la convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del COroparte_4 giudice italiano in ordine alla domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice di accertamento negativo della fondatezza della pretesa creditoria che la stessa parte avrebbe avanzato nei suoi confronti (da ultimo, inviandole richieste di pagamento in data 15 febbraio 2019).
La parte convenuta ha sollevato l'eccezione sul presupposto che COroparte_4 nei contratti di appalto sottoscritti da anche in rappresentanza dell'attrice, fosse stata CP_1 sottoscritta clausola di proroga della giurisdizione in forza della quale la cognizione delle controversie derivanti dal contratto avrebbe dovuto essere rimessa al Giudice polacco, cosicché il
Tribunale adito dovesse dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
L'eccezione si ritiene fondata.
Dall'esame dei contratti costitutivi dei rapporti oggetto di causa (prodotti in atti nella traduzione italiana dalla convenuta che ha sollevato l'eccezione) si desume che avesse partecipato alle CP_1 gare e stipulato i successivi contratti con la società polacca, anche spendendo la qualità di rappresentante delle altre società indicate nel contratto come 'consorziate' (che avevano convenuto, con essa di partecipare unitariamente alla gara, con accordi in precedenza sottoscritti, prodotti in atti CO anche in traduzione italiana dalla in virtù di procure appositamente conferitele (anch'esse prodotte in atti dalla convenuta, con traduzione in italiano); cosicché il contenuto delle clausole in essi sottoscritte sia vincolante anche per l'attrice.
La legittimità di tale modalità di conferimento del potere rappresentativo alla mandataria e il fatto che non fosse richiesta dalla legge polacca la previa costituzione di un Consorzio tra le diverse società, ai fini della partecipazione congiunta alla gara e della successiva sottoscrizione del contratto sono del resto riconosciuti nello stesso Parere giuridico prodotto in atti dalla parte attrice.
Né trova riscontro in atti la circostanza - dedotta dall'attrice - secondo la quale l'efficacia delle procure fosse stata in alcun modo condizionata alla successiva conclusione di accordi consortili tra le parti (circostanza che dovrebbe desumersi – nell'assunto dell'attrice – dall'esame della
14 corrispondenza intercorsa tra e la medesima in epoca antecedente a quella di rilascio delle CP_1 procure, allorché la stessa al più è idonea a disvelare il contenuto delle trattative intercorse tra le stesse parti prima del rilascio delle procure, alle quali la terza contraente è rimasta del tutto estranea); né ancora che il rilascio delle procure fosse stato operato sul presupposto che intervenisse poi, tra le imprese rappresentate e la procuratrice, la sottoscrizione di un successivo accordo consortile, non essendo dato trarre conferma di tale assunto da alcuna acquisizione istruttoria;
né comunque si vede come un eventuale accordo inespresso in tal senso tra le imprese potesse essere opponibile alla convenuta.
Ne discende che in virtù della clausola di proroga della giurisdizione che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda formulata dall'attrice nei confronti della convenuta dovendosi rimettere la cognizione in relazione ad essa COroparte_4 al Giudice polacco competente. Parte Restano da esaminare le domande di accertamento negativo del credito vantato da parte di nei confronti della convenuta (e le connesse domande riconvenzionali formulate da COroparte_2 parte della convenuta nei confronti dell'attrice e dell'altra convenuta;
e, CP_1 successivamente, le domande di manleva formulate da parte dell'attrice nei confronti di CP_1
Si premette che, in data 26 maggio 2017, sempre in nome e per conto del gruppo di società CP_1 che si erano aggiudicate l'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori sulla Linea 7, aveva sottoscritto con la polizza n. 2266493, quale “controgaranzia” del 'performance CP_2
CO bond' richiesto dalla committente polacca a garanzia dell'appalto, emesso da EU RM
ON; in forza del contratto, si era obbligata, nell'interesse del gruppo di imprese CP_2 capeggiato da e a beneficio proprio di EU RM ON, a pagare a quest'ultima ogni CP_1
CO somma (entro il massimale di 88.402.080,10 sloti polacchi) che avesse inteso escutere nei suoi confronti in forza del performance bond. In data 29 maggio 2017, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, EU RM ON aveva emesso il performance bond n.
