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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13079 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 18788/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 24.9.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente l'opponente, in sostituzione dell'Avvocato Gabriele Galletti, l'Avvocato Alberto Colizzi il quale precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alla citazione in opposizione.
Per l'opposta è presente, in sostituzione dell'Avvocato Raffaele Zurlo, l'Avvocata Claudia De
Santis la quale precisa le conclusioni come da scritti di parte.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 18,32.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 18788/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
18788/2023, tra il Sig. (Avvocato Gabriele Galletti); Parte_1
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Raffaele Zurlo ed Controparte_1
Avvocato Andrea Ornati);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 24.9.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Ai fini della definizione della presente controversia, appare necessario riportare il contenuto dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza dell'11.10.2023, con la quale questo giudicante ha così
motivato e disposto:
“considerato che, a fronte dell'eccezione di carenza di titolarità dell'opponente con riferimento al
rapporto ceduto, l'opposta non ha provveduto a dimostrare l'effettiva appartenenza al Sig.
della posizione debitoria, sulla base di un titolo;
Parte_1
p.q.m.
rigetta la richiesta di provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che non risulta esperita la mediazione, rinvia per consentire detto esperimento all'udienza
del 22 maggio 2024, ore 13,30”.
2. Ciò posto, alla successiva udienza del 22.5.2024, è stato verificato il mancato esperimento della mediazione.
3. Ora, vertendo la presente causa in materia di contratti bancari e finanziari, ai sensi dell'art.5,
comma 1 bis, del d. lgs. n.28/2010 – vigente all'epoca dell'instaurazione del giudizio – il procedimento di mediazione è previsto a condizione di procedibilità.
3a. Al riguardo, il comma sesto (quarto, all'epoca dell'instaurazione della controversia), lettera a),
del medesimo art.5 del d. lgs. n.28/2010 prescrive(va) che, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione – prevista a pena di improcedibilità – debba (dovesse) essere esperita dopo la fase relativa alla concessione / sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sull'interpretazione del predetto art.5, comma 1 bis, del d. lgs. n.28/2010 sono intervenute le
Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n.19596/2020 del 18.9.2020, hanno preso in esame le diverse impostazioni della giurisprudenza, al fine di stabilire su quale parte, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gravi l'onere di instaurazione del procedimento di mediazione.
Una prima posizione – facente capo alla sentenza Cass. civ., 3.12.2015, n.24629 – ha ritenuto che fosse interesse dell'opponente esperire la mediazione per una serie di considerazioni incentrate,
fondamentalmente, sulla natura deflattiva del procedimento di mediazione, sulla particolare struttura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – che può consentire di pervenire anche in tempi brevi ad un accertamento definitivo – e sulla ravvisata opportunità di porre l'onere di instaurare il procedimento di mediazione a carico della parte che ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, attraverso lo strumento dell'opposizione al provvedimento monitorio, giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l'utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo.
A tale impostazione ha fatto seguito un filone di pronunce di merito che hanno messo in risalto,
soprattutto, due considerazioni: 1) il fatto che è l'opponente che ha la veste processuale di attore perché grava su di lui la scelta se provvedere o meno all'instaurazione di un giudizio che sottoponga al giudice il vaglio sulla fondatezza della domanda;
2) la circostanza che il decreto ingiuntivo è un provvedimento di per sé suscettibile di passare in giudicato in caso di mancata opposizione;
la parte che ha, pertanto, interesse ad impedire che ciò avvenga è tenuta ad attivarsi, anche promuovendo la mediazione.
Altra giurisprudenza di merito – di senso contrario – ha, invece, richiamato soprattutto due argomenti: 1) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti riprendono ciascuna il proprio ruolo ed è il creditore opposto a doversi attivare per la procedura di mediazione, come normalmente avverrebbe se si trattasse di una causa ordinaria;
2) l'improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato avvio della procedura di mediazione determinerebbe la caducazione del decreto ingiuntivo,
cioè la sua revoca, senza pregiudizio della possibilità di ottenere un altro decreto ingiuntivo identico al precedente, mentre l'orientamento della sentenza n.24629 del 2015 condurrebbe al risultato per cui all'improcedibilità dell'opposizione debba fare seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo. Non sono mancate, poi, soluzioni intermedie, come quella di chi ha proposto che l'onere di instaurazione del procedimento di mediazione debba gravare sulla parte opponente o su quella opposta, a seconda che il decreto ingiuntivo abbia ottenuto, o meno, la provvisoria efficacia esecutiva;
oppure quella di altri uffici che hanno ritenuto che l'onere possa essere posto a carico dell'opponente solo se questi abbia proposto domanda riconvenzionale.
