Articolo 153 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 152Articolo 125
Versione
24 ottobre 1989
Art. 153
(Liquidazione delle spese processuali in favore
della parte civile)
1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al piu' tardi insieme alle conclusioni.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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