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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/11/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1137/2021 la Giudice CA EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
VA EN e dall'Avv. Francesco EN attore e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti R. ER, Controparte_1 P.IVA_1
E. DE OR e RI ER. convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, Controparte_1
2) dichiarare tenuta e condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del beneficiario, signor la somma di Parte_1
Euro 50.000,00 quale capitale assicurato in forza della polizza assicurativa n. 71469212/0 denominata
"Generali Smart Life" stipulata dalla defunta signora in Cremona, il giorno 10 maggio Parte_2
2014, oltre ad interessi, siccome dovuti, dalla domanda al saldo;
3) dichiarare tenuta e condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 del codice civile, la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in Controparte_1 favore del signor , nella misura che verrà ritenuta essere equa e di giustizia;
Parte_1
4) dichiarare tenuta e condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, all'integrale rimborso delle spese medico legali sostenute dal signor Parte_1
e quantificate e documentate in Euro 2.440,00 (inclusa iva).
[...] In ogni caso tutto con vittoria di spese (ivi comprese quelle di CTU) e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
CONCLUSIONI: per parte convenuta
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in via principale, previo rinnovo della CTU medico-legale, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso indimostrate;
in via subordinata e solo per la denegata e non creduta ipotesi di condanna, ridurre le pretese di pagamento nei limiti del giusto e del provato e, in ogni caso, previa detrazione di tutte le somme già versate a titolo di restituzione dei premi versati dall'assicurata. Con vittoria di spese, interessi, compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa e oltre le spese di consulenza medico legale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13/05/2021, notificato in data 24 maggio 2021, il signor Parte_1
conveniva in giudizio la compagnia di assicurazioni per sentire
[...] Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare, in ragione di tutto quanto dedotto in narrativa, l'inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, Controparte_1
2) dichiarare tenuta e condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del beneficiario, signor la somma di Parte_1
Euro 50.000,00 quale capitale assicurato in forza della polizza assicurativa n. 71469212/0 denominata
"Generali Smart Life" stipulata dalla defunta signora in Cremona, il giorno 10 maggio Parte_2
2014. oltre ad interessi, siccome dovuti, dalla domanda al saldo;
3) dichiarare tenuta e condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 del codice civile, la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in Controparte_1 favore del signor , nella misura che verrà ritenuta essere equa e di giustizia;
Parte_1
4) dichiarare tenuta e condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, all'integrale rimborso delle spese medico legali sostenute dal signor Parte_1
e quantificate in Euro 2.440,00 (inclusa iva).
[...]
pag. 2/8 In ogni caso tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.".
In particolare, l'attore allegava che la signora in data 10/05/2014, Parte_2 sottoscriveva con la CO , ora (odierna Controparte_2 Controparte_1 convenuta) la polizza assicurativa n. 71469212/0.
Nello specifico, il contratto relativo alla polizza "Generali Smart Life - Assicurazione
Temporanea per il caso di morte a capitale costante ed a premio annuo a capitale costante" si perfezionava presso 'Agenzia della CO Assicuratrice denominata "
[...]
con sede a Cremona. Controparte_3
Il contratto stipulato vedeva quale contraente, per l'appunto, la signora e Parte_2 quale beneficiario il marito, ovvero l'odierno attore, signor aveva una Parte_1 durata di dieci anni, a decorrere dal 10/05/2014 e prevedeva un premio annuo netto di
Euro 96,50; a partire dalla data della sottoscrizione della polizza e per i successivi sei anni.
La signora in adempimento all'obbligazione contrattualmente assunta, ha Parte_2 sempre puntualmente provveduto a corrispondere a il premio annuo Controparte_1 previsto, così come peraltro attestatole periodicamente dalla CO medesima.
Il giorno 24 maggio 2020 moriva a Cremona, all'età di anni 43, la signora e, Parte_2 tempo dopo, l'odierno attore si recava presso l'Agenzia di Cremona della CO contraente al fine di richiedere la liquidazione, in suo favore, della somma contrattualmente prevista dalla polizza n. 71469212/0, sottoscritta dalla di lui moglie e corrispondente ad
Euro 50.000,00, ciò ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza;
In un primo veniva richiesta al , da parte della CO, proprio ai fini della Pt_1 liquidazione del capitale assicurato, una produzione documentale, la quale comprendeva l'allegazione di una relazione a firma del medico di base della signora - redatta su Pt_2 formulario prestampato e predisposto dalla CO stessa - che attestasse quelle che erano state le cause del decesso - tumore - del soggetto contraente;
successivamente, con lettera datata 23 ottobre 2020 la compagnia , per il tramite della propria Controparte_1
Agenzia, comunicava al signor come la sua richiesta di liquidazione della Parte_1 polizza fosse stata respinta, ciò secondo la seguente motivazione "dall'esame della documentazione medica pervenuta, è risultato che il decesso dell'assicurata è stato causato da malattia che è stata conseguenza diretta di uno stato patologico manifestatosi, diagnosticato, sottoposto ad accertamento,
pag. 3/8 curato anteriormente l'ingresso in copertura. Tale circostanza rientra tra le esclusioni previste dalle condizioni generali di polizza (rif art. 1 punto a.)".
Pressoché nell'immediatezza la CO inviava, questa volta direttamente al signor
, una missiva recante la data del 30/10/2020 ed avente ad oggetto "conferma Pt_1 operazione sinistro", nel contesto della quale veniva comunicato il riaccredito dei premi annui, per complessivi Euro 675,50, sino ad allora versati dalla moglie - cosa che sarebbe intervenuta successivamente, con bonifico bancario, in data 5/11/2020 cui seguiva la dicitura "in seguito a tale operazione, la polizza è risolta e priva di qualsiasi ulteriore effetto".
Il successivo 27 novembre seguiva il risconto, a mezzo raccomandata pec, da parte del signor nel contesto del quale non solo si diffidava la CO a Parte_1 liquidare, in favore del beneficiario, il capitale assicurato, contestando quanto da CP_1
dedotto con lettera del precedente 23 ottobre, ma altresì si respingevano il contenuto
[...]
e gli effetti della successiva missiva datata 30/10/2020. A tale raccomandata non è seguito riscontro alcuno da parte della CO.
Con comparsa del 10/09/2021 si costituiva nel giudizio la quale Controparte_1 contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni:
"Contrariis rejectis, Voglia codesto Ill.mo Tribunale, in persona del Giudice dott. Milesi
IN VIA PRELIMINARE - Accertare che l'odierno attore non ha esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co.
1-bis, del D.Lgs. 28/2010 e, per l'effetto, dichiarare la domanda improcedibile;
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE - Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui alle premesse.
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto
Ill.mo giudicante volesse accogliere in tutto o in parte la tesi di parte attrice, Ridurre le pretese di pagamento nei limiti del giusto e del provato e, in ogni caso, previa detrazione di tutte le somme già versate a titolo di restituzione dei premi versati dall'assicurata.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, interessi, compensi professionali, spese generali nella misura del
15%, oltre IVA e CPA e oltre le quantificande spese di consulenza medico-legale per le quali si fa espressa riserva di depositare apposita proforma e ricevuta di pagamento nel prosieguo del giudizio".
pag. 4/8 In particolare, la compagnia assicurativa ribadiva come la Consulenza Medica della
CO avesse ritenuto il sinistro non indennizzabile in quanto – non solo di fatto ma anche dai documenti prodotti al momento dell'apertura del sinistro – il decesso risultava ascrivibile ad un'evoluzione del quadro patologico pregresso, “dovendosi considerare la neoplasia vescicale una evoluzione peggiorativa della estrofia vescicale diagnosticata in epoca antecedente alla data di stipula del contratto di polizza”. Per tale motivo, con comunicazione del 23 ottobre 2020, la comunicava che “dall'esame della documentazione medica pervenuta, è risultato che il decesso CP_1 dell'assicurata è stato causato da malattia che è stata conseguenza diretta di uno stato patologico manifestatosi, diagnosticato, sottoposto ad accertamento, curato anteriormente l'ingresso in copertura”, dovendosi quindi applicare al caso di specie l'esclusione prevista dall'art. 1, lett. a) delle condizioni generali di polizza.