Ai fini della risoluzione del contrasto, le Sezioni Unite hanno preso le mosse dal dato normativo ed,
in particolare:
a) dall'art.4, II comma del d. lgs. n.28/2010, nel testo all'epoca vigente, il quale, nel regolare l'accesso alla mediazione, stabilisce come debba essere proposta la relativa domanda,
disponendo testualmente che quest'ultima debba indicare “l'oggetto e le ragioni della pretesa”,
necessità tipicamente posta a carico di chi assuma l'iniziativa processuale, cioè del creditore;
b) dall'allora vigente art.5, comma 1 bis, del d. lgs. n.28/2010, il quale disponeva l'onere della mediazione a carico di chi intendesse esercitare in giudizio un'azione, vale a dire il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
c) dall'allora vigente art.5, VI comma, del d. lgs. n.28/2010, il quale prevedeva effetti interruttivi della prescrizione ad opera della domanda di mediazione a decorrere dalla sua comunicazione,
non apparendo logico che un effetto favorevole all'attore – come l'interruzione della prescrizione – si determinasse grazie ad un'iniziativa assunta dal debitore – opponente
(convenuto in senso sostanziale).
A questi argomenti letterali, le Sezioni Unite hanno aggiunto ragioni di ordine logico e sistematico.
Un primo argomento si fonda – come già osservato – sulla qualità dell'opposto di attore in senso sostanziale. Posto che, nel giudizio monitorio, l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria è collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione, a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si sia incanalata lungo un percorso ordinario. Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito. Appare, dunque, più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.
Del resto, risulta dato pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia suddiviso in due fasi – la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena – e che l'opposizione a decreto ingiuntivo abbia natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso
(cfr. Cass. civ., 12.3.2019, n.7020).
Un secondo argomento sistematico si deduce confrontando le diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti a seconda che si propenda per l'una o per l'altra soluzione. Ponendo, infatti,
l'onere in questione a carico dell'opponente, in caso di inerzia di quest'ultimo, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo;
se l'onere,
invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, che, peraltro, ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto e senza che il creditore perda alcunché.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno osservato che, poiché l'opponente si è attivato promuovendo il giudizio di opposizione – che è, in concreto, l'unico rimedio processuale che la legge gli riconosce in presenza di un provvedimento monitorio – ricollegare alla sua inerzia nel promuovere il procedimento di mediazione un effetto identico alla mancata opposizione apparirebbe un'evidente forzatura, stante la non confrontabilità delle due situazioni.
Sono stati, infine, esaminati i rilievi di natura costituzionale, sottolineando come la Corte
Costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità della c.d. “giurisdizione condizionata”, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni che prevedevano, appunto, simili forme di giurisdizione.
In particolare, con la sentenza n.98 del 2014, il Giudice delle leggi, occupandosi di una norma del processo tributario (l'art.17 bis, II comma, del d. lgs. n.546/1992), ne ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale nella parte in cui prevedeva l'obbligo di presentazione di un reclamo agli uffici tributari come condizione di proponibilità della domanda, con la conseguenza che la mancata presentazione di quel reclamo determinava l'inammissibilità del ricorso. La Corte Costituzionale ha ricordato che le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché ricorrano certi limiti e che, comunque, sono illegittime le norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dall'azione giudiziaria.
Hanno ritenuto, pertanto, le Sezioni Unite che porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si sarebbe tradotto, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità
del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è
giurisdizionale; e che, nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo dovesse necessariamente prevalere.