CO 99/036907/2017-99/036908/2017 a diretto beneficio della committente polacca con la quale si
CO era obbligata a corrispondere a ogni somma, entro il massimale di 93.054.821,21 sloti polacchi, che la committente avesse escusso in caso di inadempimento degli appaltatori agli obblighi del contratto per la realizzazione della Linea 7.
CO In data 10 ottobre 2018, comunicava a EU RM ON l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto e contestualmente escuteva la garanzia intimando il pagamento del massimale, pari a 93.054.821,21 sloti;
due giorni dopo, il 12 ottobre 2018, EU RM ON escuteva la controgaranzia nei confronti di richiedendo a questa il pagamento del relativo CP_2 massimale, ossia 88.402.080,10 sloti.
15 adempiendo all'obbligazione assunta, in data 17 ottobre 2019, corrispondeva a EU CP_2
RM ON la somma di 88.402.080,10 sloti – pari ad Euro 20.640.224,17. Quindi EU
RM ON, in data 19 ottobre 2018, anche grazie alla provvista resa disponibile da CP_2
CO
trasferiva lo stesso importo a in esecuzione degli obblighi di cui alla garanzia;
donde
[...]
l'affermazione da parte di del proprio diritto di agire in regresso nei confronti CP_2 dell'attrice ed anche di CP_1
L'attrice ha negato la fondatezza della pretesa dell'attrice nei suoi confronti, allegando che la procura rilasciata in favore di non le consentisse la sottoscrizione di garanzie e che in ogni CP_1 caso la procura avrebbe dovuto rivestire la forma dell'atto pubblico: sennonché entrambi gli argomenti non appaiano condivisibili. Da un lato, è dato riscontrare nella procura rilasciata da parte dell'attrice a il conferimento di ampi poteri alla medesima per il compimento, in suo nome e CP_1 per suo conto, di tutti gli atti funzionali alla partecipazione alla gara (tra i quali rientra senza dubbio quello di sottoscrivere le richieste garanzie); dall'altro, non è dato ritenere, per nessuna ragione, che il conferimento della procura allo scopo dovesse rivestire la forma dell'atto pubblico, non rinvenendosi alcuna previsione normativa in tal senso.
L'attrice ha poi ribadito, anche in relazione alla pretesa di nei suoi confronti, che CP_2
l'efficacia della procura rilasciata in favore di dovesse ritenersi condizionata alla CP_1 sottoscrizione da parte sua dell'accordo consortile con la medesima impresa od ancora che la conclusione di quest'ultimo costituisse comunque il presupposto necessario per la sua stessa validità od efficacia (sebbene inespresso); ma, sul punto, si richiamano le considerazioni già svolte in CO relazione alla domanda proposta dall'attrice nei confronti di le quali valgono, nei medesimi termini, ai fini del rigetto dell'eccezione anche in quanto proposta in relazione alle domande proposte nei confronti di COroparte_2
Infine, neppure appare pertinente il riferimento operato dall'attrice al disposto dell'art. 2361 secondo comma c.c., essendo la richiamata disposizione relativa alle modalità di assunzione da parte delle società per azioni “di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime” allorché il rilascio della procura in favore di CP_1 da parte dell'attrice si colloca all'evidenza al di fuori del perimetro degli atti contemplati dalla norma in questione.
Infine, si ritiene infondato l'assunto secondo il quale il garante avrebbe dato seguito all'escussione della garanzia da parte della committente eseguendo il pagamento nei suoi confronti in violazione del dovere di buona fede sulla medesima incombente: la c.d. 'execptio doli' è stata invero inizialmente formulata da e alla stessa si è poi associata l'attrice, sul mero presupposto che CP_1 la garante avesse compiuto il pagamento della somma richiestale, ancorché la stessa avesse CP_1
16 promosso procedimento cautelare volto ad ottenere provvedimento inibitorio dell'escussione del performance bond (cui era riferibile la 'controgaranzia') proprio in base alla stessa exceptio doli; sennonché la convenuta ha allegato e documentato la circostanza che la domanda CP_2 cautelare fosse stata respinta a riprova dell'infondatezza dell'assunto di controparte.
Ne discende che la domanda di accertamento negativo del diritto di di agire in CP_2 regresso nei suoi confronti debba essere respinta.
