Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 14/01/2026, n. 540
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto la cartella sufficientemente motivata in quanto riporta pedissequamente il tributo indicato nell'avviso di accertamento, richiamando la giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite in materia di motivazione delle cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto la pretesa tributaria non prescritta, avendo accertato che l'avviso di accertamento è stato notificato entro il termine triennale e la cartella di pagamento è pervenuta alla ricorrente in pendenza del termine triennale di prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità per omesso invito al contraddittorio

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, affermando che l'invito al contraddittorio non è un adempimento richiesto per la cartella di pagamento in questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 14/01/2026, n. 540
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 540
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo