Articolo 991 del Codice della navigazione
Articolo 974Articolo 976
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21 aprile 1942
Art. 991.
(Azione dell'equipaggio).

Qualora l'esercente non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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