Va, invece, accolta, per le medesime ragioni, la domanda riconvenzionale della stessa parte Parte convenuta nei confronti della
La parte attrice in riconvenzionale ha formulato la domanda anche nei confronti della coobbligata ma per quanto attiene al rapporto con la medesima il credito è stato parzialmente CP_1 soddisfatto, nelle more del giudizio, nel contesto del concordato preventivo di in misura CP_1 pari al 16% del valore di esso. Ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti della medesima società e ha invece insistito nelle conclusioni già formulate nei confronti dell'attrice.
Ritiene il Tribunale che le ragioni creditorie nei confronti dell'attrice siano rimaste invariate a seguito dell'omologazione del concordato preventivo di cosicché la domanda della CP_1
Parte convenuta di regresso nei confronti di debba essere accolta;
dalla somma CP_2 oggetto della domanda, deve però essere detratto importo pari al 16% del credito, per il quale la parte attrice in riconvenzionale ha dichiarato di essere stata soddisfatta (in sede di concordato
; per l'effetto, il Tribunale dispone condanna dell'attrice a corrispondere ad CP_1 CP_2
a somma complessiva di Euro 16.512.179,33, oltre interessi convenzionali (Euribor 3M + 2%)
[...]
a decorrere dal 17 novembre 2018 e sino al soddisfo.
L'attrice ha poi proposto domande nei confronti di si è già motivato in ordine all'efficacia CP_1 delle procure ed al fatto che la convenuta non risulti avere agito esorbitando dai limiti di esse.
Quanto alla domanda di manleva, si rileva che l'attrice ha proposto la stessa in virtù delle obbligazioni assunte nei suoi confronti da parte della convenuta con i c.d. Pre-bid CP_1
Agreement ed anche assumendo la ricorrenza del presupposto previsto dall'art. 1298 c.c., ovvero che l'obbligazione fosse stata contratta da nel suo esclusivo interesse. CP_1
Ritiene, però, il Tribunale che non sia dato pronunciare in ordine alla domanda in quanto proposta con riferimento al contenuto delle obbligazioni asseritamente assunte dalla convenuta nei suoi confronti con i contratti denominati Pre-bid agreement, avendo in essi le parti sottoscritto clausola compromissoria, impegnandosi a rimettere ad arbitri le controversie che fossero insorte tra loro in ordine all'interpretazione e al contenuto dei contratti stessi;
cosicché per tale parte debba dichiararsi l'incompetenza del Tribunale a conoscere della domanda.
17 Ritiene altresì che non possa ritenersi discendere l'obbligo di manleva dal disposto dell'art. 1298
c.c., non essendo dato accertare che l'assunzione delle obbligazioni derivanti dai contratti conclusi da parte di con la società polacca e con la Compagnia che ha prestato la garanzia fossero CP_1 state assunte nel solo interesse della medesima, atteso che entrambi i contratti risultano sottoscritti anche in nome e per conto dell'attrice in virtù delle procure rilasciate in suo favore sulla cui validità ed efficacia si è già motivato;
di talché la domanda, in quanto formulata su tale presupposto debba essere respinta.
In ragione della soccombenza la parte attrice va, infine, condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore delle parti convenute, che si liquidano in favore di ciascuna di esse nella misura di euro 44.148, per compensi professionali (euro 8.554, per la fase di studio, euro 5.642, per la fase introduttiva, euro 15.075, per la fase istruttoria, euro 14.877, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dispone, infine, compensazione delle spese tra le parti e COroparte_2 COroparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle domande formulate dalla parte attrice nei confronti di , in quanto da rimettere al Giudice polacco COroparte_4 competente;
- respinge le domande formulate dall'attrice nei confronti di COroparte_2
- dichiara la propria incompetenza a conoscere delle domande formulate dall'attrice nei confronti di nei limiti indicati in motivazione, per essere la cognizione della CP_1 controversia da rimettere al Collegio arbitrale individuato dalle parti nella clausola compromissoria sottoscritta nei contratti oggetto di causa;
- respinge le ulteriori domande formulate nei confronti di;
CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di COroparte_2 CP_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da nei CP_2 CP_2 confronti di , condanna quest'ultima al pagamento Parte_1 in favore dell'attrice in riconvenzionale della somma di euro 16.512.179,33, oltre interessi come liquidati in motivazione;
18 - condanna la parte attrice al pagamento nei confronti di ciascuna delle parti convenute della somma di euro 44.148, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
- dispone compensazione delle spese tra le parti e COroparte_2 COroparte_1
Roma, 30/11/2025
Il Giudice
LA CE
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