La causa veniva istruita documentalmente e attraverso CTU medico-legale, avente ad oggetto il seguente quesito: "visti gli atti ed i documenti di causa voglia il CTU: A) accertare la causa di morte della sig.ra (nata il [...] e deceduta il 24.5.2020); B) accertare se la Parte_2 malattia o lesione che ha determinato la morte, come sopra individuata, sia stata conseguenza, diretta o indiretta, di stati patologici o condizioni morbose manifestatesi, diagnosticate, sottoposte ad accertamento o curate anteriormente al 10 maggio 2014 e quindi se sia ravvisabile nesso di causa secondo il criterio del
“più probabile che non”, tra la malattia che ha determinato la morte ed eventuali stati patologici pregressi alla copertura assicurativa, nei termini sopra indicati”.
Occorre dunque prendere le mosse dai risultati della CTU espletata, i quali sono pienamente condivisi dal Tribunale, in quanto appaiono sorretti da congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio tra le parti, oltre che da logica ed idonea motivazione, anche con riferimento alle risposte fornite dallo stesso CTU alle osservazioni critiche dei
CTP .
In particolare, essendo la C.T.U. uno strumento utilizzabile dal Giudice proprio per acquisire le conoscenze di natura tecnica di cui non dispone, necessarie ai fini della decisione, non è possibile imporre al Giudice stesso di ripercorrere autonomamente le valutazioni effettuate dal perito in virtù di tali cognizioni specialistiche, essendo sufficiente un controllo dell'intrinseca logicità e della coerenza interna del percorso seguito dal C.T.U.
e dell'idoneità a fornire una risposta adeguata ai quesiti posti, nonché un riscontro ai rilievi ed alle osservazioni delle parti (Cass. 11.6.2018 n. 15147; Cass. 20.6.2017 n. 15201; Cass.
pag. 5/8 21.11.2016 n. 23637; Cass.
7.10.2016 n. 20232; Cass.
2.9.2016 n. 17514; Cass. 12.2.2013 n.
3302; Cass. 11.5.2012 n. 7364).
In data 4/07/2023 il CTU, dottor rendeva il proprio elaborato, così Persona_1 rispondendo al quesito sottopostogli: "Tutto ciò premesso e richiamando le incertezze sul meccanismo patogenetico della patologia (tumore vescicale), nella popolazione in esame l'analisi riguarda il possibile collegamento tra una patologia (quella tumorale) notoriamente multifattoriale in cui la rilevanza dei singoli fattori non è mai nota. Pertanto ignota rimane anche la rilevanza causale diretta o indiretta che la malformazione potrebbe aver esercitato nella genesi della patologia. Pur dovendosi ammettere la ragionevolezza di un percorso logico che induca a ritenere l'apparato colpito da una malformazione che ha prodotto diversi aspetti disfunzionali come possibile responsabile della genesi di una patologia tumorale ritengo che sia impossibile, con i dati disponibili ad oggi, affermare l'esistenza di un nesso causale secondo il richiesto criterio del 'più probabile che non' suffragato da evidenza scientifica".
Chiare ed inequivocabili sono le conclusioni formalizzate dal CTU, a seguito di compiuta e puntuale argomentazione, in risposta al quesito sottopostogli dal Tribunale, il tutto nei termini che seguono: "Pur dovendosi ammettere la ragionevolezza di un percorso logico che induca a ritenere l'apparato colpito da una malformazione che ha prodotto diversi aspetti disfunzionali come possibile responsabile della genesi di una patologia tumorale ritengo che sia impossibile, con i dati disponibili ad oggi, affermare l'esistenza di un nesso causale secondo il richiesto criterio del 'più probabile che non' suffragato da evidenza scientifica." (cfr "Consulenza tecnica d'ufficio sulla persona di Parte_2 depositata in data 4/07/2023, pag, 21).
Altrettanto puntuali ed inequivocabili appaiono le risposte fornite dal CTU alle osservazioni proposte dal perito di parte convenuta in data 19/06/2023, laddove il dottor così ribadiva: "Ribadisco, ove non fosse emerso con sufficiente chiarezza, che con la presente Per_1 analisi non si vuole negare la possibile azione della malformazione e delle sue manifestazioni sulla genesi del tumore ma si afferma l'impossibilità di dare evidenza scientifica a tale ipotesi (sia per la rarità della patologia che per la correlata esiguità degli studi) secondo la metodologia che la medicina legale pone al servizio della Giustizia".
