Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1460
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che la precedente intimazione di pagamento del 2019, sebbene non impugnata, avesse interrotto la prescrizione. Inoltre, ha considerato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dovuto all'emergenza COVID-19, che ha prolungato i termini di riscossione fino al 31.12.2023, rendendo tempestiva l'intimazione impugnata. La contestazione della validità della notifica della precedente intimazione avrebbe richiesto la proposizione di motivi aggiunti, non effettuata.

  • Rigettato
    Mancata chiamata in causa dell'ente impositore

    La Corte ha ritenuto non necessaria l'estensione del contraddittorio all'ente impositore, data la natura del tributo e le questioni decise.

  • Altro
    Carenza di legittimazione passiva della Regione Sicilia

    La Corte ha ritenuto sussistente la carenza di legittimazione passiva della Regione Sicilia, ma ha compensato le spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1460
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1460
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo