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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/12/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
884/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. N. Tariddi
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: / P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F.: ) e C. Grappone (C.F.: CodiceFiscale_2
) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' e, dopo aver premesso di essere stato beneficiario di CP_1
Reddito di Cittadinanza, per il periodo dedotto in ricorso e nel corso del quale, dal
26.10.2022 al 31.10.2022, ha svolto occupazione lavorativa come bracciante agricolo con contratto stagionale per sole 5 giornate lavorative, nonché di aver successivamente ricevuto, in data 03.11.2025, comunicazione di revoca dal beneficio Contr con provvedimento 239107/05/2025.0062208 del 04.08.2025 in ragione della mancata comunicazione di variazione occupazionale, con contestuale richiesta di restituzione a titolo di indebito degli emolumenti percepiti per la somma di €
3.253,76, ha domandato dichiararsi la illegittimità di detto provvedimento, nonché, per l'effetto, la non debenza di alcuna somma a titolo di indebito previdenziale nei confronti dell' , oltre che la condanna dell'ente di previdenza al risarcimento del CP_1
danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza dell'illegittima revoca del beneficio, da liquidarsi in via equitativa. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. ACCOGLIERE il presente ricorso e, per l'effetto, ANNULLARE il provvedimento dell del 4 agosto 2025 (prot. 239107/05/2025.0062208) CP_1 CP_1
nella parte in cui dispone la revoca del Reddito di Cittadinanza e richiede la restituzione di euro 3.253,76; 2. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell' e il diritto del ricorrente al mantenimento del beneficio per il CP_1
periodo contestato, non sussistendo i presupposti normativi per la revoca;
3.
CONDANNARE l' al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1
subiti dal ricorrente a causa dell'illegittimo provvedimento, da liquidarsi in via equitativa in euro 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della presente citazione…”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto e, comunque, sfornito di prova, con conseguente
Pag. 2 di 13 accertamento del suo diritto alla ripetizione di indebito per la somma indicata in provvedimento.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la legittimità della condotta dell' CP_1
concretatasi nell'aver disposto la revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza inizialmente concesso a parte ricorrente e la pretesa di restituzione delle somme a tale titolo percepite.
L'azione, quindi, va correttamente qualificata come accertamento negativo dell'indebito previdenziale. Da ciò deriva l'operatività dei principi espressi dalla ormai consolidata giurisprudenza, secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto
a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass.
n. 4232/2000; SS.UU. n. 1846/2010; Cass. n. 13877/2012; Cass. n. 21702/2014;
Cass. n. 8281/2015; Cass. n. 2739/2016; Cass. n. 26231/2018; Cass. n. 15550/2019).
Peraltro, sempre in tema di oneri probatori, si è più specificamente affermato che “… non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo L. n. 412 del CP_1
1991, ex art. 13, comma 2, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi della L. n. 412 del
1991, art. 13, comma 1, dei relativi fatti da parte dell'interessato (nella specie, la
Pag. 3 di 13 Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla CP_1
legge) (Cass. n. 26231/2018 cit.).
Orbene, nel caso di specie, il compendio probatorio documentale agli atti non consente di ritenere assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio probatorio sullo stesso gravante.
A tal riguardo, va anzitutto osservato che non è in contestazione che parte ricorrente, dopo aver inizialmente ottenuto il beneficio di che trattasi, ha subito provvedimento di revoca con richiesta di restituzione delle somme così percepite a cagione dell'omessa comunicazione della variazione reddituale verificatasi in conseguenza della sua assunzione come bracciante agricolo (cfr. fascicolo parte ricorrente).
Inoltre, è documentalmente dimostrato (cfr. fascicolo parte ricorrente) che, effettivamente, nell'arco temporale di percezione del beneficio, il ricorrente ha svolto attività di lavoro dipendente come bracciane agricolo dal 26.10.2022 percependo, a titolo di retribuzione, la somma di € 316,69.
Tanto premesso in punto di fatto, tenuto conto delle suddette circostanze – non contestate in giudizio e documentalmente provate -, ai fini della soluzione della questione oggetto del presente giudizio, per quanto qui interessa, occorre operare una breve ricognizione dell'istituto del RdC, come disciplinato dal previgente D.L. n.
