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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1460/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9166/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse, 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229016569959000 TASSA AUTO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229016569959000 TASSA AUTO 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229016569959000 TASSA AUTO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il giorno 29.11.2024 Ricorrente1 ha proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento notificatale il 9.9.2024 - relativa a tre cartelle di pagamento, analiticamente indicate in ricorso, per altrettanti ruoli Tassa Auto degli anni 2008, 2009 e 2011.
La ricorrente deduce la prescrizione dei crediti per il decorso del termine di prescrizione triennale applicabile al tributo, in assenza di atti interruttivi.
Ha chiesto – pertanto - l'annullamento dell'intimazione, con vittoria di spese.
L'agente della Riscossione - ritualmente costituito – ha chiesto il rigetto del ricorso, assumendo l'avvenuta notifica di atti interruttivi ed il mancato decorso del termine di prescrizione, dovendosi tenere conto della sospensione della prescrizione prevista dalla normativa emergenziale, al contempo ha eccepito la mancata chiamata in causa dell'ente impositore, Agenzia delle Entrate.
Si è costituita la Regione Siciliana eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di tributi anteriori al 2016.
All'udienza odierna la causa è stata posta in riserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente, sciogliendo la riserva, che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione consente di reputare notificata alla ricorrente una precedente intimazione di pagamento (recante il n. 293
2018 9017799049) relativa alle medesime cartelle presupposte dall'intimazione qui controversa, ossia le cartelle contrassegnate dai nn. 29320130031206213000, 29320140032540439000; 29320150049543650000.
Tale intimazione risulta notificata in data 8.3.2019 e mai impugnata dalla ricorrente.
Sul punto si osserva che la deduzione dell'omessa notifica di atti interruttivi – svolta, sia pure sinteticamente, in ricorso - non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica della suddetta intimazione – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal gennaio 2024).
La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed
è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (cfr. Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.). Va soggiunto, per completezza, che detta preclusione non può essere superata in ragione dell'eccezione, generica, di nullità di tali notifiche, stante la struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale deve essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto e ciò in quanto le forme di invalidità dell'atto tributario, anche laddove indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Il suddetto principio può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023), rubricato “”nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che:
"1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.”
Sul punto si osserva che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212 attiene ai vizi di validità degli atti tributari e non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio di controverte) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs.
n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si predica l'inefficacia.
In conclusione, a fronte della produzione documentale versata in atti dall'agente della riscossione per contestare la lamentata mancanza della notifica di atti interruttivi della prescrizione, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità/annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024).
Ciò premesso, si osserva che ogni questione anteriore alla notificazione della citata intimazione (come l'intervenuta prescrizione della pretesa) risulta preclusa in questa sede, secondo il seguente principio di recente affermato dalla S.C., (con Ordinanza n. 25756 del 22.09.2025) ossia che “… il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108/2024; Cass. n. 10736/2024).”
Tale considerazione induce ad escludere la necessità dell'estensione del contraddittorio all'ente impositore, costituito dall'Agenzia delle Entrate, trattandosi di Tassa auto dovuta per gli anni degli anni 2008, 2009 e 2011.
Infine, la doglianza relativa alla prescrizione successiva è infondata.
Invero, il termine triennale di prescrizione decorrente dalla notificazione della precedente intimazione - effettuata in data 8.3.2019 - non era decorso alla data di notifica dell'intimazione qui opposta (9.9.2024), dovendosi tenere conto del periodo di sospensione del termine di prescrizione previsto dalle disposizioni normative introdotte per l'emergenza epidemiologica COVID 19 ed, in particolare, della disposizione dell'art. 68 del D.L. 17.3.2020 (c.d. Decreto Cura Italia conv., con mod., dalla l. n. 27/2020), la quale sancisce (al comma 4-bis) che:
"Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".
In forza di tali disposizioni è stata sospesa la decorrenza dei termini delle attività di riscossione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 nonchè, con riferimento ai carichi (inerenti ad entrate tributarie e non tributarie) affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione (e successivamente sino alla data del 31 dicembre 2021), dovendosi considerare la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per le cartelle di pagamento i cui carichi sono stati affidati dall'Ente impositore all'Agente della Riscossione già in data anteriore al periodo di sospensione di cui al comma 1, e quindi sino al 31.12.2023.
Lo stesso art. 68 espressamente richiama l'art. 12 comma 1 D.Lgs n. 159/2015 a tenore del quale “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione”.
Nel caso di specie ha trovato applicazione la citata sospensione dei termini e delle attività di riscossione sino al 31.12.2023, sicchè la notifica dell'intimazione opposta risulta tempestiva rispetto al decorso del termine di prescrizione, decorrente dalla notifica della precedente intimazione sopra indicata.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Tenuto conto della circostanza che il rigetto del ricorso è stato determinato dalla produzione in giudizio del referto di notifica dell'atto interruttivo (costituito dall'intimazione n. 29320189017799049) sussistono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti costituite (ivi compresa la regione Sicilia erroneamente chiamata) le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate.
Così deciso in Catania in data 2.10.2025.
