TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/12/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV TO, all'esito dell'udienza del 03/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1812 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Daniela Lucia Cataldo
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: collocamento mirato – invalidità civile – condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 19.2.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di aver esperito apposito accertamento tecnico preventivo obbligatorio, conclusosi con declaratoria di improcedibilità, giusta sentenza n. 482/2025, e finalizzato alla verifica del requisito sanitario utile per il collocamento mirato, per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali connesse all'invalidità civile nonché ai fini di cui all'art. 3, comma 3,
L. n. 104/1992 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accerti che , ha diritto a vedersi riconosciuto Parte_1 il suo status di invalido civile con riconoscimento il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa , o con quello che sarà accertato in corso di giudizio b) il riconoscimento dell'Handicap ex L. 104/92; c) il riconoscimento del collocamento Mirato ex L. 68/99; d) il riconoscimento dell'esonero dalle tasse universitarie UNI.BO; e) il riconoscimento dell'assegno unico maggiorenni disabili. - condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a riliquidare e corrispondere le mensilità di assegno di invaidità civile il tutto in ragione delle risultanze della CTU che sin d'ora s'invoca dal giorno di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
- condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo, con varie argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 3.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è inammissibile, stante la decadenza in cui è incorsa la parte ricorrente.
2.1. Ed invero, come si evince dalla sentenza pronunciata in data 19.2.2025 nel procedimento iscritto al n. 89312024 R.G.L., l'odierno istante aveva già instaurato – con ricorso ex art. 445- bis, comma 1, c.p.c., depositato in data 16.10.2024 – apposito giudizio per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario utile ai fini della concessione dei benefici in questa sede rivendicati.
Il giudizio si concludeva con una pronuncia di mero rito dichiarativa dell'improcedibilità del ricorso.
2.2. Appare opportuno, a questo punto, riportare la ratio decidendi sottesa all'anzidetta pronuncia: “
2.3. Parte ricorrente ha prodotto la notifica del ricorso effettuata in data
11.2.2025 ed ha chiesto la rinnovazione della notifica.
2.4. La notifica oltre il termine perentorio fissato nel decreto del 27.10.2024, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso”.
2.3. Com'è evidente, il Giudice designato, preso atto dell'omessa notifica del ricorso entro il termine perentorio fissato nel decreto di comparizione, perveniva ad un esito processuale che, al di là della terminologia adoperata, è del tutto assimilabile ad un'ipotesi di estinzione del processo, quale prevista dall'art. 307, comma 3, c.p.c., secondo cui “(…) il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione…non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo (…)”.
2 2.4. In un simile contesto il rapporto processuale non poteva dirsi, dunque, validamente instaurato, sicchè il ricorso per A.T.P.O., depositato in data 16.10.2024, non avrebbe potuto impedire la decadenza di cui all'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003.
A tal fine la Suprema Corte ha chiarito che “l'ordinanza d'inammissibilità del ricorso per
a.t.p.o. per difetto dei relativi presupposti non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale (e non è pertanto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.) trattandosi di provvedimento comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il procedimento sommario comunque giunto a conclusione, con la conseguente possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito” (Cass. n. 8932 del 05/05/2015, Cass. n. 16685 del
25/06/2018).
Diverso è, invece, il caso in cui il procedimento per accertamento tecnico si sia concluso con una declaratoria di estinzione (ovvero di improcedibilità, come nella fattispecie), posto che, in una siffatta evenienza, la giurisprudenza di legittimità esclude che il ricorso giudiziale possa sortire effetto impeditivo della decadenza (v. Cass. n. 26309/2017, Cass. n. 1090/2007), e ciò in quanto il ricorso medesimo è radicalmente inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali (v. Cass. n. 21985/2018).
2.5. Pacifico, quindi, che il verbale di visita della Commissione medica sia stato notificato alla parte ricorrente in data 17.4.2024, il ricorso introduttivo del presente giudizio – depositato in data 19.2.2025 – s'appalesa inammissibile, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di cui all'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003.
E' appena il caso di puntualizzare, per completezza di motivazione, che non occorre provocare il contradditorio sul punto, avendo la stessa parte ricorrente introdotto la relativa questione, riportando, seppur a torto, l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e deducendo espressamente di non essere incorsa in alcuna decadenza.
Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame delle residue questioni CP_ dibattute fra le parti (il riferimento è al difetto, quale eccepito dall' della previa domanda amministrativa diretta agli enti preposti al riconoscimento del diritto all'esonero dal pagamento delle tasse universitarie ovvero alla concessione dell'assegno unico per maggiorenni disabili).