4/2019, conv. con mod. nella L. n. 26/2019, operante ratione temporis, prima della sua abrogazione intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 318, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
Pag. 4 di 13 In particolare, l'art. 2 del citato D.L. n. 4/2019 prescrive determinati requisiti di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e reddituali che l'istante deve cumulativamente possedere ai fini del beneficio in trattazione, quali: a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
c) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a € 9.360.
Inoltre, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per accedere al beneficio,
l'art. 3, comma 8, D.L. n. 4/2019, convertito nella L. n. 26/2019 prevede che “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' CP_1
Pag. 5 di 13 secondo modalità definite dall'Istituto che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”; il successivo comma 9 prosegue stabilendo che “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, CP_1
secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1 )). Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo ((non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4)), il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente”; ancora, il comma 10 prescrive che “Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo
5, comma 1”.
Circa la concreta applicazione della disciplina in esame, con specifico riferimento agli obblighi informativi e di comunicazioni sulle variazioni di reddito da parte dell'interessato, la circolare n. 43 del 20.03.2019, all'art. 8, lett. C) (cfr. doc. n. CP_1
8 fascicolo parte resistente) impone che i redditi derivanti dallo svolgimento di
Pag. 6 di 13 attività lavorativa debbano essere comunicati all' entro 30 giorni dall'inizio CP_1
dell'attività, a pena di decadenza dalla prestazione, e ciò anche nel caso in cui la variazione del reddito non determini il superamento della soglia reddituale, in ragione del fatto che, comunque, tali variazioni implicano una modifica afferente al reddito posseduto risultante dall'attestazione ISEE, con la conseguenza che una minima variazione in aumento del reddito, seppure in concreto non incidente sulla sussistenza del requisito reddituale, deve essere oggetto di tempestiva comunicazione all CP_1
nei termini indicati.
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico – oltre ad essere documentalmente comprovato (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte resistente) che il ricorrente ha comunicato di aver nelle more intrapreso altra attività di lavoro e conseguente variazione in amento, seppur minima, del reddito solo in data 28.04.2023, dunque ben oltre i 30 giorni prescritti per adempiere all'obbligo comunicativo.
Tanto induce a ritenere violato l'obbligo sul medesimo gravante, con conseguente verificazione dei presupposti per la decadenza dal beneficio.
A tal riguardo, non sono meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte ricorrente con riferimento alla insussistenza dell'obbligo comunicativo, in ragione dell'operatività dell'art. 1, comma 317, lettera a), L. n. 197/2022, norma che ha successivamente introdotto una disciplina speciale per i contratti di lavoro stagionale, prevedendo che "… nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
Sono comunicati all' con le modalità di cui al presente comma, esclusivamente CP_1
i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente”.
Pag. 7 di 13 Invero, in primo luogo va osservato che la disposizione in esame è entrata in vigore solamente il 01.01.2023, dunque successivamente all'arco temporale nel quale il ricorrente ha intrapreso l'attività lavorativa in contestazione, di talché la stessa non è ratione temporis applicabile al caso di specie, con la conseguenza che, nel predetto arco temporale, egli era consapevole di essere tenuto ad adempiere agli obblighi informativi di che trattasi afferenti alla nuova occupazione ed alla conseguente variazione in aumento del reddito, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'ammontare effettivo dell'aumento di reddito a fini ISEE – se incidente o meno su requisiti reddituali.
In secondo luogo, la documentazione offerta da parte ricorrente non consente di affermare – in disparte l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per sole cinque giornate, con un conseguente amento minimo del reddito percepito – che si è trattato di vero e proprio lavoro stagionale, come indicato dal menzionato art. 1, comma 317, lettera a), L. n. 197/2022; di contro, la documentazione offerta da parte resistente
(vedasi modello UNILAV – cfr. doc. n. 6 fascicolo parte resistente) attesta che la nuova occupazione del ricorrente è consistita in un rapporto di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo dal 26.10.2022 al 31.12.2022, peraltro escludendo espressamente la natura stagionale del rapporto di lavoro.
