Versione
16 novembre 1976
16 novembre 1976
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Versione
16 aprile 1981
16 aprile 1981
Art. 1.
Nei casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per l'anno 1974 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche era comprensivo dei redditi della moglie del dichiarante ciascuno dei coniugi puo' chiedere che l'imposta sia applicata separatamente nei propri confronti, presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo articolo 2 e nel termine ivi stabilito, allo stesso ufficio delle imposte al quale era stata presentata la dichiarazione unica. In tale caso, ancorche' la richiesta sia stata fatta da uno solo dei coniugi, l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi.
I redditi dei figli minori, ancorche' conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per meta' del loro ammontare.
Gli oneri previsti dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975, nonche' quelli previsti dallo articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per meta' del loro ammontare.
Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per la meta' quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Dall'imposta stessa si scomputano le ritenute di acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per meta' del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori.
Le somme gia' pagate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta a ruolo per l'anno 1974 si detraggono dall'imposta liquidata nei confronti del marito a norma dei commi precedenti.
All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applica l'ulteriore detrazione prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-7 aprile 1981, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 15/04/1981, n. 105) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria).
Nei casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per l'anno 1974 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche era comprensivo dei redditi della moglie del dichiarante ciascuno dei coniugi puo' chiedere che l'imposta sia applicata separatamente nei propri confronti, presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo articolo 2 e nel termine ivi stabilito, allo stesso ufficio delle imposte al quale era stata presentata la dichiarazione unica. In tale caso, ancorche' la richiesta sia stata fatta da uno solo dei coniugi, l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi.
I redditi dei figli minori, ancorche' conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per meta' del loro ammontare.
Gli oneri previsti dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975, nonche' quelli previsti dallo articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per meta' del loro ammontare.
Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per la meta' quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Dall'imposta stessa si scomputano le ritenute di acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per meta' del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori.
Le somme gia' pagate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta a ruolo per l'anno 1974 si detraggono dall'imposta liquidata nei confronti del marito a norma dei commi precedenti.
All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applica l'ulteriore detrazione prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-7 aprile 1981, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 15/04/1981, n. 105) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria).
Commentario • 1
- 1. Circolare del 30/10/1979 n. 53 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 30 ottobre 1979 · 7.5672555
[…] A giudizio dello scrivente le fattispecie possibili sono le seguenti: Anno 1974 1) quando uno dei coniugi ha prodotto la "domanda - dichiarazione" di cui all\'art. 1 della legge 12 novembre 1976, n. 751, gli accertamenti in rettifica dovranno essere effettuati separatamente con esclusione della "responsabilita\' solidale dei coniugi".
Leggi di più…
Giurisprudenza • 12
- 1. Corte Cost., sentenza 28/03/1985, n. 85Provvedimento: […] 2. - Anche la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia solleva la stessa questione (ordinanza del 13 marzo 1979) impugnando però l'art. 1 della legge n. 751/1976, sempre nella parte (commi primo e secondo) in cui dispone che i redditi dei figli minori siano imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare solo allorché entrambi i genitori siano provvisti di redditi propri. […] 3. - La Commissione tributaria di Pistoia solleva la medesima questione (essendo anche identica la disposizione impugnata, che risulta dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 751 del 1976) sotto due profili: il primo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, […]Leggi di più...
- redditi dei figli minori·
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- sent. 85/85 a. imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)·
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