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1812/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 03/12/2025
Il Giudice
IV TO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV TO, all'esito dell'udienza del 03/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1812 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Daniela Lucia Cataldo
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: collocamento mirato – invalidità civile – condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 19.2.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di aver esperito apposito accertamento tecnico preventivo obbligatorio, conclusosi con declaratoria di improcedibilità, giusta sentenza n. 482/2025, e finalizzato alla verifica del requisito sanitario utile per il collocamento mirato, per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali connesse all'invalidità civile nonché ai fini di cui all'art. 3, comma 3,
L. n. 104/1992 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accerti che , ha diritto a vedersi riconosciuto Parte_1 il suo status di invalido civile con riconoscimento il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa , o con quello che sarà accertato in corso di giudizio b) il riconoscimento dell'Handicap ex L. 104/92; c) il riconoscimento del collocamento Mirato ex L. 68/99; d) il riconoscimento dell'esonero dalle tasse universitarie UNI.BO; e) il riconoscimento dell'assegno unico maggiorenni disabili. - condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a riliquidare e corrispondere le mensilità di assegno di invaidità civile il tutto in ragione delle risultanze della CTU che sin d'ora s'invoca dal giorno di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
- condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo, con varie argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 3.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è inammissibile, stante la decadenza in cui è incorsa la parte ricorrente.
2.1. Ed invero, come si evince dalla sentenza pronunciata in data 19.2.2025 nel procedimento iscritto al n. 89312024 R.G.L., l'odierno istante aveva già instaurato – con ricorso ex art. 445- bis, comma 1, c.p.c., depositato in data 16.10.2024 – apposito giudizio per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario utile ai fini della concessione dei benefici in questa sede rivendicati.
Il giudizio si concludeva con una pronuncia di mero rito dichiarativa dell'improcedibilità del ricorso.
2.2. Appare opportuno, a questo punto, riportare la ratio decidendi sottesa all'anzidetta pronuncia: “
2.3. Parte ricorrente ha prodotto la notifica del ricorso effettuata in data
11.2.2025 ed ha chiesto la rinnovazione della notifica.
2.4. La notifica oltre il termine perentorio fissato nel decreto del 27.10.2024, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso”.
2.3. Com'è evidente, il Giudice designato, preso atto dell'omessa notifica del ricorso entro il termine perentorio fissato nel decreto di comparizione, perveniva ad un esito processuale che, al di là della terminologia adoperata, è del tutto assimilabile ad un'ipotesi di estinzione del processo, quale prevista dall'art. 307, comma 3, c.p.c., secondo cui “(…) il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione…non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo (…)”.
2 2.4. In un simile contesto il rapporto processuale non poteva dirsi, dunque, validamente instaurato, sicchè il ricorso per A.T.P.O., depositato in data 16.10.2024, non avrebbe potuto impedire la decadenza di cui all'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003.
A tal fine la Suprema Corte ha chiarito che “l'ordinanza d'inammissibilità del ricorso per
a.t.p.o. per difetto dei relativi presupposti non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale (e non è pertanto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.) trattandosi di provvedimento comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il procedimento sommario comunque giunto a conclusione, con la conseguente possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito” (Cass. n. 8932 del 05/05/2015, Cass. n. 16685 del
25/06/2018).
Diverso è, invece, il caso in cui il procedimento per accertamento tecnico si sia concluso con una declaratoria di estinzione (ovvero di improcedibilità, come nella fattispecie), posto che, in una siffatta evenienza, la giurisprudenza di legittimità esclude che il ricorso giudiziale possa sortire effetto impeditivo della decadenza (v. Cass. n. 26309/2017, Cass. n. 1090/2007), e ciò in quanto il ricorso medesimo è radicalmente inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali (v. Cass. n. 21985/2018).
2.5. Pacifico, quindi, che il verbale di visita della Commissione medica sia stato notificato alla parte ricorrente in data 17.4.2024, il ricorso introduttivo del presente giudizio – depositato in data 19.2.2025 – s'appalesa inammissibile, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di cui all'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003.
E' appena il caso di puntualizzare, per completezza di motivazione, che non occorre provocare il contradditorio sul punto, avendo la stessa parte ricorrente introdotto la relativa questione, riportando, seppur a torto, l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e deducendo espressamente di non essere incorsa in alcuna decadenza.
Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame delle residue questioni CP_ dibattute fra le parti (il riferimento è al difetto, quale eccepito dall' della previa domanda amministrativa diretta agli enti preposti al riconoscimento del diritto all'esonero dal pagamento delle tasse universitarie ovvero alla concessione dell'assegno unico per maggiorenni disabili).
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1812/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 03/12/2025
Il Giudice
IV TO
4