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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. RA GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5101/2012 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SICA GIOVANNA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
[...]
(C.F. , con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIULIANO GIULIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attorea: «a) Accertare e dichiarare la responsabilità medica del personale sanitario del Controparte_3
per il sinistro di cui al proprio atto di citazione;
Condannare,
[...]
Co l'Asl , in persona del legale rapp.te p.t., in solido con il Dott. Controparte_4
, Dirigente responsabile dell'Unità Operativa di Controparte_2
Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “S. Francesco d' CP_3
, al pronto risarcimento di tutti i danni alla persona subiti
[...] dall'attrice in conseguenza del sinistro narrato, quantificati in € 26000,00, come da seguente conteggio: € 22000,00 (Danno biologico da invalidità pagi na 1 di 21 permanente);€4000,00 (I.T.T.);oltre al danno morale ed alle spese sostenute per l'ATP od in quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU medico legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
Condannare, ancora,
i convenuti in solido, alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.N.A.P., come per legge, nonché, al rimborso forfettario ex art. 15 L.P., da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.»
: «Voglia il Tribunale Ill.mo:
1. Em_1 Controparte_2 preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott.
così come convenuto in giudizio;
2. nel merito rigettare la CP_2 domanda perché infondata in fatto e diritto;
3. in subordine condannare l'ASL Co
2 tenere indenne il convenuto da quanto lo stesso fosse tenuto a pagare all'attrice;
4. in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.»
Azienda Sanitaria Locale: «Voglia l'On.le Tribunale adito: - rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto
e in diritto e con vittoria di spese e competenze legali.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 02/07/2012, ha Parte_1 convenuto in giudizio il dott. nonché l'ASL Controparte_2 [...]
per essere risarcita di tutti i danni occorsile in ragione dell'intervento CP_1 chirurgico a cui si era sottoposta in data 08/09/2010 presso l'Unità di
Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero S. Francesco d'Assisi di
OL RA, resosi necessario per una frattura pluriframmentaria scomposta
– epifisi distale radio sinistro.
A fondamento della domanda ha dedotto:
- che in data 06/09/2010 veniva ricoverata presso il
[...] di OL RA (Sa) dell'azienda Controparte_3
Sanitaria Locale di Salerno 2, a causa della frattura anzidetta;
pagi na 2 di 21 - che in data 08/09/2010, veniva sottoposta dalla equipe medica diretta dal Dott. , Dirigente Responsabile dell'Unità Controparte_2
Operativa di Ortopedia e Traumatologia del suddetto Ospedale ad intervento chirurgico;
- che in data 10/09/2010 veniva dimessa;
- che a seguito dell'intervento non aveva riscontrato alcun giovamento fisico, anzi, aveva continuato a lamentare forti dolori al braccio sinistro, nonché, una deformazione dello stesso con impossibilità di movimento;
- di essersi sottoposta a ulteriori visite specialistiche presso altri presidi Ospedalieri, all'esito della quali le veniva riscontrato sempre, a seguito dell'operazione per cui è causa, una «grave deformazione dell'articolazione radio-carpale ed impotenza funzionale della stessa»;
- che da tali complicazioni è scaturita una patologia invalidante, il cui recupero era ipotizzabile soltanto attraverso un ulteriore intervento chirurgico, al quale avrebbe dovuto necessariamente sottoporsi;
- che in data 22.02.2011, si sottoponeva per la valutazione dei postumi invalidanti, a visita medico-legale presso il Dott. ; Persona_1
- che in data 24/01/2011, aveva messo in mora la Direzione Generale, in persona del Commissario Straordinario, dell' nche in prospettiva di Parte_2 una successiva azione giudiziaria nei suoi confronti;
- che, in data 05/04/2011 l , provvedeva a comunicare Parte_3 alla Compagnia Assicurativa che copre i relativi rischi RCT;
- che, successivamente, aveva proposto ricorso, in data 07/06/2011, per accertamento tecnico preventivo (r.g. n. 6004/2011);
- che il c.t.u. quantificava il danno nella misura del 10% per invalidità permanente per lesioni al polso sinistro e in 75 giorni l'inabilità temporanea;
- che, si è reso necessario instaurare un successivo giudizio di merito, in quanto la c.t.u., resa nel citato procedimento, era stata carente nella parte riguardante l'accertamento del nesso causale;
- che nonostante l'ATP abbia avuto esito positivo, vano è risultato il l;
Controparte_4 CP_1
pagi na 3 di 21 - che, nessun esito ha prodotto la mediazione obbligatoria esperita.
Ha, pertanto, concluso come in premessa.
Tempestivamente si è costituito il dott. che ha Controparte_2 eccepito:
• preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo egli eseguito l'intervento, ma il dott. , come Controparte_6 confermato dalla documentazione depositata;
• che, pertanto, nessuna responsabilità poteva essere a lui attribuita;
• che, infatti, egli è stato evocato in giudizio solo perché primario del reparto all'epoca dei fatti;
• che, nel merito, la domanda era infondata;
• che i danni lamentati dall'attrice non erano frutto di errore o negligenza nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, bensì anche in considerazione dell'età della stessa, erano naturali conseguenze della frattura.
Ha, quindi, concluso come sopra.
Tempestivamente si è costituita anche l a Controparte_7 quale, a fondamento della propria comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto:
➢ l'improcedibilità, infondatezza e inammissibilità della domanda;
➢ che l'attrice aveva ricevuto un'attenta e scrupolosa assistenza sanitaria;
➢ che, infatti, dalla relazione prot. 202012 del 14.11.2012 a firma del
Dirigente responsabile U.O. Medicina Legale ed Invalidi Civili CP_8
, dott. e dalla relazione a firma del Direttore della
[...] Persona_2
, dott. trasmessa con nota prot. Parte_4 Controparte_2
7354 dell'11/09/2012 dal Direttore Sanitario del P.O. di , CP_3 emergeva chiaramente che alcuna responsabilità è ascrivibile ai sanitari del
P.O. di che la ebbero in cura e quindi all' CP_3 CP_1
➢ che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di citazione, il consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, non aveva pagi na 4 di 21 attribuito alcuna responsabilità medica dell'equipe del P.O. “ CP_3
;
[...] Controparte_3
➢ che alcuna prova era stata fornita dalla parte attorea dei danni subiti e del nesso di causalità;
➢ che, infatti, trattandosi di una obbligazione di mezzi e non di risultato, il professionista aveva il dovere di eseguire la prestazione con diligenza e professionalità senza però garantire il buon esito;
➢ che, quindi, in alcun modo si poteva contestare l'attività svolta dai medici e sanitari del P.O. di , in quanto, scrupolosa ed eseguita CP_3 secondo le migliorie tecniche terapeutiche.
Ha, quindi, concluso come in premessa.
Venivano concessi termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., per il deposito di note di trattazione e memorie di replica.
Nel corso del giudizio veniva acquisito agli atti il fascicolo di ufficio relativo all'accertamento Tecnico Preventivo effettuato dal CTU dott. , Persona_3 nonché, veniva disposta CTU medico-legale.
All'udienza del 31/5/2018 rassegnate le conclusioni la causa veniva introitata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 18/01/2019, la causa veniva rimessa sul ruolo, al fine di consentire al consulente tecnico d'ufficio di fornire chiarimenti integrativi sulla relazione peritale già depositata.
Dopo rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, all'udienza del 17/04/2024 la causa è stata trattenuta per la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Natura della responsabilità della struttura sanitaria
1.1. Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito di quella contrattuale.
pagi na 5 di 21 1.2. L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere
(cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
1.3. .Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione,
Cass. n. 10616/12).
1.4. Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso – e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e
2, L. n. 24/2017) – è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o pagi na 6 di 21 parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12;
Cass. n. 13953/07).
1.5. Per quanto detto, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve altresì aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, c.c.
1.6. Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06). La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata
(cfr. Cass. n. 17143/12).
1.7. Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente,
l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte),
l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
2. Onere della prova
2.1. La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio. pagi na 7 di 21 2.2. Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n.
18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 26907/2020; Cass. n. 18102/2020; Cass. n.
28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017;
Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
2.3. Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale – quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) – si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013).
2.4. Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n. 18392/2017).
2.5. Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, e venendo al caso di specie, risulta innanzitutto pacifico dagli atti di causa che l'attrice si sia ricoverata, in data 06/09/2010 presso l'Unità di Ortopedia e Traumatologia del pagi na 8 di 21 Presidio Ospedaliero S. Francesco d'Assisi di OL RA con diagnosi di
«frattura pluriframmentaria scomposta – epifisi distale radio sinistro». (cfr. all.to 2 della cartella clinica allegata al fascicolo di a.t.p)
2.6. Il rapporto instauratosi tra l'attrice e la convenuta trova, quindi, fondamento nel già menzionato contratto atipico di spedalità, con applicazione del regime di cui agli artt. 1218 e ss. c.c., nei termini sopra chiariti. Invero,
l'accoglimento del paziente nella struttura ha implicato la messa a disposizione del proprio personale e di tutti i mezzi occorrenti per i trattamenti sanitari, e quindi l'instaurazione di un rapporto di “cura” con il paziente. Di talché, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1228 c.c., la struttura ospedaliera salernitana si è certamente avvalsa dell'operato dei sanitari che presero in cura la . Pt_1
3. Risultanze delle c.t.u.
3.1. Deve darsi atto che la relazione di c.t.u. resa all'esito del procedimento di a.t.p. promosso dall'attrice aveva escluso la responsabilità dei sanitari.
3.2. La relazione a firma del dr. , nominato in sede di a.t.p., Per_3 riferisce che, a seguito di frattura pluriframmentaria dell'epifisi distale del radio sinistro, l'esame radiografico post‑operatorio documenta una buona riduzione del focolaio, stabilizzato con tre fili di e apparecchio Per_4 gessato. Il controllo radiografico del 17 settembre 2010 conferma il mantenimento dell'allineamento, rilevando tuttavia un modesto accorciamento del radio rispetto all'ulna. Tale evenienza è considerata coerente con la natura comminuta della frattura e con i limiti biomeccanici dei mezzi impiegati, capaci di mantenere l'allineamento ma non di neutralizzare le forze di compressione muscolare che tendono a determinare il raccorciamento.
3.3. Nonostante la scelta prudenziale di evitare la riduzione e la sintesi a cielo aperto – opzione ritenuta congrua per non devitalizzare ulteriormente il focolaio – il decorso era evoluto in pseudoartrosi (mancata consolidazione con tessuto connettivo lasso). Ne derivano instabilità del polso, deviazione dell'asse mano‑avambraccio, disassamento degli apparati estensori e flessori e una marcata riduzione della forza prensile. Il consulente evidenzia, in chiave pagi na 9 di 21 controfattuale, che una eventuale consolidazione in malunione avrebbe verosimilmente determinato postumi funzionali meno significativi dell'attuale quadro di instabilità legato alla pseudoartrosi, in quanto la stabilità ossea, pur in difetto di allineamento, avrebbe offerto generalmente migliori premesse biomeccaniche rispetto alla mancata consolidazione.
3.4. Il dr. ha quindi concluso per l'appropriatezza della condotta Per_3 dei sanitari e che l'esito sfavorevole (pseudoartrosi) con instabilità e riduzione della presa) è inquadrato come evoluzione compatibile con la complessità della frattura e con i limiti dei mezzi di sintesi adottati.
3.5. A fronte delle considerazioni sopra sintetizzate e dell'incertezza in merito alla causa del danno e della condotta alternativa più favorevole ventilata dall'ausiliario e, quindi, in ragione degli esiti incerti della c.t.u., si è reso necessario disporre una nuova c.t.u., affidata alla Dott.ssa Per_5
[...]
3.6. Appare necessario, prima di passare all'esame della c.t.u. disposta nel presente giudizio, riportare l'excursus clinico dell'attrice, così come efficacemente sintetizzato dal c.t.u., Dott.ssa nella relazione Persona_5 peritale, depositata il 26/10/2015.
«la Sig. riferisce che in data 4/09/2010, nei pressi della Parte_1 propria abitazione, cadeva accidentalmente riportando un trauma al polso sinistro. A seguito dell'urto si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di CP_3
dove veniva praticato RX avambraccio sinistro che evidenziava: “frattura
[...] pluriframmentaria scomposta epifisaria distale del radio sinistro con piccolo distacco dell'apice dello stiloide ulnare”. Veniva pertanto applicato un tutore di posizione per ridurre l'edema locale. In data 6/09/2010 la paziente veniva ricoverata presso l'U.O. di Ortopedia del P.O. “ di Controparte_3 CP_3
, per “frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi distale del radio
[...] sinistro”. In data 8/9/2010, dopo le opportune indagini pre-operatorie, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura e sintesi percutanea con 3 fili di NE e successiva apposizione di apparecchio gessato antibrachiometacarpale. Il giorno 10/9/2010, dopo un normale decorso post- operatorio, veniva dimessa con indicazione a successivo controllo RX a distanza di 7 giorni. In data 8/10/2010 si ricoverava nuovamente per asportazione del gesso e dei fili di con posizionamento di tutore per 15 giorni. In data Per_4 pagi na 10 di 21 25/10/2010 veniva rimosso il tutore e, constatata la limitazione funzionale del polso, veniva prescritto ciclo di fisiochinesi terapia e successivo controllo in data 15/11/2010.» 3.7. Il c.t.u., in base ad un'indagine scientifica condotta sulla base della documentazione prodotta dalle parti e dell'esame della perizianda, è pervenuta alle seguenti conclusioni, pienamente condivise dalla scrivente:
«È possibile rilevare l'esistenza di un nesso di causalità tra la lesione sopra riportata e la condotta dei sanitari che presero in carico la paziente, per le seguenti motivazioni di ordine medico-legale: 1) Dalla visione dell'RX di controllo del 17/9/2010, effettuato a distanza di una settimana dall'intervento, si evidenzia un buon esito dell'intervento chirurgico, con sostanziale riduzione della frattura. Si può ipotizzare pertanto che il danno subito dalla paziente sia derivato non dalla non corretta esecuzione dell'intervento, bensì dalla successiva perdita di riduzione della frattura, evidenziabile dal radiogramma del polso effettuato l'8/10/2010, data di rimozione del gesso. In sostanza, è verosimile che la frattura non sia stata ben stabilizzata, per l'inadeguatezza dei mezzi di sintesi utilizzati unitamente all'apparecchio gessato, vanificando così i buoni risultati ottenuti nell'immediato post-operatorio. Infatti, anche le fratture inizialmente ridotte e stabilizzate possono andare incontro ad una scomposizione secondaria in gesso, sia per incompleta formazione del callo osseo dovuta al preesistente grado elevato di osteoporosi, sia per la forza di trazione esercitata dal tendine del muscolo brachioradiale sulla stiloide del radio fratturato. Tale complicanza non sempre è prevedibile ma vi sono fattori preesistenti che possono predirla, quali l'età superiore ai 60 anni, il grado di osteoporosi dell'osso, la notevole scomposizione della frattura, e l'accorciamento del radio rispetto all'ulna. Pertanto, non si può parlare di mero errore chirurgico, bensì di non corretta gestione delle complicanze del post-operatorio. Infatti, l'evidenza radiografica di una perdita della riduzione della frattura e/o di mancata consolidazione dovrebbe indurre il medico alla rimozione dei fili di NE e dell'apparecchio gessato, in quanto non idonei a garantire una corretta stabilizzazione della frattura, e a proporre eventualmente un approccio chirurgico alternativo, come l'utilizzo di fissatori esterni o la riduzione cruenta con placche o viti. L'utilizzo dei fili di NE come tecnica di osteosintesi percutanea è una pratica diffusa;
tuttavia, non fornisce un'adeguata stabilità nelle fratture scomposte e/o in presenza di osteoporosi. Infatti, molte casistiche (1-3) mostrano una elevata percentuale di instabilità dopo osteosintesi percutanea con fili. Lo studio randomizzato di et al. (4) non mostrava Per_6 alcun vantaggio dell'osteosintesi con fili di rispetto al trattamento Per_4
pagi na 11 di 21 conservativo con solo gesso. Inoltre, in presenza di accorciamento del radio > 5 mm (come evidenziato nel caso della perizianda) in pazienti di età superiore a 60 anni, la sintesi percutanea, pur associata al gesso, sembra fornire risultati anatomici e funzionali inferiori rispetto all'uso di placche volari (5). In tal caso può essere proposta la sintesi con fissatore esterno monosegmentario (6) o la sintesi a cielo aperto con placca a stabilità angolare (7). Infine, la tecnica che combina l'uso dei fili di NE in associazione ad un fissatore esterno sembra garantire maggiore stabilità alle fratture distali del radio anche in pazienti di età >65 anni (8). Inoltre, bisogna sottolineare che la paziente all'epoca dell'evento lesivo era in buone condizioni di salute e svolgeva una vita sociale attiva. Tale fattore non è da trascurare e avrebbe dovuto guidare la scelta terapeutica di proporre un approccio chirurgico più cruento, dopo il fallimento del primo intervento».
3.8. Il c.t.u., inoltre, chiamato a chiarimenti, ha precisato
«Non appare che nella condotta dei sanitari che hanno avuto in cura la perizianda vi sia stata violazione delle linee guida, in riferimento alla tempistica dei controlli clinici e strumentali da effettuare nel post-intervento. Per non corretta gestione del post-operatorio si intende che, constatata la mancata consolidazione della frattura al controllo effettuato ad un mese dall'intervento, in accordo con la buona pratica medica, i sanitari avrebbero dovuto proporre alla paziente un approccio terapeutico alternativo (es. l'uso di fissatori esterni) per ottenere la consolidazione della frattura e l'allineamento dei capi ossei. L'età non più giovane della perizianda e in particolare l'eventuale coesistenza di osteoporosi potrebbe aver inficiato la consolidazione della frattura, ma non è possibile dimostrare tale ipotesi con assoluta certezza per la mancanza di dati di densitometria ossea (es. MOC o DEXA) della perizianda all'epoca dei fatti.» 3.9. Dalla consulenza medico-legale disposta in corso di causa, emerge che l'intervento chirurgico eseguito in data 10.09.2010 ha avuto inizialmente buon esito ed è stata esclusa la violazione delle linee guida in relazione alla tempistica dei controlli post-operatori, così come accertato anche dal dr.
nell'ambito dell'a.t.p., ma a differenza della c.t.u. nell'a.t.p., la dr.ssa Per_3
ha individuato la condotta alternativa lecita, avendo ritenuto non Per_5 conforme alla buona pratica medica la condotta dei sanitari, per non aver proposto alla paziente un trattamento alternativo idoneo a garantire la stabilizzazione della frattura, quale l'utilizzo di fissatori esterni, placche o viti.
pagi na 12 di 21 Tale omissione, secondo il consulente, ha vanificato i risultati inizialmente positivi dell'intervento.
3.10. La c.t.u. ha poi evidenziato che, sebbene non sia possibile escludere del tutto una causa concorrente (quale una possibile osteoporosi), la mancanza di esami densitometrici all'epoca dei fatti non consente di attribuire con certezza il mancato consolidamento a tale fattore. Tale circostanza integra un fatto impeditivo della pretesa attorea, l'onere di provare il quale gravava sull detto fatto, peraltro congetturale, non era di difficile conoscibilità, CP_1 dal momento che rientra nella buona prassi medica accertarsi delle condizioni della paziente e, nel caso di interventi ortopedici, come quello praticato, e in considerazione della non giovane età dell'attrice, sarebbe stato più che opportuno che i sanitari verificassero la sussistenza di detta patologia.
3.11. Il percorso argomentativo della c.t.u. è supportato dalla letteratura scientifica citata e conforme ai principi della giurisprudenza sul punto, in particolare, «in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica,
l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno,
l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 21530 del 27/07/2021.
3.12. Alla luce di quanto sopra, si ritiene sussistente il nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari e il danno subito dalla paziente, secondo il pagi na 13 di 21 criterio del “più probabile che non”, come affermato dalla giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità sanitaria.
4. Ciò detto, occorre, ora chiedersi, se l'individuazione di una causa diversa da quella allegata dall'attrice nell'atto di citazione comporti un'inammissibile mutamento del titolo della responsabilità e/o della domanda.
4.1. In diritto di osserva che «il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità» e che «in tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore» (entrambe le massime sono tratte da Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024). Già da tempo la corte di legittimità ha affermato, con massima attinenza al caso di specie che «nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria;
dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della pagi na 14 di 21 condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13269 del 26/07/2012), principio confermato anche recentemente [«Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con l'appello incidentale)»,
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10901 del 23/04/2024].
4.2. Dunque, accertato il nesso di causalità tra la lesione e l'intervento chirurgico la prova contraria, come già detto, gravava sull convenuta, CP_1 rispondendo la stessa della condotta dei suoi operatori e, dunque, anche di quelli che ebbero in cura l'attrice nella fase post-operatoria, prova che non è stata fornita.
pagi na 15 di 21 5. Occorre ora affrontare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'altro convenuto, il dr. . CP_2
5.1. Il convenuto, in qualità di dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale è stato eseguito l'intervento chirurgico, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non aver partecipato direttamente all'esecuzione dell'intervento né alla gestione post-operatoria della paziente.
5.2. Tale eccezione, più correttamente qualificata come difetto di titolarità passiva, è fondata.
5.3. Il direttore di struttura complessa (primario) è titolare di una posizione di garanzia che si esprime in obblighi di organizzazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività del reparto, con potere‑dovere di avocazione nei casi complessi;
tale responsabilità non è oggettiva, ma si radica in specifiche omissioni colpose causalmente rilevanti (Cass. civ. n.
22338/2014; Cass. pen. sez. IV nn. 50619/2019, 10152/2021). Nella responsabilità di équipe, il capo‑équipe deve assicurare la supervisione effettiva del “campo” operatorio e prevenire/ramingere gli errori macroscopici dei collaboratori;
il principio di affidamento opera solo per fasi strettamente settoriali e non riconoscibili, altrimenti permane il dovere di controllo e di rimedio (Cass. pen. sez. IV nn. 392/2022 e 30626/2019). La posizione di garanzia del chirurgo si prolunga nel post‑operatorio, imponendo corretto handover o trasferimento in struttura idonea quando necessario (Cass. pen. sez. IV n. 22007/2018).