A questo punto, risulta dimostrato come sia priva di fondamento la costruzione che vorrebbe porre l'onere della procedura di mediazione a carico ora dell'opponente ora dell'opposto, a seconda che sia stata o meno concessa la provvisoria esecuzione. Simile interpretazione, oltre a prestare il fianco ad evidenti ambiguità, è in contrasto con l'esigenza di dare al sistema una lettura il più possibile chiara ed univoca, che sia in grado di dissipare i dubbi degli interpreti e degli operatori del diritto.
Sulla scorta di tali considerazioni sulla questione, le Sezioni Unite hanno, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi
dell'art.5, comma 1 bis, del d. lgs. n.28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto
ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione
o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di
mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia
di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
5. In ogni caso, va rilevato che l'art.5 bis – in vigore dal 1.1.2023 – prevede espressamente – in conformità a quanto statuito nella sentenza delle Sezioni Unite n.19596/2020 del 18.9.2020 – che,
ove l'azione venga introdotta mediante ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione gravi sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo e che, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e rinviata la causa per consentire tale esperimento, in caso di ulteriore inerzia, il giudice dichiari l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo,
revochi il decreto opposto e provveda sulle spese.
Il legislatore, pertanto, ha normativamente cristallizzato il principio enunciato dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte nella richiamata decisione.
6. Nel caso in esame, successivamente alla fase relativa alla provvisoria efficacia esecutiva del provvedimento monitorio opposto, la causa è stata rinviata per l'esperimento – non effettuato in precedenza – della mediazione, vertendosi, come rilevato, in materia per la quale tale procedimento
è previsto a pena di improcedibilità.
Non essendo stata intrapresa la mediazione – il cui onere era a carico della – neppure Controparte_1
dopo il predetto rinvio, l'azione – iniziata con la domanda monitoria – deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
7. Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'opposta ai sensi dell'art.96 c.p.c..
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile l'azione monitoria;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.158/2023, reso dal Tribunale di Roma il 30.12.2022
– 5.1.2023;
- rigetta la richiesta di condanna dell'opposta a mente dell'art.96 c.p.c.;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore del difensore del Sig. delle spese del giudizio di Parte_1 opposizione, che si liquidano in euro 145,50.= per esborsi ed euro 4.200,00.= per compensi,
oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 24 settembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 24.9.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente l'opponente, in sostituzione dell'Avvocato Gabriele Galletti, l'Avvocato Alberto Colizzi il quale precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alla citazione in opposizione.
Per l'opposta è presente, in sostituzione dell'Avvocato Raffaele Zurlo, l'Avvocata Claudia De
Santis la quale precisa le conclusioni come da scritti di parte.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 18,32.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 18788/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
18788/2023, tra il Sig. (Avvocato Gabriele Galletti); Parte_1
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Raffaele Zurlo ed Controparte_1
Avvocato Andrea Ornati);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 24.9.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Ai fini della definizione della presente controversia, appare necessario riportare il contenuto dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza dell'11.10.2023, con la quale questo giudicante ha così
motivato e disposto:
“considerato che, a fronte dell'eccezione di carenza di titolarità dell'opponente con riferimento al
rapporto ceduto, l'opposta non ha provveduto a dimostrare l'effettiva appartenenza al Sig.
della posizione debitoria, sulla base di un titolo;
Parte_1
p.q.m.
rigetta la richiesta di provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che non risulta esperita la mediazione, rinvia per consentire detto esperimento all'udienza
del 22 maggio 2024, ore 13,30”.
2. Ciò posto, alla successiva udienza del 22.5.2024, è stato verificato il mancato esperimento della mediazione.
3. Ora, vertendo la presente causa in materia di contratti bancari e finanziari, ai sensi dell'art.5,
comma 1 bis, del d. lgs. n.28/2010 – vigente all'epoca dell'instaurazione del giudizio – il procedimento di mediazione è previsto a condizione di procedibilità.
3a. Al riguardo, il comma sesto (quarto, all'epoca dell'instaurazione della controversia), lettera a),
del medesimo art.5 del d. lgs. n.28/2010 prescrive(va) che, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione – prevista a pena di improcedibilità – debba (dovesse) essere esperita dopo la fase relativa alla concessione / sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sull'interpretazione del predetto art.5, comma 1 bis, del d. lgs. n.28/2010 sono intervenute le
Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n.19596/2020 del 18.9.2020, hanno preso in esame le diverse impostazioni della giurisprudenza, al fine di stabilire su quale parte, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gravi l'onere di instaurazione del procedimento di mediazione.
Una prima posizione – facente capo alla sentenza Cass. civ., 3.12.2015, n.24629 – ha ritenuto che fosse interesse dell'opponente esperire la mediazione per una serie di considerazioni incentrate,
fondamentalmente, sulla natura deflattiva del procedimento di mediazione, sulla particolare struttura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – che può consentire di pervenire anche in tempi brevi ad un accertamento definitivo – e sulla ravvisata opportunità di porre l'onere di instaurare il procedimento di mediazione a carico della parte che ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, attraverso lo strumento dell'opposizione al provvedimento monitorio, giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l'utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo.
A tale impostazione ha fatto seguito un filone di pronunce di merito che hanno messo in risalto,
soprattutto, due considerazioni: 1) il fatto che è l'opponente che ha la veste processuale di attore perché grava su di lui la scelta se provvedere o meno all'instaurazione di un giudizio che sottoponga al giudice il vaglio sulla fondatezza della domanda;
2) la circostanza che il decreto ingiuntivo è un provvedimento di per sé suscettibile di passare in giudicato in caso di mancata opposizione;
la parte che ha, pertanto, interesse ad impedire che ciò avvenga è tenuta ad attivarsi, anche promuovendo la mediazione.
Altra giurisprudenza di merito – di senso contrario – ha, invece, richiamato soprattutto due argomenti: 1) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti riprendono ciascuna il proprio ruolo ed è il creditore opposto a doversi attivare per la procedura di mediazione, come normalmente avverrebbe se si trattasse di una causa ordinaria;
2) l'improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato avvio della procedura di mediazione determinerebbe la caducazione del decreto ingiuntivo,
cioè la sua revoca, senza pregiudizio della possibilità di ottenere un altro decreto ingiuntivo identico al precedente, mentre l'orientamento della sentenza n.24629 del 2015 condurrebbe al risultato per cui all'improcedibilità dell'opposizione debba fare seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo. Non sono mancate, poi, soluzioni intermedie, come quella di chi ha proposto che l'onere di instaurazione del procedimento di mediazione debba gravare sulla parte opponente o su quella opposta, a seconda che il decreto ingiuntivo abbia ottenuto, o meno, la provvisoria efficacia esecutiva;
oppure quella di altri uffici che hanno ritenuto che l'onere possa essere posto a carico dell'opponente solo se questi abbia proposto domanda riconvenzionale.
Ai fini della risoluzione del contrasto, le Sezioni Unite hanno preso le mosse dal dato normativo ed,
in particolare:
a) dall'art.4, II comma del d. lgs. n.28/2010, nel testo all'epoca vigente, il quale, nel regolare l'accesso alla mediazione, stabilisce come debba essere proposta la relativa domanda,
disponendo testualmente che quest'ultima debba indicare “l'oggetto e le ragioni della pretesa”,
necessità tipicamente posta a carico di chi assuma l'iniziativa processuale, cioè del creditore;
b) dall'allora vigente art.5, comma 1 bis, del d. lgs. n.28/2010, il quale disponeva l'onere della mediazione a carico di chi intendesse esercitare in giudizio un'azione, vale a dire il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
c) dall'allora vigente art.5, VI comma, del d. lgs. n.28/2010, il quale prevedeva effetti interruttivi della prescrizione ad opera della domanda di mediazione a decorrere dalla sua comunicazione,
non apparendo logico che un effetto favorevole all'attore – come l'interruzione della prescrizione – si determinasse grazie ad un'iniziativa assunta dal debitore – opponente
(convenuto in senso sostanziale).
A questi argomenti letterali, le Sezioni Unite hanno aggiunto ragioni di ordine logico e sistematico.
Un primo argomento si fonda – come già osservato – sulla qualità dell'opposto di attore in senso sostanziale. Posto che, nel giudizio monitorio, l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria è collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione, a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si sia incanalata lungo un percorso ordinario. Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito. Appare, dunque, più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.
