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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1257/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525346 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525346 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento notificata il
10.7.2025 e relativa ad IMU richiesta dal Comune di Vibo Valentia per gli anni 2017 2018.
A sostegno del ricorso ha dedotto l'omessa notifica degli avvisi di accertamento e delle presupposte cartelle, la prescrizione dell'imposta.
Quindi, ha instato per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese di lite (da distrarsi).
Il concessionario ha controdedotto la rituale notifica degli avvisi di accertamento (notificati in data 02.01.2024
e 28.03.2023, come da ricevute in atti (All. 5)), atti non opposti con conseguente irretrattabilità del credito.
Successivamente è stato notificato il Preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati
(art. 68, DPR 602/1973) n. 2024/0000561514 (18/09/2024), anche tale atto non risulta essere stato impugnato.
Il Comune di Vibo Valentia non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento atteso che la costituita resistente ha provato la rituale notifica degli atti esattoriali e prodromici richiamati in premessa;
atti che la ricorrente, per quanto risulta dagli atti, non ha opposto, con il che il credito fiscale deve ritenersi ormai consolidato ed irretrattabile.
Tenuto poi conto delle date di notifica dei predetti atti non è maturata alcuna prescrizione nel caso in esame.
Le spese del giudizio, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 463,00
(oltre accessori come per legge) in favore della costituita resistente.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1257/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525346 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525346 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento notificata il
10.7.2025 e relativa ad IMU richiesta dal Comune di Vibo Valentia per gli anni 2017 2018.
A sostegno del ricorso ha dedotto l'omessa notifica degli avvisi di accertamento e delle presupposte cartelle, la prescrizione dell'imposta.
Quindi, ha instato per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese di lite (da distrarsi).
Il concessionario ha controdedotto la rituale notifica degli avvisi di accertamento (notificati in data 02.01.2024
e 28.03.2023, come da ricevute in atti (All. 5)), atti non opposti con conseguente irretrattabilità del credito.
Successivamente è stato notificato il Preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati
(art. 68, DPR 602/1973) n. 2024/0000561514 (18/09/2024), anche tale atto non risulta essere stato impugnato.
Il Comune di Vibo Valentia non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento atteso che la costituita resistente ha provato la rituale notifica degli atti esattoriali e prodromici richiamati in premessa;
atti che la ricorrente, per quanto risulta dagli atti, non ha opposto, con il che il credito fiscale deve ritenersi ormai consolidato ed irretrattabile.
Tenuto poi conto delle date di notifica dei predetti atti non è maturata alcuna prescrizione nel caso in esame.
Le spese del giudizio, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 463,00
(oltre accessori come per legge) in favore della costituita resistente.