5.4. Quando il primario non ha partecipato all'operazione, come nella fattispecie, la responsabilità non deriva dalla mera titolarità della funzione: occorre accertare deficit organizzativi (protocolli, turnistica, dotazioni, direttive d'emergenza) o omissioni di vigilanza sul percorso di cura e sul personale, idonei a porsi in rapporto causale con l'evento (Cass. civ. n.
22338/2014; Cass. pen. sez. IV n. 30626/2019).
5.5. La giurisprudenza consolidata riconosce al dirigente medico ospedaliero una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti affidati alla pagi na 16 di 21 struttura, che si traduce in obblighi di organizzazione, supervisione e vigilanza sull'attività sanitaria svolta all'interno dell'unità operativa da lui diretta. Il dirigente è tenuto a garantire che le cure siano prestate secondo criteri di appropriatezza clinica, anche mediante l'adozione di protocolli interni e l'intervento diretto nei casi complessi o critici
5.6. Nel caso di specie il dr. non ha partecipato all'operazione CP_2
(dalla cartella clinica prodotta dall'attrice risulta che l'intervento fu eseguito dal dr. 1) né ha compiuto i controlli post-operatori, che pure sono stati CP_6 regolarmente eseguiti;
l'omessa prospettazione di una misura alternativa per la consolidazione dell'arto non attiene affatto a profili organizzativi e direttivi;
pertanto, la domanda avanzata nei suoi confronti deve essere rigettata.
6. Passando alla valutazione e liquidazione del danno, va premesso che «in tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto» (Cass. Sez. 3
- , Sentenza n. 28986 del 11/11/2019). 1 pagi na 17 di 21 6.1. La c.t.u. ha dato corretta applicazione ai criteri descritti pervenendo alle seguenti conclusioni:
«considerato che il lato dominante della perizianda è il destro, si deve attribuire un punteggio pari all'8%, come riportato nelle tabelle ministeriali del 12 luglio 2000 ( suppl. ordinario n. 119 alla G.U del 25 luglio 2000, n. 172) alla voce n. 237: “Anchilosi del polso in estensione rettilinea, senza limitazione della pronosupinazione”. Infatti, dall'esame obiettivo della perizianda, si rileva un deficit quasi completo della flessione del polso e una notevole limitazione dei movimenti di lateralità del polso (per assoluta impotenza della deviazione ulnare), quadro che giustifica la severa limitazione funzionale del polso, come testimoniato anche dalla notevole ipotonia e ipotrofia delle masse muscolari dell'avambraccio sinistro, risultanti dal mancato utilizzo dell'arto (si veda foto in allegato) sinistro rispetto al controlaterale. A tale percentuale va sottratta la quota di danno derivante dagli esiti di frattura del radio in presenza di una corretta consolidazione della stessa, che è non superiore al 4%. Pertanto, la percentuale di invalidità permanente attribuita non può essere inferiore al 4%. In conclusione, il danno riportato dall'istante è quantificabile come segue: I.T.T (inabilità temporanea totale) al 100%: 65 giorni I.P.P. (inabilità permanente parziale): 4% (quattro percento), inteso quale danno biologico permanente.
6.2. Detto ciò, deve darsi atto che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono» (Sez. 3, Sentenza n.
12408 del 07/06/2011); pertanto si procederà alla liquidazione del danno applicando le più recenti Tabelle di Milano.
pagi na 18 di 21 6.3. Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, al danno biologico complessivo liquidato in € 12.045,002 (stimato nell'8%) deve sottrarsi danno biologico che l'attrice avrebbe comunque subito dalla frattura
(stimato nel 4%), liquidato in € 4.401,003, spetta all'attrice la differenza pari a
€ 7.644.
6.4. Il danno biologico temporaneo, pari a 65 giorni di inabilità temporanea totale, è quantificabile in € 7.475,00.
6.5. Spetta, quindi, all'attrice il complessivo importo di € 15.119,00
6.6. Nessuna prova è stata data degli ulteriori danni (sofferenza soggettiva e danno relazionale), pertanto devono riconoscersi all'attrice solo gli importi anzidetti, oltre rivalutazione monetaria annua agli indici Istat-Foi, da calcolarsi sulla somma devalutata al momento del sinistro, ossia dalla data dell'operazione, rivalutata annualmente, al saldo (sul suo riconoscimento d'ufficio v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021). Non sono riconosciuti gli interessi compensativi in ragione del più recente e, allo stato, maggioritario indirizzo della Cassazione, espresso da ultimo dalla Sez..3 - ,
Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 («Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possib ile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebb e trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avreb b e disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, 2 Età del danneggiato alla data del sinistro 68 anni
Percentuale di invalidità permanente 8% Punto danno biologico € 2.264,08
pagi na 19 di 21 essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurab ile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurab ile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi»).
6.7. Dunque, l è condannata a pagare all'attrice le somme sopra CP_1 liquidate.
7. La domanda di condanna alle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo non può essere accolta. L'ATP, pur strumentalmente collegato alla domanda risarcitoria, non ha fornito elementi utili ai fini dell'accertamento del nesso causale. Inoltre, nonostante la c.t.u. espletata nell'ambito dell'a.t.p. avesse escluso errori nell'esecuzione dell'intervento di riduzione della frattura, esclusi anche dalla c.t.u. espletata nel presente giudizio, ha continuato a sostenere una negligente esecuzione dell'intervento, richiamando la propria c.t.p. nella era affermato che «l'intervento di riduzione e sintesi della frattura della epifisi distale del radio sinistro, fu errato. La riduzione della frattura falli completamente, tanto che la consolidazione dei frammenti avvenne in maniera del tutto irregolare(…)».
8. Le spese di lite, liquidate sul decisum, tra l'attrice e l'A.S.L. seguono la soccombenza della seconda, ma devono essere compensate per il
30% sia in virtù di quanto appena detto, sia perché all'attrice è stato riconosciuto un danno biologico ben inferiore a quello prospettato. Saranno applicati i parametri minimi, in ragione del tenore delle difese attoree.
9. Le spese di lite tra l'attrice e il convenuto dr. seguono la CP_2 totale soccombenza della prima, la quale non ha neppure dedotto i profili di colpa imputati a detto convenuto;
tuttavia, si reputa equo la liquidazione ai minimi.
9.1. Le spese di c.t.u. sono poste per il 50% in capo all'attrice e per la Contr restante metà in capo all'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o pagi na 20 di 21 assorbita, così dispone:
A) Accoglie parzialmente la domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' Controparte_1
l al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € Controparte_4 CP_1
15.119,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione, con la decorrenza indicata in motivazione;
C) Rigetta la domanda di condanna alle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
D) Rigetta la domanda avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto, dr. ; CP_2
l lla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_4 Controparte_1 dell'attrice, previa compensazione del 30%, che liquida per intero € 240,00 per spese vive, € 2.540,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfettario del
15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
F) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto , che liquida in €2.540,00 per compenso d'avvocato, Controparte_9 oltre rimborso forfettario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
G) Le spese di c.t.u. sono poste per il 50% in capo all'attrice e per la Contr restante metà in capo all'
16 dicembre 202516/12/2025
La Giudice
RA GN
pagi na 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Età del danneggiato alla data del sinistro 68 anni Percentuale di invalidità permanente 4% Punto danno biologico € 1.654,52
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. RA GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5101/2012 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SICA GIOVANNA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
[...]
