Articolo 3 della Legge 26 luglio 1978, n. 418
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 agosto 1978
Art. 3.
Ai soli fini economici l'inquadramento previsto nell'articolo 2 e' effettuato:
a) nella terza classe di stipendio per coloro che abbiano prestato servizio continuativo di maestro od insegnante, anche a titolo provvisorio, per un periodo superiore ad anni 8;
b) nella seconda classe di stipendio per coloro che abbiano prestato tale servizio per un periodo non inferiore ad anni 4;
c) nella prima classe di stipendio per coloro che abbiano prestato il predetto servizio per un periodo inferiore ad anni 4.
Entrata in vigore il 22 agosto 1978