Articolo 11 della Legge 25 luglio 1952, n. 915
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 agosto 1952
Art. 11.
Il limite stabilito dal secondo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , con la estensione prevista dall' art. 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 , e' elevato a lire 1.440.000 annue.
Detto limite potra' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.
Entrata in vigore il 1 agosto 1952