Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 30/03/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all’esito dell’udienza del 10 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37896 del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad
istanza di:
XXX, nato a [...] il XXX (cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Tommasi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Calimera (LE), alla via A. De Gasperi, n. 91 che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al n. di fax 0832871009 e alla PEC: tommasi.antonio@ordavvle.legalmail.it
contro:
-l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108 VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2026, l’avv. Antonio Tommasi per il ricorrente, l’Avv. Ilaria De Leonardis per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
1.- Con ricorso depositato in data 29 aprile 2025, il sig. XXX, ex dipendente del Ministero dell’Istruzione, cessato dal servizio il 5 febbraio 2021 per inabilità, titolare dal 5 febbraio 2021 della pensione d’inabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995, ha impugnato il provvedimento di liquidazione del suddetto trattamento di quiescenza del 4 marzo 2025 emesso dall’INPS (agenzia di Tricase), contestandone, in particolare, il mancato riconoscimento del cd. bonus spettantegli, in quanto il calcolo della pensione de qua si sarebbe dovuto effettuare “…all’atto del compimento dei limiti d’età previsti per il collocamento a riposo (67 anni) quindi aggiungendo all’anzianità posseduta … alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (05/02/2021), con i limiti dei 40 anni di servizio e della misura della pensione inferiore all’80% della base pensionabile…”.
Nello specifico, ritiene il XXX che, invece, il calcolo applicato dall’INPS è stato “…sfavorevole…poiché ha incrementato la contribuzione effettiva solo del periodo intercorrente tra la data di dispensa per inidoneità (05.02.2021) sino al compimento del sessantesimo anno di età (12/12/2035)…”, essendo stato riconosciuto un bonus contributivo per inabilità ex art. 2 comma 12 della L. n. 335/1995 di anni 14, mesi 10 e otto giorni, anziché anni 21, mesi 10 e giorni 8, effettivamente intercorrenti tra la data di dispensa dal servizio e quella in cui il ricorrente compirà il sessantasettesimo anno di età;
in punto di diritto, il ricorrente ha sinteticamente riportato la normativa applicabile nella soggetta materia, evidenziando che l’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995 prevede che la determinazione del quantum della pensione de qua deve computarsi in relazione a quella che sarebbe spettata al momento del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, e che tale limite “virtuale” non è quello di 60 anni indicato in modo generalizzato, bensì, quello maggiore di 67 anni di cui all’art. 24, comma 6 del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011 sulla base del meccanismo dell’adeguamento del requisito anagrafico per il diritto a pensione di vecchiaia all’aspettativa di vita, di cui all’art. 12 del D.L. n. 78 del 2010.
A sostegno della pretesa il ricorrente ha richiamato la recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’espressione “…limiti d’età per il collocamento a riposo…”, contenuta nel già citato art. 2, comma 12 della L.335/1995 deve essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello legislativo che dispongono il mutamento dell’età pensionabile in riferimento, anche, alle modalità di calcolo del bonus che non può non risentire dell’evolversi della normativa di settore di volta in volta applicabile nella soggetta materia; al riguardo sono state richiamate le sentt. n. 457/2023 della 1^ Sez. centr. d’appello e n. 173/2023 di questa sezione giurisdizionale.
Infine, il XXX ha concluso chiedendo che venga dichiarato il suo diritto alla “…riliquidazione-ricostituzione della pensione IOCUM…” in godimento, con decorrenza dal 5 febbraio 2021, applicando il bonus previsto dall’art. 2, comma 12 della L. n. 335/1995, da calcolarsi come se “…fosse cessato dal servizio al compimento del 67 anno di età…” con conseguente condanna al pagamento dei ratei arretrati differenziali maturati e maturandi.
2.- In data 30 gennaio 2026, si è costituito l’INPS chiedendo l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che il ricorrente avrebbe con l’odierno giudizio introdotto “…un secondo giudizio di merito avente ad oggetto la medesima prestazione ed il medesimo rapporto pensionistico oggetto del giudizio n. 37244, definito da Codesta Sezione Giurisdizionale con sentenza n. 240/2024, passata in giudicato, anziché come avrebbe potuto e dovuto proporre giudizio per l’ottemperanza della predetta decisione…”, stante l’avvenuta condanna nei confronti dell’Istituto previdenziale al riconoscimento della pensione d’inabilità in favore del ricorrente, da calcolarsi in conformità all’art. 2, comma 12 della L. n. 335/1995, con decorrenza dalla data di dispensa dal servizio per inidoneità permanente (5 febbraio 2021).
Sul punto specifico, l’INPS ha contestato al XXX di aver incardinato dinnanzi a questa Corte un nuovo giudizio di merito su “…una presunta non corretta esecuzione della predetta decisione passata in giudicato che avrebbe dovuto contestare (…) incardinando un giudizio di ottemperanza (…) avente ad oggetto il medesimo petitum…”.
Nel merito, l’INPS ha, in ogni caso, contrastato la fondatezza della domanda attorea sul presupposto che la normativa applicabile al caso di specie (art. 2, comma 12 della L. n. 335/1995, art. 9, comma 3 del D.M. n. 187/1997), secondo la giurisprudenza contabile (cfr. 1^ Sez. centr. d’appello, sent. n. 124/2013), confermerebbe la correttezza dell’operato dell’Istituto che ha utilizzato il parametro dei 60 anni di età (e non dei richiesti 67 anni) per il calcolo della pensione d’inabilità che qui ne occupa.
3.- In data 9 febbraio 2026, è pervenuta da parte del difensore del ricorrente una “replica alla memoria di costituzione dell’INPS”, non autorizzata.
4.- All’odierna udienza, l’avv. Tommasi per il ricorrente e l’avv. De Leonardis per l’INPS hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive deduzioni, ulteriormente illustrandole.
Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
Considerato in
DIRITTO
1.- Il ricorrente, titolare del trattamento pensionistico d’inabilità di cui all’art. 2, comma 12 della legge n. 335/1995, liquidato con provvedimento dell’INPS di Tricase (LE) del 4 marzo 2025 (il cui diritto gli era stato riconosciuto dalla sentenza n. 240/2024 di questa Sezione giurisdizionale) ha contestato la modalità di calcolo applicato al suddetto emolumento, chiedendo che fosse computata una maggiore anzianità contributiva rispetto a quella assentita dall'Ente previdenziale con il provvedimento pensionistico impugnato.
2.- Va preliminarmente esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dall’INPS, con riferimento alla “…violazione del principio del ne bis in idem…”, in quanto il ricorrente avrebbe introdotto un secondo giudizio di merito il cui oggetto (prestazione e rapporto pensionistico) sarebbe già stato deciso da questa Sezione giurisdizionale con sentenza n. 240/2024, passata in giudicato; di tal ché, il XXX, secondo la tesi difensiva dell’INPS, avrebbe dovuto proporre giudizio per l’ottemperanza del suindicato pronunciamento giudiziale e non, invece, un nuovo ricorso, essendo l’Istituto resistente già stato condannato al pagamento della pensione d’inabilità in suo favore “…calcolata in conformità a quanto stabilito dall’art. 2, comma 12 della legge n. 335/1995…”.
Ritiene il giudicante che l’eccezione è infondata.
Sul punto, va chiarito che la sentenza n. 240/2024 si è limitata a riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione della pensione d’inabilità di cui all’art. 2, comma 12 della L. n. 335/1995 (da cui, poi, è scaturita l’emissione del provvedimento impugnato nell’odierno giudizio), senza minimamente pronunciarsi sulle modalità di calcolo del trattamento pensionistico spettante, né, tantomeno, la sua quantificazione costituiva oggetto dell’avanzata domanda.
Ed invero, i richiami giurisprudenziali operati dall’INPS asseritamente a sostegno dell’inammissibilità della domanda nei termini suesposti, sono inconferenti e, in ogni caso, trattano la differente ipotesi in cui si ricorre (nuovamente) in giudizio impugnando il medesimo decreto di pensione (che nella fattispecie all’esame non era ancora stato emesso) su cui il giudice si era già pronunciato e con riferimento ad “…un motivo solo apparentemente nuovo…”, ovvero laddove si era formato “…un giudicato implicito (…) sul provvedimento stesso, già contestato in sede giurisdizionale (…) con riguardo ad aspetti senz’altro contigui…”; né, tantomeno, l’odierno ricorso pone all’attenzione di questo giudice questioni costituenti “…un presupposto logico ed indefettibile della decisione…” già assunta con la precedente sentenza n. 240/2024 (cfr. pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione dell’INPS).
Alla stregua delle medesime motivazioni, va respinta l’eccezione di abuso del diritto presentata dall’Istituto previdenziale, non sussistendo la contestata parcellizzazione della domanda riferibile ad un unico rapporto pensionistico.
3.- Nel merito il ricorso è fondato.
La richiamata normativa prevede che: “…Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo…”.
Il medesimo articolo rinvia per le modalità applicative ad una norma di natura regolamentare, segnatamente, un decreto ministeriale, da emanarsi “in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222”.
Le modalità di applicazione, poi, dettate dal D.M. 8 maggio 1997, n. 187, all’art. 9, comma 3, dispongono che: “…Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni…”.
Ed è proprio sulla scorta di quanto suindicato, che l’INPS ha applicato al trattamento pensionistico del XXX l’art. 1, comma 15, della L. n. 335/1995 secondo cui, per le pensioni d’inabilità di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all’art. 2, comma 3, della L. n. 222/1984, si computano secondo il sistema contributivo e sempre nel rispetto, comunque, del limite massimo di 40 anni con l’aggiunta di un’anzianità corrispondente al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
Ebbene, in disparte la considerazione che la previsione sia nell’art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995 che nell’art. 2, comma 3, della l. n. 222/1984 di una “…età pensionabile…” genericamente indicata e senza una precisa quantificazione anagrafica e, pertanto, in un’ottica dinamica (cioè mutabile nel tempo in relazione all’aspettativa di vita e alle condizioni economico-sociali) non può essere vanificata da una normativa subordinata quale quella di un decreto ministeriale, ad avviso di questo giudice, l’art. 1, comma 15, della l. n. 335/1995 non è applicabile al caso in esame, in quanto finalizzato a disciplinare l’inabilità per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e, non, invece, le pensioni pubbliche.
Ed infatti, il suindicato comma 15, pur richiamando anch’esso l’art. 2, comma 3, della L. n. 222/1984, detta una disciplina diversa vincolando la quota di contribuzione aggiuntiva al raggiungimento del sessantesimo anno d’età dell’interessato e non al generico parametro del “…compimento del limite d’età per il collocamento a riposo…”, di cui al comma 12 del successivo art. 2, in cui il legislatore espressamente estende il beneficio “…ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29…”.
Diversamente opinando, il comma 12, dell’art. 2 verrebbe svuotato di ogni significato e sarebbe stato sufficiente estendere il comma 15 citato, dettato per gli iscritti all’A.G.O., anche ai lavoratori del pubblico impiego.
D’altro canto, non può ignorarsi che i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione sono stati nel corso degli anni via via aumentati con un progressivo innalzamento dell’età pensionabile anche oltre i 65 anni, conseguentemente, la soluzione interpretativa adottata dall’Istituto previdenziale porterebbe, come nel caso di specie, alla conseguenza di dover negare il beneficio di cui al comma 12, nell’ipotesi in cui, in ragione dell’inabilità assoluta, debba essere risolto il rapporto di lavoro per un dipendente che abbia superato il sessantesimo anno d’età.
Ed è, infatti, condivisibile, ad avviso del giudicante, quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. I Appello, sent. n. 226/2025 Sez. II Appello, sent. n. 166/2019, Sez. Giur. Puglia sentt. nn. 24 e 27 del 2026) secondo cui l’espressione “…età pensionabile…”, di cui al comma 12 del citato art. 2, sia “…un’endiadi destinata ad essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello legislativo e non attraverso le previsioni della fonte regolamentare subordinata (quelle del d.m. 187/1997). Quest’ultima soluzione appare frutto di una analisi più rispettosa dei canoni di interpretazione di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e, correlativamente, meno sensibile alle suggestioni rivenienti dalla ricerca di armoniche architetture della disciplina di settore…”.
Interpretazione, questa, acclarata, anche, dalla giurisprudenza delle sezioni d’appello (cfr. Sez. III Centrale Appello 261/2022), secondo cui: “…la modalità di calcolo del bonus, in base al tenore della norma di riferimento, non può non risentire dell'evolversi della normativa di settore di volta in volta applicabile al fine di determinare l'età pensionabile…”.
Né alcuna significatività può conferirsi al richiamo giurisprudenziale effettuato dall’INPS, nel contesto della memoria difensiva, alla sentenza n. 124/2013 della I Sez. di appello di questa Corte, trattandosi, all’evidenza, di giurisprudenza datata e ormai superata rispetto al diverso contrario orientamento che, come su riferito, si è medio tempore, consolidato.
La suddetta interpretazione “dinamica” del concetto di limite d’età anagrafica per il collocamento a riposo, in ogni caso, trova il suo limite nel massimo dei 40 anni di servizio riconoscibili, espressamente previsto dall'art. 2, comma 12, della L. n. 335/1995.
Alla luce delle superiori considerazioni, ed essendo stato il sig. XXX collocato a riposo prima dell’età anagrafica dei 67 anni (vigente ratione temporis in applicazione dell'art. 24, comma 6, del d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011), e con un’anzianità di servizio di 14 anni e 9 mesi (come si evince dall’impugnato provvedimento di pensione), allo stesso va riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico d’inabilità in godimento, computando il relativo bonus in ragione del suindicato limite anagrafico.
4.- Sugli arretrati maturati va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
5.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’INPS alle spese di giudizio che vengono liquidate equitativamente in complessivamente in € 600,00 in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 10 febbraio 2026.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.
IL GIUDICE
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Depositata il 30 marzo 2026 Il Funzionario Dott.ssa AN NO
(F. to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari, 30 marzo 2026 Il Funzionario Dott.ssa AN NO
(F. to digitalmente)