Ancora, chiamato a comparire all'udienza del 10/09/2024, svoltasi nel contraddittorio con i consulenti tecnici delle parti, il CTU ribadiva la bontà delle conclusioni cui lo Per_1 stesso era pervenuto, oltre un anno addietro, così dichiarando: "Il CTU dr. non Per_1 ritenendo che le osservazioni oggi avanzate dal CTP di parte convenuta apportino nuove argomentazioni a pag. 6/8 quanto già rilevato in sede di elaborazione della propria perizia, alle quali è già stata data esaustiva e compiuta risposta in tale sede, si riporta al contenuto del proprio elaborato peritale, confermandone le conclusioni" (cfr verbale d'udienza del 10/09/2024).
La domanda attorea tesa a “dichiarare tenuta e condannare la convenuta in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del beneficiario, signor Parte_1
la somma di Euro 50.000,00 quale capitale assicurato in forza della polizza assicurativa n.
[...]
71469212/0 denominata "Generali Smart Life" stipulata dalla defunta signora in Parte_2
Cremona, il giorno 10 maggio 2014, oltre ad interessi, siccome dovuti, dalla domanda al saldo” deve dunque essere accolta.
L'attore ha altresì diritto al risarcimento del danno determinato dal pagamento delle spese medico legali sostenute dal signor e quantificate e documentate in Euro Parte_1
2.440,00 (inclusa iva); non viene riconosciuto alcun ulteriore risarcimento, in assenza della prova di ulteriori danni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione del valore della vertenza.
Le spese relative alla CTU sono poste a carico della CO assicurativa soccombente.
P.Q.M.
la Giudice, definendo il giudizio, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €
50.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €
2.440,00;
3) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, del presente grado del giudizio, che liquida in € 10.860,00, oltre 15 % per spese generali, €
545,00 per spese esenti, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4) pone le spese relative alla CTU a carico della convenuta
05/11/2025.
La Giudice
CA EL
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1137/2021 la Giudice CA EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
VA EN e dall'Avv. Francesco EN attore e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti R. ER, Controparte_1 P.IVA_1
E. DE OR e RI ER. convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, Controparte_1
2) dichiarare tenuta e condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del beneficiario, signor la somma di Parte_1
Euro 50.000,00 quale capitale assicurato in forza della polizza assicurativa n. 71469212/0 denominata
"Generali Smart Life" stipulata dalla defunta signora in Cremona, il giorno 10 maggio Parte_2
2014, oltre ad interessi, siccome dovuti, dalla domanda al saldo;
3) dichiarare tenuta e condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 del codice civile, la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in Controparte_1 favore del signor , nella misura che verrà ritenuta essere equa e di giustizia;
Parte_1
4) dichiarare tenuta e condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, all'integrale rimborso delle spese medico legali sostenute dal signor Parte_1
e quantificate e documentate in Euro 2.440,00 (inclusa iva).
[...] In ogni caso tutto con vittoria di spese (ivi comprese quelle di CTU) e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
CONCLUSIONI: per parte convenuta
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in via principale, previo rinnovo della CTU medico-legale, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso indimostrate;
in via subordinata e solo per la denegata e non creduta ipotesi di condanna, ridurre le pretese di pagamento nei limiti del giusto e del provato e, in ogni caso, previa detrazione di tutte le somme già versate a titolo di restituzione dei premi versati dall'assicurata. Con vittoria di spese, interessi, compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa e oltre le spese di consulenza medico legale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13/05/2021, notificato in data 24 maggio 2021, il signor Parte_1
conveniva in giudizio la compagnia di assicurazioni per sentire
[...] Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare, in ragione di tutto quanto dedotto in narrativa, l'inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, Controparte_1
2) dichiarare tenuta e condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del beneficiario, signor la somma di Parte_1
Euro 50.000,00 quale capitale assicurato in forza della polizza assicurativa n. 71469212/0 denominata
"Generali Smart Life" stipulata dalla defunta signora in Cremona, il giorno 10 maggio Parte_2
2014. oltre ad interessi, siccome dovuti, dalla domanda al saldo;
3) dichiarare tenuta e condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 del codice civile, la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in Controparte_1 favore del signor , nella misura che verrà ritenuta essere equa e di giustizia;
Parte_1
4) dichiarare tenuta e condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, all'integrale rimborso delle spese medico legali sostenute dal signor Parte_1
e quantificate in Euro 2.440,00 (inclusa iva).
[...]
pag. 2/8 In ogni caso tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.".
In particolare, l'attore allegava che la signora in data 10/05/2014, Parte_2 sottoscriveva con la CO , ora (odierna Controparte_2 Controparte_1 convenuta) la polizza assicurativa n. 71469212/0.
Nello specifico, il contratto relativo alla polizza "Generali Smart Life - Assicurazione
Temporanea per il caso di morte a capitale costante ed a premio annuo a capitale costante" si perfezionava presso 'Agenzia della CO Assicuratrice denominata "
[...]
con sede a Cremona. Controparte_3
Il contratto stipulato vedeva quale contraente, per l'appunto, la signora e Parte_2 quale beneficiario il marito, ovvero l'odierno attore, signor aveva una Parte_1 durata di dieci anni, a decorrere dal 10/05/2014 e prevedeva un premio annuo netto di
Euro 96,50; a partire dalla data della sottoscrizione della polizza e per i successivi sei anni.
La signora in adempimento all'obbligazione contrattualmente assunta, ha Parte_2 sempre puntualmente provveduto a corrispondere a il premio annuo Controparte_1 previsto, così come peraltro attestatole periodicamente dalla CO medesima.
Il giorno 24 maggio 2020 moriva a Cremona, all'età di anni 43, la signora e, Parte_2 tempo dopo, l'odierno attore si recava presso l'Agenzia di Cremona della CO contraente al fine di richiedere la liquidazione, in suo favore, della somma contrattualmente prevista dalla polizza n. 71469212/0, sottoscritta dalla di lui moglie e corrispondente ad
Euro 50.000,00, ciò ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza;
In un primo veniva richiesta al , da parte della CO, proprio ai fini della Pt_1 liquidazione del capitale assicurato, una produzione documentale, la quale comprendeva l'allegazione di una relazione a firma del medico di base della signora - redatta su Pt_2 formulario prestampato e predisposto dalla CO stessa - che attestasse quelle che erano state le cause del decesso - tumore - del soggetto contraente;
successivamente, con lettera datata 23 ottobre 2020 la compagnia , per il tramite della propria Controparte_1
Agenzia, comunicava al signor come la sua richiesta di liquidazione della Parte_1 polizza fosse stata respinta, ciò secondo la seguente motivazione "dall'esame della documentazione medica pervenuta, è risultato che il decesso dell'assicurata è stato causato da malattia che è stata conseguenza diretta di uno stato patologico manifestatosi, diagnosticato, sottoposto ad accertamento,
pag. 3/8 curato anteriormente l'ingresso in copertura. Tale circostanza rientra tra le esclusioni previste dalle condizioni generali di polizza (rif art. 1 punto a.)".
Pressoché nell'immediatezza la CO inviava, questa volta direttamente al signor
, una missiva recante la data del 30/10/2020 ed avente ad oggetto "conferma Pt_1 operazione sinistro", nel contesto della quale veniva comunicato il riaccredito dei premi annui, per complessivi Euro 675,50, sino ad allora versati dalla moglie - cosa che sarebbe intervenuta successivamente, con bonifico bancario, in data 5/11/2020 cui seguiva la dicitura "in seguito a tale operazione, la polizza è risolta e priva di qualsiasi ulteriore effetto".
Il successivo 27 novembre seguiva il risconto, a mezzo raccomandata pec, da parte del signor nel contesto del quale non solo si diffidava la CO a Parte_1 liquidare, in favore del beneficiario, il capitale assicurato, contestando quanto da CP_1
dedotto con lettera del precedente 23 ottobre, ma altresì si respingevano il contenuto
[...]
e gli effetti della successiva missiva datata 30/10/2020. A tale raccomandata non è seguito riscontro alcuno da parte della CO.
Con comparsa del 10/09/2021 si costituiva nel giudizio la quale Controparte_1 contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni:
"Contrariis rejectis, Voglia codesto Ill.mo Tribunale, in persona del Giudice dott. Milesi
IN VIA PRELIMINARE - Accertare che l'odierno attore non ha esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co.
1-bis, del D.Lgs. 28/2010 e, per l'effetto, dichiarare la domanda improcedibile;
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE - Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui alle premesse.
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto
Ill.mo giudicante volesse accogliere in tutto o in parte la tesi di parte attrice, Ridurre le pretese di pagamento nei limiti del giusto e del provato e, in ogni caso, previa detrazione di tutte le somme già versate a titolo di restituzione dei premi versati dall'assicurata.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, interessi, compensi professionali, spese generali nella misura del
15%, oltre IVA e CPA e oltre le quantificande spese di consulenza medico-legale per le quali si fa espressa riserva di depositare apposita proforma e ricevuta di pagamento nel prosieguo del giudizio".
pag. 4/8 In particolare, la compagnia assicurativa ribadiva come la Consulenza Medica della
CO avesse ritenuto il sinistro non indennizzabile in quanto – non solo di fatto ma anche dai documenti prodotti al momento dell'apertura del sinistro – il decesso risultava ascrivibile ad un'evoluzione del quadro patologico pregresso, “dovendosi considerare la neoplasia vescicale una evoluzione peggiorativa della estrofia vescicale diagnosticata in epoca antecedente alla data di stipula del contratto di polizza”. Per tale motivo, con comunicazione del 23 ottobre 2020, la comunicava che “dall'esame della documentazione medica pervenuta, è risultato che il decesso CP_1 dell'assicurata è stato causato da malattia che è stata conseguenza diretta di uno stato patologico manifestatosi, diagnosticato, sottoposto ad accertamento, curato anteriormente l'ingresso in copertura”, dovendosi quindi applicare al caso di specie l'esclusione prevista dall'art. 1, lett. a) delle condizioni generali di polizza.
La causa veniva istruita documentalmente e attraverso CTU medico-legale, avente ad oggetto il seguente quesito: "visti gli atti ed i documenti di causa voglia il CTU: A) accertare la causa di morte della sig.ra (nata il [...] e deceduta il 24.5.2020); B) accertare se la Parte_2 malattia o lesione che ha determinato la morte, come sopra individuata, sia stata conseguenza, diretta o indiretta, di stati patologici o condizioni morbose manifestatesi, diagnosticate, sottoposte ad accertamento o curate anteriormente al 10 maggio 2014 e quindi se sia ravvisabile nesso di causa secondo il criterio del
“più probabile che non”, tra la malattia che ha determinato la morte ed eventuali stati patologici pregressi alla copertura assicurativa, nei termini sopra indicati”.
Occorre dunque prendere le mosse dai risultati della CTU espletata, i quali sono pienamente condivisi dal Tribunale, in quanto appaiono sorretti da congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio tra le parti, oltre che da logica ed idonea motivazione, anche con riferimento alle risposte fornite dallo stesso CTU alle osservazioni critiche dei
CTP .
In particolare, essendo la C.T.U. uno strumento utilizzabile dal Giudice proprio per acquisire le conoscenze di natura tecnica di cui non dispone, necessarie ai fini della decisione, non è possibile imporre al Giudice stesso di ripercorrere autonomamente le valutazioni effettuate dal perito in virtù di tali cognizioni specialistiche, essendo sufficiente un controllo dell'intrinseca logicità e della coerenza interna del percorso seguito dal C.T.U.
e dell'idoneità a fornire una risposta adeguata ai quesiti posti, nonché un riscontro ai rilievi ed alle osservazioni delle parti (Cass. 11.6.2018 n. 15147; Cass. 20.6.2017 n. 15201; Cass.
pag. 5/8 21.11.2016 n. 23637; Cass.
7.10.2016 n. 20232; Cass.
2.9.2016 n. 17514; Cass. 12.2.2013 n.
3302; Cass. 11.5.2012 n. 7364).
In data 4/07/2023 il CTU, dottor rendeva il proprio elaborato, così Persona_1 rispondendo al quesito sottopostogli: "Tutto ciò premesso e richiamando le incertezze sul meccanismo patogenetico della patologia (tumore vescicale), nella popolazione in esame l'analisi riguarda il possibile collegamento tra una patologia (quella tumorale) notoriamente multifattoriale in cui la rilevanza dei singoli fattori non è mai nota. Pertanto ignota rimane anche la rilevanza causale diretta o indiretta che la malformazione potrebbe aver esercitato nella genesi della patologia. Pur dovendosi ammettere la ragionevolezza di un percorso logico che induca a ritenere l'apparato colpito da una malformazione che ha prodotto diversi aspetti disfunzionali come possibile responsabile della genesi di una patologia tumorale ritengo che sia impossibile, con i dati disponibili ad oggi, affermare l'esistenza di un nesso causale secondo il richiesto criterio del 'più probabile che non' suffragato da evidenza scientifica".
Chiare ed inequivocabili sono le conclusioni formalizzate dal CTU, a seguito di compiuta e puntuale argomentazione, in risposta al quesito sottopostogli dal Tribunale, il tutto nei termini che seguono: "Pur dovendosi ammettere la ragionevolezza di un percorso logico che induca a ritenere l'apparato colpito da una malformazione che ha prodotto diversi aspetti disfunzionali come possibile responsabile della genesi di una patologia tumorale ritengo che sia impossibile, con i dati disponibili ad oggi, affermare l'esistenza di un nesso causale secondo il richiesto criterio del 'più probabile che non' suffragato da evidenza scientifica." (cfr "Consulenza tecnica d'ufficio sulla persona di Parte_2 depositata in data 4/07/2023, pag, 21).
Altrettanto puntuali ed inequivocabili appaiono le risposte fornite dal CTU alle osservazioni proposte dal perito di parte convenuta in data 19/06/2023, laddove il dottor così ribadiva: "Ribadisco, ove non fosse emerso con sufficiente chiarezza, che con la presente Per_1 analisi non si vuole negare la possibile azione della malformazione e delle sue manifestazioni sulla genesi del tumore ma si afferma l'impossibilità di dare evidenza scientifica a tale ipotesi (sia per la rarità della patologia che per la correlata esiguità degli studi) secondo la metodologia che la medicina legale pone al servizio della Giustizia".
Ancora, chiamato a comparire all'udienza del 10/09/2024, svoltasi nel contraddittorio con i consulenti tecnici delle parti, il CTU ribadiva la bontà delle conclusioni cui lo Per_1 stesso era pervenuto, oltre un anno addietro, così dichiarando: "Il CTU dr. non Per_1 ritenendo che le osservazioni oggi avanzate dal CTP di parte convenuta apportino nuove argomentazioni a pag. 6/8 quanto già rilevato in sede di elaborazione della propria perizia, alle quali è già stata data esaustiva e compiuta risposta in tale sede, si riporta al contenuto del proprio elaborato peritale, confermandone le conclusioni" (cfr verbale d'udienza del 10/09/2024).
La domanda attorea tesa a “dichiarare tenuta e condannare la convenuta in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del beneficiario, signor Parte_1
la somma di Euro 50.000,00 quale capitale assicurato in forza della polizza assicurativa n.
[...]
71469212/0 denominata "Generali Smart Life" stipulata dalla defunta signora in Parte_2
Cremona, il giorno 10 maggio 2014, oltre ad interessi, siccome dovuti, dalla domanda al saldo” deve dunque essere accolta.
L'attore ha altresì diritto al risarcimento del danno determinato dal pagamento delle spese medico legali sostenute dal signor e quantificate e documentate in Euro Parte_1
2.440,00 (inclusa iva); non viene riconosciuto alcun ulteriore risarcimento, in assenza della prova di ulteriori danni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione del valore della vertenza.
Le spese relative alla CTU sono poste a carico della CO assicurativa soccombente.
P.Q.M.
la Giudice, definendo il giudizio, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €
50.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €
2.440,00;
3) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, del presente grado del giudizio, che liquida in € 10.860,00, oltre 15 % per spese generali, €
545,00 per spese esenti, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4) pone le spese relative alla CTU a carico della convenuta
05/11/2025.
La Giudice
CA EL
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