Art. 28. Orario di votazione
Operazioni di votazione si svolgono dalle ore 6 alle 22 del giorno fissato per la elezione e dalle ore 7 alle ore 14 del giorno successivo.
Gli elettori, che siano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre i termini predetti.
Per il rinvio delle operazioni di votazione, la chiusura della sala e la ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione valgono, in quanto applicabili, le norme di cui ai commi 5), 6), 7) ed 8) dell' art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 .
Subito dopo la chiusura della votazione, il presidente procede alle operazioni di cui all' art. 47 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , e, quindi, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere iniziate e proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.
Operazioni di votazione si svolgono dalle ore 6 alle 22 del giorno fissato per la elezione e dalle ore 7 alle ore 14 del giorno successivo.
Gli elettori, che siano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre i termini predetti.
Per il rinvio delle operazioni di votazione, la chiusura della sala e la ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione valgono, in quanto applicabili, le norme di cui ai commi 5), 6), 7) ed 8) dell' art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 .
Subito dopo la chiusura della votazione, il presidente procede alle operazioni di cui all' art. 47 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , e, quindi, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere iniziate e proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.