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9166/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse, 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229016569959000 TASSA AUTO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229016569959000 TASSA AUTO 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320229016569959000 TASSA AUTO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il giorno 29.11.2024 Ricorrente1 ha proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento notificatale il 9.9.2024 - relativa a tre cartelle di pagamento, analiticamente indicate in ricorso, per altrettanti ruoli Tassa Auto degli anni 2008, 2009 e 2011.
La ricorrente deduce la prescrizione dei crediti per il decorso del termine di prescrizione triennale applicabile al tributo, in assenza di atti interruttivi.
Ha chiesto – pertanto - l'annullamento dell'intimazione, con vittoria di spese.
L'agente della Riscossione - ritualmente costituito – ha chiesto il rigetto del ricorso, assumendo l'avvenuta notifica di atti interruttivi ed il mancato decorso del termine di prescrizione, dovendosi tenere conto della sospensione della prescrizione prevista dalla normativa emergenziale, al contempo ha eccepito la mancata chiamata in causa dell'ente impositore, Agenzia delle Entrate.
Si è costituita la Regione Siciliana eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di tributi anteriori al 2016.
All'udienza odierna la causa è stata posta in riserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente, sciogliendo la riserva, che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione consente di reputare notificata alla ricorrente una precedente intimazione di pagamento (recante il n. 293
2018 9017799049) relativa alle medesime cartelle presupposte dall'intimazione qui controversa, ossia le cartelle contrassegnate dai nn. 29320130031206213000, 29320140032540439000; 29320150049543650000.
Tale intimazione risulta notificata in data 8.3.2019 e mai impugnata dalla ricorrente.
Sul punto si osserva che la deduzione dell'omessa notifica di atti interruttivi – svolta, sia pure sinteticamente, in ricorso - non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica della suddetta intimazione – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal gennaio 2024).
La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed
è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (cfr. Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.). Va soggiunto, per completezza, che detta preclusione non può essere superata in ragione dell'eccezione, generica, di nullità di tali notifiche, stante la struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale deve essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto e ciò in quanto le forme di invalidità dell'atto tributario, anche laddove indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Il suddetto principio può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023), rubricato “”nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che:
"1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.”
Sul punto si osserva che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212 attiene ai vizi di validità degli atti tributari e non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio di controverte) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs.
n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si predica l'inefficacia.
In conclusione, a fronte della produzione documentale versata in atti dall'agente della riscossione per contestare la lamentata mancanza della notifica di atti interruttivi della prescrizione, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità/annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024).
Ciò premesso, si osserva che ogni questione anteriore alla notificazione della citata intimazione (come l'intervenuta prescrizione della pretesa) risulta preclusa in questa sede, secondo il seguente principio di recente affermato dalla S.C., (con Ordinanza n. 25756 del 22.09.2025) ossia che “… il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108/2024; Cass. n. 10736/2024).”
Tale considerazione induce ad escludere la necessità dell'estensione del contraddittorio all'ente impositore, costituito dall'Agenzia delle Entrate, trattandosi di Tassa auto dovuta per gli anni degli anni 2008, 2009 e 2011.
Infine, la doglianza relativa alla prescrizione successiva è infondata.
Invero, il termine triennale di prescrizione decorrente dalla notificazione della precedente intimazione - effettuata in data 8.3.2019 - non era decorso alla data di notifica dell'intimazione qui opposta (9.9.2024), dovendosi tenere conto del periodo di sospensione del termine di prescrizione previsto dalle disposizioni normative introdotte per l'emergenza epidemiologica COVID 19 ed, in particolare, della disposizione dell'art. 68 del D.L. 17.3.2020 (c.d. Decreto Cura Italia conv., con mod., dalla l. n. 27/2020), la quale sancisce (al comma 4-bis) che:
"Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".
In forza di tali disposizioni è stata sospesa la decorrenza dei termini delle attività di riscossione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 nonchè, con riferimento ai carichi (inerenti ad entrate tributarie e non tributarie) affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione (e successivamente sino alla data del 31 dicembre 2021), dovendosi considerare la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per le cartelle di pagamento i cui carichi sono stati affidati dall'Ente impositore all'Agente della Riscossione già in data anteriore al periodo di sospensione di cui al comma 1, e quindi sino al 31.12.2023.
Lo stesso art. 68 espressamente richiama l'art. 12 comma 1 D.Lgs n. 159/2015 a tenore del quale “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione”.
Nel caso di specie ha trovato applicazione la citata sospensione dei termini e delle attività di riscossione sino al 31.12.2023, sicchè la notifica dell'intimazione opposta risulta tempestiva rispetto al decorso del termine di prescrizione, decorrente dalla notifica della precedente intimazione sopra indicata.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Tenuto conto della circostanza che il rigetto del ricorso è stato determinato dalla produzione in giudizio del referto di notifica dell'atto interruttivo (costituito dall'intimazione n. 29320189017799049) sussistono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti costituite (ivi compresa la regione Sicilia erroneamente chiamata) le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate.
Così deciso in Catania in data 2.10.2025.
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio