Articolo 555 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 554Articolo 556
Versione
12 maggio 1963
Art. 555. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta, accerta-
te nell'esercizio finanziario 1947-48 per la
competenza propria dell'esercizio medesimo,
quali risultano dalla deliberazione della Cor-
te dei conti, sono stabilite in .............. L. 1.863.538.230,07 nelle quali furono pagate .................... " 1.578.323.786 -
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 285.214.444,07
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963