Art. 35.
Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio, in relazione anche alla applicazione dei nuovi tributi previsti dalla riforma tributaria e alla liquidazione dei tributi soppressi, fino al 30 giugno 1977 il personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e' autorizzato, in deroga alle vigenti norme anche relative ai limiti individuali e di spesa e salvi i maggiori limiti stabiliti da altre disposizioni di legge, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale complessivo di 45 ore mensili, elevabili a 60 ore per quello in servizio presso le amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in cui risulti particolare arretrato o carenza di personale nonche' per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici. Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , in servizio presso il Ministero delle finanze puo' essere corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19 , e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 45.
In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'amministrazione finanziaria, per le esigenze di normalizzazione del lavoro degli uffici e per l'applicazione della riforma tributaria, a decorrere dal 1 giugno 1975, e fino al 30 giugno 1977, e' corrisposto al personale di cui al precedente comma per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario di lavoro uno speciale compenso pari a L. 750, 700, 650 e 500 rispettivamente per il personale con parametri retributivi dal 100 al 190, dal 213 al 260, dal 297 al 307, dal 370 al 530, nonche' a L. 500 per il personale delle carriere direttive con qualifiche ad esaurimento e con qualifiche dirigenziali. A tali fini, sono computabili nei limiti quantitativi previsti dal primo comma del presente articolo, anche le ore di servizio relative alle prestazioni rese su richiesta dei privati e degli enti non territoriali fuori del normale orario di lavoro dal personale in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, quando tali prestazioni sono retribuite in base ai normali compensi per lavoro straordinario.
Per quanto concerne il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 , la misura del compenso di cui al comma precedente e' fissata per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario normale di lavoro in L. 300 per ogni qualifica e grado.
In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'amministrazione finanziaria, conseguente anche all'attuazione della riforma tributaria, e dello straordinario impegno necessario per la normalizzazione del lavoro degli uffici, per il periodo dal 1 settembre 1975 e fino al 30 giugno 1977, e' autorizzata la corresponsione al personale di cui al primo comma di compensi speciali incentivanti nei limiti di spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1975, di lire 13.500 milioni per l'anno 1976 e di lire 6.750 milioni per il 1977. Con decreti del Ministro per le finanze, sentito il consiglio di amministrazione, sono determinati i criteri per l'attribuzione dei detti compensi, avuto riguardo anche all'attivita' dei singoli uffici e alla continuita' delle prestazioni rese e senza alcun riferimento alla qualifica posseduta, nonche' le modalita' di erogazione.
Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio, in relazione anche alla applicazione dei nuovi tributi previsti dalla riforma tributaria e alla liquidazione dei tributi soppressi, fino al 30 giugno 1977 il personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e' autorizzato, in deroga alle vigenti norme anche relative ai limiti individuali e di spesa e salvi i maggiori limiti stabiliti da altre disposizioni di legge, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale complessivo di 45 ore mensili, elevabili a 60 ore per quello in servizio presso le amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in cui risulti particolare arretrato o carenza di personale nonche' per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici. Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , in servizio presso il Ministero delle finanze puo' essere corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19 , e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 45.
In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'amministrazione finanziaria, per le esigenze di normalizzazione del lavoro degli uffici e per l'applicazione della riforma tributaria, a decorrere dal 1 giugno 1975, e fino al 30 giugno 1977, e' corrisposto al personale di cui al precedente comma per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario di lavoro uno speciale compenso pari a L. 750, 700, 650 e 500 rispettivamente per il personale con parametri retributivi dal 100 al 190, dal 213 al 260, dal 297 al 307, dal 370 al 530, nonche' a L. 500 per il personale delle carriere direttive con qualifiche ad esaurimento e con qualifiche dirigenziali. A tali fini, sono computabili nei limiti quantitativi previsti dal primo comma del presente articolo, anche le ore di servizio relative alle prestazioni rese su richiesta dei privati e degli enti non territoriali fuori del normale orario di lavoro dal personale in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, quando tali prestazioni sono retribuite in base ai normali compensi per lavoro straordinario.
Per quanto concerne il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 , la misura del compenso di cui al comma precedente e' fissata per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario normale di lavoro in L. 300 per ogni qualifica e grado.
In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'amministrazione finanziaria, conseguente anche all'attuazione della riforma tributaria, e dello straordinario impegno necessario per la normalizzazione del lavoro degli uffici, per il periodo dal 1 settembre 1975 e fino al 30 giugno 1977, e' autorizzata la corresponsione al personale di cui al primo comma di compensi speciali incentivanti nei limiti di spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1975, di lire 13.500 milioni per l'anno 1976 e di lire 6.750 milioni per il 1977. Con decreti del Ministro per le finanze, sentito il consiglio di amministrazione, sono determinati i criteri per l'attribuzione dei detti compensi, avuto riguardo anche all'attivita' dei singoli uffici e alla continuita' delle prestazioni rese e senza alcun riferimento alla qualifica posseduta, nonche' le modalita' di erogazione.