(C.F. , con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIULIANO GIULIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attorea: «a) Accertare e dichiarare la responsabilità medica del personale sanitario del Controparte_3
per il sinistro di cui al proprio atto di citazione;
Condannare,
[...]
Co l'Asl , in persona del legale rapp.te p.t., in solido con il Dott. Controparte_4
, Dirigente responsabile dell'Unità Operativa di Controparte_2
Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “S. Francesco d' CP_3
, al pronto risarcimento di tutti i danni alla persona subiti
[...] dall'attrice in conseguenza del sinistro narrato, quantificati in € 26000,00, come da seguente conteggio: € 22000,00 (Danno biologico da invalidità pagi na 1 di 21 permanente);€4000,00 (I.T.T.);oltre al danno morale ed alle spese sostenute per l'ATP od in quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU medico legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
Condannare, ancora,
i convenuti in solido, alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.N.A.P., come per legge, nonché, al rimborso forfettario ex art. 15 L.P., da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.»
: «Voglia il Tribunale Ill.mo:
1. Em_1 Controparte_2 preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott.
così come convenuto in giudizio;
2. nel merito rigettare la CP_2 domanda perché infondata in fatto e diritto;
3. in subordine condannare l'ASL Co
2 tenere indenne il convenuto da quanto lo stesso fosse tenuto a pagare all'attrice;
4. in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.»
Azienda Sanitaria Locale: «Voglia l'On.le Tribunale adito: - rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto
e in diritto e con vittoria di spese e competenze legali.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 02/07/2012, ha Parte_1 convenuto in giudizio il dott. nonché l'ASL Controparte_2 [...]
per essere risarcita di tutti i danni occorsile in ragione dell'intervento CP_1 chirurgico a cui si era sottoposta in data 08/09/2010 presso l'Unità di
Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero S. Francesco d'Assisi di
OL RA, resosi necessario per una frattura pluriframmentaria scomposta
– epifisi distale radio sinistro.
A fondamento della domanda ha dedotto:
- che in data 06/09/2010 veniva ricoverata presso il
[...] di OL RA (Sa) dell'azienda Controparte_3
Sanitaria Locale di Salerno 2, a causa della frattura anzidetta;
pagi na 2 di 21 - che in data 08/09/2010, veniva sottoposta dalla equipe medica diretta dal Dott. , Dirigente Responsabile dell'Unità Controparte_2
Operativa di Ortopedia e Traumatologia del suddetto Ospedale ad intervento chirurgico;
- che in data 10/09/2010 veniva dimessa;
- che a seguito dell'intervento non aveva riscontrato alcun giovamento fisico, anzi, aveva continuato a lamentare forti dolori al braccio sinistro, nonché, una deformazione dello stesso con impossibilità di movimento;
- di essersi sottoposta a ulteriori visite specialistiche presso altri presidi Ospedalieri, all'esito della quali le veniva riscontrato sempre, a seguito dell'operazione per cui è causa, una «grave deformazione dell'articolazione radio-carpale ed impotenza funzionale della stessa»;
- che da tali complicazioni è scaturita una patologia invalidante, il cui recupero era ipotizzabile soltanto attraverso un ulteriore intervento chirurgico, al quale avrebbe dovuto necessariamente sottoporsi;
- che in data 22.02.2011, si sottoponeva per la valutazione dei postumi invalidanti, a visita medico-legale presso il Dott. ; Persona_1
- che in data 24/01/2011, aveva messo in mora la Direzione Generale, in persona del Commissario Straordinario, dell' nche in prospettiva di Parte_2 una successiva azione giudiziaria nei suoi confronti;
- che, in data 05/04/2011 l , provvedeva a comunicare Parte_3 alla Compagnia Assicurativa che copre i relativi rischi RCT;
- che, successivamente, aveva proposto ricorso, in data 07/06/2011, per accertamento tecnico preventivo (r.g. n. 6004/2011);
- che il c.t.u. quantificava il danno nella misura del 10% per invalidità permanente per lesioni al polso sinistro e in 75 giorni l'inabilità temporanea;
- che, si è reso necessario instaurare un successivo giudizio di merito, in quanto la c.t.u., resa nel citato procedimento, era stata carente nella parte riguardante l'accertamento del nesso causale;
- che nonostante l'ATP abbia avuto esito positivo, vano è risultato il l;
Controparte_4 CP_1
pagi na 3 di 21 - che, nessun esito ha prodotto la mediazione obbligatoria esperita.
Ha, pertanto, concluso come in premessa.
Tempestivamente si è costituito il dott. che ha Controparte_2 eccepito:
• preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo egli eseguito l'intervento, ma il dott. , come Controparte_6 confermato dalla documentazione depositata;
• che, pertanto, nessuna responsabilità poteva essere a lui attribuita;
• che, infatti, egli è stato evocato in giudizio solo perché primario del reparto all'epoca dei fatti;
• che, nel merito, la domanda era infondata;
• che i danni lamentati dall'attrice non erano frutto di errore o negligenza nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, bensì anche in considerazione dell'età della stessa, erano naturali conseguenze della frattura.
Ha, quindi, concluso come sopra.
Tempestivamente si è costituita anche l a Controparte_7 quale, a fondamento della propria comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto:
➢ l'improcedibilità, infondatezza e inammissibilità della domanda;
➢ che l'attrice aveva ricevuto un'attenta e scrupolosa assistenza sanitaria;
➢ che, infatti, dalla relazione prot. 202012 del 14.11.2012 a firma del
Dirigente responsabile U.O. Medicina Legale ed Invalidi Civili CP_8
, dott. e dalla relazione a firma del Direttore della
[...] Persona_2
, dott. trasmessa con nota prot. Parte_4 Controparte_2
7354 dell'11/09/2012 dal Direttore Sanitario del P.O. di , CP_3 emergeva chiaramente che alcuna responsabilità è ascrivibile ai sanitari del
P.O. di che la ebbero in cura e quindi all' CP_3 CP_1
➢ che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di citazione, il consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, non aveva pagi na 4 di 21 attribuito alcuna responsabilità medica dell'equipe del P.O. “ CP_3
;
[...] Controparte_3
➢ che alcuna prova era stata fornita dalla parte attorea dei danni subiti e del nesso di causalità;
➢ che, infatti, trattandosi di una obbligazione di mezzi e non di risultato, il professionista aveva il dovere di eseguire la prestazione con diligenza e professionalità senza però garantire il buon esito;
➢ che, quindi, in alcun modo si poteva contestare l'attività svolta dai medici e sanitari del P.O. di , in quanto, scrupolosa ed eseguita CP_3 secondo le migliorie tecniche terapeutiche.
Ha, quindi, concluso come in premessa.
Venivano concessi termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., per il deposito di note di trattazione e memorie di replica.
Nel corso del giudizio veniva acquisito agli atti il fascicolo di ufficio relativo all'accertamento Tecnico Preventivo effettuato dal CTU dott. , Persona_3 nonché, veniva disposta CTU medico-legale.
All'udienza del 31/5/2018 rassegnate le conclusioni la causa veniva introitata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 18/01/2019, la causa veniva rimessa sul ruolo, al fine di consentire al consulente tecnico d'ufficio di fornire chiarimenti integrativi sulla relazione peritale già depositata.
Dopo rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, all'udienza del 17/04/2024 la causa è stata trattenuta per la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Natura della responsabilità della struttura sanitaria
1.1. Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito di quella contrattuale.
pagi na 5 di 21 1.2. L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere
(cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
1.3. .Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione,
Cass. n. 10616/12).