Destituita di fondamento è l'eccezione sul difetto di proporzionalità della “sanzione”, in ragione del fatto che il provvedimento impugnato non ha natura sanzionatoria, bensì recuperatoria di un beneficio in precedenza erogato per il venir meno dei relativi requisiti, così concretizzando, giustappunto, non già una sanzione, ma l'effetto dell'attività di recupero di somme indebitamente erogata da parte dell'ente di previdenza.
Pag. 8 di 13 Ne deriva che alcuna rilevanza ha l'esigua variazione in aumento del reddito percepito, atteso che la normativa di riferimento, per quanto qui rileva, si limita a prescrivere obblighi comunicativi in capo all'interessato per il caso di nuova occupazione e, quindi, di percezione di reddito che possa comunque influire a fini
ISEE ai fini del mantenimento del beneficio, con la conseguenza che l'inadempimento dell'obbliga determina, per ciò solo, la decadenza dalla prestazione.
Quanto, poi, alla dedotta violazione del diritto di difesa, essa appare inconferente, tenuto conto che ciò che più rileva è che l'ente di previdenza ha trasmesso al ricorrente il provvedimento di recupero dell'indebito previdenziale sorretto da adeguata motivazione tale da far comprendere all'interessato le ragioni che ne sono alla base, sulle quali il ricorrente ha compiutamente argomentato ed articolato le proprie difese nel presente giudizio, di talché è da escludersi che sia stata qualsivoglia violazione in merito meritevole di censura.
Peraltro, la censura in esame appare a fortiori irrilevante in omaggio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato, dal che deriva che l'inosservanza, da parte del competente , delle regole Controparte_3
proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando, in proposito, i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865,
Pag. 9 di 13 n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche, in ogni caso, prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta” (ex multis Cass. n. 2804/2003; Cass. n. 9986/2009; Cass.
n. 20604/2014; Cass. n. 16028/2018; Cass. n. 31954/2019). E, a tutto concedere, eventuali irregolarità formali eventualmente compiute in sede amministrativa non comporterebbero la nullità del provvedimento, attesa la devoluzione al giudice del lavoro della cognizione dell'intero rapporto e non sull'atto (cfr. SS.UU. n.
1786/2010).
Né, infine, può trovare applicazione l'invocato principio di buona fede e legittimo affidamento ai sensi dell'art. 2033 c.c., atteso che, nel caso di specie, tenuto conto della disciplina ratione temporis applicabile, il ricorrente era tenuto a sapere dei propri obblighi comunicativi in caso di avvio di nuova attività di lavoro dipendente –
a prescindere dalla tipologia di lavoro, di talché non vi sono elementi per valorizzare qualsivoglia affidamento asseritamente legittimo, e che, comunque, l'indebito di che trattasi ha natura oggettiva, con la conseguenza che, in applicazione della disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., non ha valenza lo stato di buona o mala fede dell'accipiens, che resta comunque tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, il rigetto della impugnazione rende assorbita la domanda de qua. Essa, comunque, non avrebbe potuto essere accolta nemmeno in caso di accoglimento delle ragioni addotte alla base della domanda.
Pag. 10 di 13 Sul punto, va anzitutto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, posto che l'art. 1223 c.c. delimita il risarcimento al solo danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e che ricomprenda tanto il danno emergente (immediata deminutio ptarimonii) quanto il lucro cessante (perdita di ulteriori occasioni di guadagno), ai fini del diritto alla prestazione risarcitoria non è sufficiente provare il danno-evento, ma occorre la dimostrazione del danno- conseguenza, da intendersi come l'insieme delle conseguenze pregiudizievoli che il danno-evento ha prodotto nella sfera giuridica del danneggiato, atteso che esso, nella nozione composita del danno, costituisce, invero, l'unico aspetto risarcibile, se e in quanto provato da chi lamenti di averlo subito e ne chieda il ristoro (ex multis SS.UU.
n. 26972/2008; Cass. n. 7594/2018; Cass. n. 6167/2020).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante in ordine agli asseriti danni patiti e meritevoli di ristori, essendosi solamente e genericamente limitato a richiedere detto risarcimento nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ma senza allegare - né tantomeno provare - alcunché in ordine agli eventuali pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale in tesi patiti, come anche il nesso eziologico tra gli stessi e la condotta di parte resistente.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata
Pag. 11 di 13 l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 900,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 12 di 13 Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
884/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. N. Tariddi
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: / P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F.: ) e C. Grappone (C.F.: CodiceFiscale_2
) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' e, dopo aver premesso di essere stato beneficiario di CP_1
Reddito di Cittadinanza, per il periodo dedotto in ricorso e nel corso del quale, dal
26.10.2022 al 31.10.2022, ha svolto occupazione lavorativa come bracciante agricolo con contratto stagionale per sole 5 giornate lavorative, nonché di aver successivamente ricevuto, in data 03.11.2025, comunicazione di revoca dal beneficio Contr con provvedimento 239107/05/2025.0062208 del 04.08.2025 in ragione della mancata comunicazione di variazione occupazionale, con contestuale richiesta di restituzione a titolo di indebito degli emolumenti percepiti per la somma di €
3.253,76, ha domandato dichiararsi la illegittimità di detto provvedimento, nonché, per l'effetto, la non debenza di alcuna somma a titolo di indebito previdenziale nei confronti dell' , oltre che la condanna dell'ente di previdenza al risarcimento del CP_1
danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza dell'illegittima revoca del beneficio, da liquidarsi in via equitativa. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. ACCOGLIERE il presente ricorso e, per l'effetto, ANNULLARE il provvedimento dell del 4 agosto 2025 (prot. 239107/05/2025.0062208) CP_1 CP_1
nella parte in cui dispone la revoca del Reddito di Cittadinanza e richiede la restituzione di euro 3.253,76; 2. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell' e il diritto del ricorrente al mantenimento del beneficio per il CP_1
periodo contestato, non sussistendo i presupposti normativi per la revoca;
3.
CONDANNARE l' al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1
subiti dal ricorrente a causa dell'illegittimo provvedimento, da liquidarsi in via equitativa in euro 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della presente citazione…”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto e, comunque, sfornito di prova, con conseguente
Pag. 2 di 13 accertamento del suo diritto alla ripetizione di indebito per la somma indicata in provvedimento.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la legittimità della condotta dell' CP_1
concretatasi nell'aver disposto la revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza inizialmente concesso a parte ricorrente e la pretesa di restituzione delle somme a tale titolo percepite.
L'azione, quindi, va correttamente qualificata come accertamento negativo dell'indebito previdenziale. Da ciò deriva l'operatività dei principi espressi dalla ormai consolidata giurisprudenza, secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto
a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass.
n. 4232/2000; SS.UU. n. 1846/2010; Cass. n. 13877/2012; Cass. n. 21702/2014;
Cass. n. 8281/2015; Cass. n. 2739/2016; Cass. n. 26231/2018; Cass. n. 15550/2019).
Peraltro, sempre in tema di oneri probatori, si è più specificamente affermato che “… non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo L. n. 412 del CP_1
1991, ex art. 13, comma 2, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi della L. n. 412 del
1991, art. 13, comma 1, dei relativi fatti da parte dell'interessato (nella specie, la
Pag. 3 di 13 Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla CP_1
legge) (Cass. n. 26231/2018 cit.).
Orbene, nel caso di specie, il compendio probatorio documentale agli atti non consente di ritenere assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio probatorio sullo stesso gravante.
A tal riguardo, va anzitutto osservato che non è in contestazione che parte ricorrente, dopo aver inizialmente ottenuto il beneficio di che trattasi, ha subito provvedimento di revoca con richiesta di restituzione delle somme così percepite a cagione dell'omessa comunicazione della variazione reddituale verificatasi in conseguenza della sua assunzione come bracciante agricolo (cfr. fascicolo parte ricorrente).
Inoltre, è documentalmente dimostrato (cfr. fascicolo parte ricorrente) che, effettivamente, nell'arco temporale di percezione del beneficio, il ricorrente ha svolto attività di lavoro dipendente come bracciane agricolo dal 26.10.2022 percependo, a titolo di retribuzione, la somma di € 316,69.
Tanto premesso in punto di fatto, tenuto conto delle suddette circostanze – non contestate in giudizio e documentalmente provate -, ai fini della soluzione della questione oggetto del presente giudizio, per quanto qui interessa, occorre operare una breve ricognizione dell'istituto del RdC, come disciplinato dal previgente D.L. n.
