Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00983/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2025, proposto da
DI CA, IC RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Monica Lomonaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
dei provvedimenti di rigetto della richiesta di pagamento dell’indennità di trasferimento ex l.n. 86/2001;
nonché, per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti al pagamento delle somme spettanti a titolo di indennità di trasferimento ai sensi dell'art. 1 della legge 86/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. DA OF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti sono entrambi effettivi presso la Marina Militare che, in momenti e periodi diversi, sono stati trasferiti a bordo di navi operanti all’estero, per poi, al loro rientro, essere reimpiegati in sedi di servizio nazionali diverse da quelle di provenienza.
Ritenendo di aver diritto all’indennità di trasferimento di cui alla l.n. 86/2001, entrambi presentavano istanza in tal senso, ricevendo espressi dinieghi da parte dell’Amministrazione militare.
Da tali determinazioni di segno negativo, prende le mosse l’odierno ricorso con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 1, della l.n. 86/2001, oltre all’eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento dell’azione amministrativa.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero resistente che ha precisato come, in corso di causa, sulla scorta di un parere legale chiesto all’Avvocatura dello Stato, avrebbe proceduto al pagamento dell’indennità chiesta, insistendo per la definizione del giudizio con una sentenza di cessazione della materia del contendere.
3. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla richiesta della controparte pubblica ma, soltanto, per sorte capitale (indennità di trasferimento), non essendo stati corrisposti gli accessori (rivalutazione monetaria e interessi) comunque chiesti col ricorso introduttivo.
All’esito della discussione il ricorso è passato in decisione.
4. Il Collegio deve, anzitutto, dichiarare cessata la materia del contendere avuto riguardo all’indennità di trasferimento che l’Amministrazione ha dichiarato di aver corrisposto, in corso di causa, agli odierni ricorrenti, senza che si sia registrata alcuna opposizione sul punto.
5. Diversamente, per quanto riguarda gli accessori, il Collegio rileva la fondatezza della domanda introdotta col ricorso introduttivo limitatamente agli interessi legali dalla maturazione del beneficio (singoli ratei) fino al soddisfo, senza rivalutazione monetaria, tenuto conto della natura indennitaria, e non retributiva, dell’emolumento in commento (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Salerno, sent. n. 4105/2023).
6. Le spese seguono la soccombenza virtuale per la parte di domanda definita con la cessazione della materia del contendere mentre seguono la soccombenza ordinaria per gli accessori e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere mentre in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU LE, Presidente
DA OF, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA OF | AU LE |
IL SEGRETARIO