Del resto, risulta dato pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia suddiviso in due fasi – la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena – e che l'opposizione a decreto ingiuntivo abbia natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso
(cfr. Cass. civ., 12.3.2019, n.7020).
Un secondo argomento sistematico si deduce confrontando le diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti a seconda che si propenda per l'una o per l'altra soluzione. Ponendo, infatti,
l'onere in questione a carico dell'opponente, in caso di inerzia di quest'ultimo, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo;
se l'onere,
invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, che, peraltro, ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto e senza che il creditore perda alcunché.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno osservato che, poiché l'opponente si è attivato promuovendo il giudizio di opposizione – che è, in concreto, l'unico rimedio processuale che la legge gli riconosce in presenza di un provvedimento monitorio – ricollegare alla sua inerzia nel promuovere il procedimento di mediazione un effetto identico alla mancata opposizione apparirebbe un'evidente forzatura, stante la non confrontabilità delle due situazioni.
Sono stati, infine, esaminati i rilievi di natura costituzionale, sottolineando come la Corte
Costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità della c.d. “giurisdizione condizionata”, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni che prevedevano, appunto, simili forme di giurisdizione.
In particolare, con la sentenza n.98 del 2014, il Giudice delle leggi, occupandosi di una norma del processo tributario (l'art.17 bis, II comma, del d. lgs. n.546/1992), ne ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale nella parte in cui prevedeva l'obbligo di presentazione di un reclamo agli uffici tributari come condizione di proponibilità della domanda, con la conseguenza che la mancata presentazione di quel reclamo determinava l'inammissibilità del ricorso. La Corte Costituzionale ha ricordato che le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché ricorrano certi limiti e che, comunque, sono illegittime le norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dall'azione giudiziaria.
Hanno ritenuto, pertanto, le Sezioni Unite che porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si sarebbe tradotto, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità
del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è
giurisdizionale; e che, nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo dovesse necessariamente prevalere.
A questo punto, risulta dimostrato come sia priva di fondamento la costruzione che vorrebbe porre l'onere della procedura di mediazione a carico ora dell'opponente ora dell'opposto, a seconda che sia stata o meno concessa la provvisoria esecuzione. Simile interpretazione, oltre a prestare il fianco ad evidenti ambiguità, è in contrasto con l'esigenza di dare al sistema una lettura il più possibile chiara ed univoca, che sia in grado di dissipare i dubbi degli interpreti e degli operatori del diritto.
Sulla scorta di tali considerazioni sulla questione, le Sezioni Unite hanno, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi
dell'art.5, comma 1 bis, del d. lgs. n.28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto
ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione
o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di
mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia
di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
5. In ogni caso, va rilevato che l'art.5 bis – in vigore dal 1.1.2023 – prevede espressamente – in conformità a quanto statuito nella sentenza delle Sezioni Unite n.19596/2020 del 18.9.2020 – che,
ove l'azione venga introdotta mediante ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione gravi sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo e che, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e rinviata la causa per consentire tale esperimento, in caso di ulteriore inerzia, il giudice dichiari l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo,
revochi il decreto opposto e provveda sulle spese.
Il legislatore, pertanto, ha normativamente cristallizzato il principio enunciato dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte nella richiamata decisione.
6. Nel caso in esame, successivamente alla fase relativa alla provvisoria efficacia esecutiva del provvedimento monitorio opposto, la causa è stata rinviata per l'esperimento – non effettuato in precedenza – della mediazione, vertendosi, come rilevato, in materia per la quale tale procedimento
è previsto a pena di improcedibilità.
Non essendo stata intrapresa la mediazione – il cui onere era a carico della – neppure Controparte_1
dopo il predetto rinvio, l'azione – iniziata con la domanda monitoria – deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
7. Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'opposta ai sensi dell'art.96 c.p.c..
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile l'azione monitoria;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.158/2023, reso dal Tribunale di Roma il 30.12.2022
– 5.1.2023;
- rigetta la richiesta di condanna dell'opposta a mente dell'art.96 c.p.c.;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore del difensore del Sig. delle spese del giudizio di Parte_1 opposizione, che si liquidano in euro 145,50.= per esborsi ed euro 4.200,00.= per compensi,
oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 24 settembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò