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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/07/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da
nata a [...] il [...] c.f.: che si Parte_1 C.F._1 difende da sé, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia Via Campo di Marte 2/L
OPPONENTE
contro
, nata a [...] il [...], residente in [...], DO Controparte_1
AN (PG), cod.fisc , CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_2
DO AN (PG), cod.fisc CodiceFiscale_3
entrambe rappresentate ed assistite, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Patrizio Tofi e Luca
Casiccio, elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in via San Bernardino da Siena, snc, 06081
Assisi (PG)
OPPOSTE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., fase di merito pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: come da note per il verbale dell'udienza del 18.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha introdotto con citazione la fase di merito relativa a opposizione Parte_1 ex art. 615, secondo comma, c.p.c. proposta con ricorso davanti al giudice delle esecuzioni in relazione a un procedimento per esecuzione forzata di un obbligo di fare.
In particolare, ha dedotto che:
• in data 07/02/2023 si vedeva notificare ricorso ex art. 612 c.p.c. per l'esecuzione forzata di obblighi di fare – segnatamente, di cui alla sentenza possessoria di merito n. 117/2021 di questo
Tribunale, intervenuta tra le medesime parti del giudizio odierno, con cui era stata accolta la richiesta “di reintegrare e nell'esercizio, del passaggio a Controparte_1 Controparte_2 piedi e con veicoli, sulla porzione di terreno oggi in contestazione (che passa attraverso la particella n. 915, foglio 35 C.T. del Comune di DO AN), mediante rimozione della catena ivi apposta”;
• già l'atto di precetto notificato in data 02/12/2022 era stato oggetto di opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. per nullità e/o inesistenza per mancanza del titolo (fascicolo che risultava rubricato al n° 06/2023 r.g. tribunale di Spoleto);
• con ordinanza emessa in data 10/03/2023 il G.E. ha accolto il ricorso ex art. 612 c.p.c., fissando la data dell'esecuzione forzata;
a tale ordinanza è stata proposta opposizione ex art 617 c.p.c.;
• è stata data esecuzione all'ordinanza del 10/03/2023 con verbale del 27/03/2023;
• a fronte di ciò, veniva proposto ricorso cautelare ex art. 615, secondo comma, c.p.c., non accolto dal G.E., opposizione della quale è stata introdotta la presente fase di merito;
• nel merito con la presente opposizione viene contestato che: con causa iscritta al n° 2052/2019
r.g., decisa con ordinanza n° 1148 emessa in data 04/11/2020 pubblicata in data 10/11/2020, tra l'opponente e il era stato indicato che “in ogni caso volendo Controparte_3 interpretare l'atto introduttivo come implicitamente contenente la domanda di accertamento negativo della proprietà demaniale della particella n° 915 sopra menzionata devesi rilevare come tale punto appaia pacifico e non vi siano dubbi alcuni sulla proprietà della stessa in capo
pagina 2 di 6 alla (né il sembra mai averlo contestato con scritti processuali). Né Può Pt_1 CP_3 sostenersi che la stessa sia gravata da vicinale pubblico dato che la strada in questione non ricomprende la suddetta particella”; poi, con sentenza petitoria emessa in data 29/10/2022 e pubblicata in data 31/10/2022, il Tribunale di Spoleto, accogliendo la domanda riconvenzionale formulata da e avrebbe osservato che queste “si sono Controparte_1 Controparte_2 costituite con comparsa depositata il 23/12/2019 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'ente proprietario della strada vicinale c,.d. “dalle
Costarelle al ” trattandosi di indagarne la natura nel merito hanno poi evidenziato come Pt_2
l'unica strada che consentirebbe loro l'accesso alla propria abitazione sia a piedi che a con i veicoli sarebbe la suddetta strada censita al foglio 35 del Comune di DO AN il carattere di vicinale pubblico sarebbe confermato dallo stesso comune con certificazione del
25/06/2018.”; alla luce di ciò, il titolo (sentenza possessoria del 2021) sarebbe nullo o comunque superato dalle pronunce citate.
