CASS
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 20208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20208 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IY nata in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 20/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica depositata dal difensore della ricorrente, Avv. Matteo Megna, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 10 dicembre 2024 inerente ad un telefono cellulare con relativa sim card. La ricorrente è indagata per il reato di ricettazione di 942 paia di scarpe di una nota marca di abbigliamento aventi provenienza furtiva. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20208 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 24/04/2025 Il Tribunale ha rilevato la carenza radicale e non sanabile di motivazione in ordine sia alla indicazione del rapporto di pertinenzialità tra il bene sequestrato ed il reato, sia alla individuazione di esigenze probatorie. 2. Ricorre per cassazione l'indagata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di restituzione di tre scatole (due delle quali contenenti scarpe ed una vuota) così come era stato evidenziato con una memoria che non sarebbe stata oggetto di esame. Tali beni sarebbero stati oggetto del provvedimento di sequestro impugnato ed il Tribunale avrebbe fatto erroneo riferimento ad un precedente provvedimento di sequestro del 5 novembre 2024 in realtà mai disposto;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale ordinato la restituzione della copia forense estratta dai dati del telefono cellulare ed effettuata il 17 dicembre 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. Dal controllo degli atti, reso necessario dalla natura in parte processuale delle questioni, risulta che il decreto di non convalida del sequestro del 10 dicembre 2024, come risulta dal suo contenuto e dalla iniziale descrizione dei beni cui faceva riferimento, è riferito esclusivamente al telefono cellulare ed alla relativa scheda sim, sicché la statuizione del Tribunale, in questa sede impugnata, nel riferirsi a tali beni, è indenne da alcuna censura. Le doglianze difensive, coltivate anche in sede di riesame, in ordine alla mancata restituzione degli scatoli di scarpe, di cui al verbale di sequestro del 4 dicembre 2024 e della copia forense del contenuto del cellulare - che risulta dagli atti essere stata effettuata - potranno essere oggetto di apposita e separata richiesta di restituzione, ma l'assenza di ogni statuizione sul punto non intacca la legittimità dell'ordinanza impugnata, che correttamente richiama il provvedimento del 10 dicembre 2024. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. vp/ 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 24/04/2025.
lette le conclusioni scritte Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica depositata dal difensore della ricorrente, Avv. Matteo Megna, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 10 dicembre 2024 inerente ad un telefono cellulare con relativa sim card. La ricorrente è indagata per il reato di ricettazione di 942 paia di scarpe di una nota marca di abbigliamento aventi provenienza furtiva. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20208 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 24/04/2025 Il Tribunale ha rilevato la carenza radicale e non sanabile di motivazione in ordine sia alla indicazione del rapporto di pertinenzialità tra il bene sequestrato ed il reato, sia alla individuazione di esigenze probatorie. 2. Ricorre per cassazione l'indagata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di restituzione di tre scatole (due delle quali contenenti scarpe ed una vuota) così come era stato evidenziato con una memoria che non sarebbe stata oggetto di esame. Tali beni sarebbero stati oggetto del provvedimento di sequestro impugnato ed il Tribunale avrebbe fatto erroneo riferimento ad un precedente provvedimento di sequestro del 5 novembre 2024 in realtà mai disposto;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale ordinato la restituzione della copia forense estratta dai dati del telefono cellulare ed effettuata il 17 dicembre 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. Dal controllo degli atti, reso necessario dalla natura in parte processuale delle questioni, risulta che il decreto di non convalida del sequestro del 10 dicembre 2024, come risulta dal suo contenuto e dalla iniziale descrizione dei beni cui faceva riferimento, è riferito esclusivamente al telefono cellulare ed alla relativa scheda sim, sicché la statuizione del Tribunale, in questa sede impugnata, nel riferirsi a tali beni, è indenne da alcuna censura. Le doglianze difensive, coltivate anche in sede di riesame, in ordine alla mancata restituzione degli scatoli di scarpe, di cui al verbale di sequestro del 4 dicembre 2024 e della copia forense del contenuto del cellulare - che risulta dagli atti essere stata effettuata - potranno essere oggetto di apposita e separata richiesta di restituzione, ma l'assenza di ogni statuizione sul punto non intacca la legittimità dell'ordinanza impugnata, che correttamente richiama il provvedimento del 10 dicembre 2024. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. vp/ 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 24/04/2025.