4/2019, conv. con mod. nella L. n. 26/2019, operante ratione temporis, prima della sua abrogazione intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 318, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
Pag. 4 di 13 In particolare, l'art. 2 del citato D.L. n. 4/2019 prescrive determinati requisiti di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e reddituali che l'istante deve cumulativamente possedere ai fini del beneficio in trattazione, quali: a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
c) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a € 9.360.
Inoltre, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per accedere al beneficio,
l'art. 3, comma 8, D.L. n. 4/2019, convertito nella L. n. 26/2019 prevede che “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' CP_1
Pag. 5 di 13 secondo modalità definite dall'Istituto che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”; il successivo comma 9 prosegue stabilendo che “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, CP_1
secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1 )). Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo ((non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4)), il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente”; ancora, il comma 10 prescrive che “Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo
5, comma 1”.
Circa la concreta applicazione della disciplina in esame, con specifico riferimento agli obblighi informativi e di comunicazioni sulle variazioni di reddito da parte dell'interessato, la circolare n. 43 del 20.03.2019, all'art. 8, lett. C) (cfr. doc. n. CP_1
8 fascicolo parte resistente) impone che i redditi derivanti dallo svolgimento di
Pag. 6 di 13 attività lavorativa debbano essere comunicati all' entro 30 giorni dall'inizio CP_1
dell'attività, a pena di decadenza dalla prestazione, e ciò anche nel caso in cui la variazione del reddito non determini il superamento della soglia reddituale, in ragione del fatto che, comunque, tali variazioni implicano una modifica afferente al reddito posseduto risultante dall'attestazione ISEE, con la conseguenza che una minima variazione in aumento del reddito, seppure in concreto non incidente sulla sussistenza del requisito reddituale, deve essere oggetto di tempestiva comunicazione all CP_1
nei termini indicati.
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico – oltre ad essere documentalmente comprovato (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte resistente) che il ricorrente ha comunicato di aver nelle more intrapreso altra attività di lavoro e conseguente variazione in amento, seppur minima, del reddito solo in data 28.04.2023, dunque ben oltre i 30 giorni prescritti per adempiere all'obbligo comunicativo.
Tanto induce a ritenere violato l'obbligo sul medesimo gravante, con conseguente verificazione dei presupposti per la decadenza dal beneficio.
A tal riguardo, non sono meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte ricorrente con riferimento alla insussistenza dell'obbligo comunicativo, in ragione dell'operatività dell'art. 1, comma 317, lettera a), L. n. 197/2022, norma che ha successivamente introdotto una disciplina speciale per i contratti di lavoro stagionale, prevedendo che "… nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
Sono comunicati all' con le modalità di cui al presente comma, esclusivamente CP_1
i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente”.
Pag. 7 di 13 Invero, in primo luogo va osservato che la disposizione in esame è entrata in vigore solamente il 01.01.2023, dunque successivamente all'arco temporale nel quale il ricorrente ha intrapreso l'attività lavorativa in contestazione, di talché la stessa non è ratione temporis applicabile al caso di specie, con la conseguenza che, nel predetto arco temporale, egli era consapevole di essere tenuto ad adempiere agli obblighi informativi di che trattasi afferenti alla nuova occupazione ed alla conseguente variazione in aumento del reddito, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'ammontare effettivo dell'aumento di reddito a fini ISEE – se incidente o meno su requisiti reddituali.
In secondo luogo, la documentazione offerta da parte ricorrente non consente di affermare – in disparte l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per sole cinque giornate, con un conseguente amento minimo del reddito percepito – che si è trattato di vero e proprio lavoro stagionale, come indicato dal menzionato art. 1, comma 317, lettera a), L. n. 197/2022; di contro, la documentazione offerta da parte resistente
(vedasi modello UNILAV – cfr. doc. n. 6 fascicolo parte resistente) attesta che la nuova occupazione del ricorrente è consistita in un rapporto di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo dal 26.10.2022 al 31.12.2022, peraltro escludendo espressamente la natura stagionale del rapporto di lavoro.