Ha dunque concluso per l'accoglimento dell'opposizione, dichiarandosi “nulla l'esecuzione posta in essere in quanto il titolo azionato è giuridicamente inesistente e nessun diritto ha la controparte di transitare sulla particella n° 915 Foglio di mappa 35 Comune di DO AN poiché non è proprietà comunale e non fa parte della strada vicinale denominata “dalle Costarelle al Catino” si cui
è stato riconosciuto il diritto di transito”.
Si sono costituiti e , resistendo alla domanda Controparte_1 Controparte_2 dell'opponente, e in particolare eccependo che:
• L'opposizione sarebbe inammissibile, o comunque tardiva, in quanto proposta dopo il provvedimento ex art. 612 c.p.c. del GE del 10.3.2023 e – comunque – in ogni caso dopo la sua stessa esecuzione in data 27.3.2023, e dunque a esecuzione terminata;
• I vizi dedotti avrebbero dovuto essere fatti valere con opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento, cosa peraltro effettivamente fatta dall'opponente odierno;
• L'opposizione, poi, sarebbe inammissibili anche perché avente lo stesso oggetto dell'opposizione a precetto già incardinata dalla medesima opponente, (Tribunale di Spoleto,
pagina 3 di 6 dott.ssa Di Paolo Rg 6/2023) culminata con sentenza n 714/2023 che ha rigettato l'opposizione stessa;
• Nel merito, la sentenza possessoria sarebbe valido titolo esecutivo, anche perché la successiva sentenza petitoria, citata dalla opponente, opererebbe su un piano diverso e non avrebbe idoneità ad eliminare l'efficacia esecutiva propria della sentenza possessoria ma sarebbe addirittura una sentenza di rigetto della domanda petitoria azionata dall'avv. e nella Pt_1 quale sarebbe addirittura evidenziato che quest'ultima non ha dato alcuna prova della titolarità del diritto di proprietà dei beni sui quali insiste il diritto di servitù e comunque del diritto di passaggio oggetto della tutela possessoria;
mentre l'ordinanza decisoria del 2020 sarebbe stata pronunciata in un procedimento svoltosi tra l'opponente e il , di Controparte_4 talché non sarebbe opponibile alle odierne opposte e in ogni caso non riguarderebbe la particella
915 oggetto dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c. opposta.
Hanno dunque concluso per l'inammissibilità, o in subordine il rigetto dell'opposizione, con conclusioni del seguente tenore:
“- In via preliminare di rito: dichiarare inammissibile o improcedibile o tardiva, o comunque rigettare
l'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpcp ex adverso proposta per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- Nel merito. Rigettare comunque l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge con condanna dell'opponente al risarcimento danni per lite temeraria ex art 96 cpc, nella misura ritenuta equa e di giustizia
-In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
L'istruttoria si è svolta per via solo documentale e all'udienza del 18.6.2025, fissata ex art. 189 c.p.c. con previa assegnazione di termini per conclusionali e repliche, il giudice si è riservato il deposito della sentenza nei 30 gg. successivi.
2. L'opposizione è inammissibile, per le ragioni che seguono.
2.1. L'opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. ha per oggetto “il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”, e si distingue nelle forme dell'opposizione a precetto di cui al primo comma, che è proponibile quando l'esecuzione “non è ancora iniziata”, e l'opposizione all'esecuzione vera e pagina 4 di 6 propria, di cui al secondo comma, che riguarda invece le ipotesi in cui “l'opposizione è iniziata”.
Per quanto un limite finale di proponibilità dell'opposizione all'esecuzione sia espressamente previsto solo per le esecuzioni per espropriazione (secondo comma ult. per., ovvero quando è stata disposta la vendita), deve comunque ritenersi che anche nelle altre tipologie di esecuzione forzata sia operante un limite finale implicito, ovvero il termine dell'esecuzione stessa.
E invero, lo stesso dato testuale (“quando è iniziata l'esecuzione”) induce a ritenere che l'esecuzione debba essere tutt'ora pendente, giacché inquadrante una ipotesi di opposizione volta a “paralizzare” una esecuzione in essere, di contro a un'altra – l'opposizione a precetto – che invece è riferita all'ipotesi di una opposizione ancora futura.