1.4. Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso – e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e
2, L. n. 24/2017) – è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o pagi na 6 di 21 parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12;
Cass. n. 13953/07).
1.5. Per quanto detto, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve altresì aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, c.c.
1.6. Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06). La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata
(cfr. Cass. n. 17143/12).
1.7. Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente,
l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte),
l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
2. Onere della prova
2.1. La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio. pagi na 7 di 21 2.2. Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n.
18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 26907/2020; Cass. n. 18102/2020; Cass. n.
28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017;
Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
2.3. Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale – quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) – si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013).
2.4. Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n. 18392/2017).
2.5. Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, e venendo al caso di specie, risulta innanzitutto pacifico dagli atti di causa che l'attrice si sia ricoverata, in data 06/09/2010 presso l'Unità di Ortopedia e Traumatologia del pagi na 8 di 21 Presidio Ospedaliero S. Francesco d'Assisi di OL RA con diagnosi di
«frattura pluriframmentaria scomposta – epifisi distale radio sinistro». (cfr. all.to 2 della cartella clinica allegata al fascicolo di a.t.p)
2.6. Il rapporto instauratosi tra l'attrice e la convenuta trova, quindi, fondamento nel già menzionato contratto atipico di spedalità, con applicazione del regime di cui agli artt. 1218 e ss. c.c., nei termini sopra chiariti. Invero,
l'accoglimento del paziente nella struttura ha implicato la messa a disposizione del proprio personale e di tutti i mezzi occorrenti per i trattamenti sanitari, e quindi l'instaurazione di un rapporto di “cura” con il paziente. Di talché, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1228 c.c., la struttura ospedaliera salernitana si è certamente avvalsa dell'operato dei sanitari che presero in cura la . Pt_1
3. Risultanze delle c.t.u.
3.1. Deve darsi atto che la relazione di c.t.u. resa all'esito del procedimento di a.t.p. promosso dall'attrice aveva escluso la responsabilità dei sanitari.
3.2. La relazione a firma del dr. , nominato in sede di a.t.p., Per_3 riferisce che, a seguito di frattura pluriframmentaria dell'epifisi distale del radio sinistro, l'esame radiografico post‑operatorio documenta una buona riduzione del focolaio, stabilizzato con tre fili di e apparecchio Per_4 gessato. Il controllo radiografico del 17 settembre 2010 conferma il mantenimento dell'allineamento, rilevando tuttavia un modesto accorciamento del radio rispetto all'ulna. Tale evenienza è considerata coerente con la natura comminuta della frattura e con i limiti biomeccanici dei mezzi impiegati, capaci di mantenere l'allineamento ma non di neutralizzare le forze di compressione muscolare che tendono a determinare il raccorciamento.
3.3. Nonostante la scelta prudenziale di evitare la riduzione e la sintesi a cielo aperto – opzione ritenuta congrua per non devitalizzare ulteriormente il focolaio – il decorso era evoluto in pseudoartrosi (mancata consolidazione con tessuto connettivo lasso). Ne derivano instabilità del polso, deviazione dell'asse mano‑avambraccio, disassamento degli apparati estensori e flessori e una marcata riduzione della forza prensile. Il consulente evidenzia, in chiave pagi na 9 di 21 controfattuale, che una eventuale consolidazione in malunione avrebbe verosimilmente determinato postumi funzionali meno significativi dell'attuale quadro di instabilità legato alla pseudoartrosi, in quanto la stabilità ossea, pur in difetto di allineamento, avrebbe offerto generalmente migliori premesse biomeccaniche rispetto alla mancata consolidazione.
3.4. Il dr. ha quindi concluso per l'appropriatezza della condotta Per_3 dei sanitari e che l'esito sfavorevole (pseudoartrosi) con instabilità e riduzione della presa) è inquadrato come evoluzione compatibile con la complessità della frattura e con i limiti dei mezzi di sintesi adottati.
3.5. A fronte delle considerazioni sopra sintetizzate e dell'incertezza in merito alla causa del danno e della condotta alternativa più favorevole ventilata dall'ausiliario e, quindi, in ragione degli esiti incerti della c.t.u., si è reso necessario disporre una nuova c.t.u., affidata alla Dott.ssa Per_5
[...]
3.6. Appare necessario, prima di passare all'esame della c.t.u. disposta nel presente giudizio, riportare l'excursus clinico dell'attrice, così come efficacemente sintetizzato dal c.t.u., Dott.ssa nella relazione Persona_5 peritale, depositata il 26/10/2015.
«la Sig. riferisce che in data 4/09/2010, nei pressi della Parte_1 propria abitazione, cadeva accidentalmente riportando un trauma al polso sinistro. A seguito dell'urto si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di CP_3
dove veniva praticato RX avambraccio sinistro che evidenziava: “frattura
[...] pluriframmentaria scomposta epifisaria distale del radio sinistro con piccolo distacco dell'apice dello stiloide ulnare”. Veniva pertanto applicato un tutore di posizione per ridurre l'edema locale. In data 6/09/2010 la paziente veniva ricoverata presso l'U.O. di Ortopedia del P.O. “ di Controparte_3 CP_3
, per “frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi distale del radio
[...] sinistro”. In data 8/9/2010, dopo le opportune indagini pre-operatorie, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura e sintesi percutanea con 3 fili di NE e successiva apposizione di apparecchio gessato antibrachiometacarpale. Il giorno 10/9/2010, dopo un normale decorso post- operatorio, veniva dimessa con indicazione a successivo controllo RX a distanza di 7 giorni. In data 8/10/2010 si ricoverava nuovamente per asportazione del gesso e dei fili di con posizionamento di tutore per 15 giorni. In data Per_4 pagi na 10 di 21 25/10/2010 veniva rimosso il tutore e, constatata la limitazione funzionale del polso, veniva prescritto ciclo di fisiochinesi terapia e successivo controllo in data 15/11/2010.» 3.7. Il c.t.u., in base ad un'indagine scientifica condotta sulla base della documentazione prodotta dalle parti e dell'esame della perizianda, è pervenuta alle seguenti conclusioni, pienamente condivise dalla scrivente:
«È possibile rilevare l'esistenza di un nesso di causalità tra la lesione sopra riportata e la condotta dei sanitari che presero in carico la paziente, per le seguenti motivazioni di ordine medico-legale: 1) Dalla visione dell'RX di controllo del 17/9/2010, effettuato a distanza di una settimana dall'intervento, si evidenzia un buon esito dell'intervento chirurgico, con sostanziale riduzione della frattura. Si può ipotizzare pertanto che il danno subito dalla paziente sia derivato non dalla non corretta esecuzione dell'intervento, bensì dalla successiva perdita di riduzione della frattura, evidenziabile dal radiogramma del polso effettuato l'8/10/2010, data di rimozione del gesso. In sostanza, è verosimile che la frattura non sia stata ben stabilizzata, per l'inadeguatezza dei mezzi di sintesi utilizzati unitamente all'apparecchio gessato, vanificando così i buoni risultati ottenuti nell'immediato post-operatorio. Infatti, anche le fratture inizialmente ridotte e stabilizzate possono andare incontro ad una scomposizione secondaria in gesso, sia per incompleta formazione del callo osseo dovuta al preesistente grado elevato di osteoporosi, sia per la forza di trazione esercitata dal tendine del muscolo brachioradiale sulla stiloide del radio fratturato. Tale complicanza non sempre è prevedibile ma vi sono fattori preesistenti che possono predirla, quali l'età superiore ai 60 anni, il grado di osteoporosi dell'osso, la notevole scomposizione della frattura, e l'accorciamento del radio rispetto all'ulna. Pertanto, non si può parlare di mero errore chirurgico, bensì di non corretta gestione delle complicanze del post-operatorio. Infatti, l'evidenza radiografica di una perdita della riduzione della frattura e/o di mancata consolidazione dovrebbe indurre il medico alla rimozione dei fili di NE e dell'apparecchio gessato, in quanto non idonei a garantire una corretta stabilizzazione della frattura, e a proporre eventualmente un approccio chirurgico alternativo, come l'utilizzo di fissatori esterni o la riduzione cruenta con placche o viti. L'utilizzo dei fili di NE come tecnica di osteosintesi percutanea è una pratica diffusa;
