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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 425 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
C.F. , nata in [...] il 12 Parte_1 C.F._1 Persona_1 agosto 1984, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Belardi, e-mail
e dall'avv. Eugenio Longo, Email_1
; Email_2
Ricorrente
Contro
CF , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2 Persona_1
9.10.1983;
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “1) affidare i figli minori e in Per_2 Per_3 via esclusiva alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse, in deroga a quanto previsto dall'articolo 337 quater, comma III c.p.c.;
2) disporre che i minori vengano collocati presso la madre;
3) disporre che in caso di ripresa dei contatti tra il padre e il nucleo costituito dalla signora ed i figli, i genitori concordino tra di loro occasioni e modalità di incontro padre figli Pt_2 nel rispetto delle esigenze scolastiche e di svago di quest'ultimi;
4) disporre che il signor versi alla ricorrente entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese a titolo di contributo di mantenimento per i figli, a far data dal giorno dell'iscrizione del ricorso per il divorzio, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat di € 450,00 - € 225,00 per ciascun figlio - oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione e gestione si rinvia a quanto previsto dal protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente, stipulato in data 25 maggio 2016 tra il Tribunale di Perugia e il locale
Ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori, e ciò sino al compimento del sedicesimo anno di età dei minori;
momento a partire dal quale, il predetto assegno di mantenimento verrà quantificato in € 540,00 - €
270,00 per ciascun figlio;
5) autorizzare specificamente la signora alla richiesta e al Parte_1 rilascio/ottenimento del passaporto per i minori e Per_2 Per_3
Con vittoria di spese e di compensi professionali”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma degli eventuali provvedimenti presidenziali con affidamento congiunto dei figli minori e collocamento prevalente presso la madre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 30.1.23 la sig.ra ha chiesto dichiararsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto in Romania il 22.8.2010 con il sig. CP_1
esponendo: che dall'unione sono nati, nel 2011 e nel 2019, i figli e
[...] Per_2 Per_3 che l'intestato Tribunale ha pronunciato in data 8.7.21 sentenza parziale di separazione e poi, in data 21.7.22, sentenza definitiva di separazione;
che il padre dal momento della separazione non si è mai interessato ed occupato dei figli, tanto che la ricorrente aveva interessato i Servizi Sociali della situazione familiare e la sentenza di separazione aveva disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, disponendo che in caso di ripresa dei contatti da parte del padre i genitori avrebbero dovuto concordare tra loro occasioni e modalità di incontro con i figli.
La ha concluso chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, Pt_1 confermando quanto previsto nella sentenza di separazione riguardo l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori e gli eventuali incontri padre/figli. Ha poi chiesto quantificarsi in complessivi euro 450,00 l'importo dovuto dal coniuge a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 225,00 per ciascuno), da aumentarsi ad euro 540,00 (euro 270,00 per ciadcuno) al compimento del sedicesimo anno di età dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 23.5.23 compariva la sola ricorrente, che insisteva nelle richieste avanzate in ricorso. Preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione il Presidente riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e con successiva ordinanza del 30.5.23 provvedeva sulle statuizioni accessorie confermando quanto stabilito nella sentenza di separazione.
Nel corso della successiva fase dinanzi al g.i., svoltasi in contumacia del resistente, veniva pronunciata, su richiesta della ricorrente, sentenza non definitiva n. 1677/23, con la quale veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio, disponendo al contempo la prosecuzione del giudizio per la decisione delle altre domande.
All'esito dell'istruttoria documentale e dell'acquisizione di relazione illustrativa della situazione familiare da parte del Servizio Sociale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle concusioni. All'udienza del 19.11.25, sulle conclusioni riportate, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio, assegnando termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale.
***
La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva – già pronunciata - in ordine allo status, ha ad oggetto le sole statuizioni accessorie.
Il Servizio Sociale del Comune di Città della Pieve, nella relazione depositata il 19.9.24, riferisce che (di anni 14) e (di anni 5) frequentano regolarmente le scuole, Per_2 Per_3 appaiono sereni, sentono il padre al telefono ogni 3 o 4 mesi, intrattenendo con lui conversazioni brevi e superficiali. Aggiunge che i minori non manifestano la mancanza del padre e che il non versa il mantenimento stabilito nella sentenza di separazione (v. CP_1 relazione, in atti).
Di fatto, la situazione del nucleo familiare non è mutata dal tempo in cui è stata pronunciata la separazione personale, nel senso che permane la condotta paterna di sostanziale assenza dalla vita dei figli e di disinteresse e la ricorrente è unico genitore a farsi carico di ogni loro esigenza di accudimento. Il resistente non vede i figli da molto tempo ed i rapporti sono limitati a sporadiche e brevi conversazioni telefoniche. Non può allora che trovare conferma anche nella presente sede l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, secondo le modalità rafforzate già disposte con la sentenza di separazione. In particolare, l'affidamento esclusivo rafforzato (o super-esclusivo) consente di derogare alla regola (che rimane invece ferma nel caso di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori) dell'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) e consente di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, residuando in capo al genitore non affidatario il solo diritto/dovere di vigilare sull'educazione, istruzione ed educazione dei figli e di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Va anche confermata la collocazione abitativa dei minori presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto dopo la fine della convivena tra i genitori, e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare. Come già disposto nella sentenza di separazione, eventuali visite tra padre e figli, ove richieste dal padre, dovranno essere concordate nelle occasioni e nelle modalità tra i genitori e dovranno avvenure nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici dei minori.
Anche per quanto riguarda la misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, non vi
è ragione per discostarsi dalle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, che quantificava l'importo mensile dovuto dallo in euro 200,00 mensili per ciascun figlio, da CP_1 aumentarsi ad euro 270,00 mensili per ciascuno a far data dal compimento del sedicesimo anno di età dei minori. Le spese straordinarie vanno infine ripartite nella misura del 50% su ciascuno dei genitori. Per la loro individuazione e concreta gestione le parti prenderanno visione del “Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” in uso presso l'Ufficio.
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente, tenuto conto della natura della controversia e della mancata partecipazione al giudizio del resistente, sono da dichiare irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Affida in via esclusiva ex art. 337-quater terzo comma c.c. i figli minori, Persona_4
e , alla madre , che potrà adottare in
[...] Persona_5 Parte_1 autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
2) Dispone il collocamento abitativo dei figli minori presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale.
3) Dispone che, in caso di ripresa dei contatti tra il padre ed il nucleo costituito dalla signora e i figli, i genitori dovranno concordare tra loro occasioni e modalità di Parte_1 incontro padre-figli, nel rispetto delle esigenze scolastiche di questi ultimi.
4) Dispone che versi in favore di , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e gestione si rinvia a quanto previsto dal Protocollo in uso presso l'ufficio, con la precisazione che a partire dal compimento del sedicesimo anno di età dei minori, l'importo dovuto mensilmente dal padre sarà aumentato ed euro 270,00 per ciascun figlio.
5) Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 425 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
C.F. , nata in [...] il 12 Parte_1 C.F._1 Persona_1 agosto 1984, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Belardi, e-mail
e dall'avv. Eugenio Longo, Email_1
; Email_2
Ricorrente
Contro
CF , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2 Persona_1
9.10.1983;
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “1) affidare i figli minori e in Per_2 Per_3 via esclusiva alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse, in deroga a quanto previsto dall'articolo 337 quater, comma III c.p.c.;
2) disporre che i minori vengano collocati presso la madre;
3) disporre che in caso di ripresa dei contatti tra il padre e il nucleo costituito dalla signora ed i figli, i genitori concordino tra di loro occasioni e modalità di incontro padre figli Pt_2 nel rispetto delle esigenze scolastiche e di svago di quest'ultimi;
4) disporre che il signor versi alla ricorrente entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese a titolo di contributo di mantenimento per i figli, a far data dal giorno dell'iscrizione del ricorso per il divorzio, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat di € 450,00 - € 225,00 per ciascun figlio - oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione e gestione si rinvia a quanto previsto dal protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente, stipulato in data 25 maggio 2016 tra il Tribunale di Perugia e il locale
Ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori, e ciò sino al compimento del sedicesimo anno di età dei minori;
momento a partire dal quale, il predetto assegno di mantenimento verrà quantificato in € 540,00 - €
270,00 per ciascun figlio;
5) autorizzare specificamente la signora alla richiesta e al Parte_1 rilascio/ottenimento del passaporto per i minori e Per_2 Per_3
Con vittoria di spese e di compensi professionali”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma degli eventuali provvedimenti presidenziali con affidamento congiunto dei figli minori e collocamento prevalente presso la madre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 30.1.23 la sig.ra ha chiesto dichiararsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto in Romania il 22.8.2010 con il sig. CP_1
esponendo: che dall'unione sono nati, nel 2011 e nel 2019, i figli e
[...] Per_2 Per_3 che l'intestato Tribunale ha pronunciato in data 8.7.21 sentenza parziale di separazione e poi, in data 21.7.22, sentenza definitiva di separazione;
che il padre dal momento della separazione non si è mai interessato ed occupato dei figli, tanto che la ricorrente aveva interessato i Servizi Sociali della situazione familiare e la sentenza di separazione aveva disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, disponendo che in caso di ripresa dei contatti da parte del padre i genitori avrebbero dovuto concordare tra loro occasioni e modalità di incontro con i figli.