A ben vedere, è tuttavia la ratio stessa dell'opposizione all'esecuzione a venire meno per l'ipotesi in cui l'esecuzione sia già terminata. Infatti, se come detto essa si sostanzia in una domanda di accertamento negativo del diritto di procedere a esecuzione forzata finalizzata a impedire un'esecuzione in essere, essa perde completamente significato nell'ipotesi in cui l'esecuzione sia conclusa prima ancora della proposizione dell'opposizione.
Anche nel caso in cui il titolo esecutivo su cui si era fondata l'esecuzione venisse meno (a seguito di riforma in sede di impugnazione), ciò non travolgerebbe gli atti esecutivi già legittimamente (in forza di titolo all'epoca vigente) compiuti, ma semplicemente legittimerebbe al ripristino di una situazione, del caso anche in forma coattiva, non travolgendo tuttavia l'esecuzione che si è svolta interamente sulla base di un titolo valido per tutta la sua durata.
Nella specie, è pacifico che la p.e. si sia conclusa in data 27.3.2023, giorno in cui è avvenuto l'accesso dell'ufficiale giudiziario (doc. 2 opposto) e si è pervenuti, infine, alla rimozione della catena;
da quel momento, la procedura deve considerarsi definita, essendo stato adempiuto l'obbligo che essa mirava ad ottenere in forma coattiva, con conseguente inammissibilità del ricorso in opposizione ex art. 615
c.p.c. – sia sul piano cautelare che, di conseguenza, nel merito – introdotto soltanto in data 17.4.2023.
2.2. Pertanto, l'opposizione è inammissibile, assorbiti i restanti motivi e eccezioni.
3. Le spese di lite relative alla presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e diminuiti ai minimi i compensi indicati in tabella in considerazione dell'esigua pagina 5 di 6 complessità in fatto e diritto della controversia, non tenendo conto della fase istruttoria che non si è tenuta.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
DICHIARA l'opposizione inammisibile;
CONDANNA l'opponente al pagamento in favore delle parti opposte delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, per compensi, in complessivi € 2.906,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Spoleto, il 14 luglio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da
nata a [...] il [...] c.f.: che si Parte_1 C.F._1 difende da sé, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia Via Campo di Marte 2/L
OPPONENTE
contro
, nata a [...] il [...], residente in [...], DO Controparte_1
AN (PG), cod.fisc , CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_2
DO AN (PG), cod.fisc CodiceFiscale_3
entrambe rappresentate ed assistite, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Patrizio Tofi e Luca
Casiccio, elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in via San Bernardino da Siena, snc, 06081
Assisi (PG)
OPPOSTE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., fase di merito pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: come da note per il verbale dell'udienza del 18.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha introdotto con citazione la fase di merito relativa a opposizione Parte_1 ex art. 615, secondo comma, c.p.c. proposta con ricorso davanti al giudice delle esecuzioni in relazione a un procedimento per esecuzione forzata di un obbligo di fare.
