Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1299/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 28.01.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Vittorio Veneto n. C.F._1
150/A – presso lo studio dell'avv. SGRO FORTUNATO (cod. fisc. - C.F._2
pec: , che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
, nato il [...] CATANZARO (CZ), cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Catanzaro, al Viale Fiume Busento n. C.F._3
25/C – presso lo studio dell'avv. ANTONIO RAIONE (cod. fisc. - C.F._4 pec: che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 3.12.2024, Parte_3
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario
[...] Parte_2
in Crotone il 25.08.2011 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 179 – parte II – Serie A – anno 2011); di aver avuto due figli: , nato a [...], Per_1
il 18.07.2013 e nato a [...], il [...] (entrambi minorenni); Per_2
che con decreto n. 180/2019, pronunciato il 5.12.2019 (R.G. n. 1462/2019), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui all'omologa della separazione, con le uniche modifiche apportate dalle recenti riforme processuali e dal diverso oggetto della domanda, nei termini di cui segue:
1) la sig.ra continuerà ad abitare con i figli, come già da tempo, in Parte_1
Crotone alla via Umberto Boccioni n° 13;
2) le parti, che si impegnano a tenere un comportamento consono al ruolo genitoriale, vivranno, definitivamente, separate, portandosi reciproco rispetto e provvederanno ognuna al proprio sostentamento e mantenimento;
3) i figli (minori) e con collocazione presso la madre, sono affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori che assicureranno loro mantenimento, cura, educazione, istruzione ed assistenza morale e materiale, nonché l'esercizio del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori i quali, eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 c.c. - secondo le norme dell'affido condiviso - assumendo d'accordo e con collaborazione le decisioni più importanti – cd. di straordinaria amministrazione – relative alla loro educazione, istruzione, salute ecc., tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni volta che gli sarà possibile, previo contatto con la madre ed anche in base alle esigenze e disponibilità dei minori ed inoltre, potrà trascorrere con gli stessi i fine settimana alternati, presso la casa coniugale e/o presso altri luoghi, tre pomeriggi alla settimana dalle ore 15 alle ore 19 o in orari diversi e secondo le modalità concordate con la sig.ra compatibilmente con le esigenze di Parte_1
salute e scolastiche dei figli, i quali, in ogni caso potranno rimanere, a loro scelta, con il padre presso la casa familiare - dove rimarrà allestita la loro cameretta o in altri luoghi, ogni volta che lo desiderano;
5) le festività saranno così regolate: il Natale o Capodanno ad anni alterni, dal 22 dicembre al
29 dicembre per le festività natalizie e dal 30 dicembre al 7 gennaio per il Capodanno;
le festività Pasquali ad anni alterni, con inizio dal giovedì alle ore 16,30 a lunedì di Pasquetta alle ore 20; per il periodo estivo il padre potrà trascorrere, con i figli, dieci giorni a luglio e dieci giorni ad agosto, previo accordo con la signora I Pt_1
genitori, previo accordo tra loro, nell'interesse della prole e per comprovate esigenze lavorative ecc., per loro concordi decisioni, potranno modificare le condizioni di affidamento e/o di visita;
5) i minori manterranno rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, secondo tempi e modalità conformi alle loro esigenze e disponibilità e compatibilmente a quanto sub 3 e 4 nonché a quanto infra riportato;
6) la casa ex familiare di proprietà esclusiva del sig. resterà a lui assegnata in via Pt_2
esclusiva e definitiva, anche in conseguenza di quanto sub. 1;
7) il Sig. provvederà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, alla Parte_2
corresponsione mensile di € 500,00 (€ 250 per ciascuno di essi, annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT) che verserà sul conto corrente n. [...] acceso presso la banca Intesa San Paolo ed intestato alla sig.ra da Parte_1
effettuare, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a cominciare dal mese successivo al deposito del ricorso per divorzio, oltre a provvedere alle spese straordinarie, nella misura del 50% (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche, sportive e ricreative ecc.) da concordare preventivamente (salvo necessità, urgenza e/o improrogabilità) e previa esibizione della documentazione fiscale;
8) i coniugi dichiarano di non avere – oltre a quanto rappresentato nell'odierno ricorso - alcuna situazione economica o di altro genere da regolare e pertanto, di non avere nessuna reciproca ed ulteriore pretesa, di alcuna natura es. patrimoniale ecc.; 9) i coniugi si danno reciprocamente l'assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto;
10) le parti, con la sottoscrizione del ricorso chiedono la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e dichiarano altresì, di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa e ragione, anche risarcitoria e pregressa di ogni tipo e che nulla hanno più, reciprocamente, a pretendere l'una verso l'altra, per i fatti sopra riportati e comunque, per nessun titolo, ragione o causa.
Le presenti condizioni, infine, salvo quanto sopra diversamente disciplinato, saranno operanti dal deposito del ricorso.
Con decreto di assegnazione della causa, in data 11.12.2024, il Presidente del. autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 23.01.2025, le parti depositavano note scritte congiunte con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.01.2025, letti gli atti, con ordinanza del 28.01.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi:
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1
nata il [...] a [...] cod. fisc. e C.F._1 [...]
, nato il [...] a [...] cod. fisc. , Parte_2 C.F._3
celebrato con rito concordatario in Crotone, il 25.08.2011 (atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Crotone al n. 179 – parte II – Serie A – anno 2011), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 5.3.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli