Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 01/12/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01375/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00418/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 418 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LU US, con domicilio eletto presso il suo studio in San Giovanni Rotondo, via Foggia, n.218;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Foggia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
all’ordinanza del Tribunale di Foggia del 5.11.2021 Repert. n. 3833/2021 del 17.11.2021 nel procedimento R.G. 360/2021, con nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12.11.2025 la dott.ssa IR ZO e uditi per le parti i difensori LU US per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca per il Ministero intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Emerge dall’ordinanza di cui si chiede l’ottemperanza che:
-con sentenza n.1/2017 del 11.1.2017, depositata in cancelleria in data 18.1.2017, il Tribunale di Foggia dichiarò il fallimento della società odierna ricorrente, individuando il curatore fallimentare;
-nell'ambito della procedura fallimentare venne acquisita alla massa attiva un’imbarcazione di lusso appartenente alla società fallita per il 75%;
- una volta appresa alla massa fallimentare, l'imbarcazione, dietro autorizzazione del giudice delegato, fu depositata a secco presso un cantiere navale sito in Termoli, al fine di garantirne la conservazione, come pure l'interesse del ceto creditorio, al costo di € 1.100 mensili;
- successivamente l'amministratore della società fallita, in data 5.6.2017, presentò querela denuncia nei confronti degli organi della procedura fallimentare e nello specifico nei confronti del curatore fallimentare e del perito navale nominato per la stima dell'imbarcazione;
- a seguito della denuncia, la Procura della Repubblica di Foggia, con decreto del 16.6.2017, dispose il sequestro probatorio dell'imbarcazione, nominando quale custode il curatore fallimentare e dando atto, in sede di esecuzione della misura, che l'imbarcazione sarebbe in ogni caso rimasta in deposito presso il citato cantiere nautico;
- a causa del sequestro disposto sul bene in data 19.6.2017, le operazioni di vendita, furono sospese, per poi riprendere esclusivamente a seguito della notifica del provvedimento di dissequestro del 17.12.2018, pervenuto al curatore in data 21.12.2018;
- in tale provvedimento la Procura diede atto che le spese di custodia e conservazione dovevano ritenersi poste provvisoriamente a carico dell'erario ex art. 150 d.p.r. n.115/2002;
- di conseguenza, con le istanze del 6.12.2019 e del 13.12.2019 la -OMISSIS- inoltrò al G.I.P. competente richiesta di liquidazione in favore del fallimento delle spese di custodia e conservazione dell'imbarcazione da porre a carico dell'erario per il periodo di permanenza della misura cautelare sul bene, vale a dire dal 19.7.2017 al 20.1.2019, per complessivi 19 mesi per un totale di € 26.169,00;
- a seguito della presentazione dell'istanza di liquidazione, il G.I.P., con decreto del 21-22.12.2020, la rigettò (con motivazioni puntualmente indicate nell’ordinanza per la cui esecuzione si agisce e su cui si sorvola per esigenze di sintesi);
-avverso il predetto decreto, con ricorso ex art. 170 d.p.r. n.115/2002, presentato in data 20.1.2021, la -OMISSIS- del fallimento, propose reclamo, deducendo l'illegittimità del provvedimento del G.I.P.: 1) sia per il mancato riconoscimento dell'indennità spettante al curatore, nominato custode in data 19.6.2017, al momento dell'esecuzione del sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica di Foggia;
2) sia per il mancato riconoscimento delle spettanze relative alle spese di conservazione del mezzo allocato presso il cantiere sito in Termoli, dalla data di esecuzione del sequestro probatorio 19.6.2017 sino al 20.1.2019, data di scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 150 T.U.S.G., decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di dissequestro, avvenuta il 21.12.2018.
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale, in primo luogo, ha:
- accolto parzialmente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dall'Avvocatura di Stato, per l'effetto dichiarando inammissibile la domanda relativa all'indennità di custodia pari a € 3.747,60, formulata dalla -OMISSIS- invece che dal curatore, in proprio e nella qualità, quale custode;
- accolto parzialmente l'opposizione spiegata dalla -OMISSIS-, nello specifico, in relazione alla sola spettanza delle spese di conservazione dell'imbarcazione oggetto di sequestro per il relativo periodo, rilevando che, questo in estrema sintesi il fulcro motivazionale del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, l'esecuzione del sequestro nell'ambito del procedimento penale, ebbe inevitabilmente a comportare un allungamento dei tempi e dei costi di conservazione del bene, così ponendo a carico dell’erario le relative spese.
Nella parte motiva, il Tribunale ha, quindi, chiarito che “Alla -OMISSIS-, pertanto, devono essere riconosciute spese di conservazione del bene per il periodo di vigenza della misura cautelare sino al giorno del dissequestro (dal 19.7.2017 al 21.12.2018), per complessive 18 mensilità al costo di €1.100 mensili più iva, per un ammontare pari a € 24.156,00 iva inclusa”, affermando, nella parte dispositiva che qui interessa: “ accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione promossa dalla -OMISSIS- fallimento -OMISSIS-e previa revoca del decreto impugnato, per l'effetto accerta e riconosce che le spese di conservazione per il periodo dal 19.7.2017 al 21.12.2018 pari € 24.156,00 iva inclusa devono essere poste a carico dell'Erario; ”.
Per l’ottemperanza della predetta ordinanza agisce la -OMISSIS-, “disponendo il pagamento di complessivi € 24.156,00 oltre ad interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione”.
Nel costituirsi in resistenza, l’Avvocatura dello Stato ha spiegato puntuali argomentazioni difensive, evidenziando, in primo luogo, che dalla lettura della decisione e del dispositivo emergerebbe che il contenuto dell’ordinanza sia in realtà differente e non porti alcuna condanna del Ministero al pagamento di somme e soprattutto non in favore della -OMISSIS- ricorrente: le spese di custodia del bene competerebbero “al differente soggetto collettivo che ha svolto l’attività di custodia del bene già di proprietà della” società fallita, “la quale mai ha dedotto di averle anticipate e di aver pertanto diritto al loro rimborso. In ogni caso l’ordinanza della quale si chiede ottemperanza non contiene alcuna pronuncia di condanna, ma si limita ad accertare che le spese di custodia debbano essere a carico dell’Amministrazione e non del privato -OMISSIS-; ovviamente le spese di custodia non vanno corrisposte al proprietario e dunque la decisione oltre a non portare statuizioni di condanna non ha mai adombrato che alcun pagamento di somme spettasse alla -OMISSIS-”.
L’Avvocatura ha poi insistito nel rigetto, pur senza esaminare se l’ordinanza sia esecutiva, ossia suscettibile di esecuzione forzata, considerando anche che le sentenze di accertamento non sono provvisoriamente esecutive prima di divenire cosa giudicata formale. Le attestazioni della cancelleria, pertanto, non potrebbero dare alla decisione efficacia della quale è priva per sua natura e l’apposizione della formula esecutiva, avvenuta per errore, non muterebbe una pronuncia di accertamento in pronuncia di condanna.
La -OMISSIS- ha depositato memoria in replica (4.11.2025).
All’udienza del 12.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, dopo ampia discussione orale delle parti.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo, va scrutinata la natura della decisione in esame e se essa possa effettivamente definirsi di mero accertamento, come sostenuto dall’Avvocatura: tanto al fine di verificare preliminarmente se vi sia un titolo azionabile.
A tal proposito, se da un lato deve osservarsi che il tenore dispositivo della pronuncia è inequivocabilmente privo di esplicita e formale condanna (“accerta e riconosce”, così testualmente) in favore della -OMISSIS-, d’altro canto, come efficacemente osservato dalla difesa della ricorrente, è pur vero che la sua effettiva portata non può che essere ricostruita tenendo conto di quanto indicato in parte motiva e dell’iter giudiziario all’esito del quale essa è stata adottata, ripudiando interpretazioni formalistiche e aderendo, invece, ad una di natura sostanziale, ben più coerente al principio di buona fede.
Così fornite le coordinate ermeneutiche che la Sezione intende applicare, deve rilevarsi che militano in favore della natura sostanzialmente costitutiva (e, quindi, di condanna, pur se non esplicitamente dichiarata) e non di mero accertamento le seguenti considerazioni.
In primo luogo, mette conto evidenziare che la decisione de qua è stata adottata ai sensi dell’art. 170 d.p.r. n.115/2002 e, dunque, per ottenere la liquidazione delle spese di giustizia per le quali ha agito la -OMISSIS-. Essa, quindi, è stata ritenuta soggetto non solo legittimato, ma anche titolare attivo del rapporto giuridico. Su tali profili l’ordinanza de qua si è esplicitamente interrogata, respingendo l’eccezione formulata dall’Avvocatura in merito alla legittimazione attiva e riconoscendo in capo alla ricorrente -OMISSIS- la spettanza delle spese di conservazione del bene per il periodo di vigenza della misura cautelare (così espressamente nella parte motiva i cui passaggi valgono necessariamente ad integrare il contenuto dispositivo).
D’altro canto, dal contenuto della decisione de qua non emerge in alcun modo che essa sia scaturita da un’esigenza, meramente accertativa, di individuare il soggetto (la -OMISSIS- ovvero il Ministero) che avrebbe dovuto pagare direttamente nei confronti del cantiere presso cui il bene è stato depositato ed al quale, dunque, il depositario avrebbe dovuto rivolgersi; da ciò può ulteriormente desumersi che ove il Tribunale di Foggia non avesse inteso riconoscere la spettanza proprio in favore della -OMISSIS-, ne avrebbe dovuto dichiarare o il suo difetto di titolarità attiva del credito per le spese di custodia (così respingendo nel merito l’opposizione) ovvero -ancor prima- il difetto di interesse, evidenziando che solo il depositario avrebbe potuto rivolgere la richiesta di liquidazione (nei confronti dell’Erario), escludendo che a ciò potesse essere interessata la -OMISSIS-, in quanto non tenuta al pagamento.
Inoltre, non può non rilevarsi che -essendo il rapporto intercorso direttamente tra quest’ultima ed il cantiere- il depositario potrebbe rivolgere la sua pretesa solo nei confronti della propria controparte contrattuale (cioè la -OMISSIS-).
Conclusivamente si ritiene che, nonostante il tenore letterale, il dispositivo pronunciato equivalga a condanna dell’Erario in favore della -OMISSIS- e sia, per ciò, un titolo esecutivo a tutti gli effetti, contenendo altresì l’indicazione dell’ammontare dovuto (e per ciò liquido ed esigibile).
Tanto vale a superare le questioni adombrate dal Ministero resistente in merito all’erroneità dell’apposizione della formula esecutiva sul titolo che, in base a quanto sin qui chiarito, si rivela esatta (volendosi ammettere la scrutinabilità della sua corretta apposizione) .
Neppure persuade l’ulteriore argomento difensivo prospettato dalla difesa pubblica inerente alla mancata dimostrazione, da parte della -OMISSIS-, di aver anticipato le spese e di aver, pertanto, diritto al loro rimborso: trattasi, all’evidenza di questione impeditiva del sorgere del diritto preesistente alla pronuncia de qua che avrebbe potuto e dovuto essere dedotta in fase cognitoria e non esecutiva (nella quale rilevano unicamente i fatti estintivi sopravvenuti).
Per le ragioni suesposte, il ricorso va accolto, sussistendo tutti gli ulteriori presupposti in merito alla sua ammissibilità (definitività del titolo e rispetto del termine di cui all’art. 14 D.L. n.669/1996, pacificamente ammessi da entrambe le parti).
Deve pertanto, dichiararsi l’obbligo del Ministero intimato di procedere all’esecuzione del titolo in epigrafe indicato, mediante corresponsione alla -OMISSIS- ricorrente della somma ivi indicata, nel termine contemplato nell’odierno dispositivo.
In caso di perdurante inerzia nomina, quale commissario ad acta il Dirigente della Segreteria della Procura della Repubblica di Foggia, con facoltà di subdelega al funzionario responsabile dell’Ufficio spese, affinchè proceda a liquidare e pagare quanto dovuto alla -OMISSIS- nei termini indicati in dispositivo.
L’investitura del commissario, previa verifica dell’inadempimento dell’Amministrazione nel termine indicato, avverrà direttamente a cura di parte, mediante richiesta di insediarsi, da rivolgersi direttamente al Dirigente, accompagnata dalla presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Ministero della Giustizia di ottemperare all’ordinanza in epigrafe indicata, corrispondendo alla -OMISSIS- ricorrente la somma ivi indicata nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inerzia nomina quale commissario ad acta il Dirigente della Segreteria della Procura della Repubblica di Foggia, con facoltà di subdelega per come in motivazione precisata, affinchè provveda negli ulteriori 30 (trenta) giorni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Condanna il Ministero resistente alla rifusione, in favore della -OMISSIS- ricorrente, delle spese di lite liquidandole in euro 2.000,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12.11.2025 con l'intervento dei magistrati:
VI BL, Presidente
IR ZO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR ZO | VI BL |
IL SEGRETARIO