In particolare, ha dedotto che:
• in data 07/02/2023 si vedeva notificare ricorso ex art. 612 c.p.c. per l'esecuzione forzata di obblighi di fare – segnatamente, di cui alla sentenza possessoria di merito n. 117/2021 di questo
Tribunale, intervenuta tra le medesime parti del giudizio odierno, con cui era stata accolta la richiesta “di reintegrare e nell'esercizio, del passaggio a Controparte_1 Controparte_2 piedi e con veicoli, sulla porzione di terreno oggi in contestazione (che passa attraverso la particella n. 915, foglio 35 C.T. del Comune di DO AN), mediante rimozione della catena ivi apposta”;
• già l'atto di precetto notificato in data 02/12/2022 era stato oggetto di opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. per nullità e/o inesistenza per mancanza del titolo (fascicolo che risultava rubricato al n° 06/2023 r.g. tribunale di Spoleto);
• con ordinanza emessa in data 10/03/2023 il G.E. ha accolto il ricorso ex art. 612 c.p.c., fissando la data dell'esecuzione forzata;
a tale ordinanza è stata proposta opposizione ex art 617 c.p.c.;
• è stata data esecuzione all'ordinanza del 10/03/2023 con verbale del 27/03/2023;
• a fronte di ciò, veniva proposto ricorso cautelare ex art. 615, secondo comma, c.p.c., non accolto dal G.E., opposizione della quale è stata introdotta la presente fase di merito;
• nel merito con la presente opposizione viene contestato che: con causa iscritta al n° 2052/2019
r.g., decisa con ordinanza n° 1148 emessa in data 04/11/2020 pubblicata in data 10/11/2020, tra l'opponente e il era stato indicato che “in ogni caso volendo Controparte_3 interpretare l'atto introduttivo come implicitamente contenente la domanda di accertamento negativo della proprietà demaniale della particella n° 915 sopra menzionata devesi rilevare come tale punto appaia pacifico e non vi siano dubbi alcuni sulla proprietà della stessa in capo
pagina 2 di 6 alla (né il sembra mai averlo contestato con scritti processuali). Né Può Pt_1 CP_3 sostenersi che la stessa sia gravata da vicinale pubblico dato che la strada in questione non ricomprende la suddetta particella”; poi, con sentenza petitoria emessa in data 29/10/2022 e pubblicata in data 31/10/2022, il Tribunale di Spoleto, accogliendo la domanda riconvenzionale formulata da e avrebbe osservato che queste “si sono Controparte_1 Controparte_2 costituite con comparsa depositata il 23/12/2019 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'ente proprietario della strada vicinale c,.d. “dalle
Costarelle al ” trattandosi di indagarne la natura nel merito hanno poi evidenziato come Pt_2
l'unica strada che consentirebbe loro l'accesso alla propria abitazione sia a piedi che a con i veicoli sarebbe la suddetta strada censita al foglio 35 del Comune di DO AN il carattere di vicinale pubblico sarebbe confermato dallo stesso comune con certificazione del
25/06/2018.”; alla luce di ciò, il titolo (sentenza possessoria del 2021) sarebbe nullo o comunque superato dalle pronunce citate.
Ha dunque concluso per l'accoglimento dell'opposizione, dichiarandosi “nulla l'esecuzione posta in essere in quanto il titolo azionato è giuridicamente inesistente e nessun diritto ha la controparte di transitare sulla particella n° 915 Foglio di mappa 35 Comune di DO AN poiché non è proprietà comunale e non fa parte della strada vicinale denominata “dalle Costarelle al Catino” si cui
è stato riconosciuto il diritto di transito”.
Si sono costituiti e , resistendo alla domanda Controparte_1 Controparte_2 dell'opponente, e in particolare eccependo che:
• L'opposizione sarebbe inammissibile, o comunque tardiva, in quanto proposta dopo il provvedimento ex art. 612 c.p.c. del GE del 10.3.2023 e – comunque – in ogni caso dopo la sua stessa esecuzione in data 27.3.2023, e dunque a esecuzione terminata;
• I vizi dedotti avrebbero dovuto essere fatti valere con opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento, cosa peraltro effettivamente fatta dall'opponente odierno;
• L'opposizione, poi, sarebbe inammissibili anche perché avente lo stesso oggetto dell'opposizione a precetto già incardinata dalla medesima opponente, (Tribunale di Spoleto,
pagina 3 di 6 dott.ssa Di Paolo Rg 6/2023) culminata con sentenza n 714/2023 che ha rigettato l'opposizione stessa;
• Nel merito, la sentenza possessoria sarebbe valido titolo esecutivo, anche perché la successiva sentenza petitoria, citata dalla opponente, opererebbe su un piano diverso e non avrebbe idoneità ad eliminare l'efficacia esecutiva propria della sentenza possessoria ma sarebbe addirittura una sentenza di rigetto della domanda petitoria azionata dall'avv. e nella Pt_1 quale sarebbe addirittura evidenziato che quest'ultima non ha dato alcuna prova della titolarità del diritto di proprietà dei beni sui quali insiste il diritto di servitù e comunque del diritto di passaggio oggetto della tutela possessoria;
mentre l'ordinanza decisoria del 2020 sarebbe stata pronunciata in un procedimento svoltosi tra l'opponente e il , di Controparte_4 talché non sarebbe opponibile alle odierne opposte e in ogni caso non riguarderebbe la particella
915 oggetto dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c. opposta.