Destituita di fondamento è l'eccezione sul difetto di proporzionalità della “sanzione”, in ragione del fatto che il provvedimento impugnato non ha natura sanzionatoria, bensì recuperatoria di un beneficio in precedenza erogato per il venir meno dei relativi requisiti, così concretizzando, giustappunto, non già una sanzione, ma l'effetto dell'attività di recupero di somme indebitamente erogata da parte dell'ente di previdenza.
Pag. 8 di 13 Ne deriva che alcuna rilevanza ha l'esigua variazione in aumento del reddito percepito, atteso che la normativa di riferimento, per quanto qui rileva, si limita a prescrivere obblighi comunicativi in capo all'interessato per il caso di nuova occupazione e, quindi, di percezione di reddito che possa comunque influire a fini
ISEE ai fini del mantenimento del beneficio, con la conseguenza che l'inadempimento dell'obbliga determina, per ciò solo, la decadenza dalla prestazione.
Quanto, poi, alla dedotta violazione del diritto di difesa, essa appare inconferente, tenuto conto che ciò che più rileva è che l'ente di previdenza ha trasmesso al ricorrente il provvedimento di recupero dell'indebito previdenziale sorretto da adeguata motivazione tale da far comprendere all'interessato le ragioni che ne sono alla base, sulle quali il ricorrente ha compiutamente argomentato ed articolato le proprie difese nel presente giudizio, di talché è da escludersi che sia stata qualsivoglia violazione in merito meritevole di censura.
Peraltro, la censura in esame appare a fortiori irrilevante in omaggio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato, dal che deriva che l'inosservanza, da parte del competente , delle regole Controparte_3
proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando, in proposito, i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865,
Pag. 9 di 13 n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche, in ogni caso, prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta” (ex multis Cass. n. 2804/2003; Cass. n. 9986/2009; Cass.
n. 20604/2014; Cass. n. 16028/2018; Cass. n. 31954/2019). E, a tutto concedere, eventuali irregolarità formali eventualmente compiute in sede amministrativa non comporterebbero la nullità del provvedimento, attesa la devoluzione al giudice del lavoro della cognizione dell'intero rapporto e non sull'atto (cfr. SS.UU. n.
1786/2010).
Né, infine, può trovare applicazione l'invocato principio di buona fede e legittimo affidamento ai sensi dell'art. 2033 c.c., atteso che, nel caso di specie, tenuto conto della disciplina ratione temporis applicabile, il ricorrente era tenuto a sapere dei propri obblighi comunicativi in caso di avvio di nuova attività di lavoro dipendente –
a prescindere dalla tipologia di lavoro, di talché non vi sono elementi per valorizzare qualsivoglia affidamento asseritamente legittimo, e che, comunque, l'indebito di che trattasi ha natura oggettiva, con la conseguenza che, in applicazione della disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., non ha valenza lo stato di buona o mala fede dell'accipiens, che resta comunque tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, il rigetto della impugnazione rende assorbita la domanda de qua. Essa, comunque, non avrebbe potuto essere accolta nemmeno in caso di accoglimento delle ragioni addotte alla base della domanda.
Pag. 10 di 13 Sul punto, va anzitutto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, posto che l'art. 1223 c.c. delimita il risarcimento al solo danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e che ricomprenda tanto il danno emergente (immediata deminutio ptarimonii) quanto il lucro cessante (perdita di ulteriori occasioni di guadagno), ai fini del diritto alla prestazione risarcitoria non è sufficiente provare il danno-evento, ma occorre la dimostrazione del danno- conseguenza, da intendersi come l'insieme delle conseguenze pregiudizievoli che il danno-evento ha prodotto nella sfera giuridica del danneggiato, atteso che esso, nella nozione composita del danno, costituisce, invero, l'unico aspetto risarcibile, se e in quanto provato da chi lamenti di averlo subito e ne chieda il ristoro (ex multis SS.UU.
n. 26972/2008; Cass. n. 7594/2018; Cass. n. 6167/2020).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante in ordine agli asseriti danni patiti e meritevoli di ristori, essendosi solamente e genericamente limitato a richiedere detto risarcimento nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ma senza allegare - né tantomeno provare - alcunché in ordine agli eventuali pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale in tesi patiti, come anche il nesso eziologico tra gli stessi e la condotta di parte resistente.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata
Pag. 11 di 13 l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 900,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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