La ha concluso chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, Pt_1 confermando quanto previsto nella sentenza di separazione riguardo l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori e gli eventuali incontri padre/figli. Ha poi chiesto quantificarsi in complessivi euro 450,00 l'importo dovuto dal coniuge a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 225,00 per ciascuno), da aumentarsi ad euro 540,00 (euro 270,00 per ciadcuno) al compimento del sedicesimo anno di età dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 23.5.23 compariva la sola ricorrente, che insisteva nelle richieste avanzate in ricorso. Preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione il Presidente riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e con successiva ordinanza del 30.5.23 provvedeva sulle statuizioni accessorie confermando quanto stabilito nella sentenza di separazione.
Nel corso della successiva fase dinanzi al g.i., svoltasi in contumacia del resistente, veniva pronunciata, su richiesta della ricorrente, sentenza non definitiva n. 1677/23, con la quale veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio, disponendo al contempo la prosecuzione del giudizio per la decisione delle altre domande.
All'esito dell'istruttoria documentale e dell'acquisizione di relazione illustrativa della situazione familiare da parte del Servizio Sociale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle concusioni. All'udienza del 19.11.25, sulle conclusioni riportate, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio, assegnando termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale.
***
La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva – già pronunciata - in ordine allo status, ha ad oggetto le sole statuizioni accessorie.
Il Servizio Sociale del Comune di Città della Pieve, nella relazione depositata il 19.9.24, riferisce che (di anni 14) e (di anni 5) frequentano regolarmente le scuole, Per_2 Per_3 appaiono sereni, sentono il padre al telefono ogni 3 o 4 mesi, intrattenendo con lui conversazioni brevi e superficiali. Aggiunge che i minori non manifestano la mancanza del padre e che il non versa il mantenimento stabilito nella sentenza di separazione (v. CP_1 relazione, in atti).
Di fatto, la situazione del nucleo familiare non è mutata dal tempo in cui è stata pronunciata la separazione personale, nel senso che permane la condotta paterna di sostanziale assenza dalla vita dei figli e di disinteresse e la ricorrente è unico genitore a farsi carico di ogni loro esigenza di accudimento. Il resistente non vede i figli da molto tempo ed i rapporti sono limitati a sporadiche e brevi conversazioni telefoniche. Non può allora che trovare conferma anche nella presente sede l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, secondo le modalità rafforzate già disposte con la sentenza di separazione. In particolare, l'affidamento esclusivo rafforzato (o super-esclusivo) consente di derogare alla regola (che rimane invece ferma nel caso di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori) dell'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) e consente di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, residuando in capo al genitore non affidatario il solo diritto/dovere di vigilare sull'educazione, istruzione ed educazione dei figli e di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Va anche confermata la collocazione abitativa dei minori presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto dopo la fine della convivena tra i genitori, e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare. Come già disposto nella sentenza di separazione, eventuali visite tra padre e figli, ove richieste dal padre, dovranno essere concordate nelle occasioni e nelle modalità tra i genitori e dovranno avvenure nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici dei minori.
Anche per quanto riguarda la misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, non vi
è ragione per discostarsi dalle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, che quantificava l'importo mensile dovuto dallo in euro 200,00 mensili per ciascun figlio, da CP_1 aumentarsi ad euro 270,00 mensili per ciascuno a far data dal compimento del sedicesimo anno di età dei minori. Le spese straordinarie vanno infine ripartite nella misura del 50% su ciascuno dei genitori. Per la loro individuazione e concreta gestione le parti prenderanno visione del “Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” in uso presso l'Ufficio.
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente, tenuto conto della natura della controversia e della mancata partecipazione al giudizio del resistente, sono da dichiare irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Affida in via esclusiva ex art. 337-quater terzo comma c.c. i figli minori, Persona_4
e , alla madre , che potrà adottare in
[...] Persona_5 Parte_1 autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
2) Dispone il collocamento abitativo dei figli minori presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale.
3) Dispone che, in caso di ripresa dei contatti tra il padre ed il nucleo costituito dalla signora e i figli, i genitori dovranno concordare tra loro occasioni e modalità di Parte_1 incontro padre-figli, nel rispetto delle esigenze scolastiche di questi ultimi.
4) Dispone che versi in favore di , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e gestione si rinvia a quanto previsto dal Protocollo in uso presso l'ufficio, con la precisazione che a partire dal compimento del sedicesimo anno di età dei minori, l'importo dovuto mensilmente dal padre sarà aumentato ed euro 270,00 per ciascun figlio.
5) Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)