Hanno dunque concluso per l'inammissibilità, o in subordine il rigetto dell'opposizione, con conclusioni del seguente tenore:
“- In via preliminare di rito: dichiarare inammissibile o improcedibile o tardiva, o comunque rigettare
l'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpcp ex adverso proposta per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- Nel merito. Rigettare comunque l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge con condanna dell'opponente al risarcimento danni per lite temeraria ex art 96 cpc, nella misura ritenuta equa e di giustizia
-In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
L'istruttoria si è svolta per via solo documentale e all'udienza del 18.6.2025, fissata ex art. 189 c.p.c. con previa assegnazione di termini per conclusionali e repliche, il giudice si è riservato il deposito della sentenza nei 30 gg. successivi.
2. L'opposizione è inammissibile, per le ragioni che seguono.
2.1. L'opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. ha per oggetto “il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”, e si distingue nelle forme dell'opposizione a precetto di cui al primo comma, che è proponibile quando l'esecuzione “non è ancora iniziata”, e l'opposizione all'esecuzione vera e pagina 4 di 6 propria, di cui al secondo comma, che riguarda invece le ipotesi in cui “l'opposizione è iniziata”.
Per quanto un limite finale di proponibilità dell'opposizione all'esecuzione sia espressamente previsto solo per le esecuzioni per espropriazione (secondo comma ult. per., ovvero quando è stata disposta la vendita), deve comunque ritenersi che anche nelle altre tipologie di esecuzione forzata sia operante un limite finale implicito, ovvero il termine dell'esecuzione stessa.
E invero, lo stesso dato testuale (“quando è iniziata l'esecuzione”) induce a ritenere che l'esecuzione debba essere tutt'ora pendente, giacché inquadrante una ipotesi di opposizione volta a “paralizzare” una esecuzione in essere, di contro a un'altra – l'opposizione a precetto – che invece è riferita all'ipotesi di una opposizione ancora futura.
A ben vedere, è tuttavia la ratio stessa dell'opposizione all'esecuzione a venire meno per l'ipotesi in cui l'esecuzione sia già terminata. Infatti, se come detto essa si sostanzia in una domanda di accertamento negativo del diritto di procedere a esecuzione forzata finalizzata a impedire un'esecuzione in essere, essa perde completamente significato nell'ipotesi in cui l'esecuzione sia conclusa prima ancora della proposizione dell'opposizione.
Anche nel caso in cui il titolo esecutivo su cui si era fondata l'esecuzione venisse meno (a seguito di riforma in sede di impugnazione), ciò non travolgerebbe gli atti esecutivi già legittimamente (in forza di titolo all'epoca vigente) compiuti, ma semplicemente legittimerebbe al ripristino di una situazione, del caso anche in forma coattiva, non travolgendo tuttavia l'esecuzione che si è svolta interamente sulla base di un titolo valido per tutta la sua durata.
Nella specie, è pacifico che la p.e. si sia conclusa in data 27.3.2023, giorno in cui è avvenuto l'accesso dell'ufficiale giudiziario (doc. 2 opposto) e si è pervenuti, infine, alla rimozione della catena;
da quel momento, la procedura deve considerarsi definita, essendo stato adempiuto l'obbligo che essa mirava ad ottenere in forma coattiva, con conseguente inammissibilità del ricorso in opposizione ex art. 615
c.p.c. – sia sul piano cautelare che, di conseguenza, nel merito – introdotto soltanto in data 17.4.2023.
2.2. Pertanto, l'opposizione è inammissibile, assorbiti i restanti motivi e eccezioni.
3. Le spese di lite relative alla presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e diminuiti ai minimi i compensi indicati in tabella in considerazione dell'esigua pagina 5 di 6 complessità in fatto e diritto della controversia, non tenendo conto della fase istruttoria che non si è tenuta.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
DICHIARA l'opposizione inammisibile;
CONDANNA l'opponente al pagamento in favore delle parti opposte delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, per compensi, in complessivi € 2.906,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Spoleto, il 14 luglio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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