CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 14/01/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 540/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ORSI MARIA LETIZIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15923/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80142 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250007133587000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 settembre 2025 notificato nei confronti di AD e Regione Campania, , Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071/2025/0007133587/000 notificata dall'agenzia delle entrate riscossione in data 27/05/2025 relativa a tassa automobilistica, sanzioni ed interessi, anno 2019 per un importo di €. 393,52.
Ha dedotto a motivo del ricorso la carenza di motivazione della cartella, la prescrizione della pretesa tributaria, la nullità dell'atto per omesso invito al contraddittorio.
Concludeva per l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese, da attribuire al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate- riscossione che ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva quanto alle censure afferenti l'attività di accertamento del debito tributario, trattandosi di attività riferibile all'ente impositore. Quanto all'attività di notificazione della cartella ed al profilo della sua legittimità formale evidenziava che il Ruolo n. 2025/002458 era stato reso esecutivo in data 09-12-2024. E successivamente Consegnato il 25-01-2025 al concessionario che provvedeva, nei termini di legge, alla notifica di esso il 19 settembre 2025.
Deduceva l'infondatezza della eccezione di carenza motivazionale dell'atto impugnato, trattandosi di cartella susseguente ad un atto di accertamento o liquidazione, ovvero altro atto costitutivo della pretesa, precedentemente notificato al contribuente, ex art 12 del dpr 602/73, è sufficiente il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, occorre la motivazione, anche sintetica, della stessa infine evidenziava l'insussistenza, nel caso di specie, dell'obbligo di invito al contraddittorio.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Si è altresì costituita la Regione Campania che preliminarmente ha eccepito l0namsmsibilità del ricorso per sua tardività. Nel merito ha documentato di avere ritualmente notificato alla contribuente, avviso di accertamento relativo all'omesso versamento della tassa auto per l'anno 2019 in data 21 luglio 2022 , ovvero nel termine triennale di legge evidenziando che avverso detto avviso alcuna impugnazione era stata proposta dalla contribuente con l'effetto che la pretesa fiscale si è consolidata.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa era decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti dall'udienza fissata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso proposto dalla ricorrente, tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero emerge dalla documentazione versata in atti dalla difesa dell'ente impositore che la Regione
Campania ha ritualmente notificato alla contribuente, che ha ricevuto l'atto a mani proprie, avviso di accertamento in data 21 luglio 2022, ovvero entro il termine triennale di decadenza previsto per la tassa auto.
Avverso detto avviso non è stata proposta impugnazione sicchè la pretesa tributaria è divenuta irretrattabile.
Parimenti tempestiva, oltre che rituale, è la notifica della cartella qui impugnata, posto che essa è pervenuta nelle mani della ricorrente in data 16 luglio 2025 , ovvero in pendenza del termine triennale di prescrizione.
Neppure sono fondate le censure afferenti il vizio di motivazione della cartella, redatta secondo il modello ministeriale ed in ogni caso, completa in ogni parte rilevante , in applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte a sezioni unite , secondo cui «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo». ( cfr. Cass Ss UU 22281/2022). Nel caso di specie la cartella riporta pedissequamente il tributo indicato nell'avviso di accertamento sicchè la stessa è compiutamente motivata. Parimenti infondata , infine, è la doglianza afferente il dedotto vizio dell'atto impugnato o per omesso invito al contraddittorio trattandosi di adempimento non richiesto per la cartella in questione .
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese di lite, considerato l'esiguo valore della controversia possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ORSI MARIA LETIZIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15923/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80142 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250007133587000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 settembre 2025 notificato nei confronti di AD e Regione Campania, , Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071/2025/0007133587/000 notificata dall'agenzia delle entrate riscossione in data 27/05/2025 relativa a tassa automobilistica, sanzioni ed interessi, anno 2019 per un importo di €. 393,52.
Ha dedotto a motivo del ricorso la carenza di motivazione della cartella, la prescrizione della pretesa tributaria, la nullità dell'atto per omesso invito al contraddittorio.
Concludeva per l'annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese, da attribuire al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate- riscossione che ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva quanto alle censure afferenti l'attività di accertamento del debito tributario, trattandosi di attività riferibile all'ente impositore. Quanto all'attività di notificazione della cartella ed al profilo della sua legittimità formale evidenziava che il Ruolo n. 2025/002458 era stato reso esecutivo in data 09-12-2024. E successivamente Consegnato il 25-01-2025 al concessionario che provvedeva, nei termini di legge, alla notifica di esso il 19 settembre 2025.
Deduceva l'infondatezza della eccezione di carenza motivazionale dell'atto impugnato, trattandosi di cartella susseguente ad un atto di accertamento o liquidazione, ovvero altro atto costitutivo della pretesa, precedentemente notificato al contribuente, ex art 12 del dpr 602/73, è sufficiente il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, occorre la motivazione, anche sintetica, della stessa infine evidenziava l'insussistenza, nel caso di specie, dell'obbligo di invito al contraddittorio.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Si è altresì costituita la Regione Campania che preliminarmente ha eccepito l0namsmsibilità del ricorso per sua tardività. Nel merito ha documentato di avere ritualmente notificato alla contribuente, avviso di accertamento relativo all'omesso versamento della tassa auto per l'anno 2019 in data 21 luglio 2022 , ovvero nel termine triennale di legge evidenziando che avverso detto avviso alcuna impugnazione era stata proposta dalla contribuente con l'effetto che la pretesa fiscale si è consolidata.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa era decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti dall'udienza fissata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso proposto dalla ricorrente, tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero emerge dalla documentazione versata in atti dalla difesa dell'ente impositore che la Regione
Campania ha ritualmente notificato alla contribuente, che ha ricevuto l'atto a mani proprie, avviso di accertamento in data 21 luglio 2022, ovvero entro il termine triennale di decadenza previsto per la tassa auto.
Avverso detto avviso non è stata proposta impugnazione sicchè la pretesa tributaria è divenuta irretrattabile.
Parimenti tempestiva, oltre che rituale, è la notifica della cartella qui impugnata, posto che essa è pervenuta nelle mani della ricorrente in data 16 luglio 2025 , ovvero in pendenza del termine triennale di prescrizione.
Neppure sono fondate le censure afferenti il vizio di motivazione della cartella, redatta secondo il modello ministeriale ed in ogni caso, completa in ogni parte rilevante , in applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte a sezioni unite , secondo cui «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo». ( cfr. Cass Ss UU 22281/2022). Nel caso di specie la cartella riporta pedissequamente il tributo indicato nell'avviso di accertamento sicchè la stessa è compiutamente motivata. Parimenti infondata , infine, è la doglianza afferente il dedotto vizio dell'atto impugnato o per omesso invito al contraddittorio trattandosi di adempimento non richiesto per la cartella in questione .
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese di lite, considerato l'esiguo valore della controversia possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.