tuttavia, non fornisce un'adeguata stabilità nelle fratture scomposte e/o in presenza di osteoporosi. Infatti, molte casistiche (1-3) mostrano una elevata percentuale di instabilità dopo osteosintesi percutanea con fili. Lo studio randomizzato di et al. (4) non mostrava Per_6 alcun vantaggio dell'osteosintesi con fili di rispetto al trattamento Per_4
pagi na 11 di 21 conservativo con solo gesso. Inoltre, in presenza di accorciamento del radio > 5 mm (come evidenziato nel caso della perizianda) in pazienti di età superiore a 60 anni, la sintesi percutanea, pur associata al gesso, sembra fornire risultati anatomici e funzionali inferiori rispetto all'uso di placche volari (5). In tal caso può essere proposta la sintesi con fissatore esterno monosegmentario (6) o la sintesi a cielo aperto con placca a stabilità angolare (7). Infine, la tecnica che combina l'uso dei fili di NE in associazione ad un fissatore esterno sembra garantire maggiore stabilità alle fratture distali del radio anche in pazienti di età >65 anni (8). Inoltre, bisogna sottolineare che la paziente all'epoca dell'evento lesivo era in buone condizioni di salute e svolgeva una vita sociale attiva. Tale fattore non è da trascurare e avrebbe dovuto guidare la scelta terapeutica di proporre un approccio chirurgico più cruento, dopo il fallimento del primo intervento».
3.8. Il c.t.u., inoltre, chiamato a chiarimenti, ha precisato
«Non appare che nella condotta dei sanitari che hanno avuto in cura la perizianda vi sia stata violazione delle linee guida, in riferimento alla tempistica dei controlli clinici e strumentali da effettuare nel post-intervento. Per non corretta gestione del post-operatorio si intende che, constatata la mancata consolidazione della frattura al controllo effettuato ad un mese dall'intervento, in accordo con la buona pratica medica, i sanitari avrebbero dovuto proporre alla paziente un approccio terapeutico alternativo (es. l'uso di fissatori esterni) per ottenere la consolidazione della frattura e l'allineamento dei capi ossei. L'età non più giovane della perizianda e in particolare l'eventuale coesistenza di osteoporosi potrebbe aver inficiato la consolidazione della frattura, ma non è possibile dimostrare tale ipotesi con assoluta certezza per la mancanza di dati di densitometria ossea (es. MOC o DEXA) della perizianda all'epoca dei fatti.» 3.9. Dalla consulenza medico-legale disposta in corso di causa, emerge che l'intervento chirurgico eseguito in data 10.09.2010 ha avuto inizialmente buon esito ed è stata esclusa la violazione delle linee guida in relazione alla tempistica dei controlli post-operatori, così come accertato anche dal dr.
nell'ambito dell'a.t.p., ma a differenza della c.t.u. nell'a.t.p., la dr.ssa Per_3
ha individuato la condotta alternativa lecita, avendo ritenuto non Per_5 conforme alla buona pratica medica la condotta dei sanitari, per non aver proposto alla paziente un trattamento alternativo idoneo a garantire la stabilizzazione della frattura, quale l'utilizzo di fissatori esterni, placche o viti.
pagi na 12 di 21 Tale omissione, secondo il consulente, ha vanificato i risultati inizialmente positivi dell'intervento.
3.10. La c.t.u. ha poi evidenziato che, sebbene non sia possibile escludere del tutto una causa concorrente (quale una possibile osteoporosi), la mancanza di esami densitometrici all'epoca dei fatti non consente di attribuire con certezza il mancato consolidamento a tale fattore. Tale circostanza integra un fatto impeditivo della pretesa attorea, l'onere di provare il quale gravava sull detto fatto, peraltro congetturale, non era di difficile conoscibilità, CP_1 dal momento che rientra nella buona prassi medica accertarsi delle condizioni della paziente e, nel caso di interventi ortopedici, come quello praticato, e in considerazione della non giovane età dell'attrice, sarebbe stato più che opportuno che i sanitari verificassero la sussistenza di detta patologia.
3.11. Il percorso argomentativo della c.t.u. è supportato dalla letteratura scientifica citata e conforme ai principi della giurisprudenza sul punto, in particolare, «in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica,
l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno,
l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 21530 del 27/07/2021.
3.12. Alla luce di quanto sopra, si ritiene sussistente il nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari e il danno subito dalla paziente, secondo il pagi na 13 di 21 criterio del “più probabile che non”, come affermato dalla giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità sanitaria.
4. Ciò detto, occorre, ora chiedersi, se l'individuazione di una causa diversa da quella allegata dall'attrice nell'atto di citazione comporti un'inammissibile mutamento del titolo della responsabilità e/o della domanda.
4.1. In diritto di osserva che «il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità» e che «in tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore» (entrambe le massime sono tratte da Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024). Già da tempo la corte di legittimità ha affermato, con massima attinenza al caso di specie che «nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria;
dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della pagi na 14 di 21 condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13269 del 26/07/2012), principio confermato anche recentemente [«Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con l'appello incidentale)»,
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10901 del 23/04/2024].
4.2. Dunque, accertato il nesso di causalità tra la lesione e l'intervento chirurgico la prova contraria, come già detto, gravava sull convenuta, CP_1 rispondendo la stessa della condotta dei suoi operatori e, dunque, anche di quelli che ebbero in cura l'attrice nella fase post-operatoria, prova che non è stata fornita.
pagi na 15 di 21 5. Occorre ora affrontare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'altro convenuto, il dr. . CP_2
5.1. Il convenuto, in qualità di dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale è stato eseguito l'intervento chirurgico, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non aver partecipato direttamente all'esecuzione dell'intervento né alla gestione post-operatoria della paziente.
5.2. Tale eccezione, più correttamente qualificata come difetto di titolarità passiva, è fondata.
5.3. Il direttore di struttura complessa (primario) è titolare di una posizione di garanzia che si esprime in obblighi di organizzazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività del reparto, con potere‑dovere di avocazione nei casi complessi;
tale responsabilità non è oggettiva, ma si radica in specifiche omissioni colpose causalmente rilevanti (Cass. civ. n.
22338/2014; Cass. pen. sez. IV nn. 50619/2019, 10152/2021). Nella responsabilità di équipe, il capo‑équipe deve assicurare la supervisione effettiva del “campo” operatorio e prevenire/ramingere gli errori macroscopici dei collaboratori;
il principio di affidamento opera solo per fasi strettamente settoriali e non riconoscibili, altrimenti permane il dovere di controllo e di rimedio (Cass. pen. sez. IV nn. 392/2022 e 30626/2019). La posizione di garanzia del chirurgo si prolunga nel post‑operatorio, imponendo corretto handover o trasferimento in struttura idonea quando necessario (Cass. pen. sez. IV n. 22007/2018).
5.4. Quando il primario non ha partecipato all'operazione, come nella fattispecie, la responsabilità non deriva dalla mera titolarità della funzione: occorre accertare deficit organizzativi (protocolli, turnistica, dotazioni, direttive d'emergenza) o omissioni di vigilanza sul percorso di cura e sul personale, idonei a porsi in rapporto causale con l'evento (Cass. civ. n.
22338/2014; Cass. pen. sez. IV n. 30626/2019).
5.5. La giurisprudenza consolidata riconosce al dirigente medico ospedaliero una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti affidati alla pagi na 16 di 21 struttura, che si traduce in obblighi di organizzazione, supervisione e vigilanza sull'attività sanitaria svolta all'interno dell'unità operativa da lui diretta. Il dirigente è tenuto a garantire che le cure siano prestate secondo criteri di appropriatezza clinica, anche mediante l'adozione di protocolli interni e l'intervento diretto nei casi complessi o critici
5.6. Nel caso di specie il dr. non ha partecipato all'operazione CP_2
(dalla cartella clinica prodotta dall'attrice risulta che l'intervento fu eseguito dal dr. 1) né ha compiuto i controlli post-operatori, che pure sono stati CP_6 regolarmente eseguiti;
l'omessa prospettazione di una misura alternativa per la consolidazione dell'arto non attiene affatto a profili organizzativi e direttivi;
pertanto, la domanda avanzata nei suoi confronti deve essere rigettata.
6. Passando alla valutazione e liquidazione del danno, va premesso che «in tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto» (Cass. Sez. 3
- , Sentenza n. 28986 del 11/11/2019). 1 pagi na 17 di 21 6.1. La c.t.u. ha dato corretta applicazione ai criteri descritti pervenendo alle seguenti conclusioni:
«considerato che il lato dominante della perizianda è il destro, si deve attribuire un punteggio pari all'8%, come riportato nelle tabelle ministeriali del 12 luglio 2000 ( suppl. ordinario n. 119 alla G.U del 25 luglio 2000, n. 172) alla voce n. 237: “Anchilosi del polso in estensione rettilinea, senza limitazione della pronosupinazione”. Infatti, dall'esame obiettivo della perizianda, si rileva un deficit quasi completo della flessione del polso e una notevole limitazione dei movimenti di lateralità del polso (per assoluta impotenza della deviazione ulnare), quadro che giustifica la severa limitazione funzionale del polso, come testimoniato anche dalla notevole ipotonia e ipotrofia delle masse muscolari dell'avambraccio sinistro, risultanti dal mancato utilizzo dell'arto (si veda foto in allegato) sinistro rispetto al controlaterale. A tale percentuale va sottratta la quota di danno derivante dagli esiti di frattura del radio in presenza di una corretta consolidazione della stessa, che è non superiore al 4%. Pertanto, la percentuale di invalidità permanente attribuita non può essere inferiore al 4%. In conclusione, il danno riportato dall'istante è quantificabile come segue: I.T.T (inabilità temporanea totale) al 100%: 65 giorni I.P.P. (inabilità permanente parziale): 4% (quattro percento), inteso quale danno biologico permanente.
6.2. Detto ciò, deve darsi atto che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono» (Sez. 3, Sentenza n.
12408 del 07/06/2011); pertanto si procederà alla liquidazione del danno applicando le più recenti Tabelle di Milano.
pagi na 18 di 21 6.3. Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, al danno biologico complessivo liquidato in € 12.045,002 (stimato nell'8%) deve sottrarsi danno biologico che l'attrice avrebbe comunque subito dalla frattura
(stimato nel 4%), liquidato in € 4.401,003, spetta all'attrice la differenza pari a
€ 7.644.
6.4. Il danno biologico temporaneo, pari a 65 giorni di inabilità temporanea totale, è quantificabile in € 7.475,00.
6.5. Spetta, quindi, all'attrice il complessivo importo di € 15.119,00
6.6. Nessuna prova è stata data degli ulteriori danni (sofferenza soggettiva e danno relazionale), pertanto devono riconoscersi all'attrice solo gli importi anzidetti, oltre rivalutazione monetaria annua agli indici Istat-Foi, da calcolarsi sulla somma devalutata al momento del sinistro, ossia dalla data dell'operazione, rivalutata annualmente, al saldo (sul suo riconoscimento d'ufficio v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021). Non sono riconosciuti gli interessi compensativi in ragione del più recente e, allo stato, maggioritario indirizzo della Cassazione, espresso da ultimo dalla Sez..3 - ,
Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 («Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possib ile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebb e trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avreb b e disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, 2 Età del danneggiato alla data del sinistro 68 anni
Percentuale di invalidità permanente 8% Punto danno biologico € 2.264,08
pagi na 19 di 21 essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurab ile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurab ile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi»).
6.7. Dunque, l è condannata a pagare all'attrice le somme sopra CP_1 liquidate.
7. La domanda di condanna alle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo non può essere accolta. L'ATP, pur strumentalmente collegato alla domanda risarcitoria, non ha fornito elementi utili ai fini dell'accertamento del nesso causale. Inoltre, nonostante la c.t.u. espletata nell'ambito dell'a.t.p. avesse escluso errori nell'esecuzione dell'intervento di riduzione della frattura, esclusi anche dalla c.t.u. espletata nel presente giudizio, ha continuato a sostenere una negligente esecuzione dell'intervento, richiamando la propria c.t.p. nella era affermato che «l'intervento di riduzione e sintesi della frattura della epifisi distale del radio sinistro, fu errato. La riduzione della frattura falli completamente, tanto che la consolidazione dei frammenti avvenne in maniera del tutto irregolare(…)».
8. Le spese di lite, liquidate sul decisum, tra l'attrice e l'A.S.L. seguono la soccombenza della seconda, ma devono essere compensate per il
30% sia in virtù di quanto appena detto, sia perché all'attrice è stato riconosciuto un danno biologico ben inferiore a quello prospettato. Saranno applicati i parametri minimi, in ragione del tenore delle difese attoree.
9. Le spese di lite tra l'attrice e il convenuto dr. seguono la CP_2 totale soccombenza della prima, la quale non ha neppure dedotto i profili di colpa imputati a detto convenuto;
tuttavia, si reputa equo la liquidazione ai minimi.
9.1. Le spese di c.t.u. sono poste per il 50% in capo all'attrice e per la Contr restante metà in capo all'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o pagi na 20 di 21 assorbita, così dispone:
A) Accoglie parzialmente la domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' Controparte_1
l al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € Controparte_4 CP_1
15.119,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione, con la decorrenza indicata in motivazione;
C) Rigetta la domanda di condanna alle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
D) Rigetta la domanda avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto, dr. ; CP_2
l lla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_4 Controparte_1 dell'attrice, previa compensazione del 30%, che liquida per intero € 240,00 per spese vive, € 2.540,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfettario del
15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
F) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto , che liquida in €2.540,00 per compenso d'avvocato, Controparte_9 oltre rimborso forfettario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
G) Le spese di c.t.u. sono poste per il 50% in capo all'attrice e per la Contr restante metà in capo all'
16 dicembre 202516/12/2025
La Giudice
RA GN
pagi na 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Età del danneggiato alla data del sinistro 68 anni Percentuale di invalidità permanente 4% Punto danno biologico € 1.654,52